Termini e modalità di presentazione della dichiarazione

Termini e modalità di presentazione della dichiarazione

Termini e modalità di presentazione della dichiarazione

Quando si presenta la dichiarazione

Sulla base delle disposizioni del D.P.R. n. 322 del 1998, e successive modifiche, il Modello REDDITI Persone Fisiche 2021 deve essere presentato entro i termini seguenti:

  • dal 2 maggio 2021 al 30 giugno 2021 se la presentazione viene effettuata in forma cartacea per il tramite di un ufficio postale;
  • entro il 30 novembre 2021 se la presentazione viene effettuata per via telematica, direttamente dal contribuente ovvero se viene trasmessa da un intermediario abilitato alla trasmissione dei dati.

I termini che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo.

Come si presenta la dichiarazione

Salvo i casi sotto descritti, tutti i contribuenti sono obbligati a presentare la dichiarazione Modello REDDITI 2021 esclusivamente per via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato.

Sono esclusi da tale obbligo e pertanto possono presentare il modello REDDITI 2021 cartaceo, presso un qualsiasi ufficio postale, i contribuenti che:

  • pur possedendo redditi che possono essere dichiarati con il mod. 730, non possono presentare il mod. 730;
  • pur potendo presentare il mod. 730, devono dichiarare alcuni redditi o comunicare dati utilizzando i relativi quadri del modello REDDITI (RM, RT, RW);
  • devono presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti.

Reperibilità dei modelli

Dal 2020, il modello REDDITI e le relative istruzioni sono reperibili sul sito internet dell’Agenzia delle entrate: www.agenziaentrate.gov.it.

È possibile compilare le dichiarazioni utilizzando anche i modelli predisposti mediante strumenti informatici, purché conformi a quelli approvati dall'Agenzia delle Entrate (moduli a striscia continua, stampati con stampanti laser). I suddetti modelli possono essere stampati in bianco e nero. Nello stesso sito internet è disponibile altresì uno speciale formato elettronico per i soggetti che utilizzano sistemi tipografici ai fini della conseguente riproduzione.

Modalità di presentazione

La dichiarazione REDDITI Persone Fisiche può essere presentata:

  1. per via telematica, direttamente dal dichiarante;
  2. per via telematica, tramite un intermediario abilitato ai sensi dell'art. 3, comma 3, d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni;
  3. consegnando una copia cartacea presso un qualsiasi ufficio postale nei casi previsti.

In caso di presentazione telematica, la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell'Agenzia delle Entrate. La prova della presentazione della dichiarazione è data dalla comunicazione attestante l'avvenuto ricevimento dei dati, rilasciata sempre per via telematica.

Il servizio telematico restituisce immediatamente dopo l'invio, un messaggio che conferma solo l'avvenuta ricezione del file e in seguito fornisce all'utente un'altra comunicazione attestante l'esito dell'elaborazione effettuata sui dati pervenuti, che, in assenza di errori, conferma l'avvenuta presentazione della dichiarazione.

  • Presentazione diretta da parte del contribuente

    I soggetti che scelgono di trasmettere direttamente la propria dichiarazione devono utilizzare i servizi telematici Entratel o Fisconline in base ai requisiti posseduti per il conseguimento dell'abilitazione.

    Per le modalità di abilitazione visitare l'apposita sezione del sito dell'Agenzia delle Entrate.

  • Presentazione tramite un intermediario abilitato

    Gli intermediari individuati ai sensi dell'art. 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, sono obbligati a trasmettere, per via telematica, all'Agenzia delle Entrate, sia le dichiarazioni da loro predisposte per conto del dichiarante sia quelle predisposte dal dichiarante stesso e per le quali hanno assunto l'impegno alla presentazione per via telematica.

    Sono obbligati alla presentazione telematica delle dichiarazioni da loro predisposte gli intermediari abilitati appartenenti alle seguenti categorie:

    Tali soggetti possono assolvere all'obbligo di presentazione telematica delle dichiarazioni avvalendosi, altresì, di società partecipate dai consigli nazionali, dagli ordini, collegi e ruoli individuati nei predetti decreti, dai rispettivi iscritti, dalle associazioni rappresentative di questi ultimi, dalle relative casse nazionali di previdenza e dai singoli associati alle predette associazioni.

    • iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali e dei consulenti del lavoro;
    • iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioneria;
    • iscritti negli albi degli avvocati;
    • iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al D.Lgs. 21 gennaio 1992, n. 88;
    • associazioni sindacali di categoria tra imprenditori di cui all'art. 32, comma 1, lettere a), b) e c), del D.Lgs. n. 241 del 1997;
    • associazioni che raggruppano prevalentemente soggetti appartenenti a minoranze etnico-linguistiche;
    • Caf – dipendenti;
    • Caf – imprese;
    • notai iscritti nel ruolo indicato nell'art. 24 della legge 16 febbraio 1913, n. 89;
    • coloro che esercitano abitualmente l'attività di consulenza fiscale;
    • iscritti negli albi dei dottori agronomi e dei dottori forestali, degli agrotecnici e dei periti agrari;
    • le Società tra professionisti iscritte all’albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili; 
    • le Società tra professionisti iscritte all’albo dei Consulenti del Lavoro.

Sono altresì obbligati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni da loro predisposte gli studi professionali e le società di servizi in cui almeno la metà degli associati o più della metà del capitale sociale sia posseduto da soggetti iscritti in alcuni albi, collegi o ruoli, come s pecificati dal decreto dirigenziale 18 febbraio 1999 e tutti i successivi decreti emanati ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. e) del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni.

  • Presentazione agli uffici postali

    Per la presentazione della dichiarazione agli uffici postali, il cui servizio è gratuito per il contribuente, la dichiarazione va inserita in una busta avente le caratteristiche di cui all’Allegato B al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 34746 del 13 marzo 2008, pubblicato sul sito internet dell’Agenzia. L'angolo posto in alto a sinistra della dichiarazione deve corrispondere all'angolo in alto a sinistra sulla facciata della busta in modo tale che attraverso la finestra della busta risultino visibili il tipo di modello, la data di presentazione e i dati identificativi del contribuente. In caso contrario gli uffici postali non accetteranno la dichiarazione. Le singole dichiarazioni o i singoli quadri che compongono il Modello REDDITI devono essere inseriti nella busta senza fermagli o cuciture.
    Gli uffici postali hanno l'obbligo di rilasciare una ricevuta per ogni dichiarazione consegnata. Questa ricevuta deve essere conservata dal contribuente come prova della presentazione della dichiarazione.
    La copia ad uso del contribuente va conservata, oltre che per documentazione personale, per determinare l’importo degli eventuali acconti d’imposta da pagare nel 2021.

Le dichiarazioni presentate tramite un ufficio postale da parte dei contribuenti obbligati alla presentazione per via telematica sono da ritenersi non redatte in conformità al modello approvato e, conseguentemente, si rende applicabile la sanzione ai sensi dell'art. 8, comma 1, del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 471

Dichiarazione presentata dall'estero

I cittadini italiani residenti all'estero e i soggetti temporaneamente non residenti nel territorio dello Stato impossibilitati ad effettuare la trasmissione telematica, possono trasmettere la dichiarazione dall'estero anche in modalità cartacea.

In caso di spedizione postale, la dichiarazione deve essere inserita in una normale busta di corrispondenza di dimensioni idonee a contenerla senza piegarla.

La busta deve essere indirizzata all'Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Venezia, via Giuseppe De Marchi n. 16, 30175 Marghera (VE) - Italia e deve recare scritto, a carattere evidente:

  • cognome, nome e codice fiscale del contribuente;
  • la dicitura "Contiene dichiarazione Modello REDDITI 2021 Persone Fisiche".

Documentazione da rilasciare al dichiarante a prova della presentazione della dichiarazione

Sulla base delle disposizioni contenute nel d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, gli intermediari abilitati, devono:

  • rilasciare al dichiarante, contestualmente alla ricezione della dichiarazione o all'assunzione dell'incarico per la sua predisposizione, l'impegno a trasmettere per via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati in essa contenuti, precisando se la dichiarazione è stata consegnata già compilata o verrà da esso predisposta; detto impegno dovrà essere datato e sottoscritto, seppure rilasciato in forma libera.
    Se il contribuente ha conferito l’incarico per la predisposizione di più dichiarazioni o comunicazioni, l’incaricato deve rilasciare al dichiarante, anche se non richiesto, l’impegno cumulativo a trasmettere in via telematica all’Agenzia delle entrate i dati contenuti nelle dichiarazioni o comunicazioni. L’impegno cumulativo può essere contenuto nell’incarico professionale sottoscritto dal contribuente se sono ivi indicate le dichiarazioni e le comunicazioni per le quali il soggetto incaricato si impegna a trasmettere in via telematica all’Agenzia delle entrate i dati in esse contenuti. L’impegno si intende conferito per la durata indicata nell’impegno stesso o nel mandato professionale e, comunque, fino al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui è stato rilasciato, salva revoca espressa da parte del contribuente.
    La data di tale impegno, unitamente alla personale sottoscrizione e all'indicazione del proprio codice fiscale, dovrà essere successivamente riportata nello specifico riquadro "Impegno alla presentazione telematica" posto nel frontespizio della dichiarazione per essere acquisita per via telematica dal sistema informativo centrale;

  • rilasciare altresì al dichiarante, entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione della dichiarazione per via telematica, l'originale della dichiarazione i cui dati sono stati trasmessi per via telematica, redatta su modello conforme a quello approvato dall'Agenzia delle Entrate, debitamente sottoscritta dal contribuente, unitamente a copia della comunicazione attestante l'avvenuto ricevimento.

    Detta comunicazione di ricezione telematica costituisce per il dichiarante prova di presentazione della dichiarazione e dovrà essere conservata dal medesimo, unitamente all'originale della dichiarazione e alla restante documentazione per il periodo previsto dall'art. 43 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, in cui possono essere effettuati gli eventuali controlli;

  • conservare copia delle dichiarazioni trasmesse, anche su supporti informatici, per lo stesso periodo previsto dall'art. 43 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, ai fini dell'eventuale esibizione in sede di controllo.

    Al contribuente spetta il compito di verificare il puntuale rispetto dei suddetti adempimenti da parte dell'intermediario, segnalando eventuali inadempienze a qualsiasi ufficio della regione in cui è fissato il proprio domicilio fiscale e rivolgersi eventualmente ad altro intermediario per la trasmissione telematica della dichiarazione per non incorrere nella violazione di omissione della dichiarazione.

Comunicazione di avvenuta presentazione della dichiarazione

La comunicazione dell'Agenzia delle Entrate attestante l'avvenuta presentazione della dichiarazione per via telematica, è trasmessa, attraverso lo stesso canale, al soggetto che ha effettuato l'invio.

Tale comunicazione è consultabile nella Sezione "Ricevute" del sito internet dell'Agenzia delle Entrate, riservata agli utenti registrati ai servizi telematici. La stessa comunicazione di ricezione può essere richiesta senza limiti di tempo (sia dal contribuente che dall'intermediario) a qualunque Ufficio dell'Agenzia delle Entrate.

In relazione alla verifica della tempestività delle dichiarazioni presentate per via telematica, si considerano tempestive le dichiarazioni trasmesse entro i termini previsti dal D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, ma scartate dal servizio telematico, purché ritrasmesse entro i cinque giorni successivi alla data contenuta nella comunicazione dell'Agenzia delle Entrate che attesta il motivo dello scarto (cfr. circolare del Ministero delle Finanze – Dipartimento delle Entrate n. 195/E del 24 Settembre 1999).

Responsabilità dell'intermediario abilitato

In caso di tardiva od omessa trasmissione delle dichiarazioni per via telematica da parte dei soggetti intermediari abilitati, è applicata a questi ultimi la sanzione prevista dall'art. 7-bis del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

È prevista altresì la revoca dell'abilitazione quando nello svolgimento dell'attività di trasmissione delle dichiarazioni vengono commesse gravi o ripetute irregolarità, ovvero in presenza di provvedimenti di sospensione irrogati dall'ordine di appartenenza del professionista o in caso di revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività da parte dei centri di assistenza fiscale.

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