Domande frequenti

Intestazione domande frequenti

Domande frequenti

Navigazione Categorie

Scegli una categoria:

Tutte le faq

Aggregatore Risorse

Il dato relativo al sostituto d'imposta che effettuerà il conguaglio non viene precompilato perché la situazione del contribuente potrebbe modificarsi nel corso dell'anno. Il contribuente deve quindi inserire autonomamente questa informazione, e può:

  • scegliere tra i sostituti proposti dall'Agenzia (si tratta del soggetto/dei soggetti che ha/hanno trasmesso la sua/le sue CU)
  • indicare l'assenza del sostituto (per esempio se ha perso il lavoro nel corso dell'anno)
  • indicare un nuovo sostituto (per esempio se ha cambiato datore di lavoro nell'anno di presentazione della dichiarazione).

Questo contenuto ti è stato utile ?

Puoi consultare i dati della Certificazione Unica nell’Area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.
Una volta effettuato l’accesso all’area riservata con le credenziali SPID, CNS o CIE e, per i soggetti titolati ad averle, con le credenziali rilasciate dall’Agenzia (Entratel/fisconline), è possibile accedere direttamente alla sezione del Cassetto Fiscale in cui sono consultabili, tra le Dichiarazione fiscali, le CU pervenute all’Agenzia delle Entrate.


Questo contenuto ti è stato utile ?

Sei hai presentato la “Comunicazione delle spese per il miglioramento dell’acqua potabile” all’Agenzia delle entrate, nei termini e modalità previste, le informazioni relative al credito di imposta “Bonus acqua potabile”, sono riportare nella tua dichiarazione precompilata. L’ammontare del credito riportato è ottenuto applicando alle spese indicate nell’istanza presentata la percentuale prevista dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, determinata sulla base del rapporto tra ammontare delle risorse stanziate e ammontare complessivo delle spese agevolabili.


Questo contenuto ti è stato utile ?

Il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, ha previsto con appositi decreti la trasmissione all’Agenzia delle entrate dei dati riferiti ai rimborsi erogati a fronte di spese sostenute per l’adozione di uno o più minori stranieri per i quali sia stato autorizzato l’ingresso e la residenza permanente in Italia tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2018, tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019, ovvero tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020.

Com’è noto, le spese sostenute e  “rimaste a carico” dei genitori adottivi per l’espletamento della procedura di adozione sono deducibili dal reddito complessivo nella misura del 50 per cento del loro ammontare (articolo 10, comma 1, lett. l-bis), del TUIR). 

Qualora la CAI rimborsi, totalmente o parzialmente, le spese sostenute per la predetta finalità, potrà essere considerato “rimasto a carico” e, conseguentemente, deducibile, il 50 per cento della differenza tra l’intera spesa sostenuta e il rimborso percepito.

Nell’ipotesi in cui il rimborso della CAI venga erogato in un periodo d’imposta successivo a quello in cui sia stato dedotto il 50 per cento della spesa sostenuta, si renderà necessario rideterminare la spesa effettivamente “rimasta a carico” e, quindi deducibile, restituendo parte del vantaggio fiscale fruito, con conseguente assoggettamento a tassazione separata (articolo 17, comma 1, lett. n-bis), del Tuir) o ordinaria, della parte di spesa “non rimasta a carico” e dedotta.

Ciò considerato, l’importo comunicato dalla CAI, attribuito ad ogni genitore, ridotto alla metà, tenuto conto che solo il 50% dell’onere sostenuto è deducibile, non verrà riportato direttamente in dichiarazione ma verrà cautelativamente segnalato al contribuente, con apposito messaggio nel solo foglio informativo, quale possibile reddito da assoggettare a tassazione (separata od ordinaria). 

Qualora CAI non abbia indicato la quota di spettanza di ciascun genitore, l'importo riportato nel foglio informativo è quello erogato cumulativamente ad entrambi i genitori, ridotto alla metà (in ragione della deducibilità del solo 50% dell’onere). In questi casi ciascun genitore dovrà calcolare l’importo da inserire in dichiarazione considerando solo la quota di rimborso effettivamente ricevuta.

Partendo dall’importo riportato nel foglio informativo, deve essere riportata in dichiarazione la quota pari al beneficio fiscale fruito negli anni di sostenimento della spesa. Solo su tale somma sarà calcolata l’imposta da versare all’Erario, quale integrazione della minor imposta versata in periodi d’imposta precedenti.

Resta comunque in capo al contribuente verificare se ha usufruito del doppio beneficio.

Difatti, se il contribuente nell’anno in cui ha sostenuto la spesa non si avvale del beneficio fiscale, cioè non la deduce dal proprio reddito complessivo (per scelta o, ad esempio, perché in quell’anno non è tenuto a pagare alcuna imposta ai fini IRPEF), non sarà tenuto ad alcuna restituzione nel periodo d’imposta nel quale riceve il rimborso della spesa sostenuta.

 

ESEMPIO 1:

Spesa totale sostenuta: 10.000;

Somme ricevute dal CAI, nel corso dell’anno 2022, a titolo di rimborso di oneri dedotti in anni precedenti dal reddito complessivo: 7.000;

Quota rimasta a carico del contribuente dopo il rimborso erogato dal C.A.I.: 10.000 – 7.000 = 3.000;

Importo dedotto in dichiarazione in anni precedenti (50% della spesa): 10.000/2= 5.000;

Importo deducibile effettivamente spettante: 3.000/2= 1.500;

La differenza tra la deduzione usufruita in dichiarazione e la deduzione effettivamente spettante: 5.000 – 1.500 = 3.500 (differenza sulla quale il contribuente ha usufruito di un doppio beneficio, cioè importo della spesa portata in deduzione, ma in seguito rimborsato dal C.A.I.) rappresenta la base imponibile da assoggettare a tassazione.

 

ESEMPIO 2:

Spesa totale sostenuta 10.000;

Spesa sostenuta nel 2018 per 7.000, ma non dedotta dal contribuente (per incapienza o perché l’onere non è stato inserito o presentata la dichiarazione);

Spesa sostenuta nel 2019 (o 2020) per 3.000 e dedotta in dichiarazione (50% della spesa): 3.000/2= 1.500;

Somme ricevute dal CAI, nel corso dell’anno 2022: 7.000;

Quota rimasta a carico del contribuente dopo il rimborso erogato dal C.A.I.: 10.000 – 7.000 = 3.000;

Importo effettivamente dedotto in dichiarazione in anni precedenti: 3.000/2= 1.500;

Importo deducibile effettivamente spettante: 3.000/2= 1.500;

La differenza tra la deduzione usufruita in dichiarazione e la deduzione effettivamente spettante: 1.500 – 1.500 = 0 in questo caso non si è verificato un doppio beneficio e pertanto nessun importo deve essere assoggettato a tassazione.

 

ESEMPIO 3:

Spesa totale sostenuta 10.000;

Spesa sostenuta nel 2018 per 7.000 e dedotta dal contribuente (50% della spesa): 7.000/2= 3.500;

Spesa sostenuta nel 2019 (o 2020)  per 3.000 ma non dedotta in dichiarazione (per incapienza o perché l’onere non è stato inserito o presentata la dichiarazione);

Somme ricevute dal CAI, nel corso dell’anno 2022: 7.000;

Quota rimasta a carico del contribuente dopo il rimborso erogato dal C.A.I.: 10.000 – 7.000 = 3.000;

Importo effettivamente dedotto in dichiarazione in anni precedenti: 7.000/2= 3.500;

Importo deducibile effettivamente spettante: 3.000/2= 1.500;

La differenza tra la deduzione usufruita in dichiarazione e la deduzione effettivamente spettante: 3.500 – 1.500 = 2.000 (differenza sulla quale il contribuente ha usufruito di un doppio beneficio, cioè importo della spesa portata in deduzione, ma in seguito rimborsato dal C.A.I.) rappresenta la base imponibile da assoggettare a tassazione.


Questo contenuto ti è stato utile ?

Nel caso di più "locazioni brevi" relative ad un stesso immobile o a più immobili indicate nella stessa CU o nel caso di più CU- locazioni brevi  trasmesse, se il locatore è proprietario dell'immobile (la casella "Locatore non proprietario" non è barrata) gli importi dei corrispettivi indicati nei righi della CU, in cui è indicato 2022 nel punto 4 “Anno”, sono sommati se si riferiscono allo stesso immobile. In particolare, nei casi più semplici (ad esempio nel comune ove si trova l'immobile locato, il locatore non possiede altri immobili), in dichiarazione precompilata l'importo dei corrispettivi è abbinato all'immobile presente nel quadro B del modello 730 o nel quadro RB del modello Redditi.

Nel caso in cui non è possibile tale abbinamento (dato che nella CU potrebbero non essere presenti tutti i dati per identificare in modo univoco l'immobile) è compilato un ulteriore rigo del quadro Redditi dei fabbricati senza compilare le caselle rendita e possesso. La mancanza di tale ultimi dati rende il quadro dei fabbricati non liquidabile. Il contribuente, al fine di rendere liquidabile il relativo quadro, deve  procedere  al corretto abbinamento del reddito derivante da locazione breve con l'immobile oggetto di locazione.

Si evidenzia che il regime fiscale delle locazioni brevi è riconosciuto, dal 2021, solo in caso di destinazione alla locazione breve di non più di quattro appartamenti per ciascun periodo d’imposta. Negli altri casi l’attività di locazione breve, da chiunque esercitata, si presume svolta in forma imprenditoriale

 


Questo contenuto ti è stato utile ?

Nella dichiarazione precompilata sono riportati i dati comunicati dagli amministratori di condominio relativi a spese di ristrutturazione edilizia e risparmio energetico su parti comuni condominiali sostenute entro il 31 dicembre dell'anno precedente con riferimento alle seguenti tipologie di interventi:

 

  • intervento di recupero del patrimonio edilizio
  • arredo degli immobili ristrutturati
  • intervento di riqualificazione energetica su edificio esistente
  • intervento su involucro di edificio esistente, tranne serramenti ed infissi
  • intervento di installazione di pannelli solari
  • intervento di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale
  • acquisto e posa in opera di schermature solari
  • acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale a biomasse
  • acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per controllo da remoto
  • intervento antisismico in zona ad alta pericolosità
  • intervento di riqualificazione energetica sull'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio
  • interventi di riqualificazione energetica finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguano almeno la qualità media di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015
  • intervento antisismico che determini il passaggio ad 1 classe di rischio inferiore
  • intervento antisismico che determini il passaggio a 2 classi di rischio inferiore
  • intervento di riqualificazione energetica sull'involucro + antisismico che determini il passaggio ad 1 classe di rischio inferiore
  • intervento di riqualificazione energetica sull'involucro + antisismico che determini il passaggio ad 2 classe di rischio inferiore
  • bonus verde
  • acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi
  • sostituzione impianti climatizzazione invernale con caldaie a condensazione + sistemi termoregolazione o generatori ibridi o pompe di calore
  • acquisto e posa in opera di micro generatori.
  • intervento di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% (Superbonus – intervento trainante)
  • intervento per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti (Superbonus – intervento trainante)
  • intervento di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti
  • Intervento per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici (solo Superbonus – intervento trainato)
  • intervento per l’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari (solo Superbonus – intervento trainato)
  • intervento per l’installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici
  • rimozione barriere architettoniche

 


Questo contenuto ti è stato utile ?

Nella dichiarazione precompilata è inserita la prima rata delle spese relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, di riqualificazione energetica, per l’installazione di colonnine di ricarica, per l'arredo degli immobili ristrutturati e gli interventi di sistemazione a verde degli immobili (bonus verde) effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali, per i quali è stata verificata la congruenza tra gli importi comunicati dagli amministratori di condominio e i bonifici pagati dai condomìni e comunicati all'Agenzia delle Entrate da Banche e Poste.

Al contrario, per gli interventi effettuati sulle singole abitazioni sono riportati solo nel foglio riepilogativo i dati dei bonifici relativi alle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, per l’installazione di colonnine di ricarica, per l'arredo degli immobili ristrutturati, per gli interventi di sistemazione a verde degli immobili “bonus verde” e per interventi di riqualificazione energetica.

Infatti, l'Agenzia delle Entrate al momento di elaborazione della dichiarazione precompilata, non sa, per esempio, se il contribuente ha i requisiti, oggettivi e soggettivi, previsti per ottenere le detrazioni.

Nel foglio riepilogativo, inoltre, sono riportati distintamente i bonifici relativi alle spese sostenute per il recupero del patrimonio edilizio, per il risparmio energetico, per interventi antisismici effettuati su edifici ubicati nelle zone sismiche per la riduzione del rischio sismico, per gli interventi di sistemazione a verde degli immobili “bonus verde” per l’installazione di colonnine di ricarica e le spese per l'arredo degli immobili ristrutturati.

Infine, per quanto riguarda le spese sostenute, vengono riportate nella dichiarazione precompilata le rate successive alla prima, ricavate dalla dichiarazione dell'anno precedente.

Le informazioni relative agli interventi, eseguiti nell’anno d’imposta o in quelli precedenti, effettuati su parti comuni condominiali e i bonifici per gli interventi su parti comuni condominiali non sono presenti nella dichiarazione precompilata del contribuente deceduto prima o nel corso dell’anno d’imposta, considerato che queste spese possono essere portate in detrazione solo dagli eredi che detengono/possiedono l’immobile al 31/12 dell’anno di imposta. In ogni caso l’erede potrà visionare tali informazioni in una sezione ad hoc nell’applicativo web della dichiarazione precompilata del de cuius.


Questo contenuto ti è stato utile ?

Dal 2 maggio è già possibile visualizzare e stampare la propria dichiarazione nell'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate. Dall'11 maggio è possibile modificare e integrare il modello Redditi, che può essere inviato dall'11 maggio al 30 novembre.


Questo contenuto ti è stato utile ?

Se si presenta il 730 precompilato, senza modifiche, tramite un intermediario, non si effettua il controllo formale sui documenti relativi agli oneri deducibili e detraibili comunicati dai soggetti terzi.

Se si presenta il 730 precompilato, tramite un intermediario, con modifiche che incidono sulla determinazione del reddito o dell'imposta, i controlli documentali saranno effettuati nei confronti del CAF o del professionista, anche sugli oneri detraibili e deducibili che sono stati comunicati all’Agenzia delle Entrate, ad eccezione dei dati delle spese sanitarie, per le quali il controllo formale è effettuato relativamente ai soli documenti di spesa che non risultano indicati nella dichiarazione precompilata.

L'Agenzia può comunque effettuare nei confronti del contribuente i controlli per verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi per fruire delle agevolazioni (per esempio l'effettiva destinazione ad abitazione principale dell'immobile per cui vengono detratti gli interessi passivi relativi al mutuo).


Questo contenuto ti è stato utile ?

Non sarà effettuato il controllo formale sugli oneri trasmessi dai soggetti terzi e riportati direttamente nella dichiarazione 730 precompilata.

A prescindere dall’accettazione o modifica della dichiarazione precompilata, su tali oneri l’Agenzia delle entrate potrà effettuare la verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi per fruire delle diverse agevolazioni fiscali nei confronti dei contribuenti. Per esempio potrà essere controllata l’effettiva destinazione dell’immobile ad abitazione principale entro un anno dall’acquisto, nel caso di detrazione degli interessi passivi sul mutuo ipotecario per l’acquisto dell’abitazione principale.


Questo contenuto ti è stato utile ?
Mostrati 11 - 20 su 157 risultati.