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Dal momento che l'Agenzia non conosce se le spese siano state effettivamente detratte dal contribuente nelle precedenti dichiarazioni dei redditi, i rimborsi sono esposti nella dichiarazione della precompilata tra i redditi da assoggettare a tassazione separata, secondo le regole previste dalla normativa fiscale. Se il contribuente, nelle precedenti dichiarazioni dei redditi, non ha portato in detrazione le spese rimborsate (tutte o in parte) oppure ha detratto le spese sostenute già al netto dei relativi rimborsi, modifica la dichiarazione precompilata riducendo o eliminando i rimborsi indicati tra i redditi da assoggettare a tassazione separata.
I rimborsi riferiti a spese sostenute in anni di imposta precedenti sono riportati nel rigo D7 del modello 730 o nel rigo RM8 del modello Redditi, tra i redditi da assoggettare a tassazione separata.


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Nel foglio riepilogativo sono esposte le seguenti informazioni:

  • le variazioni di tipo catastale
  • le variazioni sui contratti di locazione
  • le informazioni sui contratti di "locazione breve" (fonte: CU – Locazioni brevi; ad esempio indirizzo dell'immobile, corrispettivo)
  • l'avviso in presenza di immobili situati in comuni che nel corso dell'anno sono stati interessati da variazioni circoscrizionali eseguite in catasto riguardanti modifiche di confine
  • l'avviso in presenza di immobili situati nei comuni colpiti da eventi calamitosi, con il quale viene segnalato che, se il fabbricato indicato nella dichiarazione precompilata risulta distrutto o inagibile (con specifica certificazione rilasciata dal Comune), andrà indicato un apposito codice per consentire l'azzeramento del relativo reddito
  • l'avviso in presenza di contratti di locazione per i quali non è stata esercitata l'opzione per il regime della cedolare secca, con il quale viene segnalato che se il canone di locazione è stato variato in ragione dell'adeguamento Istat, va modificata la dichiarazione indicando il canone aggiornato
  • l'avviso in presenza di contratti di locazione breve con il quale viene segnalato che gli importi dei corrispettivi sono stati assoggettati alla cedolare secca e che il contribuente potrà optare per la tassazione ordinaria.

Inoltre, solo per i contribuenti che per l'anno precedente non hanno presentato la dichiarazione o non hanno compilato il quadro relativo ai redditi dei fabbricati, nel foglio riepilogativo sono descritte le situazioni degli immobili e dei contratti di locazione per tutto l'anno d'imposta.

 


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Nel caso in cui, non sia stata presentata la dichiarazione nell'anno precedente oppure nella dichiarazione dell'anno precedente non siano stati compilati i quadri relativi ai redditi dei terreni e dei fabbricati, sono riportati nella dichiarazione precompilata solo i dati relativi ai nuovi acquisti, che risultano dalla banca dati immobiliare, e i nuovi contratti di locazione stipulati, presenti nella banca dati degli atti del registro oppure i redditi derivanti dalle "locazioni brevi" (Certificazione Redditi – Locazioni brevi). Le altre informazioni presenti nelle banche dati sono riportate esclusivamente nel foglio informativo. Le stesse regole si applicano nel caso di immobili censiti con il sistema tavolare.


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Alcune tipologie di reddito non sono inserite nella tua dichiarazione precompilata perché l'Agenzia delle Entrate non possiede queste informazioni al momento dell'elaborazione della dichiarazione.

Per esempio, non sono precompilati:

  • i redditi da indicare nel quadro C del 730 che derivano da pensioni estere
  • i redditi di lavoro dipendente prestato all'estero o corrisposti da un soggetto non obbligato a effettuare le ritenute d'acconto
  • alcuni redditi da indicare nel quadro D del 730, tra cui i redditi di terreni e fabbricati situati all'estero
  • i redditi di capitale certificati nella Cupe (Certificazione degli utili e dei proventi equiparati) o desumibili da altra documentazione rilasciata dalle società emittenti, italiane o estere, o dai soggetti intermediari.

Se hai percepito questi redditi nell'anno d'imposta, devi modificare la tua dichiarazione precompilata inserendo le relative informazioni, prima di procedere all'invio della stessa. Per ulteriori approfondimenti sui redditi da indicare nel modello 730 puoi consultare le istruzioni per la compilazione del 730.


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Il contribuente può aver stipulato un unico contratto di mutuo per finalità diverse (ad esempio, per l’acquisto e per la ristrutturazione dell’abitazione principale). Gli interessi passivi su mutuo ipotecario stipulato per l’acquisto dell’abitazione principale e quelli su mutuo ipotecario per costruzione o ristrutturazione abitazione principale sono entrambi detraibili ma i requisiti per usufruire della detrazione sono diversi e gli importi relativi devono essere riportati in differenti righi del modello 730. Pertanto, nel caso in cui l’importo degli interessi passivi (comprensivo degli altri oneri accessori detraibili) è riportato in un unico rigo della dichiarazione, per esempio al rigo E7, il contribuente:

  • se il mutuo stipulato ha finalità plurime, i cui interessi sono tutti detraibili, deve distinguere le differenti finalità e i relativi importi per determinare le corrette quote di interessi detraibili da riportare negli appositi righi della dichiarazione
  • se il mutuo stipulato ha finalità plurime, di cui solo per alcune spetta la detrazione (per esempio una quota parte della somma finanziata è stata erogata per mera liquidità), deve scorporare dagli interessi passivi comunicati dalla banca la quota parte degli interessi imputati al finanziamento per liquidità in quanto questi ultimi non sono detraibili
  • se il mutuo ha una solo finalità, non deve tener conto del messaggio visualizzato.

 


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Se il contribuente o il familiare a carico si è opposto a rendere disponibili all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle spese per la frequenza degli asili nido, sostenute nell'anno precedente, questi non vengono riportati né nella dichiarazione precompilata del contribuente né nel suo foglio riepilogativo e neanche nella dichiarazione precompilata e nel foglio riepilogativo del familiare del quale risulta a carico.

Resta ferma la possibilità per il contribuente di inserire le spese per le quali è stata esercitata l'opposizione in fase di modifica o integrazione della dichiarazione precompilata.


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In generale i dati relativi a terreni e fabbricati sono ripresi dalla dichiarazione dell'anno precedente. Per quanto riguarda i redditi derivanti dalle "locazioni brevi", sono utilizzati i dati trasmessi tramite le CU – Locazioni brevi. Inoltre sono utilizzate le informazioni presenti nelle banche dati dell'Agenzia delle entrate (Banca dati immobiliare e Registro) relative alle variazioni intercorse sui diritti reali (compravendite e successioni) e sull'utilizzo degli immobili (locazioni ed altro).
E' sempre utile verificare che siano corretti e completi.
Le informazioni per verificare eventuali incongruenze o per completare il quadro della dichiarazione si trovano nella visura catastale, nell'atto notarile, nel contratto di affitto o locazione e nella CU - Locazioni brevi. Nel caso in cui non sia possibile risolvere l'incongruenza, è disponibile il servizio di prenotazione appuntamenti dedicato ai terreni e ai fabbricati e, esclusivamente per le informazioni di natura catastale, quello presso gli uffici provinciali – Territorio.

Se non è stata presentata la dichiarazione nell'anno precedente oppure nella dichiarazione dell'anno precedente non sono stati compilati i quadri relativi ai redditi fondiari le informazioni relative alle consistenze immobiliari e ai contratti di locazione sono riportate esclusivamente nel foglio riepilogativo. Unica eccezione riguarda le informazioni relative  ai redditi derivanti dalle “locazioni brevi”, trasmessi tramite la certificazione redditi – locazioni brevi della CU e le informazioni relative all'acquisto di uno o più immobili  ovvero alla stipula di nuovi contratti di locazione nel corso dell'anno, le quali sono riportate direttamente in dichiarazione.


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Sì. Sono stati comunicati all'Agenzia delle Entrate anche i dati dei rimborsi per prestazioni non erogate e dei rimborsi erogati dagli enti o casse con finalità assistenziali.
Questi rimborsi vengono portati direttamente in diminuzione delle spese sanitarie.
Ricordiamo, infatti, che non possono essere portate in detrazione le spese sanitarie rimborsate a fronte di contributi per assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o ente pensionistico o dal contribuente:

  • a enti o casse con fine esclusivamente assistenziale sulla base di contratti, accordi o regolamenti aziendali, e che fino all'importo complessivo di € 3.615,20, non hanno contribuito a formare il reddito imponibile di lavoro dipendente
  • a società di mutuo soccorso, che fino all'importo complessivo di € 1.300,00 euro sono detraibili dall'Irpef.

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L'Agenzia delle Entrate riporta nella dichiarazione precompilata i dati inviati dagli asili nido pubblici e privati e da altri soggetti a cui sono versate le rette.

Le spese per la frequenza degli asili nido comunicate non sono utilizzate in precompilata (e neanche esposte nel foglio riepilogativo) nel caso in cui l'Inps ha comunicato all'Agenzia di aver accolto, entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento, la richiesta di "bonus asilo nido" presentata dal genitore del bambino iscritto ad un asilo nido. Tale agevolazione erogata dall'Inps, infatti, non è cumulabile con quella della detrazione delle spese per l'asilo nella dichiarazione dei redditi.

A tal riguardo, è necessario precisare che l'INPS comunica anche le informazioni relative alle richieste di bonus nido accolte al 31 dicembre dell'anno di riferimento ma non ancora erogate. Pertanto, nel caso di richiesta del "Bonus nido" presentata di cui non si conosce ancora l'esito o non presentata, il contribuente deve controllare la documentazione, eventualmente contattare l'INPS (nel caso abbia richiesto l'agevolazione) e inserire l'importo detraibile corretto nel quadro E del 730 o quadro RP del modello Redditi.


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Possibile motivazione: le spese universitarie comunicate risultano rimborsi maggiori o uguali al totale delle spese.

Cosa fare: controllare la documentazione, verificare l'importo detraibile e, quindi, inserire quello corretto nel quadro E del 730 o quadro RP del modello Redditi


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