Quadro RA - Redditi dei terreni

Quadro RA - Redditi dei terreni

Quadro RA - Redditi dei terreni

Il reddito dei terreni si distingue in reddito dominicale e reddito agrario. Al proprietario del terreno o al titolare di altro diritto reale spettasia il reddito dominicale sia il reddito agrario, nel caso in cui lo stesso svolga direttamente l'attività agricola. Se l'attività agricola è esercitata da un'altra persona, il reddito dominicale spetta, comunque, al proprietario, mentre il reddito agrario spetta a chi svolge l'attività agricola.

Deve utilizzare questo quadro:

  • chi possiede, a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale, terreni situati nel territorio dello Stato che sono o devono essere iscritti in catasto con attribuzione di rendita. In caso di usufrutto o altro diritto reale il titolare della sola "nuda proprietà" non deve dichiarare il terreno;
  • l'affittuario che esercita l'attività agricola nei fondi in affitto e gli associati nei casi di conduzione associata. In tal caso deve essere compilata solo la colonna relativa al reddito agrario. L'affittuario deve dichiarare il reddito agrario a partire dalla data in cui ha effetto il contratto;

    Consultare in Appendice "Impresa agricola individuale e impresa familiare o coniugale".

  • il titolare dell'impresa agricola individuale, anche in forma di impresa familiare o il titolare dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria che conduce il fondo. Se questi contribuenti non sono proprietari del terreno, non lo hanno in usufrutto o non hanno su di esso un altro diritto reale, va compilata solo la colonna del reddito agrario.

Non deve utilizzare questo quadro il partecipante dell'impresa familiare agricola, il coniuge nell'azienda coniugale e i soci di società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice oppure di società di fatto. In tutti questi casi deve essere utilizzato il quadro RH.

Non vanno dichiarati in questo quadro i terreni situati all'estero e quelli dati in affitto per usi non agricoli (ad es. per una cava o una miniera), in quanto costituiscono redditi diversi e, pertanto, vanno indicati rispettivamente nei righi RL12 e RL11, del quadro RL "Altri redditi" del Modello REDDITI 2021, fascicolo 2.

Non vanno dichiarati, in quanto non producono reddito dominicale e agrario:

  • i terreni che costituiscono pertinenze di fabbricati urbani, per esempio giardini, cortili ecc.;
  • i terreni utilizzati dal possessore come beni strumentali nell'esercizio delle proprie specifiche attività commerciali;
  • i terreni, parchi e giardini aperti al pubblico o la cui conservazione è riconosciuta di pubblico interesse dal Ministero per i beni e le attività culturali purché il proprietario non abbia ricavato alcun reddito dalla loro utilizzazione per tutto il periodo d'imposta. Tale circostanza deve essere comunicata all'ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate entro tre mesi dalla data in cui la proprietà è stata riconosciuta di pubblico interesse.

Terreni esenti IMU

Nel caso di terreni non affittati, l'IMU sostituisce l'Irpef e le relative addizionali sul reddito dominicale, mentre il reddito agrario continua ad essere assoggettato alle ordinarie imposte sui redditi. Pertanto, per il reddito dei terreni non affittati si deve tener conto del solo reddito agrario. Per i terreni affittati, invece, risultano dovute sia l'IMU che l'Irpef.
Ad esempio sono esenti dall’Imu i terreni ricadenti in aree montane o di collina individuati utilizzando i criteri di cui alla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993 e la circolare n. 4/DF del 14 luglio 2016. Per ulteriori informazioni sulle esenzioni Imu si può consultare il sito internet del Dipartimento delle Finanze www.finanze.gov.it

In tali casi va barrata la casella "Imu non dovuta" (colonna 9).

Rivalutazione dei redditi dei terreni

I redditi dominicale e agrario risultanti dagli atti catastali devono essere rivalutati, rispettivamente, dell'80 per cento e del 70 per cento.

I redditi dominicale e agrario vanno ulteriormente rivalutati del 30 per cento.

L'ulteriore rivalutazione non si applica nel caso di terreni agricoli o non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola (casella di colonna 10 barrata).

Per gli anni dal 2017al 2020, i redditi dominicali e agrari non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola.
Dall'anno 2019 tale agevolazione compete anche ai familiari coadiuvanti del coltivatore diretto purché appartengano al medesimo nucleo familiare, siano iscritti nella gestione assistenziale e previdenziale agricola in qualità di coltivatori diretti e partecipino attivamente all’esercizio dell’impresa familiare (articolo 1, comma 705 della legge 30 dicembre 2018, n. 145).

La rivalutazione dell'80 e del 70 per cento non va applicata nel caso di terreni concessi in affitto per usi agricoli a giovani imprenditori che non hanno ancora compiuto i 40 anni, in presenza delle condizioni descritte in Appendice alla voce "Agevolazioni imprenditoria giovanile in agricoltura".

COMPILAZIONE DEL QUADRO RA

Il presente quadro deve essere compilato anche se i redditi non sono variati rispetto all'anno precedente. Se nel corso del 2020 si sono verificate situazioni diverse per uno stesso terreno (variazioni di quote di possesso, terreno dato in affitto, ecc.), occorre compilare un rigo per ogni situazione, indicando nella colonna 4 il relativo periodo. In tali casi, barrare la casella di colonna 8 per indicare che si tratta dello stesso terreno del rigo precedente.

Se devono essere dichiarati più di 22 terreni occorre compilare un quadro aggiuntivo ricordando di numerare progressivamente la casella "Mod. N." posta in alto a destra del Modello. In questo caso indicare i totali dei redditi dominicale e agrario nel rigo RA23 del primo quadro utilizzato (Mod. N. 1).

Nell'ipotesi in cui la percentuale di possesso del reddito dominicale è diversa da quella del reddito agrario (ad es. nel caso in cui solo una parte del terreno è concessa in affitto), occorre compilare due distinti righi, senza barrare la casella di colonna 8.

redditi dominicale e agrario possono essere rilevati direttamente dagli atti catastali se la coltura effettivamente praticata corrisponde a quella risultante dal catasto; se non corrisponde, consultare in Appendice la voce "Variazioni di coltura dei terreni".

Agroenergie

La produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali, sino a 2.400.000 kWh anno, e fotovoltaiche, sino a 260.000 kWh anno, nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo e di prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo effettuate dagli imprenditori agricoli, costituiscono attività connesse ai sensi dell'articolo 2135, terzo comma, del codice civile e si considerano produttive di reddito agrario (articolo 1 comma 423 della legge n. 266 del 2005, come modificato dall'articolo 1 comma 910, della legge 28 dicembre 2015, n. 208). Pertanto, nelle ipotesi descritte il relativo reddito va indicato nel presente quadro RA.

Nel caso di produzione di energia oltre i limiti sopra riportati, il reddito va indicato nel Fascicolo 3 nel quadro RD o, se si è optato per la determinazione dei redditi nei modi ordinari, nei quadri RF o RG, secondo le relative istruzioni. I contribuenti tenuti alla compilazione dei quadri RD o RG sono comunque tenuti a compilare il presente quadro RA per la determinazione del reddito derivante dalla produzione di energia entro i limiti sopra descritti.

I redditi dominicale e agrario delle superfici adibite alla funghicoltura, in mancanza della corrispondente qualità nel quadro di qualificazione catastale, sono determinati mediante l'applicazione della tariffa d'estimo più alta in vigore nella provincia dove è situato il terreno. Tale metodo si applica anche alle superfici adibite alle colture prodotte in serra.

Si precisa che l'attività di funghicoltura è considerata agricola se vengono rispettati i limiti di cui all'art. 32, comma 2, lett. b) e c) del Tuir.

Per sapere quali attività vengono considerate agricole per la determinazione del reddito agrario, consultare in Appendice "Attività agricole".

L'imprenditore agricolo che svolge anche attività di agriturismo e/o di enoturismo, rispettivamente della legge 20 febbraio 2006, n. 96 e dell’art. 1, commi da 502 a 504, della legge 27 dicembre 2017, n. 205,nonché dal 1° gennaio 2020 anche di oleoturismo e attività dirette alla commercializzazione di piante vive e prodotti della floricoltura acquistate da imprenditori agricoli florovivaistici di cui all’art. 1, rispettivamente commi 513 e 225, della legge n. 160 del 2019, deve determinare il reddito corrispondente a quest'ultima attività nel quadro RD, contenuto nel Fascicolo 3.

Per l'attribuzione delle quote di reddito agrario che spettano ai collaboratori familiari e al coniuge, il titolare di un'impresa agricola familiare o il titolare di un'azienda coniugale non gestita in forma societaria deve compilare l'apposito prospetto del quadro RS, contenuto nel Fascicolo 3.

Righi da RA1 a RA22

Per ciascun terreno indicare i seguenti dati.

I redditi dominicale e agrario dei terreni vanno indicati nelle colonne 1 e 3 senza operare alcuna rivalutazione. La rivalutazione sarà effettuata nella fase di determinazione della base imponibile.

Colonna 1 (Reddito dominicale non rivalutato): ammontare del reddito dominicale risultante dagli atti catastali.

Colonna 3 (Reddito agrario non rivalutato): ammontare del reddito agrario risultante dagli atti catastali.

Colonna 2 (Titolo) indicare uno dei seguenti codici:

"1" proprietario del terreno non concesso in affitto;

"2" proprietario del terreno concesso in affitto in regime legale di determinazione del canone (regime vincolistico);

"3" proprietario del terreno concesso in affitto in assenza di regime legale di determinazione del canone (regime di libero mercato);

"4" conduttore del fondo, (diverso dal proprietario) o affittuario;

"7" titolare dell'impresa agricola individuale non in forma di impresa familiare.

"8" titolare dell'impresa agricola individuale in forma di impresa familiare;

"9" titolare dell'impresa agricola coniugale non gestita in forma societaria.

Se il proprietario del terreno o il conduttore del fondo è anche il titolare dell'impresa agricola individuale non in forma di impresa familiare, può essere indicato indifferentemente il codice 1 o 7 oppure 4 o 7.

In caso di conduzione associata la quota di reddito agrario da indicare è quella relativa alla percentuale di partecipazione e al periodo di durata del contratto. Tale percentuale è quella che risulta da apposito atto, sottoscritto da tutti gli associati, da conservare a cura del contribuente e da esibire a richiesta dell'ufficio. In mancanza di tale atto la partecipazione si presume ripartita in parti uguali.

Colonna 4 (Periodo di possesso): indicare il periodo di possesso del terreno espresso in giorni (365, se per l'intero anno). Se vengono utilizzati più righi per indicare le diverse situazioni relative ad un singolo terreno, la somma dei giorni indicati nei singoli righi non può essere superiore a 365.

Colonna 5 (Percentuale di possesso): indicare la relativa percentuale di possesso del terreno (100, se per intero).

Colonna 6 (Canone di affitto in regime vincolistico): in caso di terreno concesso in affitto in regime di determinazione legale del canone indicare l'ammontare del canone risultante dal contratto, rapportato al periodo indicato nella colonna 4.

Colonna 7 (Casi particolari): indicare uno dei seguenti codici:

"2" perdita per eventi naturali di almeno il 30 per cento del prodotto ordinario del fondo nell'anno, se il possessore danneggiato ha denunciato all'ufficio del Territorio (ex ufficio tecnico erariale) l'evento dannoso entro tre mesi dalla data in cui si è verificato o, se la data non è esattamente determinabile, almeno 15 giorni prima dell'inizio del raccolto. In tale situazione i redditi dominicale e agrariosono esclusi dall'IRPEF;

"3" terreno in conduzione associata;

"4" terreno dato in affitto per usi agricoli a giovani che non hanno ancora compiuto i quaranta anni, aventi la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale o che acquisiscano tali qualifiche entro due anni dalla firma del contratto di affitto che deve avere durata uguale o superiore a cinque anni (vedi in Appendice la voce "Agevolazioni imprenditoria giovanile in agricoltura");

"6" se ricorrono contemporaneamente le condizioni di cui ai codici 2 e 4.

Colonna 8 (Continuazione): se nell'anno d'imposta si sono verificate diverse situazioni per uno stesso terreno (variazioni di quote di possesso, terreno dato in affitto, ecc.), occorre compilare un rigo per ogni situazione, indicando nella colonna 4 il relativo periodo. In questi casi, va barrata la casella di colonna 8 per indicare che si tratta dello stesso terreno del rigo precedente.

Se la percentuale di possesso del reddito dominicale è diversa da quella del reddito agrario, ad esempio nell'ipotesi in cui solo una parte del terreno è concessa in affitto e in alcune delle ipotesi indicate in Appendice alla voce "Società semplici e imprese familiari in agricoltura", occorre compilare due distinti righi senza barrare la casella di colonna 8.

Colonna 9 (IMU non dovuta): barrare la casella se il terreno rientra tra le ipotesi di esenzione descritte nel paragrafo "Terreni esenti IMU". In tali casi sul reddito dominicale del terreno sono dovute l'Irpef e le relative addizionali anche se il terreno non è affittato.

Se i dati del singolo terreno sono esposti su più righi, la casella della presente colonna va barrata solo sul primo dei righi compilati, in quanto si riferisce all'intero periodo d'imposta.

Colonna 10 (Coltivatore diretto o IAP): barrare la casella nel caso di coltivatore diretto e di imprenditore agricolo professionale (IAP) iscritto nella previdenza agricola, in tal caso i redditi dominicali e agrari non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Se tale condizione è riferita solo ad una parte dell'anno è necessario compilare due distinti righi (compilando la casella "Continuazione") barrando la casella "Coltivatore diretto o IAP" solo nel rigo relativo al periodo nel quale si è verificata tale condizione. Se nell'anno d'imposta si sono verificate diverse situazioni per uno stesso terreno (variazioni di quote di possesso, terreno dato in affitto, ecc.), la presente casella va barrata in tutti i righi per i quali sussiste la condizione agevolativa.

Colonna 11 (Reddito dominicale imponibile) e colonna 13 (Reddito fondiario non imponibile): nella colonna 11 va indicato il reddito dominicale imponibile del terreno affittato ovvero non affittato per il quale non è dovuta l'IMU. Nella colonna 13 va indicato il reddito dominicale non imponibile del terreno non affittato per il quale è dovuta l'IMU ed il reddito dominicale dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola.

  1. Dati del singolo terreno esposti in un solo rigo (ad esempio nel corso dell'anno 2020 non sono variati il titolo di utilizzo del terreno e la quota di possesso):
    1. Presenza nella colonna 2 (Titolo) dei codici 1, 7, 8, 9:

      Il reddito calcolato con le modalità sopra descritte va riportato:

      • se nella colonna 7 (Casi particolari) non è presente alcun codice o è presente il codice 3 il reddito dominicale è pari all'importo indicato in colonna 1, rivalutato dell'80% e aumentato del 30% se non è barrata la casella di colonna 10 o se è barrata non si applica l'ulteriore rivalutazione , rapportato ai giorni (col. 4) ed alla percentuale di possesso (col. 5);
      • se nella colonna 7 (Casi particolari) è presente il codice 2 il reddito dominicale è uguale a zero.
      • se non è compilata la casella di colonna 9 "Imu non dovuta" ovvero è barrata la casella di colonna 10 "Coltivatore diretto o IAP", nella colonna 13 (Reddito fondiario non imponibile);
      • se è compilata la casella di colonna 9 "Imu non dovuta" e non è barrata la casella di colonna 10 "Coltivatore diretto o IAP", nella colonna 11 (Reddito dominicale imponibile).
    2. Presenza nella colonna 2 (Titolo) del codice 2:

      Il reddito calcolato con le modalità sopra descritte va riportato:

      (Reddito fondiario non imponibile);

      • se nella colonna 7 (Casi particolari) non è presente alcun codice:
        1. calcolate il reddito dominicale rapportando l'importo indicato nella colonna 1, rivalutato dell'80% e aumentato del 30% se non è barrata la casella di colonna 10 o se è barrata non si applica l'ulteriore rivalutazione, ai giorni (col. 4) e alla percentuale di possesso (col. 5);
        2. rapportate il canone di affitto in regime legale di determinazione (col. 6) alla percentuale di possesso (col. 5);
        3. se l'importo di cui al punto 2 risulta inferiore all'80 per cento di quello indicato al punto 1, il reddito è dato dall'importo calcolato al punto 2; se, viceversa, l'importo di cui al punto 2 risulta superiore o uguale all'80 per cento di quello determinato al punto 1, il reddito è dato dall'importo calcolato al punto 1;
      • se nella colonna 7 (Casi particolari) è presente il codice 4:
        1. calcolate il reddito dominicale rapportando l'importo indicato nella colonna 1, aumentato del 30% se non è barrata la casella di colonna 10 o se è barrata non si applica l'ulteriore rivalutazione, ai giorni (col. 4) e alla percentuale di possesso (col. 5);
        2. rapportate il canone di affitto in regime legale di determinazione (col. 6) alla percentuale di possesso (col. 5);
        3. se l'importo di cui al punto 2 risulta inferiore all'80 per cento di quello indicato al punto 1, il reddito è dato dall'importo calcolato al punto 2; se, viceversa, l'importo di cui al punto 2 risulta superiore o uguale all'80 per cento di quello determinato al punto 1, il reddito è dato dall'importo calcolato al punto 1;
      • se nella colonna 7 (Casi particolari) sono presenti i codici 2 o 6, il reddito dominicale è uguale a zero e pertanto la colonna 11 non va compilata.
      • se è barrata la casella di colonna 10 "Coltivatore diretto o IAP", nella colonna 13 (Reddito fondiario non imponibile);
      • se non è barrata la casella di colonna 10 "Coltivatore diretto o IAP", nella colonna 11 (Reddito dominicale imponibile).
      •  
    3. Presenza nella colonna 2 (Titolo) del codice 3:
      • se nella colonna 7 (Casi particolari) non è presente alcun codice, il reddito dominicale è pari all'importo indicato in colonna 1, rivalutato dell'80% e aumentato del 30% se non è barrata la casella di colonna 10 o se è barrata non si applica l'ulteriore rivalutazione, rapportato ai giorni (col. 4) ed alla percentuale di possesso (col. 5);
      • se nella colonna 7 (Casi particolari) è presente il codice 4, il reddito dominicale è pari all'importo indicato in colonna 1, aumentato del 30% se non è barrata la casella di colonna 10 o se è barrata non si applica l'ulteriore rivalutazione, rapportato ai giorni (col. 4) ed alla percentuale di possesso (col. 5);
      • se nella colonna 7 (Casi particolari) sono presenti i codici 2 o 6, il reddito dominicale è uguale a zero;

        Il reddito calcolato con le modalità sopra descritte va riportato;

      • se è barrata la casella di colonna 10 "Coltivatore diretto o IAP", nella colonna 13 (Reddito fondiario non imponibile);
      • se non è barrata la casella di colonna 10 "Coltivatore diretto o IAP", nella colonna 11 (Reddito dominicale imponibile).
    4. Presenza nella colonna 2 (Titolo) del codice 4, il reddito dominicale è uguale a zero e pertanto le colonne 11 e 13 non vanno compilate.
    •  
  2. Dati del singolo terreno esposti in più righi (ad esempio nel corso dell'anno 2020 sono variati il titolo di utilizzo del terreno o la quota di possesso):

    Quando i dati di un terreno sono esposti in più righi gli importi relativi al reddito dominicale imponibile e fondiario non imponibile (colonne 11 e 13) devono essere riportati esclusivamente sul primo dei righi utilizzati per indicare i dati del terreno stesso.

    • considerare solo i righi nei quali è stato indicato uno dei titoli 1, 4, 7, 8 e 9 con riferimento al terreno per il quale non risulta compilata la casella "Imu non dovuta" ovvero è barrata la casella di colonna 10 "Coltivatore diretto o IAP": calcolare per ciascun rigo la quota di reddito dominicale non imponibile utilizzando le regole descritte per il terreno presente su un solo rigo e riportare il totale delle quote così determinate nella colonna 13 (Reddito fondiario non imponibile) del primo rigo utilizzato per l'indicazione dei dati del terreno;
    • considerare solo i righi nei quali è stato indicato uno dei titoli 1, 4, 7, 8 e 9 con riferimento al terreno per il quale risulta compilata la casella "Imu non dovuta" e non è barrata la casella di colonna 10 "Coltivatore diretto o IAP": calcolare per ciascun rigo la quota di reddito dominicale imponibile utilizzando le regole descritte per il terreno presente su un solo rigo e riportare il totale delle quote così determinate nella colonna 11 (Reddito dominicale imponibile) del primo rigo utilizzato per l'indicazione dei dati del terreno;
    • considerare solo i righi nei quali è stato indicato uno dei titoli 2 e 3: per calcolare il reddito dominicale seguire le istruzioni contenute in Appendice, alla voce "Terreni in affitto - Casi particolari";

Colonna 12 (Reddito agrario imponibile) e colonna 13 (Reddito fondiario non imponibile).

Nella colonna 12 va indicato il reddito agrario imponibile del terreno

Nella colonna 13 va indicato il reddito agrario dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola.

  1. Dati del singolo terreno esposti in un solo rigo (ad esempio nel corso dell'anno 2018 non sono variati il titolo di utilizzo del terreno e la quota di possesso):

    Il reddito calcolato con le modalità sopra descritte va riportato:

    1. Presenza nella colonna 2 (Titolo) del codice 1:
      • se nella colonna 7 (Casi particolari) non è presente alcun codice il reddito agrario è pari all'importo indicato in colonna 3 (reddito agrario) rivalutato dell'70% e aumentato del 30% se non è barrata la casella di colonna 10 o se è barrata non si applica l'ulteriore rivalutazione, rapportato ai giorni (col. 4) ed alla percentuale di possesso (col. 5);
      • se nella colonna 7 (Casi particolari) è presente il codice 2, il reddito agrario è uguale a zero
      • se nella colonna 7 (Casi particolari) è presente il codice 3, il reddito agrario è pari all'importo indicato in colonna 3 (Reddito agrario), rivalutato dell'70% e aumentato del 30% se non è barrata la casella di colonna 10 o se è barrata non si applica l'ulteriore rivalutazione, in quanto già rapportato alla percentuale di partecipazione ed al periodo di durata del contratto;
    2. Presenza nella colonna 2 (Titolo) dei codici 4, 7, 8, 9:
      • se nella colonna 7 (Casi particolari) non è presente alcun codice, il reddito agrario è pari all'importo indicato in colonna 3 (reddito agrario) rivalutato dell'70% e aumentato del 30% se non è barrata la casella di colonna 10 o se è barrata non si applica l'ulteriore rivalutazione, rapportato ai giorni (col. 4) ed alla percentuale di possesso (col. 5);
      • se nella colonna 7 (Casi particolari) è presente il codice 4, il reddito agrario è pari all'importo indicato in colonna 3 (reddito agrario aumentato del 30% se non è barrata la casella di colonna 10 o se è barrata non si applica l'ulteriore rivalutazione, rapportato ai giorni (col. 4) ed alla percentuale di possesso (col. 5);
      • se nella colonna 7 (Casi particolari) sono presenti i codici 2, 6, il reddito agrario è uguale a zero;
      • se nella colonna 7 (Casi particolari) è presente il codice 3, il reddito agrario è pari all'importo indicato in colonna 3 (Reddito agrario), rivalutato dell'70% e aumentato del 30% se non è barrata la casella di colonna 10 o se è barrata non si applica l'ulteriore rivalutazione, in quanto già rapportato alla percentuale di partecipazione ed al periodo di durata del contratto;
    3. Presenza nella colonna 2 (Titolo) dei codici 2 o 3: il reddito agrario è uguale a zero e pertanto non dovete compilare questa colonna.
    • se è barrata la casella di colonna 10 "Coltivatore diretto o IAP", nella colonna 13 (Reddito fondiario non imponibile);
    • se non è barrata la casella di colonna 10 "Coltivatore diretto o IAP", nella colonna 12 (Reddito agrario imponibile).
  1. Dati del singolo terreno esposti in più righi (ad esempio nel corso dell'anno 2020 sono variati il titolo di utilizzo del terreno o la quota di possesso): il reddito agrario del terreno è dato dalla somma delle quote di reddito agrario calcolate per ogni singolo rigo così come descritto nel precedente paragrafo. Gli importi relativi al reddito agrario imponibile e fondiario non imponibile (colonne 12 e 13) devono essere riportati esclusivamente sul primo dei righi utilizzati per indicare i dati del terreno stesso.

Rigo RA23 (Totali): indicare il totale o i totali degli importi delle colonne 11, 12 e 13.

Gli importi delle colonne 11 e 12 dovranno essere riportati, unitamente ad eventuali altri redditi, nel rigo RN1 colonna 5. Il totale dei redditi dei terreni può essere trascritto e poi sommato agli altri redditi IRPEF nello "Schema riepilogativo dei redditi e delle ritenute" che trovate nelle istruzioni relative alla compilazione del quadro RN. L'importo della colonna 13 va riportato nel rigo RN50, col. 2. Se è stato compilato più di un quadro RA occorre riportare i totali dei redditi dominicale e agrario nel rigo RA23 del primo quadro utilizzato (Mod. N. 1).

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