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Locazioni brevi

A partire dal 1° giugno 2017 è stata introdotta un'apposita disciplina fiscale per i contratti di locazioni di immobili ad uso abitativo, situati in Italia, la cui durata non supera i 30 giorni e stipulati da persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa.

Il reddito derivante da tali locazioni brevi costituisce reddito fondiario per il proprietario dell'immobile o per il titolare di altro diritto reale e va indicato nel quadro B; per il sublocatore o il comodatario, invece, costituisce reddito diverso e va indicato nel quadro D.

Unioni civili

In base a quanto stabilito dall'art. 1, comma 20, della legge n. 76 del 2016, le parole "coniuge", "coniugi" o termini equivalenti si intendono riferiti anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso.

Imu, Imi e Imis

La legge di stabilità 2016 prevede che dal periodo d'imposta 2014 si applicano anche all'imposta municipale immobiliare (Imi) della provincia di Bolzano e all'imposta immobiliare semplice (Imis) della provincia di Trento le disposizioni relative all'Imu riguardo la sostituzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali. Pertanto nelle istruzioni al modello 730 i riferimenti all'Imu si intendono effettuati anche all'Imi e all'Imis.

Certificazione Unica 2021

Le istruzioni del modello 730 fanno riferimento alla Certificazione Unica rilasciata dal sostituto d'imposta.

Se è stata rilasciata una Certificazione Unica 2020 perché il rapporto di lavoro si è interrotto prima che fosse disponibile la Certificazione Unica 2021, il sostituto d'imposta è comunque tenuto a rilasciare una nuova Certificazione Unica, entro il 31 marzo 2021, che deve essere utilizzata per la compilazione del modello 730.

Modalità di arrotondamento

Gli importi da indicare nella dichiarazione devono essere arrotondati all'unità di euro per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di euro oppure per difetto se inferiore a questo limite (ad esempio 65,50 diventa 66; 65,51 diventa 66; 65,49 diventa 65).

Sul modello sono prestampati due zeri finali in corrispondenza degli spazi nei quali vanno indicati gli importi.

Conversione delle valute estere dei Paesi non aderenti all'euro

In tutti i casi in cui è necessario convertire in euro redditi, spese e oneri originariamente espressi in valuta estera deve essere utilizzato il cambio indicativo di riferimento del giorno in cui gli stessi sono stati percepiti o sostenuti o quello del giorno precedente più prossimo. Se in quei giorni il cambio non è stato fissato, va utilizzato il cambio medio del mese. I cambi del giorno delle principali valute sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. I numeri arretrati della Gazzetta possono essere richiesti alle Librerie dello Stato o alle loro corrispondenti. Per conoscere il cambio in vigore in un determinato giorno si può consultare il sito Internet della Banca d'Italia, all'indirizzo https://www.bancaditalia.it/compiti/operazioni-cambi/cambi/index.html.

Modelli aggiuntivi

Se lo spazio disponibile nel modello non è sufficiente per i dati che è necessario inserire, occorrerà riempire altri moduli, numerandoli progressivamente nell'apposita casella posta in alto a destra indicando sempre il codice fiscale nell'apposito spazio. Il numero complessivo dei modelli compilati per ciascun contribuente va riportato nella casella posta nel riquadro “Firma dichiarazione” della prima facciata del Modello base compilato.

Ad esempio, se nel quadro E (Sez. III) devono essere indicati i dati relativi a più di tre interventi di recupero del patrimonio edilizio, può essere utilizzato un ulteriore modulo del quadro E, riportando in alto a destra il codice fiscale e il numero "2" nella casella "Mod. N.". Infine, nella casella "N. modelli compilati" va riportato il numero "2", per evidenziare che oltre al Modello base è stato compilato anche il secondo modulo del quadro E.

Proventi sostitutivi e interessi

I proventi sostitutivi di redditi (ad esempio la cassa integrazione, l'indennità di disoccupazione, la mobilità, l'indennità di maternità, ecc.) e gli interessi moratori e per dilazioni di pagamento devono essere dichiarati utilizzando gli stessi quadri nei quali vanno dichiarati i redditi che sostituiscono o i crediti a cui si riferiscono (vedi in Appendice la voce "Proventi sostitutivi e interessi").

Fondo patrimoniale

Il fondo patrimoniale (artt. 167 - 171 c.c.) è un complesso di beni, appartenenti ad un terzo o ad entrambi i coniugi o ad uno solo di essi, destinati al soddisfacimento dei bisogni e degli interessi della famiglia.

I redditi dei beni che formano oggetto del fondo patrimoniale sono imputati per metà del loro ammontare a ciascuno dei coniugi (art. 4 comma 1 lett. b) del TUIR.

Usufrutto legale

I genitori devono includere nella propria dichiarazione anche i redditi dei figli minori sui quali hanno l'usufrutto legale. I genitori esercenti la potestà hanno in comune l'usufrutto dei beni del figlio minore. Tuttavia, non sono soggetti ad usufrutto legale:

  • i beni acquistati dal figlio con i proventi del proprio lavoro;
  • i beni lasciati o donati al figlio per intraprendere una carriera, un'arte o una professione;
  • i beni lasciati o donati con la condizione che i genitori esercenti la potestà o uno di essi non ne abbiano l'usufrutto (la condizione però, non ha effetto per i beni spettanti al figlio a titolo di legittima);
  • i beni pervenuti al figlio per eredità, legato o donazione e accettati nell'interesse del figlio contro la volontà dei genitori esercenti la potestà (se uno solo di essi era favorevole all'accettazione, l'usufrutto legale spetta esclusivamente a questi);
  • le pensioni di reversibilità da chiunque corrisposte.

I redditi dei figli minori non soggetti ad usufrutto legale devono, invece, essere dichiarati a nome di ciascun figlio da uno dei genitori (se la potestà è esercitata da uno solo dei genitori la dichiarazione deve essere presentata da quest'ultimo).

Amministratori di condominio

Gli amministratori di condominio che si avvalgono dell'assistenza fiscale, presentano la comunicazione dell'amministratore di condominio o compilando il quadro K del modello 730 o presentando, oltre il modello 730, il quadro AC del mod. REDDITI Persone fisiche 2021 relativo all'elenco dei fornitori del condominio, insieme al frontespizio dello stesso mod. REDDITI Persone fisiche 2021 nei modi e nei termini previsti per la presentazione di questo modello.

Gli amministratori di condominio devono riportare nel quadro K (ovvero nel quadro AC del modello REDDITI) anche i dati catastali degli immobili oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati sulle parti comuni condominiali.

Dichiarazione presentata dagli eredi

Per la dichiarazione dei redditi relative all’anno d’imposta 2019 delle persone decedute nel 2020 o entro il 30 settembre 2021, gli eredi possono utilizzare il modello 730.
In tal caso il modello 730 va presentato al Caf o professionista abilitato o presentato telematicamente all’Agenzia delle entrate. Non può essere consegnato né al sostituto d’imposta della persona fisica deceduta né al sostituto d’imposta dell’erede.
Per le persone decedute successivamente al 30 settembre 2021, la dichiarazione dei redditi per l’anno d’imposta 2020 può essere presentata utilizzando esclusivamente il modello REDDITI PF.
Se la persona deceduta aveva presentato il Modello 730/2020 dal quale risultava un credito successivamente non rimborsato dal sostituto d’imposta, l’erede può far valere tale credito nella dichiarazione presentata per conto del deceduto indicandolo nel rigo F3.
Per le informazioni sulle modalità di compilazione, vedere le istruzioni fornite al capitolo “Informazioni relative al contribuente”.

Termini di versamento da parte degli eredi

Per i soggetti deceduti entro il 28 febbraio 2021 i versamenti devono essere effettuati dagli eredi nei termini ordinari. Per le persone decedute successivamente, i termini sono prorogati di sei mesi e scadono quindi il 30 dicembre 2021.

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