Quadro C - Redditi di lavoro dipendente ed assimilati

Quadro C - Redditi di lavoro dipendente ed assimilati

Quadro C - Redditi di lavoro dipendente ed assimilati

In questo quadro vanno indicati i redditi di lavoro dipendente, i redditi di pensione e i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente percepiti nell'anno 2020.

I dati da indicare nel quadro C possono essere ricavati dalla Certificazione Unica 2021 rilasciata dal sostituto d'imposta (datore di lavoro o ente pensionistico) oppure dalla certificazione rilasciata dal soggetto che non possiede la qualifica di sostituto (ad esempio il privato per il lavoratore domestico).

Se il rapporto di lavoro viene interrotto prima che sia disponibile la Certificazione Unica 2021, il sostituto d'imposta, oltre a rilasciare la Certificazione Unica 2020 a seguito di richiesta del dipendente, è tenuto anche a rilasciare la Certificazione Unica 2021 entro il 30 aprile 2020.

Pertanto, per la compilazione della dichiarazione dei redditi, i dati devono essere comunque ricavati dalla Certificazione Unica 2021. Se il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione, redditi di lavoro dipendente e di pensione devono essere indicati anche se il datore di lavoro o l'ente pensionistico ha prestato l'assistenza fiscale.

Se il contribuente nel corso dell'anno ha avuto più rapporti di lavoro dipendente o assimilati e ha chiesto all'ultimo datore di lavoro di tener conto degli altri redditi percepiti, deve indicare in questo quadro i dati presenti nella Certificazione Unica rilasciata da quest'ultimo.

Per i contribuenti che percepiscono redditi di lavoro dipendente, pensione ed assimilati sono previste delle detrazioni d'imposta. Il calcolo della detrazione spettante è effettuato da chi presta l'assistenza fiscale tenendo conto oltre che del reddito di lavoro anche del reddito complessivo.

La detrazione può spettare per intero, solo in parte o non spettare a seconda della situazione reddituale del contribuente.

Vedere in Appendice la tabella 6 "Detrazioni per redditi di lavoro dipendente e assimilati", la tabella 7 "Detrazioni per redditi di pensione", la tabella 8 "Detrazioni per alcuni redditi assimilati e per alcuni redditi diversi".

Il quadro C è suddiviso nelle seguenti sezioni:

  • Sezione I: redditi di lavoro dipendente, di pensione e alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;
  • Sezione II: altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente che non vanno riportati nella sezione I;
  • Sezione III: ritenute Irpef e addizionale regionale all'Irpef trattenuta dal datore di lavoro sui redditi indicati nelle Sezioni I e II;
  • Sezione IV: addizionale comunale all'Irpef trattenuta dal datore di lavoro sui redditi indicati nelle Sezioni I e II;
  • Sezione V: bonus Irpef;
  • Sezione VI: detrazione per comparto sicurezza e difesa.

SEZIONE I - Redditi di lavoro dipendente e assimilati

In questa sezione vanno indicati i redditi di lavoro dipendente, di pensione e alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, per i quali spetta una detrazione d'imposta rapportata al periodo di lavoro. In presenza della Certificazione Unica 2021 l'importo del reddito di lavoro dipendente è riportato nel punto 1 o 2, mentre il reddito di pensione è indicato nel punto 3.

Si tratta in particolare di:

  • redditi di lavoro dipendente e di pensione. Vedere in Appendice la voce "Stipendi, redditi e pensioni prodotti all'estero";
  • redditi di lavoro dipendente svolto all'estero in zone di frontiera. Vedere in Appendice il punto 2 della voce "Stipendi, redditi e pensioni prodotti all'estero";
  • redditi di lavoro e di pensione, prodotti in euro, dai contribuenti iscritti nei registri anagrafici del comuni di Campione d'Italia;
  • indennità e somme da assoggettare a tassazione corrisposte ai lavoratori dipendenti da parte dell'INPS o di altri Enti. Ad esempio: cassa integrazione guadagni, mobilità, disoccupazione ordinaria e speciale (nell'edilizia, nell'agricoltura, ecc.), malattia, maternità ed allattamento, TBC e post-tubercolare, donazione di sangue, congedo matrimoniale;
  • indennità e compensi, a carico di terzi, percepiti dai lavoratori dipendenti per incarichi svolti in relazione a tale qualità, ad esclusione di quelli che, per clausola contrattuale, devono essere riversati al datore di lavoro e di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato;
  • trattamenti periodici integrativi corrisposti dai Fondi Pensione maturati fino al 31 dicembre 2006; nonché l'ammontare imponibile erogato della prestazione maturata dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 nel caso di riscatto (art. 14 del D. Lgs. n. 252/2005), che non dipenda dal pensionamento dell'iscritto o dalla cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o altre cause non riconducibili alla volontà delle parti (c.d. riscatto volontario); le somme percepite come rendita integrativa temporanea (RITA) anticipata nell’eventualità in cui il contribuente opti per la tassazione ordinaria di tali somme;
  • compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative;
  • retribuzioni corrisposte dai privati agli autisti, giardinieri, collaboratori familiari ed altri addetti alla casa e le altre retribuzioni sulle quali, in base alla legge, non sono state effettuate ritenute d'acconto;
  • compensi dei lavoratori soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e della piccola pesca, nei limiti dei salari correnti aumentati del 20 per cento;
  • somme percepite come borsa di studio o assegno, premio o sussidio per fini di studio e di addestramento professionale (tra le quali rientrano le somme corrisposte ai soggetti impegnati in piani di inserimento professionale), se erogate al di fuori di un rapporto di lavoro dipendente e sempre che non sia prevista una specifica esenzione. Vedere, al riguardo, in Appendice la voce "Redditi esenti e rendite che non costituiscono reddito";
  • indennità per la cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa non assoggettabili a tassazione separata (le indennità sono assoggettabili a tassazione separata se il diritto a percepirle risulta da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto o se derivano da controversie o transazioni in materia di cessazione del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa);
  • remunerazioni dei sacerdoti della Chiesa cattolica;
  • assegni corrisposti:
    • dall'Unione delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno per il sostentamento dei ministri del culto e dei missionari;
    • dalle Assemblee di Dio in Italia per il sostentamento dei propri ministri di culto;
    • dall'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia per il sostentamento dei propri ministri di culto;
    • per il sostentamento totale o parziale dei ministri di culto della Chiesa Evangelica Luterana in Italia e delle Comunità collegate;
    • dalla Sacra Arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale per il sostentamento totale o parziale dei ministri di culto;
    • dalla Chiesa apostolica in Italia per il sostentamento totale o parziale dei propri ministri di culto;
    • dall'Unione Buddhista Italiana e dagli organismi da essa rappresentati per il sostentamento totale e parziale dei ministri di culto;
    • dall'Unione Induista Italiana e dagli organismi da essa rappresentati per il sostentamento totale e parziale dei ministri di culto;
  • compensi corrisposti ai medici specialisti ambulatoriali e ad altre figure operanti nelle ASL con contratto di lavoro dipendente (ad esempio biologi, psicologi, medici addetti all'attività della medicina dei servizi, alla continuità assistenziale e all'emergenza sanitaria territoriale, ecc.);
  • somme e valori in genere, a qualunque titolo percepiti, anche sotto forma di erogazioni liberali in relazione a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, lavori a progetto o collaborazioni occasionali svolti senza vincolo di subordinazione e di impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita.

Tra i compensi rientrano anche quelli percepiti per:

  • cariche di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica;
  • collaborazioni a giornali, riviste, enciclopedie e simili, con esclusione di quelli corrisposti a titolo di diritto d'autore;
  • partecipazioni a collegi e a commissioni.

Non costituiscono redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa i compensi percepiti per uffici e collaborazioni che rientrino:

  • nell'oggetto proprio dell'attività professionale esercitata dal contribuente in base a una previsione specifica dell'ordinamento professionale (ad esempio compensi percepiti da ragionieri o dottori commercialisti per l'ufficio di amministratore, sindaco o revisore di società o enti) o di una connessione oggettiva con l'attività libero professionale resa (compensi percepiti da un ingegnere per l'amministrazione di una società edile);
  • nei compiti istituzionali compresi nell'attività di lavoro dipendente resa dal contribuente;
  • nell'ambito di prestazioni di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale rese in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche.

Non concorrono alla formazione del reddito complessivo e, pertanto, non devono essere dichiarati i compensi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che sono stati corrisposti dall'artista o professionista, al coniuge, ai figli affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro e agli ascendenti.

Casella "Casi particolari".

Nella presente casella va indicato uno dei seguenti codici:

‘2' se si fruisce in dichiarazione dell'agevolazione prevista per i docenti e ricercatori, che siano non occasionalmente residenti all'estero e abbiano svolto documentata attività di ricerca o docenza all'estero presso centri di ricerca pubblici o privati o università per almeno due anni continuativi e che vengano a svolgere la loro attività in Italia e che conseguentemente divengono fiscalmente residenti nel territorio dello Stato. I redditi di lavoro dipendente concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 10 per cento nell'anno in cui il docente o ricercatore diviene fiscalmente residente in Italia e nei cinque anni successivi, sempreché la residenza permanga in Italia;

‘4' se si fruisce in dichiarazione dell'agevolazione, prevista per i lavoratori impatriati che sono rientrati in Italia. In presenza dei requisiti previsti dall'art. 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 e dall'art. 1, commi 150 e 151, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i redditi di lavoro dipendente concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 50%.

‘6' se si fruisce in dichiarazione dell’agevolazione prevista per i lavoratori impatriati (art. 16, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147) che consente di far concorrere i il reddito da lavoro dipendente e i redditi assimilati concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 30% del loro ammontare. Per i lavoratori rientrati in Italia dal 30 aprile 2019 al 2 luglio 2019, la fruizione di tale agevolazione è subordinata all’emanazione del decreto ministeriale di cui al comma 2 dell’art. 13-ter del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157;

‘8' se si fruisce in dichiarazione dell’agevolazione prevista per i lavoratori impatriati (art. 16, comma 5-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147) che consente di far concorrere i il reddito da lavoro dipendente e i redditi assimilati concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 10% del loro ammontare, e quindi hanno trasferito la residenza in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia. Per i lavoratori rientrati in Italia dal 30 aprile 2019 al 2 luglio 2019, la fruizione di tale agevolazione è subordinata all’emanazione del decreto ministeriale di cui al comma 2 dell’art. 13-ter del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157

'9’ se si è trasferita la residenza in Italia a decorrere dal 30 aprile 2019 e si fruisce in dichiarazione dell’agevolazione prevista per i lavoratori impatriati che rientrano in Italia dall’estero di cui al comma 5-quater dell’art. 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, poiché si possiede la qualifica di sportivo professionista. In tal caso il reddito da lavoro dipendente e i redditi assimilati concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50% del loro ammontare. L’opzione per questo regime agevolato comporta il versamento di un contributo pari allo 0,5% della base imponibile. Le modalità per l’effettuazione di tale versamento sono state stabilite con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 gennaio 2021.
Nei casi ordinari il beneficio di cui ai codici da “2” a “9” è riconosciuto direttamente dal datore di lavoro. Pertanto, la presente casella va compilata esclusivamente nell’ipotesi particolare in cui il datore di lavoro non abbia potuto riconoscere l’agevolazione e il contribuente intenda fruirne, in presenza dei requisiti previsti dalla legge, direttamente nella presente dichiarazione dei redditi. In tale caso il reddito di lavoro dipendente va indicato nei righi da C1 a C3 già nella misura ridotta.
Nelle Annotazioni della Certificazione Unica 2021, è indicata la quota non imponibile, se il sostituto non ha operato l’abbattimento. L’ammontare di tali redditi è indicato con il codice:

  • BC per docenti e ricercatori;
  • BD per i lavoratori impatriati;
  • CQ per i lavoratori impatriati che intendono fruire della riduzione del reddito complessivo nella misura del 70 per cento (codice 6);
  • CR per i lavoratori impatriati che hanno trasferito la residenza in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia e intendono fruire della riduzione del reddito complessivo nella misura del 70 per cento (codice 8)
  • CS per gli sportivi professionisti impatriati che hanno trasferito la residenza in Italia a decorrere dal 30 aprile 2019.

Per ulteriori informazioni in merito al regime degli impatriati, si rinvia alla circolare n. 33/E del 28 dicembre 2020.

'10’ se sono stati superati i limiti di deducibilità dei contributi per previdenza complementare certificati in più modelli di Certificazione Unica non conguagliati. In questo caso nei righi da C1 a C3 va riportato il reddito di lavoro dipendente aumentato della quota di contributi dedotta in misura eccedente rispetto ai limiti previsti;

'11’ se in dichiarazione si opta per la tassazione ordinaria delle somme percepite sotto forma di rendita integrativa temporanea anticipata (RITA). In tal caso nella colonna 1 dei righi a C1 a C3 va indicato il codice 2 e nella colonna 3 riportare l’importo indicato nelle annotazioni alla Certificazione Unica 2021 con il codice AX. Nella colonna 1 del rigo C5 indicare il numero dei giorni riportato indicata nelle annotazioni alla Certificazione Unica 2021 con il codice AX e nella colonna 2 del rigo C9 riportare l’importo della ritenuta a titolo d’imposta sostitutiva indicato nelle annotazioni alla Certificazione Unica 2021 con il codice AX.

'12'se il beneficio di cui al codice ‘9’ è stato riconosciuto dal datore di lavoro. In tal caso il punto 462 della Certificazione Unica 2021 è compilato con il codice 11.

Casella “Stato estero”

Se è stata compilata la casella “Casi particolari” con i codici da 2 a 9 e 12 occorre indicare in questa casella il codice dello Stato estero in cui si era residenti fino al rientro o trasferimento in Italia. Il codice è rilevabile dalla tabella n. 10 presente in Appendice. Coloro che fruiscono in dichiarazione dell’agevolazione prevista per i docenti e ricercatori, possono indicare Stati appartenenti all’Unione Europea e Stati non appartenenti all’Unione europea, con i quali sia in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito ovvero un accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale.

Righi da C1 a C3 - Redditi di lavoro dipendente e assimilati

Colonna 1 (Tipo): indicare uno dei seguenti codici che identifica il reddito (la compilazione di questa colonna è obbligatoria):

‘1' redditi di pensione;

‘2' redditi di lavoro dipendente o assimilati, nonché trattamenti pensionistici integrativi (ad es. quelli corrisposti dai fondi pensione previsti dal D. Lgs. n. 252 del 2005);

‘3' compensi percepiti per lavori socialmente utili in regime agevolato.

Compensi per lavori socialmente utili

Nel caso di compensi percepiti per lavori socialmente utili da chi ha raggiunto l'età prevista dalla vigente legislazione per la pensione di vecchiaia, si applica un regime fiscale agevolato in presenza delle condizioni previste dalla specifica normativa. Se i compensi hanno fruito del regime agevolato, nella Certificazione Unica 2020 sono riportati sia i compensi esclusi dalla tassazione (quota esente, punto 496) sia quelli assoggettati a tassazione (quota imponibile, punto 497) nonché le ritenute dell'Irpef (punto 498) e dell'addizionale regionale (punto 499) trattenute dal datore di lavoro.

In questo caso indicare:

  • nella colonna 3 dei righi da C1 a C3, la somma dei due importi (quota esente + quota imponibile);
  • nella colonna 7 del rigo F2 del quadro F (e non nel rigo C9 del quadro C), l'importo delle ritenute Irpef;
  • nella colonna 8 del rigo F2 del quadro F (e non nel rigo C10 del quadro C) l'importo delle ritenute addizionale regionale.

Se i compensi non hanno fruito del regime agevolato e pertanto sono stati assoggettati a regime ordinario, i compensi percepiti per lavori socialmente utili sono stati indicati nel punto 1 (tempo indeterminato) e/o 2 (tempo determinato) della Certificazione Unica 2021 e le ritenute Irpef e l'addizionale regionale rispettivamente nei punti 21 e 22 della stessa Certificazione Unica.

In questo caso l'importo dei compensi indicati nel punto 1 e/o 2 dovrà essere riportato nella colonna 3 di uno dei righi da C1 a C3, riportando nella relativa casella di colonna 1 il codice 2, mentre le ritenute Irpef e l'addizionale regionale trattenuta dovranno essere riportate rispettivamente nei righi C9 e C10 del quadro C.

Se il reddito complessivo del lavoratore, al netto della deduzione per l'abitazione principale e le relative pertinenze, risulta superiore a 9.296,22 euro,i compensi erogati per lavori socialmente utili saranno assoggettati a Irpef e all'addizionale regionale e comunale all'Irpef anche se hanno fruito del regime agevolato risultante dalla Certificazione Unica (codice 3 indicato nella colonna 1 dei righi da C1 a C3);

‘4' redditi di lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all'estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi da persone residenti nel territorio dello Stato.

‘7' redditi di pensione in favore dei superstiti corrisposti agli orfani.

Colonna 2 (Indeterminato/Determinato): nel caso di reddito di lavoro dipendente, compensi per lavori socialmente utili o redditi prodotti in zone di frontiera, riportare il codice ‘1' contratto a tempo indeterminato se nella Certificazione Unica risulta compilato il punto 1, riportare il codice ‘2' contratto a tempo determinato se nella Certificazione Unica risulta compilato il punto 2.

Colonna 3 (Reddito): riportare l'importo dei redditi percepiti indicato nel punto 1 (lavoro dipendente e assimilati a tempo indeterminato), nel punto 2 (lavoro dipendente e assimilati a tempo determinato) o nel punto 3 (pensione) della Certificazione Unica 2021. Se nella colonna 1 è stato indicato il codice 3 (compensi per lavori socialmente utili) per la compilazione si rinvia al precedente paragrafo "Compensi per lavori socialmente utili".

Se nella colonna 1 è stato indicato il codice 4 (redditi prodotti in zone di frontiera), riportare l'intero ammontare dei redditi percepiti, comprensivo della quota esente.

In particolare:

  • se è compilato il punto 455 della Certificazione Unica 2021, riportare nella colonna 2 il codice 1 (tempo indeterminato) e nella colonna 3 l'importo indicato nel punto 455
  • se è compilato il punto 456 della Certificazione Unica 2021, riportare nella colonna 2 il codice 2 (tempo determinato) e nella colonna 3 l'importo indicato nel punto 456.

Chi presta l'assistenza fiscale terrà conto della sola parte di reddito eccedente 7.500 euro.

Se nella colonna 1 è stato indicato il codice 7 (redditi di pensione in favore dei superstiti corrisposte agli orfani) riportare nella colonna 3 l'importo indicato nel punto 457. Chi presta assistenza fiscale terrà conto della sola parte di reddito eccedente i 1.000 euro.

Se nella Certificazione Unica 2021 sono compilati uno o più punti da 761 a 764, le colonne da 1 a 3 vanno compilate nel seguente modo:

  • se nella CU 2021 è compilato il punto 761 indicare in colonna 1 il codice ‘2’, in colonna 2 il codice ‘1’ e in colonna 3 l’importo indicato nel punto 761;
  • se nella CU 2021 è compilato il punto 762 indicare in colonna 1 il codice ‘2’, in colonna 2 il codice ‘2’ e in colonna 3 l’importo indicato nel punto 762;
  • se nella CU 2021 è compilato il punto 763 indicare in colonna 1 il codice ‘1’ e in colonna 3 l’importo indicato nel punto 763;
  • se nella CU 2021 è compilato il punto 764 indicare in colonna 1 il codice ‘7’ e in colonna 3 l’importo indicato nel punto 764.

In tali casi indicare il codice ‘5’ nella colonna 4. Tale codice non va indicato qualora il sostituto d’imposta abbia riconosciuto un’agevolazione non spettante.

In presenza di una Certificazione Unica 2021 che certifichi un reddito di lavoro dipendente a tempo indeterminato e un reddito di pensione per cui è stato effettuato il conguaglio, occorre compilare due distinti righi, riportando gli importi indicati nei punti 1 e 3 della Certificazione Unica 2021.

In presenza di una Certificazione Unica 2020 che certifichi un reddito di lavoro dipendente a tempo determinato e un reddito di pensione per cui è stato effettuato il conguaglio, occorre compilare due distinti righi, riportando gli importi indicati nei punti 2 e 3 della Certificazione Unica 2020.

In entrambi i casi, nel rigo C5 riportare nella colonna 1 il numero dei giorni di lavoro dipendente indicato nel punto 6 della Certificazione Unica 2021 e nella colonna 2 il numero dei giorni di pensione indicato nel punto 7 della Certificazione Unica 2021.

In presenza di una Certificazione Unica 2020 che certifichi un reddito di lavoro dipendente e un reddito di pensione per cui è stato effettuato il conguaglio, occorre compilare due distinti righi, riportando gli importi indicati nei punti 1 e 3 della Certificazione Unica 2020. In questo caso, nel rigo C5 riportare nella colonna 1 il numero dei giorni di lavoro dipendente indicato nel punto 6 della Certificazione Unica 2020 e nella colonna 2 il numero dei giorni di pensione indicato nel punto 7 della Certificazione Unica 2020.

In presenza di una Certificazione Unica 2021 che certifichi redditi prodotti in euro dai residenti a Campione d’Italia e redditi per cui non è possibili fruire dell’agevolazione prevista per i residenti a Campione d’Italia, occorre compilare distinti righi, secondo le modalità di seguito indicate:

  • se nella CU 2021 è compilato il punto 761 indicare in colonna 1 il codice ‘2’, in colonna 2 il codice ‘1’ e in colonna 3 l’importo indicato nel punto 761;
  • se nella CU 2021 è compilato il punto 762 indicare in colonna 1 il codice ‘2’, in colonna 2 il codice ‘2’ e in colonna 3 l’importo indicato nel punto 762;
  • se nella CU 2021 è compilato il punto 763 indicare in colonna 1 il codice ‘1’ e in colonna 3 l’importo indicato nel punto 763;
  • se nella CU 2021 è compilato il punto 764 indicare in colonna 1 il codice ‘7’ e in colonna 3 l’importo indicato nel punto 764.

In tali casi indicare il codice ‘5’ nella colonna 4. Tale codice non va indicato qualora il sostituto d’imposta abbia riconosciuto un’agevolazione non spettante.

  • se nella CU 2020 è compilato il punto 771 indicare in colonna 1 il codice ‘2’, in colonna 2 il codice ‘1’ e in colonna 3 l’importo indicato nel punto 771;
  • se nella CU 2020 è compilato il punto 772 indicare in colonna 1 il codice ‘2’, in colonna 2 il codice ‘2’ e in colonna 3 l’importo indicato nel punto 772;
  • se nella CU 2020 è compilato il punto 773 indicare in colonna 1 il codice ‘1’ e in colonna 3 l’importo indicato nel punto 773.

In tali casi nella colonna 4 non va indicato il codice ‘5’.

Colonna 4 (Altri dati): indicare uno dei seguenti codici che identifica la fonte estera dei redditi indicati nelle colonne precedenti (la compilazione di questa colonna è riservata ai soli contribuenti residenti in Italia che percepiscono redditi prodotti all’estero. Vedere in Appendice la voce “Stipendi, redditi e pensioni prodotti all’estero”):

‘1’ redditi di fonte estera se nella colonna 1 è indicato il codice 1 o 2;

‘2’ pensione ai superstiti di fonte estera se nella colonna 1 è indicato il codice 1 o 7;

‘5’ redditi prodotti in euro dai residenti a Campione d’Italia. Il codice può essere utilizzato se si hanno i requisiti per fruire di tale agevolazione e se nella colonna 1 non è indicato il codice 4.

Rigo C4 – Somme per premi di risultato e welfare aziendale

Questo rigo va compilato solo dai lavoratori dipendenti del settore privato, titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato che nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2019 hanno percepito compensi per premi di risultato o somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili d'impresa e che nell'anno d'imposta 2018 abbiano percepito redditi da lavoro dipendente d'importo non superiore a 80.000 euro.

Dall'anno d'imposta 2016 è stato reintrodotto un sistema di tassazione agevolata per le retribuzioni premiali derivanti da contratti collettivi aziendali o territoriali i cui limiti a partire dall'anno d'imposta 2017 sono d'importo complessivamente non superiore a 3.000 euro (in questo caso risultano compilati con il codice 1 i punti 571 e/o 591 della Certificazione Unica 2021 ). Il limite di 3.000 euro trova applicazione anche nel caso in cui l’azienda coinvolge pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro in base a contratti collettivi aziendali o territoriali stipulati dopo il 24 aprile 2017.

Se l’azienda nel corso del 2019 ha coinvolto pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro (in questo caso risultano compilati con il codice 2 i punti 571 e/o 591 della Certificazione Unica 2021 ) in base a contratti collettivi aziendali o territoriali stipulati fino al 24 aprile 2017, il limite per fruire della tassazione agevolata è di 4.000 euro.

Tale sistema prevede che le retribuzioni premiali siano erogate:

  • sotto forma di compensi per premi di risultato o di partecipazione agli utili dell’impresa e in tal caso sono assoggettate ad un’imposta sostitutiva del 10 per cento;
  • o, a richiesta del lavoratore e purché previsto dalla contrattazione di secondo livello, sotto forma di benefit, intendendosi tali le prestazioni, opere, servizi corrisposti al dipendente in natura o sotto forma di rimborso spese aventi finalità che è possibile definire, sinteticamente, di rilevanza sociale. I benefit non sono assoggettati ad alcuna imposizione entro i limiti dell’importo del premio agevolabile;
  • o, a scelta del lavoratore, sotto forma di auto aziendali, prestiti, alloggi o fabbricati concessi in uso o comodato o servizi di trasporto ferroviario di persone. Il valore di tali benefit, determinato ai sensi dell’art. 51, comma 4 del Tuir, è assoggettato a imposizione ordinaria, non è possibile assoggettarli a tassazione sostitutiva.

In generale l'imposta sostitutiva è applicata direttamente dal sostituto d'imposta (in tal caso risultano compilati i punti 572 e/o 592 "Premi di risultato assoggettati ad imposta sostitutiva" della Certificazione Unica 2021 e i punti 576 e/o 596 "Imposta sostitutiva" o 577 e/o 597 "Imposta sostitutiva sospesa"), tranne nei casi di espressa rinuncia in forma scritta da parte del lavoratore oppure perché il datore di lavoro ha verificato che la tassazione ordinaria è più favorevole per il lavoratore (in tal caso risultano compilati i punti 578 e/o 598).

Di conseguenza possono verificarsi le seguenti situazioni particolari:

  • il contribuente ha percepito compensi per premio di risultato da più datori di lavoro ed è in possesso di più modelli di Certificazione Unica tutti non conguagliati oppure è in possesso di modelli di Certificazione Unica non conguagliati e altri conguagliati. Il contribuente, pertanto, potrebbe aver fruito della tassazione agevolata su un ammontare di compensi superiore al limite previsto. In sede di presentazione della dichiarazione dei redditi occorre, quindi, procedere al conguaglio degli importi indicati nelle varie Certificazioni Uniche in possesso del contribuente in modo di assoggettare a tassazione ordinaria l’ammontare dei compensi percepiti che eccede il limite dei 3.000 euro (fino a 4.000 se l’azienda coinvolge pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro in base a contratti collettivi aziendali o territoriali stipulati fino al 24 aprile 2017). Nell’eventualità in cui il contribuente sia in possesso anche di Certificazioni Uniche rilasciate da aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro, il limite fino a 4.000 euro può essere applicato solo se l’importo o la somma degli importi dei compensi percepiti per premi di risultato indicati in tali Certificazioni Uniche (somma dei punti 572, 573, 578 e 579 delle Certificazioni Uniche con codice 2 nel punto 571 e/o somma dei punti 592, 593,598 e 599 delle Certificazioni Uniche con codice 2 nel punto 591) è di ammontare superiore ai 3.000 euro. In tal caso la tassazione agevolata sarà applicata solo sui premi di risultato che nelle Certificazioni Uniche sono individuati con il codice 2. Diversamente si applica sempre il limite dei 3.000 euro. Al fine di consentire a chi presta l’assistenza fiscale di determinare il limite di volta in volta applicabile occorre compilare tanti moduli quante sono le Certificazioni Uniche in possesso del contribuente.
  • il contribuente ha percepito compensi da uno o più datori di lavoro e, quindi, è in possesso di uno o più modelli di Certificazione Unica 2021 , nei quali in tutti o in parte risultano compilati i punti da 571 a 599 ma il datore di lavoro ha assoggettato questi compensi a tassazione agevolata in mancanza dei requisiti previsti. Ad esempio, il lavoratore nell’anno 2019 aveva percepito un reddito di lavoro dipendente superiore a 80.000 euro e, pertanto, non era nelle condizioni per fruire ella tassazione agevolata. In tal caso il lavoratore, in dichiarazione, dovrà assoggettare a tassazione ordinaria i compensi ricevuti.

Il contribuente può decidere di modificare la tassazione operata dal sostituto se ritiene quest'ultima meno vantaggiosa e si trova, ad esempio, in una delle seguenti condizioni:

  • avere interesse ad assoggettare a tassazione ordinaria i compensi percepiti per premi di risultato ai quali il datore di lavoro ha applicato l’imposta sostitutiva (punti 572, 576, 592 e 596 della Certificazione Unica 2021 compilati). In tal caso il soggetto che presta l’assistenza fiscale farà concorrere alla formazione del reddito complessivo i suddetti compensi considerando le imposte sostitutive trattenute quali ritenute Irpef a titolo d’acconto;
  • avere interesse ad assoggettare a tassazione sostitutiva i compensi percepiti per premi di risultato che il datore di lavoro ha assoggettato a tassazione ordinaria (punto 578 e/o 598 della Certificazione Unica 2021 compilato). Condizione necessaria per esercitare tale opzione è quella di aver percepito nell’anno 2019 un reddito di lavoro dipendente non superiore a 80.000 euro. In tal caso il soggetto che presta l’assistenza fiscale non comprenderà nel reddito complessivo i suddetti compensi (entro il limite massimo di 3.000 o 4.000 euro lordi) e calcolerà sugli stessi l’imposta sostitutiva del 10 per cento.

Si può fruire del regime agevolativo previsto per le somme percepite per premi di risultato solo se sono stati stipulati contratti collettivi di secondo livello che, entro trenta giorni dalla stipula, sono stati depositati telematicamente presso la competente Direzione territoriale del lavoro.

L'indicazione nel rigo C4 delle somme percepite per premi di risultato è obbligatoria in quanto tale informazione consente la corretta determinazione del Bonus Irpef di cui al rigo C14. Pertanto, il presente rigo va sempre compilato in presenza di una Certificazione Unica 2021 nella quale risulti compilato il punto 571 e uno dei punti da 572 a 579. Se nella Certificazione Unica 2021 risultano compilati anche i punti da 591 a 599 occorrerà compilare un secondo rigo C4 utilizzando un ulteriore modulo del quadro C.

In presenza di più modelli di Certificazione Unica non conguagliati o di modelli di Certificazione Unica non conguagliati e altri conguagliati occorre compilare tanti moduli quante sono le Certificazioni Uniche in possesso del contribuente.Occorre compilare più di un modulo anche nel caso in cui nella Certificazione Unica sono compilati i punti da 591 a 599.

Colonna 1 (Codice): riportare il codice indicato nel punto 571 (o 591) della Certificazione Unica 2021.

Nella Certificazione Unica è riportato:

  • il codice 1 se il limite dell’importo dei premi di risultato da assoggettare ad agevolazione è pari a 3.000 euro;
  • il codice 2 se il limite dell’importo dei premi di risultato da assoggettare ad agevolazione è pari a 4.000 euro poiché l’azienda coinvolge pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro e se i contratti collettivi aziendali o territoriali sono stati stipulati fino al 24 aprile 2017.

Colonna 2 (Somme tassazione ordinaria): indicare l'importo risultante dal punto 578 (o 598) del modello di Certificazione Unica 2021.

Colonna 3 (Somme imposta sostitutiva): indicare l'importo risultante dal punto 572 (o 592) del modello di Certificazione Unica 2021.

Colonna 4 (Ritenute imposta sostitutiva) : indicare l'importo risultante dal punto 576 (o 596) del modello di Certificazione Unica 2021.

Colonna 5 (Benefit): indicare l'importo risultante dal punto 573 (o 593) del modello di Certificazione Unica 2021.

Colonna 6 (Benefit a tassazione ordinaria): indicare l'importo risultante dal punto 579 e/o 599 del modello di Certificazione Unica 2021.

Colonne 7 (Tassazione ordinaria) e 8 (Tassazione sostitutiva): le colonne 7 e 8 sono fra loro alternative e, pertanto, non è possibile barrarle entrambe.

È obbligatoria la compilazione di una delle due caselle per esprimere la scelta per il trattamento fiscale delle somme percepite per premi di risultato, sia se si intenda modificare la tassazione operata dal datore di lavoro sia se si intenda confermarla. Se risultano compilate le sole colonne 1, 5 e/o 6, le colonne 7 e 8 possono non essere compilate.

In presenza di più modelli di Certificazione Unica non conguagliati o di modelli di Certificazione Unica non conguagliati e altri conguagliati la scelta per il trattamento fiscale delle somme percepite per premi di risultato va effettuato solo sul primo modulo compilato.

Si ricorda che il datore di lavoro ha assoggettato questi compensi ad imposta sostitutiva tranne nel caso di espressa richiesta da parte del lavoratore per la tassazione ordinaria oppure nel caso in cui abbia verificato che quest'ultima sia più favorevole.

Se si intende confermare la tassazione operata dal datore di lavoro, seguire le indicazioni di seguito riportate.

Se si intende modificare la tassazione operata dal datore di lavoro, seguire le indicazioni di seguito riportate:

  • colonna 7: barrare la casella se nella Certificazione Unica 2021 è compilato il punto 578 (e/o 598) (Premi di risultato assoggettati a tassazione ordinaria) e, pertanto, si conferma la tassazione ordinaria delle somme percepite per premi di risultato;
  • colonna 8: barrare la casella se nella Certificazione Unica 2021 è compilato il punto 572 e/o 592 (Premi di risultato assoggettati ad imposta sostitutiva) e, pertanto, si conferma la tassazione con imposta sostitutiva delle somme percepite per premi di risultato.

Se si intende modificare la tassazione operata dal datore di lavoro, seguire le indicazioni di seguito riportate:

  • colonna 7: barrare la casella se nella Certificazione Unica 2021 è compilato il punto 572 e/o 592 (Premi di risultato assoggettati ad imposta sostitutiva) e, pertanto, si sceglie la tassazione ordinaria delle somme percepite per premi di risultato che il datore di lavoro ha assoggettato ad imposta sostitutiva;
  • colonna 8: barrare la casella se nella Certificazione Unica 2021 è compilato il punto 578 e/o 598 (Premi di risultato assoggettati a tassazione ordinaria) e, pertanto, si sceglie di assoggettare ad imposta sostitutiva le somme percepite per premi di risultato che il datore di lavoro ha assoggettato a tassazione ordinaria.

Colonna 9 (Assenza requisiti)

Se si intende modificare la tassazione agevolata operata dal datore di lavoro perché non si è in possesso dei requisiti previsti dalla norma (ad esempio perché nell'anno precedente sono stati percepiti redditi da lavoro dipendente d'importo superiore a 80.000 euro o perché il datore di lavoro ha applicato l'agevolazione in assenza del contratto collettivo di secondo livello o in assenza del deposito telematico di tale contratto presso la competente Direzione territoriale del lavoro, entro trenta giorni dalla stipula) barrare la presente casella.

Rigo C5 - Periodo di lavoro

Indicare il numero di giorni relativi al periodo di lavoro.

Colonna 1 (Lavoro dipendente): indicare il numero dei giorni relativi al periodo di lavoro dipendente o assimilato, il cui reddito è stato riportato in questa sezione (365 per l'intero anno). In particolare:

  • se è stato indicato un solo reddito di lavoro dipendente o assimilato per cui il datore di lavoro ha rilasciato la Certificazione Unica 2020, riportare il numero dei giorni indicato nel punto 6 della Certificazione Unica 2020;
  • se è stato indicato il solo reddito assimilato relativo alla rendita temporanea anticipata, riportare il numero dei giorni indicato nelle annotazioni alla Certificazione Unica 2020 con il codice AX;
  • se invece il datore di lavoro non ha rilasciato la Certificazione Unica 2020 (perché non obbligato a farlo) è necessario determinare il numero di giorni tenendo conto che vanno in ogni caso compresi le festività, i riposi settimanali e gli altri giorni non lavorativi e che vanno sottratti i giorni per cui non spetta alcuna retribuzione, neanche differita (ad esempio, in caso di assenza per aspettativa senza corresponsione di assegni);
  • se il rapporto di lavoro è part-time (nel senso che la prestazione lavorativa viene resa per un orario ridotto) i giorni possono essere considerati per l’intero periodo di lavoro;
  • e sono stati indicati più redditi di lavoro dipendente o assimilati, indicare il numero totale dei giorni compresi nei vari periodi, tenendo conto che quelli compresi in periodi contemporanei devono essere considerati una volta sola.

Per il calcolo dei giorni in altri casi (contratti a tempo determinato, indennità o somme erogate dall'INPS o da altri enti e borse di studio) vedere in Appendice la voce "Periodo di lavoro - casi particolari".

Colonna 2 (Pensione): indicare il numero dei giorni relativi al periodo di pensione per cui è prevista la detrazione per i pensionati (365 per l'intero anno). In particolare:

  • se è stato indicato un solo reddito di pensione, riportare il numero dei giorni segnalato nel punto 7 della Certificazione Unica 2021;
  • se sono stati indicati più redditi di pensione, riportare il numero totale dei giorni tenendo conto che i giorni compresi in periodi contemporanei devono essere considerati una volta sola;
  • se sono stati indicati oltre a redditi di lavoro dipendente anche redditi di pensione, la somma dei giorni riportati in colonna 1 e in colonna 2 non può superare 365, tenendo conto che quelli compresi in periodi contemporanei vanno considerati una volta sola.

Colonna 3 (I Semestre): indicare il numero dei giorni del primo semestre (dal primo gennaio al trenta giugno) relativi al solo periodo di lavoro dipendente, il cui reddito è stato riportato in questa sezione. Il numero dei giorni è segnalato nel punto 13 della Certificazione Unica 2021;

Colonna 4 (II Semestre): indicare il numero dei giorni del secondo semestre (dal primo luglio al trentuno dicembre) relativi al solo periodo di lavoro dipendente, il cui reddito è stato riportato in questa sezione. Il numero dei giorni è segnalato nel punto 14 della Certificazione Unica 2021.

Per ulteriori indicazioni relative alla determinazione dei giorni si rinvia alle istruzioni per la compilazione della colonna 1 del presente rigo, tenendo presente che qualora il rapporto di lavoro ha la durata dell’intero anno solare, i giorni da considerare sono 365, da suddividere, come precisato nella circolare n. 29/E del 14 dicembre 2020, in 181 giorni per il primo semestre e 184 per il secondo semestre (non considerando, quindi, il 29 febbraio).

SEZIONE II - Altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente

In questa sezione vanno indicati i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per i quali spetta una detrazione d'imposta non rapportata al periodo di lavoro. In presenza della Certificazione Unica l'importo del reddito è riportato nel punto 4 o nel punto 5. Si tratta in particolare di:

  • assegni periodici percepiti dal coniuge, compresi gli importi stabiliti a titolo di spese per il canone di locazione e spese condominiali, disposti dal giudice, e percepiti periodicamente dall’ex-coniuge (c.d. “contributo casa”). Sono esclusi quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale, divorzio o annullamento del matrimonio. È importante sapere che se il provvedimento dell’autorità giudiziaria non distingue la quota per l’assegno periodico destinata al coniuge da quella per il mantenimento dei figli, l’assegno o il “contributo casa” si considerano destinati al coniuge per metà del loro importo;
  • assegni periodici comunque denominati alla cui produzione non concorrono né capitale né lavoro (escluse le rendite perpetue), compresi gli assegni testamentari, quelli alimentari, ecc.;
  • compensi e indennità corrisposte da amministrazioni statali ed enti pubblici territoriali per l’esercizio di pubbliche funzioni, sempreché le prestazioni non siano rese da soggetti che esercitano un’arte o professione (art. 53, comma 1, del TUIR), e non siano state effettuate nell’esercizio di impresa commerciale. Sono tali, ad esempio, anche quelli corrisposti ai componenti delle commissioni la cui costituzione è prevista dalla legge (commissioni edilizie comunali, commissioni elettorali comunali, ecc.);
  • compensi corrisposti ai giudici tributari e agli esperti del tribunale di sorveglianza;
  • indennità e assegni vitalizi percepiti per l’attività parlamentare e le indennità percepite per le cariche pubbliche elettive (consiglieri regionali, provinciali, comunali), nonché quelle percepite dai giudici costituzionali;
  • rendite vitalizie e le rendite a tempo determinato costituite a titolo oneroso. Le rendite che derivano da contratti stipulati sino al 31 dicembre 2000 costituiscono reddito per il 60 per cento dell’ammontare lordo percepito. Per i contratti stipulati successivamente le rendite costituiscono reddito per l’intero ammontare;
  • compensi corrisposti per l’attività libero professionale intramuraria svolta dal personale dipendente del Servizio sanitario nazionale (art. 50, comma 1, lett. e) del TUIR).

Le rendite e gli assegni periodici si presumono percepiti, salvo prova contraria, nella misura e alle scadenze risultanti dai relativi titoli.

Righi da C6 a C8

Colonna 2 (Reddito): riportare l'importo dei redditi percepiti indicato:

  • nel punto 4 (altri redditi assimilati) della Certificazione Unica 2021 o nel punto 765 se il sostituto d’imposta ha riconosciuto l’agevolazione prevista per i residenti a Campione d’Italia;
  • nel punto 5 (assegni periodici corrisposti al coniuge) della Certificazione Unica 2021 o nel punto 766 se il sostituto d’imposta ha riconosciuto l’agevolazione prevista per i residenti a Campione d’Italia. In tali casi va anche barrata la casella di Colonna 1 “Assegno del coniuge”.

In colonna 3 (Altri dati) indicare:

  • il codice ‘1’ per i compensi corrisposti per l’attività libero professionale intramuraria svolta dal personale dipendente del Servizio Sanitario Nazionale, se nel punto 8 della Sezione “Dati Anagrafici” della Certificazione Unica è indicato il codice ‘R’;
  • il codice ‘5’, che identifica i redditi prodotti in euro dai residenti a Campione d’Italia, se nella CU 2021 sono compilati i punti da 765 o 766 o comunque se si hanno i requisiti per fruire di tale agevolazione. Tale codice non va indicato qualora il sostituto d’imposta abbia riconosciuto un’agevolazione non spettante.

In presenza di una Certificazione Unica 2021 che certifichi redditi prodotti in euro dai residenti a Campione d’Italia e redditi per cui non è possibili fruire dell’agevolazione prevista per i residenti a Campione d’Italia, occorre compilare distinti righi, secondo le modalità di seguito indicate:

  • se nella CU 2021 è compilato il punto 765 tale importo va riportato in colonna 2;
  • se nella CU 2021 è compilato il punto 766 tale importo va riportato in colonna 2 e va barrata la casella di colonna 1;

In tali casi indicare il codice ‘5’ nella colonna 3. Tale codice non va indicato qualora il sostituto d’imposta abbia riconosciuto un’agevolazione non spettante.

  • se nella CU 2021 è compilato il punto 774 tale importo va riportato in colonna 2;
  • se nella CU 2021 è compilato il punto 775 tale importo va riportato in colonna 2 e va barrata la casella di colonna 1;

In tali casi nella colonna 3 non va indicato il codice ‘5’.

SEZIONE III - Ritenute IRPEF e addizionale regionale all'IRPEF

Rigo C9

Colonna 1 (Ritenute Irpef): indicare il totale delle ritenute Irpef relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati riportati nelle Sezioni I e II. L’importo è indicato nel punto 21 della Certificazione Unica 2021.

Colonna 2 (Ritenute Imposta sostitutiva RITA): indicare il totale delle ritenute dell’imposta sostitutiva sulla rendita integrativa temporanea anticipata indicato nelle annotazioni alla Certificazione Unica 2021 con il codice AX. Questa colonna va compilata solo se nella casella “Casi particolari” del quadro C è indicato il codice ‘11’.

Rigo C10: indicare il totale dell'addizionale regionale all'Irpef trattenuta sui redditi di lavoro dipendente e assimilati riportati nelle Sezioni I e II. L'importo è indicato nel punto 22 della Certificazione Unica 2021. Se sono stati percepiti compensi per lavori socialmente utili per compilare i righi C9 e C10 seguire le istruzioni relative alla colonna 1 dei righi da C1 a C3 e in particolare il paragrafo "Compensi per lavori socialmente utili".

SEZIONE IV - Ritenute addizionale comunale all'IRPEF

Rigo C11: indicare le ritenute di acconto 2020 dell'addizionale comunale sui redditi di lavoro dipendente e assimilati riportati nelle Sezioni I e II.

L'importo è indicato nel punto 26 della Certificazione Unica 2021.

Rigo C12: indicare le ritenute del saldo 2020 dell'addizionale comunale sui redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati nelle Sezioni I e II.

L'importo è indicato nel punto 27 della Certificazione Unica 2021.

Rigo C13: indicare le ritenute di acconto 2021 dell'addizionale comunale sui redditi di lavoro dipendente e assimilati.

L'importo è indicato nel punto 29 della Certificazione Unica 2021.

I lavoratori dipendenti o pensionati che hanno fruito della sospensione delle ritenute Irpef e delle addizionali regionale e comunale all'Irpef a seguito di eventi eccezionali devono comunque riportare nei righi da C9 a C13 gli importi relativi al totale delle ritenute Irpef e delle addizionali regionale e comunale all'Irpef comprensivi di quelle non operate per effetto dei provvedimenti di sospensione. Nel rigo F5 del quadro F va indicato l'importo sospeso. Al riguardo vedere in Appendice la voce "Eventi eccezionali".

SEZIONE V - Riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente

Fino al 30 giugno 2020 è riconosciuto un credito, denominato "bonus Irpef", ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di alcuni redditi assimilati, la cui imposta sia di ammontare superiore alle detrazioni per lavoro dipendente.

L'importo annuale del credito è di 960 euro per i possessori di reddito complessivo non superiore a 24.600 euro; in caso di superamento del predetto limite, il credito decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a 26.600 euro.

Alla formazione del reddito complessivo ai fini del bonus Irpef concorrono le quote di reddito esenti dalle imposte sui redditi previste per i ricercatori e docenti universitari.

Il credito è attribuito dal datore di lavoro in busta paga (massimo 80 euro mensili), a partire dal mese di gennaio e fino al mese di giugno.

Chi presta l'assistenza fiscale ricalcola l'ammontare del credito spettante tenendo conto di tutti i redditi dichiarati e lo indica nel prospetto di liquidazione, mod. 730-3, che rilascia al dichiarante dopo avere effettuato il calcolo delle imposte.

Pertanto, se il datore di lavoro non ha erogato, in tutto o in parte, il bonus Irpef, chi presta l'assistenza fiscale riconosce l'ammontare spettante nella presente dichiarazione.

Se dal calcolo effettuato da chi presta l'assistenza fiscale il bonus risulta, in tutto o in parte, non spettante, l'ammontare riconosciuto dal datore di lavoro in mancanza dei presupposti previsti (ad esempio perché il reddito complessivo è superiore a 26.600 euro), viene recuperato con la presente dichiarazione.

Se il datore di lavoro non riveste la qualifica di sostituto d'imposta, il credito spettante viene riconosciuto nella presente dichiarazione.

Per ulteriori informazioni si rinvia alle circolari n. 8/E del 28 aprile 2014 e n. 9/E del 14 maggio 2014.

Dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2020 è riconosciuto un credito di 600 euro, denominato “trattamento integrativo”, ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di alcuni redditi assimilati, la cui imposta sia di ammontare superiore alle detrazioni per lavoro dipendente e il cui reddito complessivo sia non superiore a 28.000 euro. Dal 1° gennaio 2021 l’importo del trattamento integrativo sarà pari a 1.200 euro.

Dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2020 è riconosciuta “un’ulteriore detrazione” ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di alcuni redditi assimilati di importo superiore a 28.000 euro, la cui imposta sia di ammontare superiore alle detrazioni per lavoro dipendente.

L’importo dell’ulteriore detrazione è di 600 euro per i possessori di reddito complessivo pari a 28.001, in caso di superamento del predetto
limite, l’importo dell’ulteriore detrazione diminuisce fino a diventare pari a 480 euro per i possessori di reddito complessivo pari a 35.001.
Per i possessori di reddito complessivo superiore a 35.001, l’importo dell’ulteriore detrazione decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento
di un reddito complessivo pari a 40.000 euro.
Alla formazione del reddito complessivo ai fini del trattamento integrativo e dell’ulteriore detrazione concorrono le quote di reddito esenti
dalle imposte sui redditi previste per i ricercatori e docenti universitari e per gli impatriati.
Le due agevolazioni sono riconosciute direttamente dal datore di lavoro in busta paga a partire dal mese di luglio.
Chi presta l’assistenza fiscale ricalcola l’ammontare del trattamento integrativo o dell’ulteriore detrazione tenendo conto di tutti i redditi
dichiarati e le indica nel prospetto di liquidazione, mod. 730-3, che rilascia al dichiarante dopo avere effettuato il calcolo delle imposte.
Pertanto, se il datore di lavoro non ha erogato, in tutto o in parte, le due agevolazioni, chi presta l’assistenza fiscale riconosce l’ammontare
spettante nella presente dichiarazione. Le agevolazioni spettanti sono riconosciute nella presente dichiarazione anche se il datore di lavoro
non riveste la qualifica di sostituto d’imposta.
Se dal calcolo effettuato da chi presta l’assistenza fiscale, le agevolazioni risultano, in tutto o in parte, non spettanti, l’ammontare riconosciuto
dal datore di lavoro in mancanza dei presupposti previsti, viene recuperato con la presente dichiarazione.

Per consentire a chi presta l’assistenza fiscale di calcolare correttamente il bonus Irpef, il trattamento integrativo e l’ulteriore detrazione, tutti i lavoratori dipendenti (codice 2, 3 o 4 nella colonna 1 dei righi da C1 a C3) devono compilare il rigo C14.

Per l’anno d’imposta 2020, il bonus Irpef e il trattamento integrativo spettano anche se l’imposta lorda calcolata sui redditi da lavoro dipendente e assimilati sia di importo inferiore alla detrazione spettante per tali redditi in conseguenza della fruizione delle misure a sostegno del lavoro (quali l’integrazione salariale, i congedi parentali e la cassa integrazione in deroga) di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 23 e 25 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, purché siano rispettate le altre condizioni previste dalla normativa.

Rigo C14 - Riduzione pressione fiscale

Colonna 1: (Codice)

Riportare il codice indicato nel punto 391 della Certificazione Unica 2021.

Nella Certificazione Unica è riportato:

  • il codice 1 se il datore di lavoro ha riconosciuto il bonus Irpef e lo ha erogato tutto o in parte. In questo caso nella colonna 2 del rigo C14 va riportato l’importo del bonus erogato dal sostituto d’imposta (punto 392 della Certificazione Unica 2021);
  • il codice 2 se il datore di lavoro non ha riconosciuto il bonus Irpef ovvero lo ha riconosciuto, ma non lo ha erogato neanche in parte. In questo caso non va compilata la colonna 2 del rigo C14.

Se il lavoratore dipendente (ad esempio colf, baby-sitter o assistente delle persone anziane) non è in possesso della Certificazione Unica perché il datore di lavoro non riveste la qualifica di sostituto d'imposta, nella colonna 1 deve riportare il codice 2.

Colonna 2 (Bonus erogato)

Riportare l'importo del bonus erogato dal sostituto d'imposta, indicato nel punto 392 della Certificazione Unica 2021.

In nessun caso, invece, deve essere riportato nel modello 730 l'importo del bonus riconosciuto ma non erogato, indicato nel punto 393 della Certificazione Unica.

Colonna 3: (Codice)

Riportare il codice indicato nel punto 400 della Certificazione Unica 2021.

Nella Certificazione Unica è riportato:

  • il codice 1 se il datore di lavoro ha riconosciuto il trattamento integrativo e lo ha erogato tutto o in parte. In questo caso nella colonna 4 del rigo C14 va riportato l’importo del trattamento integrativo erogato dal sostituto d’imposta (punto 401 della Certificazione Unica 2021);
  • il codice 2 se il datore di lavoro non ha riconosciuto il trattamento integrativo ovvero pur avendolo riconosciuto, non ha provveduto ad erogarlo neanche in parte. In questo caso non va compilata la colonna 4 del rigo C14.

Colonna 4 (Trattamento erogato)

Riportare l’importo del trattamento integrativo erogato dal sostituto d’imposta, indicato nel punto 401 della Certificazione Unica 2021. In nessun caso, invece, deve essere riportato nel modello 730 l’importo del trattamento integrativo riconosciuto ma non erogato, indicato nel punto 402 della Certificazione Unica

Colonna 5 (Esenzione ricercatori e docenti)

Riportare l'importo indicato nel punto 463 della Certificazione Unica se nel punto 462 è indicato il codice ‘1’. Se si fruisce in dichiarazione dell'agevolazione prevista  per i docenti e ricercatori, riportare l'ammontare indicato nelle annotazioni alla Certificazione Unica con il codice BC per docenti e ricercatori. Se nelle annotazioni alla Certificazione Unica non sono presenti tali informazioni riportare la quota di reddito da lavoro dipendente che non è stata indicata nei righi da C1 a C3.

Colonna 6 (Esenzione Impatriati)

Riportare l’importo indicato nel punto 463 della Certificazione Unica se nel punto 462 è indicato il codice ‘5’ o ‘9’ o ‘10’ o ‘11’. Se si fruisce in dichiarazione dell’agevolazione prevista per gli impatriati, riportare l’ammontare indicato nelle annotazioni alla Certificazione Unica con il codice BD o CQ o CR o CS. Se nelle annotazioni alla Certificazione Unica non sono presenti tali informazioni riportare la quota di reddito da lavoro dipendente che non è stata indicata nei righi da C1 a C3.

Colonna 7 (Fruizione misure a sostegno del lavoro): barrare la casella se è barrata la casella del punto 478 della Certificazione Unica 2021 poiché nel corso del 2020 si è fruito dell’integrazione salariale, dei congedi parentali e della cassa integrazione in deroga di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 23 e 25 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

Colonna 8 (Reddito da lavoro dipendente)riportare l’importo del solo reddito da lavoro dipendente effettivamente percepito nel corso del 2020, indicato nel punto 479 della Certificazione Unica o nel punto 2 della Certificazione Unica se nelle annotazioni è presente il codice KK o l’importo indicato nelle annotazioni alla Certificazione Unica con il codice WW.

Colonna 9 (Retribuzione contrattuale):riportare l’importo della retribuzione contrattuale e degli altri redditi assimilati che sarebbero spettatati in assenza dell’emergenza Covid-19, indicato nel punto 480 della Certificazione Unica.

Presenza di più Certificazioni

  • In presenza di più modelli di Certificazione Unica non conguagliati:
    • nella colonna 1 va riportato il codice 1 se in almeno in uno dei modelli di Certificazione Unica è indicato il codice 1 nel punto 391. Nella colonna 1 va invece indicato il codice 2 se in tutti i modelli di Certificazione Unica è indicato il codice 2 nel punto 391;
    • nella colonna 2 va riportata la somma degli importi indicati nel punto 392 dei modelli di Certificazione Unica non conguagliati;
    • nella colonna 3 va riportato il codice 1 se in almeno in uno dei modelli di Certificazione Unica è indicato il codice 1 nel punto 400. Nella colonna 1 va invece indicato il codice 2 se in tutti i modelli di Certificazione Unica è indicato il codice 2 nel punto 400;
    • nella colonna 4 va riportata la somma degli importi indicati nel punto 401 dei modelli di Certificazione Unica non conguagliati;
    • nella colonna 5 va riportata la somma degli importi indicati nel punto 463 della Certificazione Unica se nel punto 462 è indicato il codice ‘1’;
    • nella colonna 6 va riportata la somma degli importi indicati nel punto 463 della Certificazione Unica se nel punto 462 è indicato il codice ‘5’;
    • la colonna 7 va barrata se in almeno in uno dei modelli di Certificazione Unica è barrata la casella del punto 478. La casella non va barrata se in tutti i modelli di Certificazione Unica non è barrata la casella del punto 478;
    • nella colonna 8 va riportata la somma degli importi indicati nel punto 479 della Certificazione Unica e/o indicati nel punto 2 della Certificazione Unica se nelle annotazioni è presente il codice KK e/o l’importo indicato nelle annotazioni alla Certificazione Unica con il codice WW;
    • nella colonna 9 va riportata la somma degli importi indicati nel punto 480 della Certificazione Unica.
  • In presenza di una Certificazione Unica che conguaglia tutti i precedenti modelli di Certificazione Unica, nelle colonne da 1 a 4 vanno riportati esclusivamente i dati indicati nella Certificazione rilasciata dal sostituto che ha effettuato il conguaglio (punti 391, 392,400, 401, 463, 478, 479 e 480). Nelle colonne 5, 6, 8 e 9 vanno riportati esclusivamente i dati indicati nella Certificazione rilasciata dal sostituto d’imposta che ha effettuato il conguaglio.
  • In presenza di una Certificazione Unica che conguaglia solo alcuni modelli di Certificazione Unica, per la compilazione delle colonne da 1 a 9 vanno seguite le istruzioni sopra fornite per i modelli di Certificazione Unica non conguagliati, tenendo presente che la Certificazione Unica rilasciata dal sostituto che ha effettuato il conguaglio sostituisce i modelli di Certificazione Unica conguagliati.

SEZIONE VI - Detrazione per il personale del comparto sicurezza e difesa

Questa sezione è riservata al personale militare delle Forze armate, compreso il Corpo delle capitanerie di porto, e al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare in costanza di servizio nel 2020, per il quale è prevista una riduzione dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (art. 45, comma 2, decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95). L’agevolazione spetta ai lavoratori che nell’anno 2019 hanno percepito un reddito di lavoro dipendente non superiore a 28.000 euro. La riduzione d’imposta è determinata dal datore di lavoro sul trattamento economico accessorio erogato (punto 381 della Certificazione Unica 2021).
Qualora la detrazione d’imposta non trovi capienza nell’imposta lorda determinata ai sensi dell’articolo 11 del TUIR, la parte eccedente può essere fruita in detrazione dell’imposta dovuta sulle medesime retribuzioni corrisposte nell’anno 2020 ed assoggettate all’aliquota a tassazione separata di cui all’articolo 17 del TUIR.
Nel caso in cui il sostituto non abbia riconosciuto tale detrazione al percipiente, il contribuente può fruirne in dichiarazione se nelle annotazioni alla Certificazione Unica 2021 è presente il codice BO.
La misura della riduzione e le modalità applicative della stessa sono individuate annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (art. 45, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95). Per l'anno d'imposta 2020 essa è pari a 582,50 euro (d.P.C.M. 23 dicembre 2020, pubblicato in G.U. n. 42 del 19 febbraio 2021).

Rigo C15

Nella colonna 1 (Fruita tassazione ordinaria) riportare l’importo della detrazione indicato nel punto 384 della Certificazione Unica 2021 o, nel caso di più Certificazioni Uniche, la somma degli importi indicati nei punti 384 di tutte le Certificazioni Uniche.
Nella colonna 2 (Non fruita tassazione ordinaria) riportare l’importo della detrazione indicato nel punto 385 della Certificazione Unica 2021 o, nel caso di più Certificazioni Uniche, la somma degli importi indicati nel punto 385 di tutte le Certificazioni Uniche.
Nella colonna 3 (Fruita tassazione separata) riportare l’importo della detrazione indicato nel punto 516 della Certificazione Unica 2021 o, nel caso di più Certificazioni Uniche, la somma degli importi indicati nei punti 516 di tutte le Certificazioni Uniche.
Chi presta l’assistenza fiscale terrà conto della detrazione in sede di liquidazione della dichiarazione.

  Torna all'inizio

Web Content Survey Portlet

Crea/Mostra Contenuto