Quadro RB - Redditi dei fabbricati e altri dati

Quadro RB - Redditi dei fabbricati e altri dati

Quadro RB - Redditi dei fabbricati e altri dati

Devono utilizzare questo quadro:

  • i proprietari di fabbricati situati nel territorio dello Stato italiano che sono o devono essere iscritti nel catasto dei fabbricati come dotati di rendita;
  • i titolari dell'usufrutto o altro diritto reale su fabbricati situati nel territorio dello Stato italiano che sono o devono essere iscritti nel catasto fabbricati con attribuzione di rendita. In caso di usufrutto o altro diritto reale (es. uso o abitazione) il titolare della sola "nuda proprietà" non deve dichiarare il fabbricato. Si ricorda che il diritto di abitazione spetta, ad esempio, al coniuge superstite ai sensi dell'art. 540 del Codice Civile, tale diritto si estende anche alle pertinenze della casa adibita ad abitazione principale;
  • i possessori di fabbricati che vengono utilizzati in modo promiscuo, cioè sia per usi personali o familiari che per attività professionali, artigianali o d'impresa;
  • coloro che esercitano attività d'impresa per gli immobili che, pur utilizzati per l'esercizio della propria attività, non sono considerati relativi all'impresa in quanto non sono stati indicati nell'inventario o nel registro dei beni ammortizzabili oppure sono stati esclusi, in base alla normativa vigente, dal patrimonio dell'impresa;
  • i possessori di immobili che, secondo le leggi in vigore, non hanno i requisiti per essere considerati rurali.

Non producono reddito di fabbricati e quindi non vanno dichiarati:

  • le costruzioni rurali utilizzate come abitazione che appartengono al possessore o all'affittuario dei terreni ed effettivamente adibite ad usi agricoli. In tale caso il relativo reddito è già compreso in quello catastale del terreno. I requisiti per il riconoscimento della ruralità dell'immobile, validi con decorrenza 1° dicembre 2007, sono contenuti nell'art. 9 del D.L. n. 557/93, come modificato dall'art. 42-bis del D.L. n. 159/2007 e dall'art. 1 comma 275, della legge n. 244/2007. Le unità immobiliari che sulla base della normativa vigente non hanno i requisiti per essere considerate rurali devono essere dichiarate utilizzando, in assenza di quella definitiva, la rendita presunta. Sono comunque considerate produttive di reddito di fabbricati le unità immobiliari che rientrano nelle categorie A/1 e A/8 e quelle che hanno caratteristiche di lusso;

    Consultare in Appendice "Attività agricole".

  • le costruzioni strumentali alle attività agricole, comprese quelle destinate alla protezione delle piante, alla conservazione dei prodotti agricoli, alla custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione;
  • i fabbricati rurali destinati all'agriturismo;
  • gli immobili per i quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia. Il proprietario non deve dichiarare l'immobile solo per il periodo al quale si riferisce il provvedimento e solo se durante questo periodo non ha utilizzato l'immobile;
  • gli immobili completamente adibiti a musei, biblioteche, archivi, cineteche ed emeroteche aperti al pubblico. Il proprietario non deve denunciare l‘immobile quando dalla sua utilizzazione non gli deriva alcun reddito per l'intero anno. Tale circostanza deve essere comunicata all'ufficio dell'Agenzia delle entrate entro tre mesi dalla data in cui ha avuto inizio;
  • gli immobili destinati esclusivamente all'esercizio del culto e le loro pertinenze, nonché i monasteri di clausura, a meno che non siano dati in locazione;
  • gli immobili adibiti esclusivamente alla propria attività professionale e d'impresa.

Non vanno altresì dichiarati, in quanto considerati compresi nel reddito dominicale ed agrario dei terreni su cui insistono, i redditi dei fabbricati situati nelle zone rurali e non utilizzabili come abitazione alla data del 7 maggio 2004, che vengono ristrutturati nel rispetto della vigente disciplina edilizia dall'imprenditore agricolo proprietario e che acquisiscono i requisiti di abitabilità previsti dalle vigenti norme, se concessi in locazione dall'imprenditore agricolo.

Tale disciplina si applica solo per il periodo del primo contratto di locazione che deve avere una durata compresa tra cinque e nove anni (art. 12 del D.Lgs. n. 99 del 29 marzo 2004, in vigore dal 7 maggio 2004).

Abitazione principale

Per l'anno 2020, in generale, non è dovuta l'Imu per l'abitazione principale e le relative pertinenze (classificate nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali), pertanto il relativo reddito concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini Irpef. Tuttavia è prevista una deduzione dal reddito complessivo di un importo fino all'ammontare della rendita catastale dell'unità immobiliare stessa e delle relative pertinenze.

Diversamente, non sono dovute l'Irpef e le addizionali per le abitazioni principali e pertinenze per le quali è dovuta l'Imu per il 2019 (ad esempio abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 – "abitazioni di lusso").

In queste ipotesi va indicato il codice 2 nella colonna 12 "Casi particolari Imu" e poiché il reddito dell'abitazione principale non concorre al reddito complessivo, non spetta la relativa deduzione.

Fabbricati non locati

In generale, l'IMU sostituisce l'Irpef e le relative addizionali dovute con riferimento ai redditi dei fabbricati non locati, compresi quelli concessi in comodato d'uso gratuito (codici ‘2', ‘9', ‘10', ‘15' nella colonna 2 dei righi da RB1 a RB9), i quali vanno comunque indicati.

Pertanto, nel quadro RB devono essere indicati i dati di tutti gli immobili posseduti (ad eccezione degli immobili che non vanno dichiarati, sopra elencati), ma il reddito dei fabbricati è calcolato tenendo conto esclusivamente degli immobili concessi in locazione. I fabbricati locati sono individuati dai seguenti codici, indicati nella colonna 2 ‘Utilizzo' dei righi da RB1 a RB9: ‘3' locazione a canone libero, ‘4' equo canone, ‘8' locazione a canone concordato agevolato, ‘11' locazione parziale dell'abitazione principale a canone libero, ‘12' locazione parziale dell'abitazione principale a canone concordato agevolato e ‘14' locazione agevolata di immobile situato in Abruzzo.

Sono previste le seguenti eccezioni:

  • per alcune categorie di immobili può essere prevista l'esenzione totale dall'IMU. In questo caso nella colonna 12 "Casi particolari Imu" va indicato il codice 1. Dal 2016, per l'unità immobiliare concessa in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado, che la utilizzano come abitazione principale, non deve essere indicato tale codice in quanto è prevista la riduzione al 50 per cento dell'IMU invece dell'esenzione totale (legge n. 208 del 28 dicembre 2015 art.1 comma 10);
  • se gli immobili ad uso abitativo (Categorie catastali A1 – A11, escluso A10) non locati e assoggettati all'Imu sono situati nello stesso comune nel quale si trova l'immobile adibito ad abitazione principale (anche se fabbricato rurale), il relativo reddito concorre alla formazione della base imponibile dell'Irpef e delle relative addizionali nella misura del 50 per cento. In questo caso nella colonna 12 "Casi particolari Imu" va indicato il codice 3. Si ricorda che per abitazione principale si intende quella nella quale il proprietario (o titolare di altro diritto reale), o i suoi familiari dimorano abitualmente (codice 1 nella colonna 2).

Locazioni per finalità abitative e immobili classificati nella categoria catastale C/1 – Cedolare secca

Per le abitazioni e gli immobili classificati nella categoria catastale C/1 (di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente) concessi in locazione è possibile scegliere un regime di tassazione definito "cedolare secca" sugli affitti (art. 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23) che prevede l'applicazione di un'imposta che sostituisce, oltre che l'Irpef e le addizionali regionale e comunale, anche le imposte di registro e di bollo relative al contratto di locazione. L'opzione per la cedolare secca può essere esercitata anche per le unità immobiliari abitative locate nei confronti delle cooperative edilizie per la locazione o enti senza scopo di lucro, purché sublocate a studenti universitari e date a disposizione dei comuni con rinuncia all'aggiornamento del canone di locazione o assegnazione.

L'opzione per l'applicazione della cedolare secca comporta che i canoni tassati con l'imposta sostitutiva sono esclusi dal reddito complessivo e, di conseguenza, non rilevano ai fini della progressività delle aliquote IRPEF.

L'opzione per tale regime spetta esclusivamente al locatore titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento sull'immobile, per contratti di locazione aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e relative pertinenze locati per finalità abitative.

Il regime della cedolare secca è stato esteso ai contratti di locazione stipulati nell’anno 2019, aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1 e le relative pertinenze locate congiuntamente. Per fruire della circolare secca le unità immobiliari devono avere una superfice fino a 600 metri quadri. Nel computo dei metri quadri non si tiene conto della superfice delle pertinenze.

Il regime sostitutivo agevolato non è applicabile ai contratti stipulati nel 2019, qualora alla data del 15 ottobre 2018 risulti in corso un contratto non scaduto, tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile. Tuttavia, qualora tale contratto sia giunto nel corso del 2020 alla sua scadenza naturale, è possibile stipulare il nuovo contratto optando per il regime agevolato della cedolare. Per i contratti stipulati o prorogati nel 2019 e che rispettavano gli altri requisiti previsti dalla norma, l’opzione per la cedolare secca può essere effettuata anche negli anni successivi.

Il locatore, per beneficiare del regime della cedolare secca, deve comunicare preventivamente al conduttore, tramite lettera raccomandata, la scelta per il regime alternativo di tassazione e la conseguente rinuncia, per il corrispondente periodo di durata dell'opzione, ad esercitare la facoltà di chiedere l'aggiornamento del canone a qualsiasi titolo.

La base imponibile della cedolare secca è costituita dal canone di locazione annuo stabilito dalle parti, al quale si applica un'aliquota del 21% per i contratti disciplinati dal codice civile o a canone libero.

Dal 2014 per le sole locazioni di immobili adibiti ad uso abitativo e relative pertinenze, è prevista anche un'aliquota agevolata del 10% per i contratti di locazione a canone concordato (o concertato) sulla base di appositi accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e degli inquilini (art. 2, comma 3, della legge n. 431 del 1998 e art. 8 della medesima legge) relativi ad abitazioni site nei comuni con carenze di disponibilità abitative individuati dall'articolo 1, comma 1, lettere a) e b) del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551 (Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia, nonché i comuni confinanti con gli stessi e gli altri comuni capoluogo di provincia) e negli altri comuni ad alta tensione abitativa individuati dal CIPE con apposite delibere (codice 8 nella colonna "Utilizzo" della sezione I del quadro RB).

L’aliquota agevolata si applica anche ai contratti di locazione a canone concordato stipulati nei comuni per i quali è stato deliberato, nei cinque anni precedenti il 28 maggio 2014, lo stato di emergenza a seguito del verificarsi degli eventi calamitosi di cui all’art. 2, c. 1, lettera c), della legge 24/02/1992, n. 225. Per il 2020 essa si applica solo ai contratti di locazione stipulati nei comuni di cui al periodo precedente con popolazione fino a 10.000 abitanti. L’agevolazione si applica anche ai contratti di locazione stipulati nei comuni interessati dagli eventi sismici del 2016 (art. 1, c. 1, D.L. n. 189/2016) in cui sia stata individuata una zona rossa. In questi casi, deve essere barrata la casella di colonna 19 “Stato di emergenza”.

Si ricorda che al fine di fruire dell’aliquota agevolata del 10% per i contratti di locazione a canone concordato “non assistiti” occorre acquisire l’attestazione rilasciata dalle organizzazioni firmatarie dell’accordo, con la quale viene confermata la rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto di locazione all’Accordo Territoriale.

L'opzione per il regime della cedolare secca si esprime in sede di registrazione del contratto e produce effetti per l'intera durata del contratto, salva la possibilità di revoca.

L'opzione viene espressa in dichiarazione solo per i contratti di locazione per i quali non sussiste l'obbligo di registrazione (contratti di durata non superiore a trenta giorni complessivi nell'anno), salvo che il contribuente provveda alla registrazione volontaria o in caso d'uso del contratto prima della presentazione della dichiarazione dei redditi. In tal caso l'opzione deve essere esercitata in sede di registrazione del contratto.

In entrambi i casi (opzione in sede di registrazione e opzione in dichiarazione) nella sezione I del quadro RB vanno indicati i dati dell'immobile concesso in locazione e va barrata la casella di colonna 11 "Cedolare secca", Si ricorda, infine, che il reddito fondiario assoggettato alla cedolare secca deve essere aggiunto al reddito complessivo solo per determinare la condizione di familiare fiscalmente a carico, per calcolare le detrazioni per carichi di famiglia, le detrazioni per redditi di lavoro dipendente, di pensione ed altri redditi, le detrazioni per canoni di locazione e, in generale, per stabilire la spettanza o la misura di agevolazioni collegate al reddito (es. I.S.E.E. e assegni per il nucleo familiare).

Per ulteriori chiarimenti e approfondimenti sulla cedolare secca si possono consultare sul sito www.agenziaentrate.gov.it, il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 7 aprile 2011, la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 26/E del 1° giugno 2011 e n.20/E del 4 giugno 2012 e n. 47/E del 20 dicembre 2012 e decreto legge n.193 del 22 ottobre 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016 n.225, la risoluzione n. 115/E del 1 settembre 2017 e la circolare n. 8/E del 7 aprile 2017.

Locazioni brevi per finalità abitative e anche turistiche

A partire dal 1° giugno 2017 è stata introdotta un'apposita disciplina fiscale per le locazioni di immobili ad uso abitativo, situati in Italia, la cui durata non supera i 30 giorni, stipulati da persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa.

La nuova disciplina si applica ai soli contratti stipulati a partire dal 1° giugno 2017. Un contratto si considera stipulato a partire dal 1° giugno 2017 se a partire da tale data il locatario ha ricevuto la conferma della prenotazione.

Il termine di 30 giorni deve essere considerato in relazione ad ogni singola pattuizione contrattuale; anche nel caso di più contratti stipulati nell'anno tra le stesse parti, occorre considerare ogni singolo contratto, fermo restando tuttavia che se la durata delle locazioni che intervengono nell'anno tra le medesime parti sia complessivamente superiore a 30 giorni devono essere posti in essere gli adempimenti connessi alla registrazione del contratto.

La nuova disciplina si applica sia nel caso in cui i contratti siano stipulati direttamente tra locatore (proprietario o titolare di altro diritto reale, sublocatore o comodatario) e conduttore, sia nel caso in cui in tali contratti intervengano soggetti che esercitano attività d'intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali online, che mettono in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare.

Il contratto di locazione breve può avere ad oggetto, unitamente alla messa a disposizione dell'immobile abitativo, la fornitura di biancheria e la pulizia dei locali nonché di altri servizi che corredano la messa a disposizione dell'immobile, come ad esempio, la fornitura di utenze, wi-fi, aria condizionata. La disciplina in esame non è invece applicabile se insieme alla messa a disposizione dell'abitazione sono forniti servizi aggiuntivi che non presentano una necessaria connessione con la finalità residenziale dell'immobile, quali ad esempio, la fornitura della colazione, la somministrazione di pasti, la messa a disposizione di auto a noleggio o di guide turistiche o di interpreti.

Attenzione! In conseguenza dell'introduzione di tale normativa cambia la tassazione del canone di locazione dell'immobileconcesso in locazione dal comodatario per periodi non superiori a 30 giorni: in tal caso il reddito del canone di locazione è tassato in capo al comodatario come reddito diverso e quindi da indicare nel quadro RL. Il proprietario dell'immobile indicherà nel quadro RB la sola rendita catastale dell'immobile concesso in comodato gratuito.

La nuova disciplina, inoltre, prevede che se i contratti di locazione breve sono stati conclusi con l'intervento di soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali on-line, i canoni di locazione sono assoggettati ad una ritenuta del 21% se tali soggetti intervengono anche nel pagamento o incassano i canoni o i corrispettivi derivanti dai contratti di locazione breve. La ritenuta è effettuata nel momento in cui l'intermediario riversa le somme al locatore.

La ritenuta è applicata sull'importo del canone o corrispettivo lordo indicato nel contratto di locazione breve; non devono essere assoggettati a ritenuta eventuali penali o caparre o depositi cauzionali in quanto si tratta di somme di denaro diverse ed ulteriori rispetto al corrispettivo.

Nell'importo del corrispettivo lordo sono incluse anche:

  • le somme corrisposte per le spese per servizi accessori eccetto il caso in cui tali spese siano sostenute direttamente dal conduttore o siano a questi riaddebitate dal locatore sulla base dei costi e dei consumi effettivamente sostenuti;
  • l'importo della provvigione dovuta all'intermediario se è trattenuta dall'intermediario sul canone dovuto al locatore in base al contratto.

La ritenuta è a titolo d'imposta se in dichiarazione dei redditi o all'atto della registrazione del contratto si opta per l'applicazione della cedolare secca, altrimenti è a titolo d'acconto.

Gli intermediari che effettuano la ritenuta, sono tenuti a certificare le ritenute operate ai locatori mediante il rilascio della Certificazione Unica.

Al riguardo si ricorda che il reddito fondiario derivante dalla locazione effettuata nel corso del 2020 va riportato in dichiarazione anche se il corrispettivo è stato percepito nel corso del 2019 ed è indicato nella Certificazione Unica – Locazioni brevi 2020. Il medesimo reddito fondiario va indicato in dichiarazione anche se il corrispettivo non è stato ancora percepito o, se percepito, la Certificazione Unica non è stata rilasciata; mentre se il corrispettivo è stato percepito nel 2020 ma il periodo di locazione avviene nel corso del 2021, la tassazione va rinviata all'anno in cui la locazione è effettivamente effettuata.

Il reddito derivante dalla sublocazione o dalla locazione del comodatario va tassato nell'anno in cui il corrispettivo è percepito senza tener conto di quando effettivamente il soggiorno ha avuto luogo.

Si ricorda che il reddito fondiario assoggettato alla cedolare secca viene aggiunto al reddito complessivo solo per determinare la condizione di familiare fiscalmente a carico, per calcolare le detrazioni per carichi di famiglia, le detrazioni per redditi di lavoro dipendente, di pensione ed altri redditi, le detrazioni per canoni di locazione e per stabilire la spettanza o la misura di agevolazioni collegate al reddito (ad esempio valore I.S.E.E. e assegni per il nucleo familiare).

Per ulteriori chiarimenti e approfondimenti sulle locazioni brevi si possono consultare, sul sito www.agenziaentrate.gov.it, il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 12 luglio 2017 e la circolare n.24/E del 12 ottobre 2017 e circolare n. 13 del 31 maggio 2019.

CASI PARTICOLARI

Redditi da proprietà condominiali

I locali per la portineria, l'alloggio del portiere e gli altri servizi di proprietà condominiale dotati di rendita catastale autonoma devono essere dichiarati dal singolo condomino solo se la quota di reddito che gli spetta per ciascuna unità immobiliare è superiore a euro 25,82.

L'esclusione non si applica per gli immobili concessi in locazione e per i negozi.

Soci di cooperative edilizie

I soci di cooperative edilizie non a proprietà indivisa assegnatari di alloggi, anche se non ancora titolari di mutuo individuale, devono dichiarare il reddito dell'alloggio assegnato con verbale di assegnazione della cooperativa. Analogo obbligo vale per gli assegnatari di alloggi che possono essere riscattati o per i quali è previsto un patto di futura vendita da parte di Enti come lo IACP (Istituto Autonomo Case Popolari), ex INCIS (Istituto Nazionale Case per gli Impiegati dello Stato), ecc.

Redditi di natura fondiaria e fabbricati situati all'estero

I redditi di natura fondiaria derivanti dai lastrici solari e dalle aree urbane e i fabbricati situati all'estero devono essere dichiarati nel quadro RL, contenuto nel Fascicolo 2.

Immobili in comodato

Gli immobili concessi in comodato non devono essere dichiarati dal comodatario (es. un familiare che utilizza gratuitamente l'immobile) ma dal proprietario.

In caso di locazioni brevi, il proprietario continua ad indicare nella propria dichiarazione dei redditi gli immobili concessi in comodato, mentre il reddito relativo alle locazioni poste in essere dal comodatario deve essere dichiarato dal comodatario stesso nel quadro RL in quanto reddito diverso.

Fabbricati oggetto di ordinanze sindacali di sgombero adottate a seguito del crollo del Ponte Morandi

Per i fabbricati oggetto di ordinanze sindacali di sgombero adottate a seguito del crollo del Ponte Morandi a Genova, i relativi redditi non concorrono alla formazione del reddito imponibile a decorrere dall’intero anno d’imposta 2018 e fino al 31 dicembre 2020.
Non beneficiano dell’esenzione i redditi derivanti dalle locazioni brevi stipulati dal comodatario dell’immobile che vanno indicati nel quadro RL.

Contratti di locazione di tipo “transitorio” e cedolare secca

L’aliquota ridotta della cedolare secca si applica anche ai contratti transitori da 1 a 18 mesi, a condizione che si tratti di un contratto di locazione a canone concordato relativo ad abitazioni ubicate nei comuni con carenze di disponibilità abitative o in quelli ad alta tensione abitativa. Per fruire dell’aliquota agevolata al 10% occorre indicare nella colonna 2 dei righi da RB1 a RB9 il codice ‘8’. In caso di tassazione ordinaria non spetta l’abbattimento del 30% e va utilizzato il codice ‘3’.

COMPILAZIONE DEL QUADRO RB

Il quadro è composto da due sezioni: la prima (RB1-RB11) va utilizzata per dichiarare i redditi dei fabbricati e la seconda (RB21- RB23) va utilizzata per indicare i dati relativi ai contratti di locazione.

Il quadro deve essere compilato anche se i redditi non sono variati rispetto all'anno precedente.

SEZIONE I – Redditi dei fabbricati

Per ciascun immobile va compilato un rigo del quadro RB (da RB1 a RB9). Se nel corso del 2020 è variato l'utilizzo dell'immobile (abitazione principale, a disposizione, locata con tassazione ordinaria, locata con cedolare secca, ecc.) o la quota di possesso o l'immobile è stato distrutto o dichiarato inagibile a seguito di eventi calamitosi, dovete compilare un rigo per ogni diversa situazione, barrando la casella "continuazione" di colonna 8.

Se dovete utilizzare più di nove righi per dichiarare i fabbricati va compilato un quadro aggiuntivo ricordando di numerare progressivamente la casella "Mod. N." posta in alto a destra del Modello. In questo caso scrivete il totale del reddito dei fabbricati nel rigo RB10 del primo quadro che avete utilizzato (Mod. N. 1).

In questa sezione devono essere indicati:

  • i dati degli immobili concessi in locazione, sia se si intende assoggettare il reddito a tassazione ordinaria sia nel caso di opzione per il regime della cedolare secca;
  • i dati degli immobili non concessi in locazione (es. abitazione principale, immobili a disposizione o concessi in comodato d'uso gratuito).

Righi da RB1 a RB9

La rendita catastale dei fabbricati va indicata nella colonna 1 senza operare alcuna rivalutazione. La rivalutazione del 5 per cento della rendita sarà effettuata nella fase di determinazione della base imponibile.

Per ciascun immobile indicare i seguenti dati:

Colonna 1 (Rendita catastale non rivalutata): indicare l'ammontare della rendita catastale senza operare alcuna rivalutazione. Per gli immobili non censiti o con rendita catastale non più adeguata indicare la rendita catastale presunta.

Nel caso di immobile di interesse storico o artistico la rendita catastale va riportata nella misura ridotta del 50 per cento.

Colonna 2 (Utilizzo). Indicare uno dei codici di seguito elencati che individuano l'utilizzo dell'immobile:

‘1' immobile utilizzato come abitazione principale. Si considera abitazione principale quella nella quale il contribuente o i suoi familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado) dimorano abitualmente. Per l'abitazione principale compete la deduzione dal reddito complessivo fino all'ammontare della rendita catastale dell'unità immobiliare stessa e delle relative pertinenze. La deduzione va indicata nel rigo RN2. La deduzione spetta anche quando l'unità immobiliare costituisce la dimora principale soltanto dei familiari del contribuente che vi risiedono. È bene ricordare che la deduzione per l'abitazione principale compete per una sola unità immobiliare, per cui se un contribuente possiede due immobili, uno adibito a propria abitazione principale ed uno utilizzato da un proprio familiare, la deduzione spetta esclusivamente per il reddito dell'immobile adibito ad abitazione principale del contribuente. La deduzione per l'abitazione principale spetta anche nel caso in cui si trasferisce la propria dimora abituale a seguito di ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari, purché l'unità immobiliare non risulti locata.

Se l'unità immobiliare in parte è utilizzata come abitazione principale e in parte è concessa in locazione indicare in questa colonna il codice 11 o 12. Per le abitazioni principali e le pertinenze assoggettate a IMU non sono dovute Irpef e addizionali. Si tratta, ad esempio, delle abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 ("abitazioni di lusso"). In questo caso nella col.12 (Casi particolari IMU) va indicato il codice 2 e poiché il reddito dell'abitazione principale non concorre al reddito complessivo, non spetta la relativa deduzione;

‘2' immobile, ad uso abitativo, tenuto a disposizione oppure dato in uso gratuito (comodato) a persone diverse dai propri familiari (vedi istruzioni al codice ‘10'). Si tratta, ad esempio, dell'immobile posseduto in aggiunta a quello adibito ad abitazione principale del possessore o dei suoi familiari;

‘3' immobile locato in regime di libero mercato, anche per periodi non superiori a 30 giorni, o "patti in deroga" oppure concesso in locazione a canone "concordato" in mancanza dei requisiti descritti nelle istruzioni relative al codice ‘8'. Nel caso di opzione per il regime della cedolare secca va barrata la casella di colonna 11 "Cedolare secca". Il reddito va indicato nella colonna 14 "imponibile cedolare secca 21%";

‘4' immobile locato in regime legale di determinazione del canone o "equo canone". Nel caso di opzione per il regime della cedolare secca va barrata la casella di colonna 11 "Cedolare secca". Il reddito va indicato nella colonna 14 "imponibile cedolare secca 21%";

‘5' pertinenza dell'abitazione principale (box, cantina, ecc.) dotata di rendita catastale autonoma. Sono considerate pertinenze le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie diverse da quelle ad uso abitativo, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole al servizio dell'abitazione principale (anche se non appartengono allo stesso fabbricato). Se la pertinenza è assoggettata ad Imu nella colonna 12 "Casi particolari Imu" va indicato il codice 2;

‘6' immobile utilizzato in parte come abitazione principale e in parte per la propria attività;

‘8'

  • immobile situato in un comune ad alta densità abitativa concesso in locazione a canone "concordato" (art. 2, comma 3, art. 5, comma 2 e art. 8 della legge n. 431 del 1998) in base agli accordi definiti in sede locale tra le organizzazioni dei proprietari e quelle degli inquilini più rappresentative a livello nazionale. Nel caso di applicazione della tassazione ordinaria, l'indicazione di questo codice comporta la riduzione del 30 per cento del reddito imponibile; nel caso di opzione per il regime della cedolare secca va barrata la casella di colonna 11 "Cedolare secca" e il reddito va indicato nella colonna 15 "imponibile cedolare secca 10%";
  • immobile, dato in locazione a canone “concordato” con opzione per il regime della cedolare secca, situato in uno dei comuni per i quali è stato deliberato, nei cinque anni precedenti il 28 maggio 2014, lo stato di emergenza a seguito del verificarsi di eventi calamitosi. Per il 2020, se situato nei comuni di cui al periodo precedente con popolazione fino a 10.000 abitanti o situato nei comuni interessati dagli eventi sismici del 2016 in cui sia stata individuata una zona rossa. In questi casi va barrata la casella di colonna 11 “Cedolare secca” e di colonna 19 “Stato di emergenza”;

    Consultare in Appendice "Comuni ad alta densità abitativa".

‘9' questo codice deve essere utilizzato se l'immobile non rientra in nessuno dei casi individuati con gli altri codici. Ad esempio il codice ‘9' va indicato nel caso di:

  • unità immobiliari prive di allacciamento alle reti dell'energia elettrica, acqua, gas, e di fatto non utilizzate, a condizione che tali circostanze risultino da apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio da esibire o trasmettere a richiesta degli uffici;
  • pertinenza di immobile tenuto a disposizione;
  • unità immobiliare tenuta a disposizione in Italia da contribuenti residenti all'estero o già utilizzata come abitazione principale (o pertinenza di abitazione principale) da contribuenti trasferiti temporaneamente in altro comune. Si ricorda che nel caso di più unità immobiliari ad uso abitativo tenute a disposizione dal contribuente residente all'estero, questo codice può essere indicato solo con riferimento ad una di esse;
  • bene di proprietà condominiale (locali per la portineria, l'alloggio del portiere, autorimesse collettive, ecc) dichiarato dal singolo condomino se la quota di reddito spettante è superiore alla soglia prevista dalla normativa vigente;
  • abitazione o pertinenza data in uso gratuito a terzi e da questi locata con il nuovo regime delle locazioni brevi;

‘10' abitazione o pertinenza data in uso gratuito a un proprio familiare a condizione che vi dimori abitualmente e ciò risulti dall'iscrizione anagrafica; oppure unità in comproprietà utilizzate come abitazione principale di uno o più comproprietari diversi dal dichiarante;

‘11' immobile in parte utilizzato come abitazione principale e in parte concesso in locazione in regime di libero mercato, anche per periodi non superiori a 30 giorni, o "patti in deroga".

Nel caso di opzione per il regime della cedolare secca va barrata la casella di colonna 11 "Cedolare secca" . Il reddito va indicato nella colonna 14 "imponibile cedolare secca 21%";

‘12'

  • immobile in parte utilizzato come abitazione principale e in parte concesso in locazione a canone "concordato" situato in uno dei comuni ad alta densità abitativa. In caso di applicazione della tassazione ordinaria, l'indicazione di questo codice comporta la riduzione del 30 per cento del reddito imponibile; nel caso di opzione per il regime della cedolare secca va barrata la casella di colonna 11 "Cedolare secca" e il reddito va indicato nella colonna 15 "imponibile cedolare secca 10%".
  • immobile in parte utilizzato come abitazione principale e in parte concesso in locazione a canone "concordato" con opzione per il regime della cedolare secca, situato in uno dei comuni per i quali è stato deliberato lo stato di emergenza o sono stati interessati dagli eventi sismici del 2016  (vedi istruzioni al codice ‘8'). In questo caso va barrata la casella di colonna 11 "Cedolare secca" e il reddito va indicato nella colonna 15 "imponibile cedolare secca 10%". Inoltre deve essere barrata la casella "Stato di emergenza" di colonna 19;

‘14' immobile situato nella regione Abruzzo e concesso in locazione a soggetti residenti o stabilmente dimoranti nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 le cui abitazioni principali siano state distrutte o dichiarate inagibili, secondo quanto previsto dall'art. 5 dell'ordinanza ministeriale n. 3813 del 29 settembre 2009.

Nel caso di applicazione della tassazione ordinaria, l'indicazione di questo codice comporta la riduzione del 30% del reddito imponibile. In tal caso deve essere compilata la sezione II del quadro RB.

Nel caso di opzione per il regime della cedolare secca va barrata la casella di colonna 11 "Cedolare secca" e va compilata la sezione II del quadro RB. Il reddito va indicato nella colonna 14 "imponibile cedolare secca 21%;

‘15' immobile situato nella regione Abruzzo e concesso in comodato a soggetti residenti o stabilmente dimoranti nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 le cui abitazioni principali siano state distrutte o dichiarate inagibili, secondo quanto previsto dall'art. 5 dell'ordinanza ministeriale n. 3813 del 29 settembre 2009.

Colonna 3 (Periodo di possesso): indicare per quanti giorni è stato posseduto l'immobile (365 se per tutto l'anno).

Se vengono utilizzati più righi per indicare le diverse situazioni relative al singolo fabbricato, la somma dei giorni presenti nei singoli righi non può essere superiore a 365. Il reddito dei fabbricati di nuova costruzione va dichiarato a partire dalla data in cui il fabbricato è pronto all'uso o è stato comunque utilizzato dal possessore.

Se l'immobile è stato parzialmente locato, i giorni in cui si è verificata la contemporanea locazione di porzioni dell'immobile vanno contati una sola volta.

Esempio

Sono stipulati più contratti di locazioni brevi di porzioni di unità abitative:

  • porzione A, contratto di durata 1° agosto – 16 agosto 2020
  • porzione B, contratto di durata 10 agosto – 20 agosto 2020

Il totale dei giorni da indicare nella colonna 3 sono 20.

Se il periodo di locazione è a cavallo di due anni (ad esempio dal 24 dicembre 2020 al 7 gennaio 2021), riportare solo i giorni del periodo di locazione relativo al 2020.

Esempio

Il 30 ottobre 2020 è stipulato un contratto di locazione breve con periodo di soggiorno dal 24 dicembre 2020 al 7 gennaio 2021 ed opzione in sede di dichiarazione per la cedolare secca.

Nella colonna 3 va indicato il numero 8 corrispondente al numero di giorni che va dal 24 al 31 dicembre 2020.

Colonna 4 (Percentuale di possesso): indicare la quota di possesso espressa in percentuale (100 se per l'intero).

Colonna 5 (Codice canone): da compilare se tutto o parte dell'immobile è dato in locazione.

Indicare uno dei seguenti codici corrispondenti alla percentuale del canone che viene riportata nella colonna 6 "canone di locazione":

‘1' 95% del canone nel caso di applicazione della tassazione ordinaria;

‘2' 75% del canone nel caso di applicazione della tassazione ordinaria, se il fabbricato è situato nella città di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, Murano e Burano;

‘3' 100% del canone nel caso di opzione per il regime della cedolare secca;

‘4' 65% del canone, nel caso di applicazione della tassazione ordinaria, se l'immobile è riconosciuto di interesse storico o artistico, in base al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Colonna 6 (Canone di locazione): da compilare se tutto o parte dell'immobile è dato in locazione e non si configuri attività d'impresa, anche occasionale. Riportare il 95% del canone annuo che risulta dal contratto di locazione se nella colonna 5 (Codice canone) è stato indicato il codice 1, il 75% del canone se nella colonna 5 è stato indicato il codice 2, il 100% del canone se nella colonna 5 è stato indicato il codice 3, il 65% del canone se nella colonna 5 è stato indicato il codice 4. Indicare in questa colonna l'importo del canone, calcolando l'eventuale rivalutazione automatica sulla base dell'indice ISTAT e l'eventuale maggiorazione percepita in caso di sublocazione.

L'ammontare indicato non deve comprendere le spese di condominio, luce, acqua, gas, portiere, ascensore, riscaldamento e simili eventualmente incluse nel canone.

Se il canone è riferito ad un contratto di locazione breve per cui si è optato per la cedolare secca, l'ammontare da indicare in questa colonna è pari al 100% del corrispettivo lordo pertanto la somma non va diminuita delle spese sostenute dal locatore e delle somme addebitate a titolo forfettario al locatario per prestazioni accessorie.

La somma va diminuita delle spese per servizi accessori solo se sono sostenute direttamente dal conduttore o sono a questi riaddebitate dal locatore sulla base dei consumi effettivamente sostenuti.

Se si è in possesso della Certificazione Unica 2021 e il periodo di locazione si è interamente concluso nel 2020, riportare l'importo del corrispettivo indicato nel punto 14 del quadro Certificazione Redditi – Locazioni brevi della Certificazione Unica 2021 qualora nella casella 4 è indicato l'anno "2020"  e non risulta barrata la casella del punto 16 (locatore non proprietario). Nel caso di opzione per la tassazione ordinaria, l'importo del canone va riportato tenendo conto delle percentuali indicate nelle istruzioni alla colonna 5 (codice canone).

Se la casella del punto 4 risulta compilata ed è indicato l'anno "2021", l'importo indicato al punto 14, non deve essere riportato nella presente dichiarazione ma in quella relativa ai redditi 2021 da presentarsi nel 2022. Se invece risulta barrata la casella di col. 16, l'importo va riportato nel rigo RL10 colonna 4 del quadro RL(si rimanda alle istruzioni del quadro RL) della presente dichiarazione.

Per le locazioni avvenute nel 2020, l'importo della locazione breve va indicato anche se il corrispettivo lordo non è stato riscosso nel corso del 2020 e anche se non è presente nel quadro Certificazione Redditi – Locazioni brevi della Certificazione Unica 2021.

Se il periodo di locazione è a cavallo di due anni (ad esempio dal 24 dicembre 2020 al 7 gennaio 2021 o dal 28 dicembre 2019 al 7 gennaio 2020), riportare solo l'importo del corrispettivo lordo indicato nel quadro Certificazione Redditi – Locazioni brevi della Certificazione Unica 2020 relativo alle sole locazioni effettuate nel 2020.

Esempio

Il 30 ottobre 2020 è stipulato un contratto di locazione breve con periodo di soggiorno dal 24 dicembre 2020 al 7 gennaio 2021 ed opzione in sede di dichiarazione per la cedolare secca. L'ammontare totale del corrispettivo lordo è 980 euro.

Giorni totali di locazione: 14

Giorni di locazione nel 2020: 8

Nella colonna 5 va indicato il risultato della seguente operazione: (980:14)x8=560.

Nel caso di più importi per locazioni brevi certificati nella "Certificazione redditi – locazione brevi" ovvero nel caso di più certificazioni, è necessario aggregare i dati con riferimento a ciacun immobile sommando gli importi presenti nel punto "importo corrispettivo" della CU (punti 14, 114, 214, 314 e 414) per i quali le relative caselle "locatore non proprietario" (punti 16, 116, 216, 316 e 416) non risultano barrate e nella casella “Anno” (punti, 4, 104, 204, 304 e 404) è indicato l’anno “2019”. In alternativa, se risulta più agevole, è comunque possibile esporre i dati nel quadro RB analiticamente per singolo contratto.

Se il fabbricato è concesso in locazione solo per una parte dell'anno, il canone annuo va indicato in proporzione ai giorni (colonna 3) di durata della locazione.

In caso di comproprietà il canone va indicato per intero indipendentemente dalla quota di possesso.

Se l'immobile è posseduto in comproprietà ma è dato in locazione soltanto da uno o più comproprietari per la propria quota (es.: immobile posseduto da tre comproprietari locato ad uno di essi dagli altri due) va indicata soltanto la quota del canone annuo di locazione spettante al contribuente e nella colonna 7 "Casi particolari" deve essere indicato il codice "5".

Si ricorda che i canoni non percepiti(relativi a contratti di locazione di immobili ad uso abitativo) non devono essere dichiarati se il procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità dell'inquilino si è concluso, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.Per i contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2020, i canoni non percepiti non concorrono a formare il reddito, purché la mancata percezione sia comprovata dall’intimazione di sfratto per morosità o dall’ingiunzione di pagamento effettuata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi. In tali casi la rendita catastale viene comunque assoggettata a tassazione.

Se il canone di locazione comprende oltre all'abitazione anche le sue pertinenze (box, cantina, ecc.) e queste sono dotate di rendita catastale autonoma, bisogna indicare per ciascuna unità immobiliare la quota del canone ad essa relativa. Le quote si calcolano ripartendo il canone in misura proporzionale alla rendita catastale di ciascuna unità immobiliare. Per ottenere la quota proporzionale del canone di locazione applicare la formula:

Quota proporzionale del canone:

$$ \ { (canone\ totale \ x \ singola \ rendita ) } \over \ (totale\ delle \ rendite) $$

Esempio

Rendita catastale dell'abitazione rivalutata del 5%: 450

Rendita catastale della pertinenza rivalutata del 5%: 50

Canone di locazione totale: 10.000

Quota del canone relativo alla abitazione:

$$ \ { 10.000 \ x \ 450 \over (450 \ + \ 50 ) } \ = \ 9000$$

 

Quota del canone relativo alla pertinenza:

$$ \ { 10.000 \ x \ 50 \over (450 \ + \ 50 ) } \ = \ 1000$$

Colonna 7 (Casi particolari) indicare uno dei seguenti codici:

‘1' se l'immobile è distrutto o è inagibile a seguito di eventi sismici o altri eventi calamitosi e per legge è stato escluso da tassazione, a patto che il Comune di appartenenza abbia rilasciato un certificato in cui si dichiara la distruzione o l'inagibilità dell'immobile. In questo caso va indicato il codice "9" nella colonna 2 "Utilizzo";

Consultare in Appendice "Immobili inagibili".

‘3' se l'immobile è inagibile per altre cause ed è stata richiesta la revisione della rendita catastale. In tale caso deve essere indicato il codice "9" nella colonna 2 "Utilizzo";

‘4' se l'immobile ad uso abitativo è stato locato ma i canoni di locazione previsti dal contratto non sono stati percepiti, in tutto o in parte, e se il procedimento di convalida di sfratto per morosità si è concluso entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi. Per i contratti stipulati a partire dal 1° gennaio 2020, se entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi è stata effettuata l’ingiunzione di pagamento o l’intimazione di sfratto per morosità

In tali ipotesi, se il canone di locazione è stato percepito solo per una parte dell'anno, va compilato un unico rigo, riportando in colonna 6 la quota di canone effettivamente percepita e indicando in colonna 7 il codice 4. Si ricorda che se non è stato percepito alcun canone viene comunque assoggettata a tassazione la rendita catastale;

‘5' se l'immobile è posseduto in comproprietà ed è dato in locazione soltanto da uno o più comproprietari ciascuno per la propria quota (es.: immobile posseduto da tre comproprietari locato ad uno di essi dagli altri due); in tal caso nella colonna 6 va indicata soltanto la quota del canone annuo di locazione spettante al contribuente e non l'intero canone annuo;

Colonna 8 (Continuazione): barrare la casella per indicare che si tratta dello stesso fabbricato del rigo precedente.

Colonna 9 (Codice Comune) indicare il codice catastale del comune ove è situata l'unità immobiliare. Se i dati del fabbricato sono indicati su più righi, il codice catastale deve essere riportato solo sul primo rigo in cui il fabbricato è stato indicato. Il codice comune è rilevabile dall'elenco "Codici catastali comunali e aliquote dell'addizionale comunale", presente sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.

Colonna 11 (Cedolare secca): barrare la casella nel caso di opzione per l'applicazione della cedolare secca sulle locazioni. La casella può essere barrata solo in presenza delle condizioni descritte nel paragrafo "Locazioni per finalità abitative e immobili classificati nella categoria catastale C/1 – Cedolare secca". La casella può essere compilata solo se nella colonna 2 "Utilizzo" è stato indicato uno dei seguenti codici: ‘3' (canone libero), ‘4' (equo canone), ‘8' (canone concordato agevolato), ‘11' (locazione parziale abitazione principale con canone libero), ‘12' (locazione parziale abitazione principale con canone concordato agevolato) e ‘14' (locazione agevolata immobile situato in Abruzzo).

Si ricorda che l'esercizio dell'opzione per il regime della cedolare secca per un contratto di locazione relativo a una porzione dell'unità abitativa vincola all'esercizio dell'opzione per il medesimo regime anche per il reddito derivante dalla contemporanea locazione di altre porzioni della stessa.

Colonna 12 (Casi particolari IMU): indicare uno dei seguenti codici in presenza delle relative situazioni particolari riguardanti l'applicazione dell'Imu:

‘1' fabbricato, diverso dall'abitazione principale e relative pertinenze, del tutto esente dall'Imu o per il quale non è dovuta l'Imu per il 2020 ma assoggettato alle imposte sui redditi. In questo caso sul reddito del fabbricato sono dovute l'Irpef e le relative addizionali anche se non è concesso in locazione;

‘2' abitazione principale e pertinenze assoggettate ad Imu. Si tratta, ad esempio, delle abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 ("abitazioni di lusso"). Indicando questo codice, sul relativo reddito non sono dovute Irpef e addizionali in quanto sostituite dall'Imu. Deve essere indicato questo codice anche per le pertinenze assoggettate ad Imu;

‘3' immobile ad uso abitativo non locato, assoggettato ad Imu, situato nello stesso comune nel quale si trova l'immobile adibito ad abitazione principale. In questo caso il reddito dell'immobile concorre alla formazione della base imponibile dell'Irpef e delle relative addizionali nella misura del 50 per cento. Si ricorda che per abitazione principale si intende quella nella quale il proprietario (o titolare di altro diritto reale), o i suoi familiari dimorano abitualmente (codice 1 nella colonna 2). Sono compresi i fabbricati rurali adibiti ad abitazione principale pur non presenti nel quadro RB.

Se i dati del singolo fabbricato sono esposti su più righi, la presente colonna va compilata in ciascun rigo per il quale si verifica la condizione relativa al singolo codice. Ad esempio, nel caso di immobile "di lusso" utilizzato come abitazione principale per una parte dell'anno e in seguito concesso in locazione, il codice 2 va indicato solo sul primo dei due righi in cui sono riportati i dati del fabbricato.

Colonna 13 (Imponibile tassazione ordinaria), colonna 14 (Imponibile cedolare secca 21%), colonna 15 (Imponibile cedolare secca 10%), colonna 16 (Abitazione principale soggetta a IMU), colonna 17 (Immobili non locati), colonna 18 (Abitazione principale non soggetta a IMU)

Nella colonna 13 va indicato il reddito del fabbricato non concesso in locazione ovvero locato senza opzione per l'applicazione della cedolare secca.

Nella colonna 14 va indicato il reddito del fabbricato locato con opzione per l'applicazione della cedolare secca con aliquota del 21%.

Nella colonna 15 va indicato il reddito del fabbricato locato con opzione per l'applicazione della cedolare secca con aliquota agevolata del 10%.

Nella colonna 16 va indicato il reddito non imponibile dell'abitazione principale e delle relative pertinenze assoggettato a IMU.

Nella colonna 17 va indicato il reddito non imponibile degli immobili non locati assoggettati comunque ad IMU.

Nella colonna 18 va indicato il reddito dell'abitazione principale e delle relative pertinenze non assoggettato a IMU.

Indicare la quota di reddito per ciascun immobile osservando le seguenti istruzioni:

  1. Dati del singolo fabbricato esposti in un solo rigo (ad esempio non sono variati l'utilizzo dell'immobile e la quota di possesso):

    • se il fabbricato è utilizzato come abitazione principale o relativa pertinenza (codici 1 e 5 nella colonna 2 "Utilizzo"), calcolare l'importo della rendita catastale (col. 1) rivalutato del 5%, rapportato ai giorni (col. 3) ed alla percentuale di possesso (col. 4); se non è compilata la casella "Casi part. IMU", l'importo così determinato va riportato nella colonna 18 (Abitazione principale non soggetta a IMU); se invece, nella casella "Casi part. IMU" è indicato il codice "2", l'importo va riportato nella colonna 16 (Abitazione principale soggetta a IMU);
    • se il fabbricato è utilizzato in parte come abitazione principale e in parte per la propria attività (codice 6 nella colonna 2 "Utilizzo") calcolare l'importo della rendita catastale (col. 1) rivalutato del 5%, rapportato ai giorni (col. 3) ed alla percentuale di possesso (col. 4). Se non è compilata la casella "Casi part. IMU" , metà dell'importo va riportato nella colonna 13 (Tassazione ordinaria) e il restante 50 per cento va riportato nella colonna 18 (Abitazione principale non soggetta a IMU).
    • Se nella casella "Casi part. IMU" è indicato il codice "2" , metà dell'importo va riportato nella colonna 16 (Abitazione principale soggetta a IMU) e il restante 50 per cento va riportato nella colonna 17 (Immobili non locati);
    • se il fabbricato non è locato e non è tenuto a disposizione (codici 9 e 10 nella colonna 2 "Utilizzo"), indicare nella colonna 17 (Immobili non locati) l'importo della rendita catastale (col. 1) rivalutato del 5%, rapportato ai giorni (col. 3) e alla percentuale di possesso (col. 4). Se è stato indicato il codice 9 in colonna 2 (Utilizzo) ed il codice 1 in colonna 7 (Casi particolari), il reddito del fabbricato è pari a zero e pertanto non dovete compilare la colonna 17. Se nella casella "Casi particolari Imu" è indicato il codice 1, il reddito va riportato nella colonna 13 (Imponibile tassazione ordinaria), anziché nella colonna 17 (Immobili non locati). Se nella casella "Casi particolari IMU" è indicato il codice 3, il reddito va riportato per il 50 per cento nella colonna 17 (immobili non locati) e per il 50 per cento nella colonna 13 (Tassazione ordinaria);
    • se il fabbricato è tenuto a disposizione (codice 2 nella colonna 2 "Utilizzo"), indicare nella colonna 17 (Immobili non locati) l'importo della rendita catastale (colonna 1) rivalutato del 5%, aumentato di un terzo e rapportato ai giorni (col. 3) ed alla percentuale di possesso (col. 4); Se nella casella "Casi particolari Imu" è indicato il codice 1, il reddito va riportato nella colonna 13 (Imponibile tassazione ordinaria), anziché nella colonna 17 (Immobili non locati). Se nella casella "Casi particolari IMU" è indicato il codice 3, il reddito va riportato per il 50 per cento nella colonna 17 (immobili non locati) e per il 50 per cento nella colonna 13 (Tassazione ordinaria);
    • se l' immobile è locato in regime di libero mercato (codice 3 nella colonna 2 "Utilizzo") il reddito del fabbricato è pari al maggiore tra l'importo della rendita catastale (col. 1) rivalutato del 5%, rapportato ai giorni (col. 3) e alla percentuale di possesso (col. 4) e quello del canone di locazione (col. 6) rapportato alla percentuale di possesso (col. 4). Se in colonna 7 (Casi particolari) è presente il codice 5 (percentuale di locazione diversa da quella di possesso) il canone di locazione non deve essere rapportato alla percentuale di possesso; Se non è stata barrata la casella di colonna 11 (cedolare secca), il reddito come sopra determinato va indicato nella colonna 13 (Imponibile tassazione ordinaria). Se invece è stata barrata la casella di colonna 11, il reddito va indicato nella colonna 14 (Imponibile cedolare secca 21%);
    • se l'immobile è locato in regime di equo canone (codice 4 nel colonna 2 "Utilizzo"):
      • se non è stata barrata la casella di colonna 11 (cedolare secca), indicare nella colonna 13 (Imponibile tassazione ordinaria) l'importo del canone di locazione (col. 6) rapportato alla percentuale di possesso (col. 4);
      • se invece è stata barrata la casella di colonna 11, va indicato nella colonna 14 (Imponibile cedolare secca 21%) il maggiore tra l'importo della rendita catastale (col. 1) rivalutato del 5%, rapportato ai giorni (col. 3) ed alla percentuale di possesso (col. 4) e quello del canone di locazione (col. 6) rapportato alla percentuale di possesso (col. 4). In entrambi i casi (tassazione ordinaria o cedolare secca), se in colonna 7 (Casi particolari) è presente il codice 4 (canoni di locazione non percepiti per morosità) e in colonna 6 (canone di locazione) non è stato indicato alcun importo, indicare l'importo della rendita catastale (col. 1) rivalutato del 5%, rapportato ai giorni (col. 3) e alla percentuale di possesso (col. 4); se in colonna 7 (Casi particolari) è presente il codice 5 (percentuale di locazione diversa da quella di possesso) il canone di locazione non deve essere rapportato alla percentuale di possesso;
    • se il fabbricato è situato in un comune ad alta densità abitativa ed è locato ad un canone "convenzionale" (codice 8 in colonna 2 "Utilizzo") ovvero se l' immobile è situato nella regione Abruzzo ed è concesso in locazione a soggetti residenti nei territori colpiti dal sisma (codice 14 in colonna 2 "Utilizzo") calcolare il maggiore tra l'importo della rendita catastale (col. 1) rivalutato del 5%, rapportato ai giorni (col. 3) e alla percentuale di possesso (col. 4) e quello del canone di locazione (col. 6) rapportato alla percentuale di possesso (col. 4). Se in colonna 7 (Casi particolari) è presente il codice 5 (percentuale di locazione diversa dalla percentuale di possesso) il canone di locazione non deve essere rapportato alla percentuale di possesso. Se non è stata barrata la casella di colonna 11 (cedolare secca), il reddito come sopra determinato, ridotto del 30 per cento va indicato nella colonna 13 (Imponibile tassazione ordinaria). Se invece è stata barrata la casella di colonna 11:
      • se è stato indicato il codice di utilizzo 8, il reddito come sopra determinato (non ridotto del 30 per cento) va indicato nella colonna 15 (Imponibile cedolare secca 10%);
      • se è stato indicato il codice di utilizzo 14, il reddito come sopra determinato (non ridotto del 30 per cento) va invece indicato nella colonna 14 (Imponibile cedolare secca 21%);
    • se l' immobile è situato nella regione Abruzzo ed è concesso in comodato a soggetti residenti nei territori colpiti dal sisma (codice 15 in colonna 2 "Utilizzo") calcolare l'importo della rendita catastale (col. 1) rivalutato del 5%, rapportato ai giorni (col. 3) ed alla percentuale di possesso (col. 4). Indicare nella colonna 17 (Immobili non locati) il risultato della precedente operazione ridotto del 30 per cento. Se nella casella "Casi particolari Imu" è indicato il codice 1, il reddito va riportato nella colonna 13 (Imponibile tassazione ordinaria), anziché nella colonna 17 (Immobili non locati). Se nella casella "Casi particolari IMU" è indicato il codice 3, il reddito va riportato per il 50 per cento nella colonna 17 (immobili non locati) e per il 50 per cento nella colonna 13 (Tassazione ordinaria);
    • se l' immobile in parte è utilizzato come abitazione principale e in parte è concesso in locazione in regime di libero mercato (codice 11 nella colonna 2 "Utilizzo") il reddito del fabbricato è pari al maggiore tra l'importo della rendita catastale (col. 1) rivalutato del 5%, rapportato ai giorni (col. 3) ed alla percentuale di possesso (col. 4) e quello del canone di locazione (col. 6) rapportato alla percentuale di possesso (col. 4). Se in colonna 7 (Casi particolari) è presente il codice 5 (percentuale di locazione diversa da quella di possesso) il canone di locazione non deve essere rapportato alla percentuale di possesso;. Se la quota di rendita è maggiore o uguale alla quota di canone di locazione, il reddito del fabbricato va indicato come segue: se non è compilata la casella "Casi part. IMU", va riportato nella colonna 18 (Abitazione principale non soggetta a IMU); se invece, nella casella "Casi part. IMU" è indicato il codice "2", l'importo va riportato nella colonna 16 (Abitazione principale soggetta a IMU); Se, invece, la quota di rendita è inferiore alla quota di canone di locazione:
    • se non è stata barrata la casella di colonna 11 (cedolare secca), il reddito come sopra determinato va indicato nella colonna 13 (Imponibile tassazione ordinaria);
      • se invece è stata barrata la casella di colonna 11, il reddito va indicato nella colonna 14 (Imponibile cedolare secca 21%);
    • se l' immobile (situato in uno dei comuni ad alta densità abitativa) in parte è utilizzato come abitazione principale e in parte è concesso in locazione a canone "concordato"(codice 12 nella colonna 2 "Utilizzo"), il reddito del fabbricato è pari al maggiore tra l'importo della rendita catastale (col. 1) rivalutato del 5%, rapportato ai giorni (col. 3) ed alla percentuale di possesso (col. 4) e quello del canone di locazione (col. 6) rapportato alla percentuale di possesso (col. 4). Se in colonna 7 (Casi particolari) è presente il codice 5 (percentuale di locazione diversa da quella di possesso) il canone di locazione non deve essere rapportato alla percentuale di possesso; Se la quota di rendita è maggiore o uguale alla quota di canone di locazione, il reddito come sopra determinato, ridotto del 30 per cento va indicato come segue: se non è compilata la casella "Casi part. IMU", va riportato nella colonna 18 (Abitazione principale non soggetta a IMU); se invece, nella casella "Casi part. IMU" è indicato il codice "2", l'importo va riportato nella colonna 16 (Abitazione principale soggetta a IMU). Se, invece, la quota di rendita è inferiore alla quota di canone di locazione:
    • se non è stata barrata la casella di colonna 11 (cedolare secca), il reddito come sopra determinato, ridotto del 30 per cento, va indicato nella colonna 13 (Imponibile tassazione ordinaria);
      • se invece è stata barrata la casella di colonna 11, il reddito va indicato nella colonna 15 (Imponibile cedolare secca 10%).
  1. Dati del singolo fabbricato esposti in più righi (ad esempio è variato nel corso del 2020 l'utilizzo o la quota di possesso):

    Quando i dati di un fabbricato sono esposti in più righi gli importi relativi ai redditi imponibili e non imponibili (colonne da 13 a 18) devono essere riportati esclusivamente sul primo dei righi utilizzati per indicare i dati del fabbricato stesso.

    Abitazione principale

    Fabbricato non locato diverso da abitazione principale

    Fabbricato locato diverso da abitazione principale

    • considerare solo i righi nei quali è stato indicato uno degli utilizzi 1, e 5 (abitazione principale non locata, sue pertinenze,) e non è compilata la colonna 12 "Casi part. Imu": calcolare per ciascun rigo la quota di reddito utilizzando le regole descritte per il fabbricato presente su un solo rigo e riportare il totale delle quote così determinate nella colonna 18 (Abitazione principale non soggetta a Imu) del primo rigo utilizzato per l'indicazione dei dati del fabbricato;
    • considerare solo i righi nei quali è stato indicato uno degli utilizzi 1, e 5 (abitazione principale non locata, sue pertinenze,) ed è compilata la colonna 12 "Casi part. Imu" con il cod. 2: calcolare per ciascun rigo la quota di reddito utilizzando le regole descritte per il fabbricato presente su un solo rigo e riportare il totale delle quote così determinate nella colonna 16 (Abitazione principale soggetta a Imu) del primo rigo utilizzato per l'indicazione dei dati del fabbricato;
    • considerare solo i righi nei quali è stato indicato l'utilizzo 6 (abitazione principale utilizzata in parte per la propria attività) e non è compilata la colonna 12 "Casi part. Imu": calcolare per ciascun rigo la quota di reddito utilizzando le regole descritte per il fabbricato presente su un solo rigo e riportare metà del totale delle quote così determinate nella colonna 13 (Tassazione ordinaria) e il restante 50 per cento nella colonna 18 (Abitazione principale non soggetta a Imu) del primo rigo utilizzato per l'indicazione dei dati del fabbricato;
    • considerare solo i righi nei quali è stato indicato l'utilizzo 6 (abitazione principale utilizzata in parte per la propria attività) ed è compilata la colonna 12 "Casi part. Imu" con il cod. 2: calcolare per ciascun rigo la quota di reddito utilizzando le regole descritte per il fabbricato presente su un solo rigo e riportare metà del totale delle quote così determinate nella colonna 16 (Abitazione principale soggetta a Imu) e il restante 50 per cento nella colonna 17 (Immobili non locati) del primo rigo utilizzato per l'indicazione dei dati del fabbricato;
    • considerare solo i righi nei quali è stato indicato uno degli utilizzi 11 e 12 (abitazione principale parzialmente locata) per cui non risulta barrata la casella di col. 11 (cedolare secca):
      1. per ciascun rigo calcolare la quota di rendita e la quota di canone utilizzando le regole descritte per il fabbricato presente su un solo rigo;
      2. confrontare il totale delle quote di rendita con il totale delle quote di canone di locazione:
        • se il totale delle quote di rendita è maggiore o uguale al totale delle quote del canone di locazione (tassazione in base alla rendita), il reddito del fabbricato è pari alle quote di rendita, relative ai righi con codice utilizzo 12, ridotte del 30 per cento e sommate alle quote di rendita relative ai righi con codice utilizzo 11. Se non è compilata la colonna 12 "Casi part. Imu" riportare il totale delle quote così determinate nella colonna 18 (Abitazione principale non soggetta a Imu) del primo rigo utilizzato per l'indicazione dei dati del fabbricato; se è compilata la colonna 12 "Casi part. Imu" con il cod. 2 riportare il totale delle quote così determinate nella colonna 16 (Abitazione principale soggetta a Imu) del primo rigo utilizzato per l'indicazione dei dati del fabbricato;
        • se il totale delle quote di rendita è minore del totale delle quote del canone di locazione (tassazione in base al canone), il reddito del fabbricato è pari alle quote di canone, relative ai righi con codice utilizzo 12, ridotte del 30 per cento e sommate alle quote di canone relative ai righi con codice utilizzo 11. Il reddito del fabbricato va indicato nella colonna 13 (Imponibile tassazione ordinaria) del primo rigo utilizzato per l'indicazione dei dati del fabbricato.
    • considerare solo i righi nei quali è stato indicato l'utilizzo 11 (abitazione principale parzialmente locata) per cui risulta barrata la casella di col. 11 (cedolare secca):
      1. per ciascun rigo calcolare la quota di rendita e la quota di canone utilizzando le regole descritte per il fabbricato presente su un solo rigo;
      2. confrontare il totale delle quote di rendita con il totale delle quote di canone di locazione:
        • se il totale delle quote di rendita è maggiore o uguale al totale delle quote del canone di locazione (tassazione in base alla rendita), il reddito del fabbricato è pari al totale delle quote di rendita. Se non è compilata la colonna 12 "Casi part. Imu" riportare il totale delle quote così determinate nella colonna 18 (Abitazione principale non soggetta a Imu) del primo rigo utilizzato per l'indicazione dei dati del fabbricato; se è compilata la colonna 12 "Casi part. Imu" con il cod. 2 riportare il totale delle quote così determinate nella colonna 16 (Abitazione principale soggetta a Imu) del primo rigo utilizzato per l'indicazione dei dati del fabbricato;
        • se il totale delle quote di rendita è minore del totale delle quote del canone di locazione (tassazione in base al canone), il reddito del fabbricato è pari al totale delle quote di canone. Il totale delle quote di canone va indicato nella colonna 14 (Imponibile cedolare secca 21%) del primo rigo utilizzato per l'indicazione dei dati del fabbricato;
    • considerare solo i righi nei quali è stato indicato l'utilizzo 12 (abitazione principale parzialmente locata) per cui risulta barrata la casella di col. 11 (cedolare secca):
      1. per ciascun rigo calcolare la quota di rendita e la quota di canone utilizzando le regole descritte per il fabbricato presente su un solo rigo;
      2. confrontare il totale delle quote di rendita con il totale delle quote di canone di locazione:
        • se il totale delle quote di rendita è maggiore o uguale al totale delle quote del canone di locazione (tassazione in base alla rendita), il reddito del fabbricato è pari al totale ridotto del 30% delle quote di rendita. Se non è compilata la colonna 12 "Casi part. Imu" riportare il totale delle quote così determinate nella colonna 18 (Abitazione principale non soggetta a Imu) del primo rigo utilizzato per l'indicazione dei dati del fabbricato; se è compilata la colonna 12 "Casi part. Imu" con il cod. 2 riportare il totale delle quote così determinate nella colonna 16 (Abitazione principale soggetta a Imu) del primo rigo utilizzato per l'indicazione dei dati del fabbricato;
        • se il totale delle quote di rendita è minore del totale delle quote del canone di locazione (tassazione in base al canone), il reddito del fabbricato è pari al totale delle quote di canone. Il totale delle quote di canone va indicato nella colonna 15 (Imponibile cedolare secca 10%) del primo rigo utilizzato per l'indicazione dei dati del fabbricato.
    • considerare solo i righi nei quali è stato indicato uno degli utilizzi 2, 9, 10 e 15 per i quali non risulta compilata la casella "Casi particolari IMU": calcolare per ciascun rigo la quota di reddito non imponibile utilizzando le regole descritte per il fabbricato presente su un solo rigo e riportare il totale delle quote così determinate nella colonna 17 (Immobili non locati) del primo rigo utilizzato per l'indicazione dei dati del fabbricato;
    • considerare solo i righi nei quali è stato indicato uno degli utilizzi 2, 9, 10 e 15 con riferimento al fabbricato per il quale risulta indicato il codice 1 nella casella "Casi particolari IMU": calcolare per ciascun rigo la quota di reddito imponibile utilizzando le regole descritte per il fabbricato presente su un solo rigo e riportare il totale delle quote così determinate nella colonna 13 (Imponibile tassazione ordinaria) del primo rigo utilizzato per l'indicazione dei dati del fabbricato;
    • considerare solo i righi nei quali è stato indicato uno degli utilizzi 2, 9, 10 e 15 con riferimento al fabbricato per il quale risulta indicato il codice 3 nella casella "Casi particolari IMU": calcolare per ciascun rigo la quota di reddito utilizzando le regole descritte per il fabbricato presente su un solo rigo e riportare il totale delle quote così determinate per il 50 per cento nella colonna 17 (immobili non locati) e per il 50 per cento nella colonna 13 (Tassazione ordinaria);
    • considerare solo i righi nei quali è stato indicato uno degli utilizzi 3, 4, 8 e 14 con riferimento ai quali non risulta barrata la casella di col. 11 relativa alla cedolare secca:
      1. per ciascun rigo calcolare la quota di rendita e la quota di canone utilizzando le regole descritte per il fabbricato presente su un solo rigo;
      2. confrontare il totale delle quote di rendita con il totale delle quote di canone di locazione:
        • se il totale delle quote di rendita è maggiore o uguale al totale delle quote del canone di locazione (tassazione in base alla rendita), il reddito del fabbricato è pari alle quote di rendita, relative ai righi con codice utilizzo 8 e 14, ridotte del 30 per cento e sommate alle quote di rendita relative ai righi con codice utilizzo 3 e 4;
        • se il totale delle quote di rendita è minore del totale delle quote del canone di locazione (tassazione in base al canone), il reddito del fabbricato è pari alle quote di canone, relative ai righi con codice utilizzo 8 e 14, ridotte del 30 per cento e sommate alle quote di canone relative ai righi con codice utilizzo 3 e 4;
        • se in tutti i righi è presente il codice utilizzo 4, il reddito del fabbricato è dato sempre dal totale delle quote di canone di locazione.
      3. il reddito del fabbricato, come sopra determinato, va indicato nella colonna 13 (Imponibile tassazione ordinaria) del primo rigo utilizzato per l'indicazione dei dati del fabbricato;
    • considerare solo i righi nei quali è stato indicato uno degli utilizzi 3, 4 e 14 con riferimento ai quali risulta barrata la casella di col. 11 relativa alla cedolare secca:
      1. per ciascun rigo calcolare la quota di rendita e la quota di canone utilizzando le regole descritte per il fabbricato presente su un solo rigo;
      2. confrontare il totale delle quote di rendita con il totale delle quote di canone di locazione:
        • se il totale delle quote di rendita è maggiore o uguale al totale delle quote del canone di locazione (tassazione in base alla rendita), il reddito del fabbricato è pari al totale delle quote di rendita;
        • se il totale delle quote di rendita è minore del totale delle quote del canone di locazione (tassazione in base al canone), il reddito del fabbricato è pari al totale delle quote di canone;
      3. il reddito come sopra determinato va indicato, nella colonna 14 (Imponibile cedolare secca 21%) del primo rigo utilizzato per l'indicazione dei dati del fabbricato.
    • considerare solo i righi nei quali è stato indicato l'utilizzo 8 con riferimento ai quali risulta barrata la casella di col. 11 relativa alla cedolare secca:
      1. per ciascun rigo calcolare la quota di rendita e la quota di canone utilizzando le regole descritte per il fabbricato presente su un solo rigo;
      2. confrontare il totale delle quote di rendita con il totale delle quote di canone di locazione:
        • se il totale delle quote di rendita è maggiore o uguale al totale delle quote del canone di locazione (tassazione in base alla rendita), il reddito del fabbricato è pari al totale delle quote di rendita;
        • se il totale delle quote di rendita è minore del totale delle quote del canone di locazione (tassazione in base al canone), il reddito del fabbricato è pari al totale delle quote di canone;
      3. il reddito come sopra determinato va indicato, nella colonna 15 (Imponibile cedolare secca 10%) del primo rigo utilizzato per l'indicazione dei dati del fabbricato.

Colonna 19 (Stato di emergenza): barrare la casella nel caso di contratti di locazione a canone “concordato”, con opzione per la cedolare secca, stipulati o nei comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti per i quali è stato deliberato, nei cinque anni precedenti il 28 maggio 2014, lo stato di emergenza a seguito del verificarsi di eventi calamitosi o stipulati nei comuni interessati dagli eventi sismici del 2016 (art. 1, c. 1, D.L. n. 189/2016) in cui sia stata individuata una zona rossa (codice 8 o codice 12 nella colonna 2 dei righi da RB1 a RB9).

Rigo RB10 (Totali): indicare il totale degli importi delle colonne 13, 14, 15, 16, 17 e 18. La somma delle colonne 13 e 18 dovrà essere riportata, unitamente ad eventuali altri redditi, nel rigo RN1, colonna 5. La stessa somma può essere riportata nel rigo dei fabbricati dello "Schema riepilogativo dei redditi e delle ritenute" che trovate nelle istruzioni relative alla compilazione del quadro RN.

Il totale della colonna 18 va riportato nel rigo RN2 ai fini della deduzione prevista per l'abitazione principale assoggettata ad Irpef.

I totali delle colonne 16 e 17 devono essere riportati nel rigo RN50 rispettivamente alle colonne 1 e 2. Si ricorda che se avete compilato più di un quadro RB dovete scrivere il totale dei redditi dei fabbricati nel rigo RB10 del primo quadro che avete utilizzato (Mod. N. 1).

Rigo RB11 (Imposta cedolare secca): Il rigo è riservato all'indicazione dell'imposta sostitutiva, con aliquota del 21 per cento o del 10 per cento, dovuta sul reddito imponibile derivante dai contratti di locazione per i quali si è optato per l'applicazione del regime della cedolare secca.

Colonna 1 (Imposta cedolare secca 21%): indicare l'ammontare dell'imposta sostitutiva dovuta con aliquota ordinaria, pari al 21 per cento dell'importo indicato nella colonna 14 del rigo RB10.

Colonna 2 (Imposta cedolare secca 10%): indicare l'ammontare dell'imposta sostitutiva dovuta con aliquota agevolata, pari al 10% per cento dell'importo indicato nella colonna 15 del rigo RB10.

Colonna 3 (Totale imposta cedolare secca):indicare la somma degli importi esposti nelle colonne 1 e 2 del presente rigo.

SEZIONE II – Dati relativi ai contratti di locazione

È necessario compilare la presente sezione, riportando gli estremi di registrazione dei contratti di locazione, nel solo caso in cui l'immobile è situato nella regione Abruzzo, ed è concesso in locazione a soggetti residenti nei comuni colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, le cui abitazioni siano state distrutte o dichiarate inagibili (codice 14 nella colonna 2 dei righi da RB1 a RB9).

Righi da RB21 a RB23

Colonna 1 (N. rigo Sezione I): riportare il numero del rigo della sezione I nel quale sono stati indicati i dati dell'immobile locato. Nel caso di contemporanea locazione di più porzioni dello stesso immobile, al quale è attribuita un'unica rendita catastale, vanno compilati più righi della sezione II del quadro RB, riportando in questa colonna il medesimo rigo della sezione I.

Colonna 2 (Mod. n.): se avete compilato più Moduli, riportare il numero del Modulo sul quale sono stati indicati i dati dell'immobile locato.

Colonne 3, 4, 5 e 6 (Estremi di registrazione del contratto) Le colonne vanno compilate solo se il contratto di locazione è stato registrato presso l'Ufficio e nella copia del modello di richiesta di registrazione del contratto restituito dall'Ufficio non è indicato il "codice identificativo del contratto". Se il contratto di locazione, è stato registrato per via telematica tramite Siria, Iris, Locazioni web o Contratti on line oppure tramite il nuovo modello on line RLI, in alternativa può essere compilata la colonna 7.

Colonna 3 (Data di registrazione): indicare la data di registrazione del contratto.

Colonna 4 (Serie): indicare il codice relativo alla modalità di registrazione:

‘1T' registrazione telematica tramite pubblico ufficiale;

‘3' registrazione del contratto presso un ufficio dell'Agenzia delle Entrate;

‘3P' registrazione telematica tramite Siria e Iris;

‘3T' registrazione telematica tramite altre applicazioni (Locazione Web, Contratti online e modello RLI)

‘3A' e ‘3B' codici utilizzati negli anni passati presso gli uffici.

Colonna 5 (Numero e sottonumero di registrazione): indicare il numero e l'eventuale sottonumero di registrazione del contratto.

Colonna 6 (Codice Ufficio): indicare il codice identificativo dell'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate presso il quale è stato registrato il contratto. I codici sono reperibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it nella tabella "Codici ufficio da utilizzare per il versamento delle annualità successive" presente nella sezione relativa alla registrazione dei contratti di locazione.

Colonna 7 (Codice identificativo contratto): indicare il codice identificativo del contratto composto da 17 caratteri e reperibile nella copia del modello di richiesta di registrazione del contratto restituito dall'ufficio o, per i contratti registrati per via telematica, nella ricevuta di registrazione. Se sono state compilate le colonne da 3 a 6 questa colonna non va compilata.

Colonna 8 (Contratti non superiori 30 gg.): barrare la casella nel caso di contratto di locazione non registrato di durata non superiore a trenta giorni complessivi nell'anno che non è stato registrato in quanto per tale tipologia di contratto è previsto l'obbligo di registrazione solo in caso d'uso. Se è barrata questa casella non vanno compilate né le colonne da 3 a 6 relative agli estremi di registrazione del contratto né la colonna 7 relativa al codice identificativo del contratto.

Colonna 9 (Anno presentazione dichiarazione ICI/IMU): se per l'immobile è stata presentata la dichiarazione ICI oppure la dichiarazione Imu o Imi, indicare l'anno di presentazione.

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