Compilazione del frontespizio

Compilazione del frontespizio

Compilazione del frontespizio

Il frontespizio del modello REDDITI Persone Fisiche si compone di tre facciate.

Dati identificativi

Nella prima facciata indicare il cognome, il nome e il codice fiscale del contribuente negli appositi spazi posti sopra l'Informativa sul trattamento dei dati personali.

Al fine di una corretta presentazione della dichiarazione è necessario che il codice fiscale indicato nel frontespizio sia quello rilasciato dall'Amministrazione finanziaria così come riportato nella tessera sanitaria, o nel caso in cui la tessera sanitaria non sia stata ancora emessa, nell'apposito tesserino rilasciato dalla stessa Amministrazione. Se qualcuno dei dati anagrafici (cognome, nome, sesso, luogo e data di nascita) indicati sulla tessera sanitaria o nel tesserino è errato, dovete recarvi presso un qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle entrate per ottenerne la variazione. Fino a che questa variazione non è stata effettuata dovete utilizzare comunque il codice fiscale erroneamente attribuitovi.

Tipo di dichiarazione

Barrare una o più delle seguenti caselle per indicare i casi che riguardano il contribuente:

  • "Quadro RW" se è stato compilato il quadro RW perché nel 2020 sono stati effettuati o detenuti investimenti e attività finanziarie all'estero;
  • "Quadro VO" riguarda il soggetto esonerato dall'obbligo di presentazione della dichiarazione annuale IVA per l'anno 2020 il quale, al fine di comunicare opzioni o revoche esercitate con riferimento al periodo d'imposta 2020 sulla base del comportamento concludente previsto dal D.P.R. 10 novembre 1997, n. 442, deve allegare alla propria dichiarazione il quadro VO contenuto nella dichiarazione IVA/2021 relativa all'anno 2020. Per chiarimenti ed approfondimenti sulle disposizioni introdotte dall'articolo 10 del decreto legge n. 78 del 2009, vedi provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 21 dicembre 2009 e le circolari n. 57 del 23 dicembre 2009 e n. 1 del 15 gennaio 2010.
  • "Quadro AC" se il contribuente è obbligato:
    • a effettuare la comunicazione annuale all'Anagrafe Tributaria dell'importo complessivo dei beni e servizi acquistati dal condominio nell'anno solare e dei dati identificativi dei relativi fornitori;
    • a comunicare i dati catastali del condominio nel caso di interventi di recupero del patrimonio edilizio;
  • "Indici sintetici di affidabilità fiscale", se sono stati allegati i modelli Isa.

A decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018, gli esercenti arti e professioni ed attività di impresa che esercitano attività economiche per le quali risultano approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale sono tenuti alla presentazione del Modello ISA – Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale. Tale modello, che costituisce parte integrante del modello REDDITI 2021, è utilizzato per la dichiarazione dei dati rilevanti ai fini della applicazione e dell’aggiornamento degli indici stessi.
Gli indici sintetici di affidabilità fiscale sono disciplinati dall’articolo 9-bis del Dl n. 50 del 24 aprile 2017, così come convertito dalla legge n. 96 del 2017 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 23 giugno 2017). I modelli ISA approvati e le relative istruzioni sono disponibili sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it. L’elenco dei codici attività per i quali sono approvati gli indici è allegato alle “ISTRUZIONI PARTE GENERALE ISA”.

Dichiarazione correttiva nei termini

Nell'ipotesi in cui il contribuente intenda, prima della scadenza del termine di presentazione, rettificare o integrare una dichiarazione già presentata, deve compilare una nuova dichiarazione, completa di tutte le sue parti, barrando la casella "Correttiva nei termini".

In tal modo è possibile esporre redditi non dichiarati in tutto o in parte ovvero evidenziare oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione, non indicati in tutto o in parte in quella precedente.

I contribuenti che presentano la dichiarazione per integrare la precedente, devono effettuare il versamento della maggiore imposta, delle addizionali regionale e comunale eventualmente dovute.

Se dal nuovo Modello REDDITI risulta un minor credito dovrà essere versata la differenza rispetto all'importo del credito utilizzato a compensazione degli importi a debito risultanti dalla precedente dichiarazione.

Se dal nuovo Modello REDDITI risulta, invece, un maggior credito o un minor debito la differenza rispetto all'importo del credito o del debito risultante dalla dichiarazione precedente potrà essere indicata a rimborso, ovvero come credito da portare in diminuzione di ulteriori importi a debito.

Integrazione della dichiarazione

Scaduti i termini di presentazione della dichiarazione, il contribuente può rettificare o integrare la stessa presentando, secondo le stesse modalità previste per la dichiarazione originaria, una nuova dichiarazione completa di tutte le sue parti, su modello conforme a quello approvato per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione.

Presupposto per poter presentare la dichiarazione integrativa è che sia stata validamente presentata la dichiarazione originaria. Per quanto riguarda quest'ultima, si ricorda che sono considerate valide anche le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dal termine di scadenza, fatta salva l'applicazione delle sanzioni.

  1. Dichiarazione integrativa (art. 2, commi 8 e 8-bis, DPR n. 322/98)

    Tale casella va compilata in caso di presentazione di una dichiarazione integrativa indicando:

    • il codice 1, nell'ipotesi prevista dall'art. 2, comma 8, del d.P.R. n. 322 del 1998, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, per correggere errori od omissioni, compresi quelli che abbiano determinato l'indicazione di un maggiore o di un minor reddito o, comunque, di un maggiore o di un minor debito d'imposta ovvero di un maggiore o di un minore credito, fatta salva l'applicazione delle sanzioni e ferma restando l'applicazione dell'art. 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997;
    • il codice 2, nell'ipotesi in cui il contribuente intenda rettificare la dichiarazione già presentata in base alle comunicazioni inviate dall'Agenzia delle Entrate, ai sensi dell'art. 1, commi 634 - 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, salva l'applicazione delle sanzioni e ferma restando l'applicazione dell'art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. L'Agenzia delle Entrate, infatti, mette a disposizione del contribuente le informazioni che sono in suo possesso (riferibili allo stesso contribuente, acquisite direttamente o pervenute da terzi, relative anche ai ricavi o compensi, ai redditi, al volume d'affari e al valore della produzione, a lui imputabili, alle agevolazioni, deduzioni o detrazioni, nonché ai crediti d'imposta, anche qualora gli stessi non risultino spettanti) dando la possibilità di correggere spontaneamente eventuali errori od omissioni, anche dopo la presentazione della dichiarazione.

    L'eventuale credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalle dichiarazioni di cui al comma 8 dell'art. 2 del d.P.R. n. 322 del 1998 può essere utilizzato in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997.

    Ferma restando in ogni caso l'applicabilità della disposizione di cui al periodo precedente per i casi di correzione di errori contabili di competenza, nel caso in cui la dichiarazione oggetto di integrazione a favore sia presentata oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo, il credito di cui al periodo precedente può essere utilizzato in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa. Nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa è indicato il credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa.

  2. Dichiarazione integrativa (art. 2, comma 8-ter, DPR. n. 322/98)

    Tale casella va barrata unicamente in caso di presentazione di una dichiarazione integrativa nell'ipotesi prevista dall'art. 2, comma 8-ter, del DPR n. 322 del 1998, allo scopo di modificare la originaria richiesta di rimborso dell'eccedenza d'imposta esclusivamente per la scelta della compensazione, sempreché il rimborso stesso non sia stato già erogato anche in parte. Tale dichiarazione va presentata entro 120 giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del citato DPR n. 322 del 1998, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione.

    In caso di presentazione di dichiarazione integrativa che, oltre alla modifica consentita dal comma 8-ter, contenga anche la correzione di errori od omissioni non va barrata la presente casella ma deve essere barrata la casella "Dichiarazione integrativa" .

    La casella "Eventi eccezionali" deve essere compilata dai soggetti che, essendone legittimati, hanno fruito per il periodo d'imposta, delle agevolazioni fiscali previste da particolari disposizioni normative emanate a seguito di calamità naturali o di altri eventi eccezionali.

    I soggetti interessati devono indicare nell'apposita casella il relativo codice desunto dalla "Tabella degli eventi eccezionali" riportata in Appendice alla voce "Eventi eccezionali".

    Nella particolare ipotesi in cui un contribuente abbia usufruito di agevolazioni disposte da più provvedimenti di legge dovrà indicare il codice relativo all'evento che ha previsto il maggior differimento del termine di presentazione della dichiarazione o dei versamenti. Nel quadro RS del fascicolo 3 è stato inserito il prospetto “Dati relativi agli importi sospesi a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID-19” da compilare con i nuovi codici riferiti ad eventi eccezionali che hanno consentito la sospensione dei versamenti previsti dalle specifiche disposizioni emanate per far fronte all’emergenza sanitaria da COVID-19.

  3. Dichiarazione integrativa errori contabili (art. 2, comma 8-bis, DPR n. 322/98)

    Tale casella va barrata in caso di presentazione di una dichiarazione integrativa a favore per la correzione di errori contabili di competenza oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo.

Dati del contribuente

Luogo e data di nascita

Indicare il Comune di nascita e la sigla della relativa Provincia (se siete nati all'estero, indicare solo il nome dello Stato in cui siete nati), la data di nascita (giorno, mese, anno) e il sesso.

Situazione del contribuente

Se la dichiarazione che si presenta si riferisce a un contribuente deceduto, sotto tutela o minore di età, va barrata una delle seguenti caselle con riferimento alla data in cui viene presentata la dichiarazione.

  • la casella 6 (deceduto) va barrata nel caso di dichiarazione presentata dall'erede per il deceduto.
  • la casella 7 (tutelato) va barrata nel caso di dichiarazione presentata dal rappresentante legale per la persona incapace o dall'amministratore giudiziario in qualità di rappresentante per i beni sequestrati;
  • la casella 8 (minore) va barrata nel caso di dichiarazione presentata dai genitori per i redditi dei figli minori esclusi dall'usufrutto legale.

Codice stato estero

In tale casella occorre indicare il codice dello Stato estero in cui si è stati residenti fino al rientro o trasferimento in Italia per i lavoratori che beneficiano delle agevolazioni impatriati per tutti i redditi agevolati indicati nei rispettivi quadri, per i docenti e ricercatori universitari e per gli sportivi professionisti. Il codice è rilevabile dalla tabella n. 10 presente in Appendice. Coloro che fruiscono in dichiarazione dell’agevolazione prevista per i docenti e ricercatori, possono indicare Stati appartenenti all’Unione Europea e Stati non appartenenti all’Unione europea, con i quali sia in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito ovvero un accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale.

I contribuenti titolari di partita IVA devono indicare il numero nell'apposito spazio.

Accettazione dell'eredità giacente

La casella deve essere compilata nel caso di presentazione della dichiarazione da parte del contribuente che accetta l'eredità giacente, il quale è tenuto ad effettuare la sua scelta in riferimento ai redditi precedentemente assoggettati a tassazione separata nella dichiarazione presentata dal curatore con l'aliquota prevista per il primo scaglione di reddito. In tal caso indicare:

  • il codice 1 se chi accetta l'eredità giacente opta per la liquidazione definitiva dell'imposta su tali redditi, con le modalità previste per i redditi a tassazione separata;
  • il codice 2 se, invece, opta per la liquidazione definitiva dell'imposta su tali redditi con tassazione ordinaria.

Liquidazione volontaria (Riservato al contribuente)

La casella deve essere barrata nel caso di presentazione della dichiarazione da parte del contribuente che si trova in un periodo di imposta interessato dalla procedura della liquidazione volontaria di cui all'art. 182 del Tuir.

Immobili sequestrati

I beni immobili oggetto di provvedimenti di sequestro e confisca non definitiva, il cui reddito è determinato secondo le disposizioni del capo II del titolo I ("Redditi fondiari"), dell'art. 70 ("Redditi di natura fondiaria") e dell'art. 90, comma 1, quarto e quinto periodo ("Proventi immobiliari") del TUIR, non rilevano ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, ai sensi del comma 3-bis dell'articolo 51, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, come sostituito dall'art. 32 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175. In tali ipotesi, l'amministratore giudiziario è tenuto a presentare due distinte dichiarazioni. Nella prima, vanno indicati i redditi di tutti i beni sequestrati diversi dagli immobili, in relazione ai quali devono essere liquidate e versate le relative imposte.

Nella seconda dichiarazione, vanno indicati esclusivamente i dati dei beni immobili oggetto dei provvedimenti cautelari da cui deriva, per effetto della citata disposizione, la sospensione del versamento delle imposte fino alla revoca della confisca o fino alla loro assegnazione o destinazione. In questa seconda dichiarazione va barrata la casella "Immobili sequestrati, compilando esclusivamente i quadri relativi a tali redditi e, pertanto, non devono essere compilati tutti i restanti quadri (come, ad esempio, i quadri RN, RV e RX).

Cessazione attività

La casella deve essere barrata nel caso di deduzione integrale delle perdite per cessazione attività.

Stato e periodo d'imposta (Riservato al liquidatore ovvero al curatore fallimentare)

La casella "Stato" deve essere compilata esclusivamente nel caso di presentazione della dichiarazione da parte del liquidatore ovvero da parte del curatore fallimentare.

In tal caso, oltre al periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, deve essere indicato uno dei seguenti codici:

CODICI SITUAZIONE DEL CONTRIBUENTE NEL PERIODO D'IMPOSTA CUI SI RIFERISCE LA DICHIARAZIONE
per il liquidatore:
1 periodo "Ante liquidazione"
2 periodo "Post liquidazione"
3 periodo "Provvisorio"
4 periodo di liquidazione "Finale"
per il curatore fallimentare:
5 periodo "Ante Fallimento"
6 periodo di "Chiusura Fallimento"

Residenza anagrafica

Indicare la residenza anagrafica solo se variata nel periodo dal 1° gennaio 2020 alla data in cui si presenta la dichiarazione.

Si ricorda che la residenza si considera cambiata anche nel caso di variazione dell'indirizzo nell'ambito dello stesso Comune.

Pertanto se avete cambiato la residenza dovete indicare:

  • i dati della nuova residenza alla data di presentazione della dichiarazione, avendo cura di riportare negli appositi spazi, per esteso senza abbreviazioni, i dati relativi al comune, alla sigla della provincia, al CAP, alla tipologia (via, viale, piazza, largo, ecc.), all'indirizzo, al numero civico ed eventualmente alla frazione;
  • il giorno, il mese e l'anno in cui è intervenuta la variazione.

La residenza anagrafica deve essere indicata anche dai contribuenti che presentano per la prima volta la dichiarazione dei redditi, i quali devono barrare la casella "Dichiarazione presentata per la prima volta".

Sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it è presente il collegamento a un'apposita tabella, predisposta dal Dipartimento delle Finanze, da cui è possibile rilevare i codici catastali dei comuni.

Casella 1 (Domicilio fiscale diverso dalla residenza): barrare solo se, per un provvedimento dell'Agenzia delle entrate, il domicilio fiscale è diverso dalla residenza anagrafica.

Casella 2 (Dichiarazione presentata per la prima volta): barrare la casella se si presenta la dichiarazione per la prima volta.

Numeri telefonici e indirizzo di posta elettronica

L'indicazione del numero di telefono, del numero di cellulare e dell'indirizzo di posta elettronica è facoltativa. Indicando tali dati si potranno ricevere gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate informazioni e aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti.

Domicilio fiscale per l'attribuzione dell'addizionale regionale e dell'addizionale comunale

I contribuenti residenti in Italia hanno il domicilio fiscale nel comune nella cui anagrafe sono iscritti, pertanto, il domicilio fiscale coincide generalmente con la residenza anagrafica. L'amministrazione finanziaria può stabilire il domicilio fiscale del contribuente nel comune dove lo stesso svolge in modo continuativo la principale attività.

Quando concorrono particolari circostanze l'amministrazione finanziaria può consentire al contribuente, che ne faccia motivata istanza, che il suo domicilio fiscale sia stabilito in un comune diverso da quello di residenza. I dati da indicare nei righi relativi al domicilio fiscale sono necessari per l'individuazione della Regione e del Comune per i quali è dovuta rispettivamente l'addizionale regionale e comunale.

Tali dati sono il Comune, la sigla della provincia e il codice catastale del Comune. Sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it è presente il collegamento a un'apposita tabella, predisposta dal Dipartimento delle Finanze, da cui è possibile rilevare i codici catastali dei comuni.

Domicilio fiscale al 1° gennaio 2020:

Il rigo "Domicilio fiscale al 1/1/2020" va sempre compilato indicando il domicilio alla data del 1/1/2020.

Se la residenza è variata, gli effetti della variazione decorrono dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui essa si è verificata, pertanto il contribuente che ha cambiato la propria residenza dovrà attenersi alle seguenti istruzioni per compilare il rigo relativo al domicilio fiscale al 1/1/2020.

Se la variazione è avvenuta a partire dal 3 novembre 2019 indicare il precedente domicilio; se invece la variazione è avvenuta entro il 2 novembre 2019 indicare il nuovo domicilio. I contribuenti che si sono trasferiti in Italia nel corso dell'anno 2020 devono indicare il domicilio fiscale nel quale hanno trasferito la residenza.

Se il comune in cui si risiede è stato istituito per fusione avvenuta nel corso dal 2016 fino al 1/1/2020 e se tale comune ha deliberato aliquote dell'addizionale comunale all'Irpef differenziate per ciascuno dei territori dei comuni, compilare la casella "Fusione comuni" indicando l'apposito codice identificativo dell'ex comune riportato nella tabella denominata "Elenco dei codici identificativi da indicare nella casella "Fusione comuni" del rigo "Domicilio fiscale al 1° gennaio 2020" presente in Appendice.

Per alcuni casi particolari si rimanda alle istruzioni fornite successivamente.

Domicilio fiscale al 1° gennaio 2021: Il rigo “Domicilio fiscale al 1/1/2021” va compilato solo se il comune è diverso dal quello al 1 gennaio 2020.
Se la residenza è variata, il contribuente che ha cambiato la propria residenza dovrà attenersi alle seguenti istruzioni per compilare il rigo relativo al domicilio fiscale al 1/1/2021.
Se la variazione è avvenuta a partire dal 3 novembre 2020 indicare il precedente domicilio; se invece la variazione è avvenuta entro il 2 novembre 2020 indicare il nuovo domicilio.
Se la variazione è dovuta alla fusione, anche per incorporazione, di comuni preesistenti il rigo non va compilato.
Se il comune in cui si risiede è stato istituito per fusione avvenuta dal 2016 al 2020 e se tale comune ha deliberato aliquote dell’addizionale comunale all’Irpef differenziate per ciascuno dei territori dei comuni estinti, il rigo va compilato e nella casella “Fusione comuni” va indicato l’apposito codice identificativo dell’ex comune riportato nella tabella denominata “Elenco dei codici identificativi da indicare nella casella “Fusione comuni” del rigo “Domicilio fiscale al 1° gennaio 2021” presente in Appendice.

Per alcuni casi particolari si rimanda alle istruzioni fornite successivamente.

Casi particolari:

  1. Trasferimento da un municipio ad un altro nell'ambito dello stesso comune risultante dalla fusione di altri comuni, che ha deliberato aliquote differenziate

    Se il contribuente risiede in un comune fuso (risultante dalla fusione di altri comuni) che ha deliberato aliquote differenziate per ciascuno dei municipi riferiti ai comuni estinti ed il municipio di residenza al 1/1/2020 è diverso da quello di residenza al 1/1/2021, deve essere compilato sia il rigo del domicilio fiscale al 1/1/2020 riportando nella casella "Fusione Comuni" il codice identificativo dell'ex comune nel quale si risiedeva a tale data, che il rigo del domicilio fiscale al 1/1/2021, riportando nella casella "Fusione Comuni" il codice identificativo del municipio nel quale si risiede a tale data.

  2. Nuovo comune sorto dal distacco di uno o più territori appartenenti ad uno o più comuni che continuano ad esistere

    Se il contribuente risiede in un nuovo comune risultante dal distacco di uno o più territori appartenenti ad uno o più comuni che continuano ad esistere, deve essere compilato sia il rigo del domicilio fiscale al 1/1/2020, riportando i dati del comune originario (comune dal quale si è distaccata una parte di territorio), che il rigo del domicilio fiscale al 1/1/2021, riportando i dati del nuovo comune. Nel rigo relativo al domicilio fiscale al 1/1/2021 non deve essere compilata la casella "Fusione Comuni".

Residenti all'estero

Il riquadro deve essere compilato solo dal contribuente che risulta essere residente all'estero nell'anno d'imposta 2020.

Le condizioni per essere considerati non residenti in Italia sono contenute nella Parte III del Fascicolo 2 "Persone Fisiche non residenti Guida alla compilazione del Modello REDDITI 2021".

"Non residenti Schumacker" (art. 7, legge 30 ottobre 2014, n. 161 e art. 1 comma 954 della legge di stabilità 2016).

Ai contribuenti non residenti che rivestono particolari caratteristiche, l'Irpef si applica secondo le regole generali, senza cioè le limitazioni, generalmente previste dalla norma per i non residenti, riguardanti la fruizione di deduzioni e detrazioni (in particolare le detrazioni per carichi di famiglia).

A tal fine, la casella va barrata dai soggetti non residenti in Italia che si trovino nelle seguenti condizioni:

  • che il reddito prodotto in Italia sia pari almeno al 75 per cento del reddito dagli stessi complessivamente prodotto;
  • che non fruiscano nello Stato di residenza di agevolazioni fiscali analoghe.

Dichiarazione presentata dagli eredi o da altri soggetti diversi dal contribuente

In caso di dichiarazione presentata dall'erede per il defunto, dal rappresentante legale per la persona incapace o dai genitori per i redditi dei figli minori esclusi dall'usufrutto legale, dal liquidatore di impresa individuale, dal curatore fallimentare, dal curatore dell'eredità giacente, dall'amministratore dell'eredità devoluta sotto condizione sospensiva in favore di nascituro non ancora concepito, devono essere osservate le modalità di seguito illustrate.

I soggetti che presentano la dichiarazione per conto di altri, devono compilare il Modello REDDITI indicando i dati anagrafici ed i redditi del contribuente cui la dichiarazione si riferisce.

Deve inoltre essere compilato il riquadro "Riservato a chi presenta la dichiarazione per conto di altri" per indicare le generalità del soggetto che presenta la dichiarazione, specificando nella casella "Codice carica" il codice corrispondente alla propria qualifica, ricavabile dalla seguente tabella che è comprensiva di tutti i codici relativi alla diversa modulistica dichiarativa ed utilizzabili solo in funzione della specificità di ogni singolo modello.

In particolare chi presenta la dichiarazione per altri deve indicare il proprio codice fiscale, il "codice carica" che identifica il tipo di carica che ricopre, nel campo "data carica" la data (giorno, mese e anno) in cui è stato nominato o la data del decesso nel caso di dichiarazione presentata dall'erede, il proprio cognome, nome e il proprio sesso, la propria data di nascita (il giorno, il mese e l'anno), il comune o lo Stato estero di nascita e la provincia relativa.

I dati relativi alla residenza anagrafica o, se diverso, al domicilio fiscale, devono essere indicati solo nel caso in cui il soggetto che presenta la dichiarazione per conto del contribuente sia residente all'estero (in tal caso barrare anche l'apposita casella) ovvero abbia indicato il codice di carica "11" (ad esempio sindaco che svolge attività tutoria di minore).

Nell'ipotesi di dichiarazione presentata dal curatore fallimentare (codice carica 3) indicare la data (il giorno, il mese e l'anno) di inizio della procedura, barrare la casella, se la procedura non è ancora terminata, se invece la procedura è terminata, scrivere la data relativa (il giorno, il mese e l'anno).

Nel caso in cui chi presenta la dichiarazione sia un soggetto diverso da persona fisica, devono essere indicati, negli appositi campi, il codice fiscale della società o ente dichiarante, il codice fiscale e i dati anagrafici del rappresentante della società o ente dichiarante e il codice di carica corrispondente al rapporto intercorrente tra la società o l'ente dichiarante e il contribuente cui la dichiarazione si riferisce.

TABELLA GENERALE DEI CODICI DI CARICA
1 Rappresentante legale, negoziale o di fatto, socio amministratore
2 Rappresentante di minore, inabilitato o interdetto, ovvero curatore dell'eredità giacente, amministratore di eredità devoluta sotto condizione sospensiva o in favore di nascituro non ancora concepito, amministratore di sostegno per le persone con limitata capacità di agire
3 Curatore fallimentare
4 Commissario liquidatore (liquidazione coatta amministrativa ovvero amministrazione straordinaria)
5 Commissario giudiziale (amministrazione controllata) ovvero custode giudiziario (custodia giudiziaria), ovvero amministratore giudiziario in qualità di rappresentante dei beni sequestrati
6 Rappresentante fiscale di soggetto non residente
7 Erede
8 Liquidatore (liquidazione volontaria)
9 Soggetto tenuto a presentare la dichiarazione ai fini IVA per conto del soggetto estinto a seguito di operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive (cessionario d'azienda, società beneficiaria, incorporante, conferitaria, ecc.); ovvero, ai fini delle imposte sui redditi e/o dell'IRAP, rappresentante della società beneficiaria (scissione) o della società risultante dalla fusione o incorporazione
10 Rappresentante fiscale di soggetto non residente con le limitazioni di cui all'art. 44, comma 3, del D.L. n. 331/1993
11 Soggetto esercente l'attività tutoria del minore o interdetto in relazione alla funzione istituzionale rivestita
12 Liquidatore (liquidazione volontaria di ditta individuale - periodo ante messa in liquidazione)
13 Amministratore di condominio
14 Soggetto che sottoscrive la dichiarazione per conto di una pubblica amministrazione
15 Commissario liquidatore di una pubblica amministrazione

Canone RAI imprese

La presente casella deve essere compilata dai contribuenti che esercitano attività di impresa che detengono uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione di trasmissioni radio (indicando il codice 1) o radio televisive (indicando il codice 2) in esercizi pubblici, in locali aperti al pubblico o impiegati a scopo di lucro diretto o indiretto. Va indicato il codice 3 qualora il contribuente non detenga alcun apparecchio di cui sopra.

Se vengono indicati i codici 1 o 2, i dati relativi all'abbonamento Rai devono essere riportati nei righi RS41 e/o RS42 del quadro RS.

Impegno alla presentazione telematica

Il riquadro deve essere compilato e sottoscritto dall'incaricato che presenta la dichiarazione in via telematica.

L' incaricato deve:

  • indicare il proprio codice fiscale;
  • riportare nella casella "Soggetto che ha predisposto la dichiarazione", il codice "1" se la dichiarazione è stata predisposta dal contribuente ovvero il codice "2" se la dichiarazione è stata predisposta da chi effettua l'invio;
  • barrare la casella "Ricezione avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione", qualora accetti la scelta del contribuente di fargli pervenire l'avviso relativo agli esiti del controllo effettuato sulla dichiarazione;
  • barrare la casella "Ricezione altre comunicazioni telematiche", qualora accetti la scelta del contribuente di fargli pervenire ogni comunicazione riguardante possibili anomalie presenti nella dichiarazione e nei relativi allegati;
  • riportare la data (giorno, mese e anno) di assunzione dell'impegno a presentare la dichiarazione, ovvero dell’impegno cumulativo;
  • apporre la firma.

Le caselle "Ricezione avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione" e "Ricezione altre comunicazioni telematiche" possono essere compilate solo dagli intermediari incaricati della trasmissione della dichiarazione di cui all'art. 3, comma 3, del DPR n. 322 del 1998.

Visto di conformità

Questo riquadro va compilato dal responsabile del CAF o dal professionista che rilascia il visto di conformità ai sensi dell'art. 35 del Decreto legislativo n. 241 del 1997.

Negli appositi campi vanno riportati il codice fiscale del responsabile del CAF e quello relativo allo stesso CAF, ovvero oppure va riportato il codice fiscale del professionista.

Il responsabile dell'assistenza fiscale del CAF o il professionista deve inoltre apporre la propria firma che attesta il rilascio del visto di conformità.

 

Attenzione: si ricorda che il visto di conformità, in base alla normativa e alla prassi vigente, non si considera validamente rilasciato nei seguenti casi:

1) il professionista che lo rilascia non risulta iscritto nell’elenco informatizzato dei professionisti abilitati tenuto dalle competenti Direzioni regionali;

2) il professionista che lo rilascia è iscritto nell’elenco di cui al punto 1) ma non coincide con il soggetto persona fisica che ha trasmesso la dichiarazione in via telematica (firmatario della sezione “IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA”);

3) il professionista che lo rilascia è iscritto nell’elenco di cui al punto 1) ma non risulta “collegato” con l’associazione professionale o con la società di servizi o con la società tra professionisti che ha trasmesso la dichiarazione in via telematica;

4) il professionista che lo rilascia è iscritto nell’elenco di cui al punto 1), ma non risulta “collegato” con la società partecipata dal Consiglio nazionale, Ordine e Collegio che ha trasmesso la dichiarazione in via telematica;

5) in caso di CAF-imprese, quando il soggetto che lo rilascia non corrisponde al responsabile dell’assistenza fiscale (RAF) del CAF indicato nella presente sezione;

6) in caso di CAF-imprese, quando il soggetto che lo rilascia corrisponde al responsabile dell’assistenza fiscale (RAF) del CAF indicato nella presente sezione ma il CAF non risulta “collegato” con la società di servizi, cooperativa o consortile o con il consorzio o l’associazione che ha trasmesso la dichiarazione in via telematica;

7) in caso di associazione sindacale tra imprenditori, quando il soggetto che lo rilascia non risulta collegato con la società di servizi, cooperativa o consortile o con il consorzio che ha trasmesso la dichiarazione in via telematica.

In merito al punto 3), il professionista che rilascia il visto di conformità risulta “collegato” con il soggetto incaricato che trasmette la dichiarazione in via telematica quando quest’ultimo soggetto coincide con:

1) l’associazione o la società semplice costituita fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni in cui almeno la metà degli associati o dei soci è costituita da soggetti indicati all’art. 3, comma 3, lett. a) e b), del d.P.R. n. 322 del 1998 ( art. 1, comma 1, lett. a),del decreto 18 febbraio 1999);

2) la società commerciale di servizi contabili le cui azioni o quote sono possedute per più della metà del capitale sociale da soggetti indicati all’art. 3, comma 3, lett. a) e b), del d.P.R. n. 322 del 1998 ( art. 1, comma 1, lett. b), del decreto 18 febbraio 1999);

3) la società tra professionisti (s.t.p.) disciplinata dall’art. 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, di cui il professionista che appone il visto di conformità è uno dei soci.

In merito al punto 4), il professionista che rilascia il visto di conformità risulta “collegato” con il soggetto incaricato che trasmette la dichiarazione in via telematica quando quest’ultimo soggetto coincide con la società partecipata esclusivamente dai consigli nazionali, dagli ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e dei consulenti del lavoro nonché dai rispettivi iscritti e dalle relative casse nazionali di previdenza e quelle partecipate esclusivamente dalle associazioni rappresentative dei soggetti indicati all’art. 3, comma 3, lett. b), del d.P.R. n. 322 del 1998 e dai rispettivi associati. Tale società può essere abilitata a svolgere la trasmissione in via telematica delle dichiarazioni per conto dei soggetti nei confronti dei quali l’amministrazione finanziaria ha riconosciuto la sussistenza dei requisiti di cui all’art. 3, comma 3, lett. a) e b), del d.P.R. n. 322 del 1998, sempreché il rappresentante legale della predetta società ovvero il soggetto da questi delegato alla presentazione della richiesta di abilitazione al servizio telematico sia uno dei soggetti indicati all’art. 3,
comma 3, lett. a) e b), del d.P.R. n. 322 del 1998 (art. 3 del decreto 18 febbraio 1999).

In merito al punto 6), il soggetto che rilascia il visto di conformità risulta “collegato” con il soggetto incaricato che trasmette la dichiarazione in via telematica quando quest’ultimo soggetto coincide con:

1) la società di servizi le cui azioni o quote sono possedute per più della metà del capitale sociale da associazioni sindacali di categoria tra imprenditori di cui all’art. 32, comma 1, lett. a), b), c) del d.lgs. n. 241 del 1997 ovvero, nella misura del cento per cento, da società di servizi partecipate per più della metà dalle predette associazioni (art. 2, comma 1, lett. a), del decreto 18 febbraio 1999);

2) la società cooperativa o società consortile cooperativa i cui aderenti sono, per più della metà, soci delle predette associazioni (art. 2, comma 1, lett. a), del decreto 18 febbraio 1999);

3) il consorzio o la società consortile di cui, rispettivamente, agli artt. 2602 e 2615-ter del codice civile, i cui aderenti sono, in misura superiore alla metà, associazioni sindacali di categoria tra imprenditori di cui all’art. 32, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e soci delle predette associazioni (art. 2, comma 1, lett. b), del decreto 18 febbraio 1999);

4) le associazioni di cui all’art. 36 del codice civile costituite tra associazioni sindacali tra imprenditori in cui almeno la metà degli associati è in possesso dei requisiti di cui all’articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e quelle aderenti alle associazioni di cui alla lettera c) del menzionato articolo 32, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 241 del 1997 (art. 2, comma 1, lett. c), del decreto 18 febbraio 1999).

In merito al punto 7), (Risoluzione n. 103/E del 28 luglio 2017) il soggetto che rilascia il visto di conformità risulta “collegato” con il soggetto incaricato che trasmette la dichiarazione in via telematica quando lo stesso è un dipendente della società inquadrabile tra le società di cui all’articolo 2 del decreto 18 febbraio 1999, di seguito indicate:

1) la società di servizi le cui azioni o quote sono possedute per più della metà del capitale sociale da associazioni sindacali di categoria tra imprenditori di cui all’art. 32, comma 1, lettere a), b), c) del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 ovvero, nella misura del cento per cento, da società di servizi partecipate per più della metà dalle predette associazioni (art. 2, comma 1, lettera a), del decreto 18 febbraio 1999);

2) la società cooperativa o società consortile cooperativa i cui aderenti sono, per più della metà, soci delle predette associazioni (art. 2 , comma 1, lettera a), del decreto 18 febbraio 1999);

3) il consorzio o società consortile di cui, rispettivamente, agli articoli 2602 e 2615-ter del codice civile, i cui aderenti sono, in misura superiore alla metà, associazioni sindacali di categoria tra imprenditori di cui all’art. 32, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e soci delle predette associazioni (art. 2, comma 1, lettera b), del decreto 18 febbraio 1999).

 

Certificazione tributaria

L'art. 36 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, prevede la certificazione tributaria nei confronti dei contribuenti titolari di redditi d'impresa in regime di contabilità ordinaria, anche per opzione.

Con decreto ministeriale sono definiti gli adempimenti e i controlli che il soggetto incaricato della certificazione tributaria deve effettuare prima del rilascio del visto.

Questo riquadro deve essere compilato per attestare il rilascio della certificazione tributaria ed è riservato al professionista incaricato che deve, negli appositi spazi, riportare il proprio codice fiscale e indicare il codice fiscale del contribuente che ha predisposto la dichiarazione e tenuto le scritture contabili ovvero la partita IVA della società di servizi o del CAF-imprese di cui all'art. 24, comma 2, del DM 31 maggio 1999, n. 164, nel caso in cui le attività di predisposizione della dichiarazione e di tenuta delle scritture contabili siano state effettuate dai predetti soggetti sotto il diretto controllo e responsabilità del professionista che rilascia la certificazione tributaria. Infine deve essere apposta la firma che attesta il rilascio della certificazione.

Destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'Irpef

Ciascun contribuente può utilizzare una scheda unica per la scelta della destinazione dell'8, del 5 e del 2 per mille dell'Irpef.

Il contribuente può destinare:

  • l'otto per mille del gettito Irpef allo Stato oppure ad un'Istituzione religiosa;
  • il cinque per mille dell'Irpef a determinate finalità di interesse sociale;
  • il due per mille della propria Irpef in favore di un partito politico e alle associazioni culturali.

Le scelte della destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'Irpef non sono in alcun modo alternative tra loro e possono, pertanto, essere tutte espresse. Tali scelte non determinano maggiori imposte dovute.

La scheda per la scelta della destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'IRPEF è all'interno del modello dichiarativo e può essere utilizzata sia in caso di presentazione della dichiarazione che in caso di esonero.

Destinazione dell'otto per mille dell'Irpef

Il contribuente può destinare una quota pari all'otto per mille del gettito Irpef:

  • allo Stato (a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario). Da quest’anno il contribuente ha la facoltà di effettuare questa scelta
    indicando una specifica finalità tra le seguenti: fame nel mondo, calamità, edilizia scolastica, assistenza ai rifugiati, beni culturali);
  • alla Chiesa Cattolica (a scopi di carattere religioso o caritativo);
  • all'Unione italiana delle Chiese Cristiane Avventiste del 7° giorno (per interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all'estero sia direttamente sia attraverso un ente all'uopo costituito);
  • alle Assemblee di Dio in Italia (per interventi sociali e umanitari anche a favore dei Paesi del terzo mondo);
  • alla Chiesa Evangelica Valdese (Unione delle Chiese metodiste e Valdesi), per scopi di carattere sociale, assistenziale, umanitario o culturale sia a diretta gestione della Chiesa Evangelica Valdese, attraverso gli enti aventi parte nell'ordinamento valdese, sia attraverso organismi associativi ed ecumenici a livello nazionale e internazionale;
  • alla Chiesa Evangelica Luterana in Italia (per interventi sociali, assistenziali, umanitari o culturali in Italia e all'estero, direttamente o attraverso le Comunità ad essa collegate);
  • all'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane (per la tutela degli interessi religiosi degli Ebrei in Italia, per la promozione della conservazione delle tradizioni e dei beni culturali ebraici, con particolare riguardo alle attività culturali, alla salvaguardia del patrimonio storico, artistico e culturale, nonché ad interventi sociali e umanitari in special modo volti alla tutela delle minoranze, contro il razzismo e l'antisemitismo).
  • alla Sacra Arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale (per il mantenimento dei ministri di culto, la realizzazione e manutenzione degli edifici di culto e di monasteri, scopi filantropici, assistenziali, scientifici e culturali da realizzarsi anche in paesi esteri);
  • alla Chiesa apostolica in Italia (per interventi sociali, culturali ed umanitari, anche a favore di altri Paesi esteri);
  • all'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia (per interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all'estero).
  • all'Unione Buddhista Italiana (per interventi culturali, sociali ed umanitari anche a favore di altri paesi, nonché assistenziali e di sostegno al culto);
  • all'Unione Induista Italiana (per sostentamento dei ministri di culto, esigenze di culto e attività di religione o di culto, nonché interventi culturali, sociali, umanitari ed assistenziali eventualmente pure a favore di altri paesi).
  • all'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai (IBISG) (per la realizzazione delle finalità istituzionali dell'Istituto e delle attività indicate all'articolo 12, comma 1, lettera a) della legge 28 giugno 2016 n.130 nonché ad interventi sociali e umanitari in Italia e all'estero, ad iniziative per la promozione della pace, del rispetto e difesa della vita in tutte le forme esistenti e per la difesa dell'ambiente.

Potete scegliere una sola Istituzione. Indicate la vostra scelta firmando solo all'interno di una delle caselle, rispettando i confini della casella scelta.

La ripartizione dei fondi destinati alle diverse Istituzioni avviene in proporzione alle scelte espresse.

Se non firmate, e quindi non indicate la vostra scelta, l'otto per mille dell'Irpef viene comunque attribuito, sempre in maniera proporzionale alle scelte espresse, alle Istituzioni indicate in questo modello. Tuttavia, la quota non attribuita, proporzionalmente spettante alle Assemblee di Dio in Italia e alla Chiesa Apostolica in Italia è devoluta alla gestione statale.

Destinazione del cinque per mille dell'Irpef

Il contribuente può destinare una quota pari al cinque per mille della vostra imposta sul reddito alle seguenti finalità:

  1. sostegno di:
    • volontariato e altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e successive modificazioni;
    • associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e provinciali, previsti dall'articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383;
    • associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;
  2. finanziamento della ricerca scientifica e dell'università;
  3. finanziamento della ricerca sanitaria;
  4. finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici (soggetti di cui all'art. 2, comma 2, del D.P.C.M. 28 luglio 2016);
  5. sostegno delle attività sociali svolte dal Comune di residenza del contribuente;
  6. sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge, che svolgono una rilevante attività di interesse sociale, individuati secondo i criteri fissati nell'art. 1 del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 2 aprile 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 aprile 2009, n. 88, come modificato dal decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 16 aprile 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 maggio 2009, n. 10;
  7. sostegno degli enti gestori delle aree protette.

Per esprimere la scelta dovete apporre la vostra firma nel riquadro corrispondente ad una soltanto delle finalità destinatarie della quota del cinque per mille dell'Irpef. Per alcune delle finalità, avete la facoltà di indicare anche il codice fiscale del soggetto cui intendete destinare direttamente la quota del cinque per mille dell'Irpef.

Sul sito www.agenziaentrate.gov.it sono disponibili gli elenchi dei soggetti destinatari della quota del cinque per mille dell'Irpef.

Destinazione del due per mille dell'Irpef

Il contribuente può destinare una quota pari al due per mille della propria imposta sul reddito a favore di uno dei partiti politici iscritti nella seconda sezione del registro di cui all'art. 4 del decreto legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13 e il cui elenco è trasmesso all'Agenzia delle Entrate dalla "Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici". Per esprimere la scelta a favore di uno dei partiti politici destinatari della quota del due per mille dell'Irpef, il contribuente deve apporre la propria firma nel riquadro presente sulla scheda, indicando nell'apposita casella il codice del partito prescelto. La scelta deve essere fatta esclusivamente per uno solo dei partiti politici beneficiari. Per conoscere i codici dei partiti politici ammessi al beneficio della destinazione volontaria del due per mille dell'IRPEF, consultare l'apposita tabella posta nell'ultima pagina delle istruzioni.

Scelta per la destinazione del due per mille dell’Irpef alle associazioni culturali

Il contribuente può inoltre destinare una quota pari al due per mille della propria imposta sul reddito a favore di un’associazione culturale iscritta in un apposito elenco istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri (art. 97-bis, D.L. n. 104/2020). Per esprimere la scelta a favore di una delle associazioni culturali ammesse al beneficio, il contribuente deve apporre la propria firma nell’apposito riquadro presente nella scheda indicando il codice fiscale dell’associazione cui vuole destinare la quota del due per mille. La scelta deve essere fatta per una sola delle associazioni culturali beneficiarie.

Presentazione della scheda da parte dei soggetti esonerati

Se siete esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione (vedere al riguardo Parte I, capitolo 3 "Chi è esonerato dalla presentazione della dichiarazione"), potete effettuare le scelte per la destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'Irpef con la stessa scheda utilizzata dai contribuenti che presentano la dichiarazione.

Le scelte vanno effettuate secondo le modalità sopra indicate, avendo cura, altresì, di apporre la firma nella casella posta in fondo alla scheda.

La scheda va presentata, in busta chiusa, entro il 30 novembre 2021:

  • allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'Amministrazione finanziaria. Il servizio di ricezione della scheda da parte degli uffici postali è gratuito. L'ufficio postale rilascia un'apposita ricevuta;
  • ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica (professionista, CAF, ecc.). Quest'ultimo deve rilasciare, anche se non richiesta, una ricevuta attestante l'impegno a trasmettere la scelta. Gli intermediari hanno facoltà di accettare la scheda e possono chiedere un corrispettivo per l'effettuazione del servizio prestato.

La busta da utilizzare per la presentazione della scheda deve recare l'indicazione "Scheda per le scelte della destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'Irpef", il codice fiscale, il cognome e nome del contribuente.

La scheda deve essere integralmente presentata anche se avete espresso soltanto una delle scelte consentite (otto, cinque o due per mille dell'Irpef).

Inoltre, la scheda per la destinazione dell'otto, del cinque e due per mille dell'Irpef può essere presentata direttamente dal contribuente avvalendosi del servizio telematico.

Firma della dichiarazione

Barrare le caselle che corrispondono ai quadri compilati e firmare la dichiarazione.

In caso di presentazione di dichiarazione integrativa si vedano le istruzioni fornite per la compilazione della casella "Dichiarazione integrativa" presente nel riquadro "Tipo di dichiarazione".

La dichiarazione deve essere sottoscritta a pena di nullità, che può essere sanata se il soggetto tenuto a sottoscriverla vi provvede entro 30 giorni dal ricevimento dell'invito da parte del competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate.

È prevista la possibilità per il contribuente di evidenziare particolari condizioni che riguardano la dichiarazione dei redditi, indicando un apposito codice nella casella "Situazioni particolari".

Tale esigenza può emergere con riferimento a fattispecie che si sono definite successivamente alla pubblicazione del presente modello di dichiarazione, ad esempio a seguito di chiarimenti forniti dall'Agenzia delle entrate in relazione a quesiti posti dagli utenti e riferiti a specifiche problematiche.

Pertanto, questa casella può essere compilata solo se l'Agenzia delle entrate comunica (ad esempio con circolare, risoluzione o comunicato stampa) uno specifico codice da utilizzare per indicare la situazione particolare.

Questo riquadro, riservato alla firma, contiene l'indicazione:

  1. dei quadri che sono stati compilati;
  2. dell'esercizio dell'opzione di cui all'art. 2-bis del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203.

    Tale disposizione disciplina le modalità attuative dell'art. 6, comma 5, dello Statuto del contribuente (legge 27 luglio 2000, n. 212) in base al quale l'amministrazione finanziaria invita il contribuente a fornire i necessari chiarimenti qualora dal controllo delle dichiarazioni, effettuato ai sensi dell'art.36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 , emerga un'imposta da versare o un minor rimborso.

    I chiarimenti sono richiesti dall'Agenzia delle Entrate mediante il servizio postale o con mezzi telematici.

    Il contribuente può chiedere che l'invito a fornire chiarimenti sia inviato all'intermediario incaricato della trasmissione telematica della propria dichiarazione barrando la casella "Invio avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione all'intermediario".

    A sua volta, l'intermediario accetta di ricevere l'avviso telematico, barrando la casella "Ricezione avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione" inserita nel riquadro "IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA".

    Se il contribuente non effettua la scelta per l'avviso telematico, la richiesta di chiarimenti sarà inviata al suo domicilio fiscale con raccomandata (comunicazione di irregolarità).

    La sanzione sulle somme dovute a seguito del controllo delle dichiarazioni pari al 30 per cento delle imposte non versate o versate in ritardo, è ridotta ad un terzo (10 per cento) qualora il contribuente versi le somme dovute entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di irregolarità. Il citato termine di 30 giorni, in caso di scelta per l'invio dell'avviso telematico, decorre dal sessantesimo giorno successivo a quello di trasmissione telematica dell'avviso all'intermediario;

  3. della richiesta del contribuente di inviare all'intermediario incaricato della trasmissione telematica della propria dichiarazione le comunicazioni riguardanti possibili anomalie presenti nella dichiarazione (art. 1, commi 634 - 636, della legge n. 190 del 2014) e nei relativi allegati.

    Il contribuente effettua tale richiesta barrando la casella "Invio altre comunicazioni telematiche all'intermediario". A sua volta, l'intermediario accetta di ricevere le predette comunicazioni telematiche barrando la casella "Ricezione altre comunicazioni telematiche", inserita nel riquadro "IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA".

Eventuali comunicazioni di anomalie relative alla dichiarazione saranno comunque visualizzabili nel "Cassetto fiscale", presente nell'area riservata dei servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, nella quale ciascun utente abilitato a Entratel o a Fisconline può consultare le proprie informazioni fiscali.

La casella “Esonero dall’apposizione del visto di conformità” deve essere barrata nel caso in cui il contribuente sia esonerato dall’apposizione del visto di conformità ai sensi dell’art. 9 bis, comma 11, lettere a) e b), del D.L. 50/2017.
In particolare, l’art. 9-bis, comma 11, del D.L. 50/2017 prevede, nei confronti dei soggetti che applicano gli ISA e conseguono il livello di affidabilità fiscale individuato con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate di cui al comma 12 del medesimo articolo una serie di benefici tra cui:

  • l’esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente all’imposta sul valore aggiunto e per un importo non superiore a 20.000 euro annui relativamente alle imposte dirette e all’imposta regionale sulle attività produttive (lett. a);
  • l’esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell’imposta sul valore aggiunto per un importo non superiore a 50.000 euro annui (lett. b).

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