La compensazione

La compensazione

La compensazione

Il contribuente ha la facoltà di compensare nei confronti dei diversi enti impositori (Stato, INPS, Enti Locali, INAIL, ENPALS) i crediti e i debiti risultanti dalla dichiarazione e dalle denunce periodiche contributive.

Il modello di pagamento unificato F24 permette di indicare in apposite sezioni sia gli importi a credito utilizzati sia gli importi a debito dovuti. Il pagamento si esegue per la differenza tra debiti e crediti.

Il modello F24 deve essere presentato in ogni caso da chi opera la compensazione, anche se il saldo finale indicato risulti uguale a zero per effetto della compensazione stessa. Tale operazione permette a tutti gli enti di venire a conoscenza delle compensazioni effettuate in modo da poter regolare le reciproche partite di debito e credito.

Possono avvalersi della compensazione tutti i contribuenti, a favore dei quali risulti un credito d'imposta dalla dichiarazione e dalle denunce periodiche contributive. In particolare, per quanto riguarda i crediti contributivi, possono essere versate in modo unitario, in compensazione con i predetti crediti, le somme dovute, per esempio, all'INPS da datori di lavoro, committenti di lavoro parasubordinato e concedenti e dagli iscritti alle gestioni speciali artigiani e commercianti e alla gestione separata dell'INPS. È compensabile anche l'IVA che risulti dovuta in relazione agli ulteriori componenti positivi (e al conseguente maggior volume d'affari) dichiarati ai fini degli indici sintetici di affidabilità fiscale.

I crediti che risultano dal Modello REDDITI 2021 possono essere utilizzati per compensare debiti dal giorno successivo a quello della chiusura del periodo di imposta per cui deve essere presentata la dichiarazione da cui risultano i suddetti crediti. In via di principio, quindi, tali crediti possono essere utilizzati in compensazione a partire dal mese di gennaio, purché ci siano le seguenti condizioni:

  • il contribuente sia in grado di effettuare i conteggi relativi;
  • il credito utilizzato per effettuare la compensazione sia quello effettivamente spettante sulla base delle dichiarazioni presentate successivamente.

In base all'art. 3, comma 1, del decreto legge n. 124 del 2019, la compensazione del credito, per un importo superiore a 5.000 euro annui può essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione da cui il credito emerge (cfr. risoluzione n. 110/E del 31 dicembre 2019).

Per utilizzare in compensazione un credito di importo superiore a 5.000 (articolo 3 del decreto-legge n. 50 del 2017) è necessario richiedere l'apposizione del visto di conformità (Legge di stabilità 2014, art. 1, comma 574).

Il visto di conformità non è richiesto con riferimento ai crediti d'imposta derivanti da agevolazioni, ad eccezione di quelli il cui presupposto è riconducibile alle imposte sui redditi e alle relative addizionali (si veda sul punto la circolare n. 28 del 2014). Tuttavia, con riferimento a quest'ultima tipologia di crediti d'imposta, non è necessario il visto di conformità per l'utilizzo del credito residuo derivante dalla precedente dichiarazione, sempre che non siano maturati e utilizzati crediti nuovi di importo superiore al limite oltre il quale è richiesto il visto di conformità.

A partire dall'anno 2014 il limite massimo dei crediti di imposta rimborsabili in conto fiscale e/o compensabili è di euro 700.000, per ciascun anno solare.

Qualora l'importo dei crediti spettanti sia superiore a tali limiti, la somma in eccesso può essere chiesta a rimborso nei modi ordinari oppure può essere portata in compensazione nell'anno solare successivo.

È importante ricordare che l'importo dei crediti utilizzati per compensare debiti relativi alla stessa imposta non ha rilievo ai fini del limite massimo di euro 700.000, anche se la compensazione viene effettuata attraverso il modello F24.

I soggetti che intendono effettuare la compensazione prevista dall'art. 17 del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e dei crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi sono tenuti ad utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate secondo modalità tecniche definite con apposito provvedimento del direttore della medesima Agenzia delle entrate.

A prescindere dalla tipologia di compensazione effettuata, resta fermo l'obbligo di presentare il modello F24 "a saldo zero" esclusivamente attraverso i predetti servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle entrate, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, lett. a), del D.L. n. 66 del 2014 (cfr. risoluzione n. 110/E del 31 dicembre 2019).

È consentito ripartire liberamente le somme a credito tra importi a rimborso e importi da compensare.

Gli importi a credito che il contribuente sceglie di utilizzare in compensazione ai sensi del D. Lgs. n. 241 del 1997 non devono essere necessariamente utilizzati in via prioritaria per compensare i debiti risultanti dalla dichiarazione.

Ad esempio, l'eccedenza a credito IRPEF può essere utilizzata per compensare altri debiti (imposte sostitutive, ritenute) piuttosto che per diminuire l'acconto IRPEF.

Il contribuente può avvalersi del tipo di compensazione che ritiene più indicata alle sue esigenze e, conseguentemente, utilizzare gli importi a credito:

  • in compensazione ai sensi del D. Lgs. n. 241 del 1997, utilizzando il modello F24, per il pagamento dei debiti relativi ad una diversa imposta, alle ritenute ed ai contributi. In tal caso, il contribuente è obbligato a compilare e presentare il modello di pagamento F24 anche se, per effetto dell'eseguita compensazione, il modello stesso presenti un saldo finale uguale a zero;
  • in diminuzione degli importi a debito relativi alla medesima imposta. In tal caso, il contribuente può scegliere se esporre la compensazione esclusivamente nel modello di dichiarazione ovvero anche nel modello F24.

Per alcune esemplificazioni del modo di procedere consultare in Appendice "Scelta della compensazione".

I crediti INPS risultanti dal Modello DM10/2 possono essere compensati nel modello F24 a partire dalla data di scadenza della presentazione della denuncia da cui emerge il credito contributivo, a condizione che il contribuente non ne abbia richiesto il rimborso nella denuncia stessa, barrando l'apposita casella del quadro I. La compensazione può essere effettuata entro 12 mesi dalla data di scadenza della presentazione della denuncia da cui emerge il credito.

Possono essere compensati, inoltre, i crediti risultanti dalla liquidazione effettuata nel quadro RR del Modello REDDITI 2021 relativo agli iscritti alle gestioni speciali artigiani e commercianti ed ai professionisti senza cassa iscritti alla gestione separata lavoratori autonomi dell'INPS. La compensazione può essere effettuata fino alla data di scadenza di presentazione della dichiarazione successiva.

I crediti INAIL utilizzabili in compensazione sono quelli risultanti dall'autoliquidazione dell'anno in corso. Tali crediti possono essere compensati fino al giorno precedente la successiva autoliquidazione.

Così un credito derivante dall'autoliquidazione 2020/2021 in scadenza al 18 febbraio 2021, potrà essere utilizzato in compensazione dalla medesima data fino al giorno precedente la successiva autoliquidazione. L'eventuale quota di credito che risulterà non utilizzata alla data di scadenza finale sarà oggetto di rimborso.

Non possono essere utilizzati in compensazione con debiti nei confronti di altri Enti i crediti derivanti da conteggi e rettifiche dell'INAIL.

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