Quadro RC - Redditi di lavoro dipendente e assimilati

Quadro RC - Redditi di lavoro dipendente e assimilati

Quadro RC - Redditi di lavoro dipendente e assimilati

Le istruzioni fanno riferimento ai dati contenuti nella Certificazione unica 2021. Se il rapporto di lavoro viene interrotto prima che sia disponibile la Certificazione Unica 2021, il sostituto d'imposta, oltre a rilasciare la Certificazione Unica 2020 a seguito di richiesta del dipendente, è tenuto anche a rilasciare la Certificazione Unica 2021 entro il 31 marzo 2021. Pertanto, per la compilazione della dichiarazione dei redditi, i dati devono essere comunque ricavati dalla Certificazione Unica.

Se il contribuente nel corso dell'anno ha avuto più rapporti di lavoro dipendente o assimilati e ha chiesto all'ultimo datore di lavoro di tener conto degli altri redditi percepiti, deve indicare in questo quadro i dati presenti nella Certificazione Unica rilasciata da quest'ultimo.

I contribuenti che percepiscono redditi di lavoro dipendente, pensione ed assimilati possono fruire delle detrazioni d'imposta per la cui determinazione si tiene conto oltre che del reddito di lavoro anche del reddito complessivo.

La detrazione, se spettante, deve essere indicata nel rigo RN7 le cui istruzioni indicano i calcoli per la determinazione della stessa.

Questo quadro è composto da sei sezioni:

Sezione I: redditi di lavoro dipendente e assimilati nonché redditi di pensione per i quali la detrazione è rapportata al periodo di lavoro nell'anno;

Sezione II: altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per i quali la detrazione non è rapportata al periodo di lavoro nell'anno;

Sezione III: ritenute IRPEF, addizionali regionale e comunale all'IRPEF nonché acconto dell'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2019 trattenute dal datore di lavoro;

Sezione IV: ritenute IRPEF e addizionale regionale all'IRPEF trattenute sui compensi per lavori socialmente utili in regime agevolato;

Sezione V: bonus Irpef;

Sezione VI: detrazione per comparto sicurezza e difesa

SEZIONE I - Redditi di lavoro dipendente e assimilati

In questa sezione dovete dichiarare tutti i redditi di lavoro dipendente, i redditi ad esso assimilati e i redditi di pensione.

Per questi redditi la detrazione, da indicare nel rigo RN7 colonna 1 o RN7 colonna 2, è rapportata al periodo di lavoro nell'anno e a tal fine è necessario compilare il rigo RC6 indicandovi i giorni di lavoro.

In particolare, nei righi da RC1 a RC3, indicare:

  • i redditi di lavoro dipendente e di pensione;
  • i redditi di lavoro dipendente prestato all'estero in zone di frontiera. Consultare in Appendice il punto 2 della voce "Stipendi, redditi e pensioni prodotti all'estero";
  • redditi di lavoro e di pensione, prodotti in euro, dai contribuenti iscritti nei registri anagrafici del comuni di Campione d'Italia;
  • le indennità e le somme da assoggettare a tassazione corrisposte a qualunque titolo ai lavoratori dipendenti da parte dell'INPS o di altri Enti. Ad esempio: cassa integrazione guadagni, mobilità, disoccupazione ordinaria e speciale (nell'edilizia, nell'agricoltura, ecc.), malattia, maternità ed allattamento, TBC e post-tubercolare, donazione di sangue, congedo matrimoniale;
  • e indennità e i compensi, a carico di terzi, percepiti dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità, ad esclusione di quelli che, per clausola contrattuale, devono essere riversati al datore di lavoro e di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato;
  • i trattamenti periodici integrativi corrisposti dai Fondi Pensione maturati fino al 31 dicembre 2006 nonché l'ammontare imponibile erogato della prestazione maturata dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 nel caso di riscatto (art. 14, del D.Lgs. n. 252 del 2005) che non dipenda dal pensionamento dell'iscritto o dalla cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o altre cause non riconducibili alla volontà delle parti (riscatto volontario); le somme percepite come rendita integrativa temporanea anticipata (R.i.t.a.) nell’eventualità in cui il contribuente opti per la tassazione ordinaria di tali somme;
  • i compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative;
  • le retribuzioni corrisposte dai privati agli autisti, giardinieri, collaboratori familiari ed altri addetti alla casa e le altre retribuzioni sulle quali, in base alla legge, non sono state effettuate ritenute d'acconto;
  • i compensi dei lavoratori soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e della piccola pesca, nei limiti dei salari correnti maggiorati del 20 per cento;
  • i compensi dei lavoratori soci di cooperative artigiane (comma 114 della legge di stabilità 2016);
  • le somme percepite a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio e di addestramento professionale (tra le quali rientrano le somme corrisposte ai soggetti impegnati in piani di inserimento professionale), se erogate al di fuori di un rapporto di lavoro dipendente e sempre che non sia prevista una specifica esenzione. Al riguardo consultare in Appendice la voce "Redditi esenti e rendite che non costituiscono reddito";
  • le indennità per la cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa non assoggettabili a tassazione separata (le indennità sono assoggettabili a tassazione separata se il diritto a percepirle risulta da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto o se derivano da controversie o transazioni in materia di cessazione del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa);
  • le remunerazioni dei sacerdoti della Chiesa cattolica; gli assegni corrisposti dall'Unione delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno per il sostentamento dei ministri del culto e dei missionari; gli assegni corrisposti dalle Assemblee di Dio in Italia per il sostentamento dei propri ministri di culto; gli assegni corrisposti dall'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia per il sostentamento dei propri ministri di culto; gli assegni corrisposti per il sostentamento totale o parziale dei ministri di culto della Chiesa Evangelica Luterana in Italia e delle Comunità ad essa collegate; gli assegni corrisposti dalla Sacra Arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale per il sostentamento totale o parziale dei ministri di culto; gli assegni corrisposti dalla Chiesa apostolica in Italia per il sostentamento totale o parziale dei propri ministri di culto; gli assegni corrisposti dall'Unione Buddhista Italiana e dagli organismi da essa rappresentati per il sostentamento totale e parziale dei ministri di culto; gli assegni corrisposti dall'Unione Induista Italiana e dagli organismi da essa rappresentati per il sostentamento totale e parziale dei ministri di culto;
  • i compensi corrisposti ai medici specialisti ambulatoriali e ad altre figure operanti nelle A.S.L. con contratto di lavoro dipendente (ad esempio biologi, psicologi, medici addetti all'attività della medicina dei servizi, alla continuità assistenziale e all'emergenza sanitaria territoriale, ecc.);
  • le somme ed i valori in genere, a qualunque titolo percepiti, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, lavori a progetto o collaborazioni occasionali, svolti senza vincolo di subordinazione e di impiego di mezzi organizzati, e con retribuzione periodica prestabilita. Vi rientrano anche quelli percepiti per:
    • cariche di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica;
    • collaborazioni a giornali, riviste, enciclopedie e simili, con esclusione di quelli corrisposti a titolo di diritto d'autore;
    • partecipazioni a collegi e a commissioni.

Non costituiscono redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa i compensi percepiti per uffici e collaborazione che rientrino:

  1. nell'oggetto proprio dell'attività professionale esercitata dal contribuente in ragione di una previsione specifica dell'ordinamento professionale (ad esempio: compensi percepiti da ragionieri o dottori commercialisti per l'ufficio di amministratore, sindaco o revisore di società o enti che devono essere dichiarati nel quadro RE) o di una connessione oggettiva con l'attività libero professionale resa (ad esempio: compensi percepiti da un ingegnere per l'amministrazione di una società edile);
  2. nei compiti istituzionali compresi nell'attività di lavoro dipendente resa dal contribuente;
  3. nell'ambito di prestazioni di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale rese in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche.

Non concorrono alla formazione del reddito complessivo e, pertanto, non devono essere dichiarati, i compensi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa corrisposti dall'artista o professionista al coniuge,ai figli, affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro e agli ascendenti.

Casella "Casi particolari"

Nella presente casella va indicato uno dei seguenti codici:

"2" se si fruisce in dichiarazione dell’agevolazione prevista per i docenti e ricercatori, che siano non occasionalmente residenti all’estero e abbiano svolto documentata attività di ricerca o docenza all’estero presso centri di ricerca pubblici o privati o università per almeno due anni continuativi e che vengano a svolgere la loro attività in Italia e che conseguentemente divengono fiscalmente residenti nel territorio dello Stato (articolo 44, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78 come modificato dall’articolo 1 comma 149 della legge 11 dicembre 2016, n. 232). I redditi di lavoro dipendente concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 10%. L’agevolazione si applica nel periodo d’imposta in cui il ricercatore diviene fiscalmente residente nel territorio dello Stato e nei cinque periodi d’imposta successivi sempre che permanga la residenza fiscale in Italia.

"4" se si fruisce in dichiarazione dell’agevolazione, prevista per i lavoratori impatriati che sono rientrati in Italia dall’estero. In presenza dei requisiti previsti dall’art. 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, e dall’art. 1, commi 150 e 151, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i redditi di lavoro dipendente concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 50%.

"6" se si fruisce in dichiarazione dell’agevolazione prevista per i lavoratori impatriati (art. 16, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147) che consente di far concorrere il reddito da lavoro dipendente e i redditi assimilati alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 30% del loro ammontare. Per i lavoratori rientrati in Italia dal 30 aprile 2019 al 2 luglio 2019, la fruizione di tale agevolazione è subordinata all’emanazione del decreto ministeriale di cui al comma 2 dell’art. 13-ter del decretolegge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157;

"8" se si fruisce in dichiarazione dell’agevolazione prevista per i lavoratori impatriati (art. 16, comma 5-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147) che hanno trasferito la residenza in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia. Tale agevolazione consente loro di far concorrere il reddito da lavoro dipendente e i redditi assimilati concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 10% del loro ammontare. Per i lavoratori rientrati in Italia dal 30 aprile 2019 al 2 luglio 2019, la fruizione di tale agevolazione è subordinata all’emanazione del decreto ministeriale di cui al comma 2 dell’art. 13-ter del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157;

“9” se si è trasferita la residenza in Italia a decorrere dal 30 aprile 2019 e si fruisce in dichiarazione dell’agevolazione prevista per i lavoratori impatriati che rientrano in Italia dall’estero di cui al comma 5-quater dell’art. 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015,n. 147, poiché si possiede la qualifica di sportivo professionista. In tal caso il reddito da lavoro dipendente e i redditi assimilati concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50% del loro ammontare. L’opzione per questo regime agevolato comporta il versamento di un contributo pari allo 0,5% della base imponibile. Le modalità per l’effettuazione di tale versamento sono state stabilite con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 gennaio 2021.

Nei casi ordinari il beneficio di cui ai codici da “2” a “9” è riconosciuto direttamente dal datore di lavoro. Pertanto, la presente casella va compilata esclusivamente nell’ipotesi particolare in cui il datore di lavoro non abbia potuto riconoscere l’agevolazione e il contribuente intenda fruirne, in presenza dei requisiti previsti dalla legge, direttamente nella presente dichiarazione dei redditi. In tale caso il reddito di lavoro dipendente va indicato nei righi da RC1 a RC3 già nella misura ridotta.

Nelle Annotazioni della Certificazione Unica 2021 è indicata la quota non imponibile, se il sostituto non ha operato l’abbattimento. L’ammontare di tale redditi è indicato con il codice:

BC per docenti e ricercatori;

BD per i lavoratori impatriati;

CQ per i lavoratori impatriati che intendono fruire della riduzione del reddito complessivo nella misura del 70 per cento (codice 6)

CR per i lavoratori impatriati che hanno trasferito la residenza in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia e intendono fruire della riduzione del reddito complessivo nella misura del 90 per cento (codice 8).

CS per gli sportivi professionisti impatriati che hanno trasferito la residenza in Italia a decorrere dal 30 aprile 2019.

Per ulteriori informazioni in merito al regime degli impatriati, si rinvia alla circolare n. 33/E del 28 dicembre 2020.

 

“10” se sono stati superati i limiti di deducibilità dei contributi per previdenza complementare certificati in più modelli di Certificazione Unica non conguagliati. In questo caso nei righi da RC1 a RC3 va riportato il reddito di lavoro dipendente aumentato della quota di contributi dedotta in misura eccedente rispetto ai limiti previsti;

“11” se in dichiarazione si opta per la tassazione ordinaria delle somme percepite sotto forma di rendita integrativa temporanea anticipata (RITA). In tal caso nella colonna 1 dei righi a RC1 a RC3 va indicato il codice 2 e nella colonna 3 riportare l’importo indicato nelle annotazioni alla Certificazione Unica 2021 con il codice AX. Nella colonna 1 del rigo RC5 indicare il numero dei giorni riportato indicata nelle annotazioni alla Certificazione Unica 2021 con il codice AX e nella colonna 2 del rigo RC9 riportare l’importo della ritenuta a titolo d’imposta sostitutiva indicato indicata nelle annotazioni alla Certificazione Unica 2021 con il codice AX.

12” se il beneficio di cui al codice ‘9’ è stato riconosciuto dal datore di lavoro. In tal caso il punto 462 della Certificazione Unica 2021 è compilato con il codice 11.

RIGHI DA RC1 A RC3 - REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI

Colonna 1 (Tipologia reddito): indicare uno dei seguenti codici che identifica il reddito (la compilazione di questa colonna è obbligatoria):

"1" reddito di pensione;

"2" redditi di lavoro dipendente o assimilati, nonché trattamenti pensionistici integrativi (ad es. quelli corrisposti dai fondi pensione di cui al D.Lgs. n. 252 del 2005);

"3" compensi percepiti per lavori socialmente utili in regime agevolato;

"4" redditi di lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all'estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi da persone residenti nel territorio dello Stato;

"7" redditi di pensione in favore dei superstiti corrisposte agli orfani.

 

Compensi per lavori socialmente utili

Nel caso di compensi percepiti per lavori socialmente utili da chi ha raggiunto l'età prevista dalla vigente legislazione per la pensione di vecchiaia, si applica un regime fiscale agevolato in presenza delle condizioni previste dalla specifica normativa.

Se il compenso è stato assoggettato al regime agevolato, nella Certificazione Unica 2021 sono riportati sia i compensi esclusi dalla tassazione "quota esente" (punto 496) sia quelli assoggettati a tassazione "quota imponibile" (punto 497) nonché le ritenute dell'Irpef (punto 498) e dell'addizionale regionale (punto 499) trattenute dal datore di lavoro. In questo caso indicare:

  • nella colonna 3 dei righi da RC1 a RC3, la somma della "quota esente" e della "quota imponibile";
  • nel rigo RC11, l'importo delle ritenute Irpef;
  • nel rigo RC12 l'importo delle ritenute addizionale regionale trattenuta.

Se il compenso non è stato assoggettato al regime agevolato, nella Certificazione Unica 2019 non sono riportati i dati relativi ai compensi percepiti per lavori socialmente utili e pertanto sono stati assoggettati a regime ordinario.

In questo caso i compensi percepiti per lavori socialmente utili sono stati indicati nel punto 1(tempo indeterminato) e/o 2 (tempo determinato) della Certificazione Unica 2021 e le ritenute IRPEF e l'addizionale regionale rispettivamente nei punti 21 e 22 della Certificazione Unica 2021. L'ammontare dei compensi indicati nel punto 1(tempo indeterminato) e/o 2 (tempo determinato) dovrà essere riportato nella colonna 3 di uno dei righi da RC1 a RC3, indicando nella relativa casella di col. 1 il codice 2, mentre le ritenute IRPEF e l'addizionale regionale trattenuta dovranno essere riportate rispettivamente nel rigo RC10 colonne 1 e 2.

Se il vostro reddito complessivo risulta superiore a euro 9.296,22, al netto della deduzione per l'abitazione principale e le relative pertinenze, dovete assoggettare i compensi ad IRPEF e all'addizionale regionale e comunale all'IRPEF. Se avete percepito solo compensi di cui al codice 3, per i quali sono state applicate le ritenute a titolo d'imposta e di addizionale regionale nelle misure previste, siete esonerati dalla presentazione della dichiarazione.

Consultare in Appendice "Lavori socialmente utili agevolati".

Colonna 2 (Indeterminato/determinato): compilate questa colonna se state indicando un reddito di lavoro dipendente e redditi prodotti in euro dai residenti a Campione d’Italia(cod. 2 in col. 1) ovvero compensi per lavori socialmente utili (cod. 3 in col. 1) oppure redditi prodotti in zone di frontiera (cod. 4 in col. 1). In tal caso indicate uno dei seguenti codici:

"1" se il contratto di lavoro è a tempo indeterminato e nella Certificazione Unica è stato indicato il codice "1" ;

"2" se il contratto di lavoro è a tempo determinato e nella Certificazione Unica è stato indicato il codice "2".

Colonna 3 (Redditi): riportare in questa colonna l'importo dei redditi percepiti, indicato nei seguenti punti della Certificazione Unica: punto 1 (lavoro dipendente e assimilati a tempo indeterminato), punto 2 (lavoro dipendente e assimilati a tempo determinato), punto 3 (pensione).

Nel caso di lavori socialmente utili agevolati (codice 3 in col. 1), per la compilazione si rinvia al precedente paragrafo "Compensi per lavori socialmente utili".

Se nella colonna 1 è stato indicato il codice 4 (redditi prodotti in zone di frontiera), riportare l'intero ammontare dei redditi percepiti, comprensivo della quota esente. In presenza della Certificazione Unica 2021, riportare l'importo indicato nei punti 455 e 456 della Certificazione Unica indicando nella colonna 2 rispettivamente il codice 1 (tempo indeterminato), il codice 2 (tempo determinato).

Tali redditi sono imponibili ai fini IRPEF per la parte eccedente 7.500 euro. La quota esente va indicata nella colonna 1 del rigo RC5.

 

Se nella colonna 1 è stato indicato il codice 7 (redditi di pensione in favore dei superstiti corrisposte agli orfani), la colonna 2 non va compilata e nella colonna 3 va indicato l'importo presente nel punto 457 della Certificazione Unica 2021.

Se nella Certificazione Unica 2021 sono compilati uno o più punti da 761 a 764, le colonne da 1 a 3 vanno compilate nel seguente modo:
– se nella CU 2021 è compilato il punto 761 indicare in colonna 1 il codice ‘2’, in colonna 2 il codice ‘1’ e in colonna 3 l’importo indicato nel punto 761;
– se nella CU 2021 è compilato il punto 762 indicare in colonna 1 il codice ‘2’, in colonna 2 il codice ‘2’ e in colonna 3 l’importo indicato nel punto 762;
– se nella CU 2021 è compilato il punto 763 indicare in colonna 1 il codice ‘1’ e in colonna 3 l’importo indicato nel punto 763;
– se nella CU 2021 è compilato il punto 764 indicare in colonna 1 il codice ‘7’ e in colonna 3 l’importo indicato nel punto 764.
In tali casi indicare il codice ‘5’ nella colonna 4. Tale codice non va indicato qualora il sostituto d’imposta abbia riconosciuto un’agevolazione non spettante

Se siete in possesso di una Certificazione Unica 2020 che certifichi un reddito di lavoro dipendente a tempo indeterminato e un reddito di pensione per i quali è stato effettuato il conguaglio, compilate due distinti righi, riportando gli importi indicati nei punti 1 e 3 della Certificazione Unica 2020. In presenza di una Certificazione Unica 2020 che certifichi un reddito di lavoro dipendente a tempo determinato e un reddito di pensione per cui è stato effettuato il conguaglio, occorre compilare due distinti righi, riportando gli importi indicati nei punti 2 e 3 della Certificazione Unica 2020.

In entrambi i casi, nella colonna 1 del rigo RC6, riportare il numero dei giorni di lavoro dipendente indicato nel punto 6 della Certificazione Unica 2020 e nella colonna 2 il numero dei giorni di pensione indicato nel punto 7 della Certificazione Unica 2020.

In presenza di una Certificazione Unica 2021 che certifichi redditi prodotti in euro dai residenti a Campione d’Italia e redditi per cui non è possibili fruire dell’agevolazione prevista per i residenti a Campione d’Italia, occorre compilare distinti righi, secondo le modalità di seguito indicate:
– se nella CU 2021 è compilato il punto 761 indicare in colonna 1 il codice ‘2’, in colonna 2 il codice ‘1’ e in colonna 3 l’importo indicato nel punto 761;
– se nella CU 2021 è compilato il punto 762 indicare in colonna 1 il codice ‘2’, in colonna 2 il codice ‘2’ e in colonna 3 l’importo indicato nel punto 762;
– se nella CU 2021 è compilato il punto 763 indicare in colonna 1 il codice ‘1’ e in colonna 3 l’importo indicato nel punto 763;
– se nella CU 2021 è compilato il punto 764 indicare in colonna 1 il codice ‘7’ e in colonna 3 l’importo indicato nel punto 764;
In tali casi indicare il codice ‘5’ nella colonna 4. Tale codice non va indicato qualora il sostituto d’imposta abbia riconosciuto un’agevolazione non spettante.
– se nella CU 2021 è compilato il punto 771 indicare in colonna 1 il codice ‘2’, in colonna 2 il codice ‘1’ e in colonna 3 l’importo indicato nel punto 771;
– se nella CU 2021 è compilato il punto 772 indicare in colonna 1 il codice ‘2’, in colonna 2 il codice ‘2’ e in colonna 3 l’importo indicato nel punto 772;
– se nella CU 2021 è compilato il punto 773 indicare in colonna 1 il codice ‘1’ e in colonna 3 l’importo indicato nel punto 773. In tali casi nella colonna 4 non va indicato il codice ‘5’.

Colonna 4 (Altri dati ): indicare uno dei seguenti codici che identifica la fonte estera dei redditi indicati nelle colonne precedenti (la compilazione di questa colonna è riservata ai soli contribuenti residenti in Italia che percepiscono redditi prodotti all’estero. Vedere in Appendice la voce “Stipendi, redditi e pensioni prodotti all’estero”):

  • il codice “1” redditi di fonte estera se nella colonna 1 è indicato il codice 1, 2;
  • il codice “2” pensione ai superstiti di fonte estera se nella colonna 1 è indicato il codice 1 o 7.
  • il codice “3” soci cooperative artigiani, se nella colonna 1 è indicato il codice 2 o 4 e, se siete soci di cooperative artigiane e avete percepito un reddito di cui al comma 114 della legge di stabilità 2016. Il predetto comma 114 ha previsto che, fermo restando il trattamento previdenziale per i soci delle cooperative artigiane che stabiliscono un rapporto di lavoro in forma autonoma ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142, ai fini dell’imposta sul reddito si applica l’articolo 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni.
  • il codice ‘5’ redditi prodotti in euro dai residenti a Campione d’Italia. Il codice può essere utilizzato se si hanno i requisiti per fruire di tale agevolazione e se nella colonna 1 non è indicato il codice 4.

 

Rigo RC4 – Somme per premi di risultato e welfare aziendale

Questo rigo va compilato solo dai lavoratori dipendenti del settore privato, titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato che nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2020 hanno percepito compensi per premi di risultato o somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili d'impresa e che nell'anno d'imposta 2019 abbiano percepito redditi da lavoro dipendente d'importo non superiore a 80.000 euro.

Dall'anno d'imposta 2016, infatti, è stato reintrodotto un sistema di tassazione agevolata per le retribuzioni premiali derivanti da contratti collettivi aziendali o territoriali i cui limiti a partire dall'anno d'imposta 2017 sono d'importo complessivamente non superiore a:

  • 3.000 euro (in questo caso risultano compilati con il codice 1 i punti 571 e/o 591 della Certificazione Unica 2021);
  • fino a 4.000 euro se l'azienda coinvolge pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro (in questo caso risultano compilati con il codice 2 i punti 571 e/o 591 della Certificazione Unica 2021) e se i contratti collettivi aziendali o territoriali sono stati stipulati fino al 24 aprile 2017. Per i contratti stipulati successivamente a tale data l'importo massimo su cui applicare la tassazione agevolata è pari a 3.000 euro.

Tale sistema prevede che le retribuzioni premiali siano erogate:

  • sotto forma di compensi per premi di risultato o di partecipazione agli utili dell'impresa e in tal caso sono assoggettate ad un'imposta sostitutiva del 10 per cento;
  • o, a richiesta del lavoratore e purché previsto dalla contrattazione di secondo livello, sotto forma di benefit, intendendosi tali le prestazioni, opere, servizi corrisposti al dipendente in natura o sotto forma di rimborso spese aventi finalità che è possibile definire, sinteticamente, di rilevanza sociale. I benefit non sono assoggettati ad alcuna imposizione entro i limiti dell'importo del premio agevolabile.
  • o, a scelta del lavoratore, sotto forma di auto aziendali, prestiti, alloggi o fabbricati concessi in uso o comodato o servizi di trasporto ferroviario di persone. Il valore di tali benefit, determinato ai sensi dell'art. 51, comma 4 del Tuir, è assoggettato a imposizione ordinaria, non è possibile assoggettarli a tassazione sostitutiva

In generale l'imposta sostitutiva è applicata direttamente dal sostituto d'imposta (in tal caso risultano compilati i punti 572 e/o 592 "Premi di risultato assoggettati ad imposta sostitutiva" della Certificazione Unica 2021 e i punti 576 e/o 596 "Imposta sostitutiva" o 577 e/o 597 "Imposta sostitutiva sospesa"), tranne nei casi di espressa rinuncia in forma scritta da parte del lavoratore oppure perché il datore di lavoro ha verificato che la tassazione ordinaria è più favorevole per il lavoratore (in tal caso risultano compilati i punti 578 e/o 598).

Di conseguenza possono verificarsi le seguenti situazioni particolari:

  1. il contribuente ha percepito compensi per premio di risultato da più datori di lavoro ed è in possesso di più modelli di Certificazione Unica tutti non conguagliati oppure è in possesso di modelli di Certificazione Unica non conguagliati e altri conguagliati. Il contribuente, pertanto, potrebbe aver fruito della tassazione agevolata su un ammontare di compensi superiore al limite previsto. In sede di presentazione della dichiarazione dei redditi occorre, quindi, procedere al conguaglio degli importi indicati nelle varie Certificazioni Uniche in possesso del contribuente in modo di assoggettare a tassazione ordinaria l'ammontare dei compensi percepiti che eccede il limite dei 3.000 euro (fino a 4.000 se l'azienda coinvolge pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro stipulati fino al 24 aprile 2017).

    Nell'eventualità in cui il contribuente sia in possesso anche di Certificazioni Uniche rilasciate da aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro, il limite fino a 4.000 euro può essere applicato solo se l'importo o la somma degli importi dei compensi percepiti per premi di risultato indicati in tali Certificazioni Uniche (somma dei punti 572, 573, e 578 e 579 delle Certificazioni Uniche con codice 2 nel punto 571 e/o somma dei punti 592, 593 e 598 e 599 delle Certificazioni Uniche con codice 2 nel punto 581) è di ammontare superiore ai 3.000 euro. In tal caso la tassazione agevolata sarà applicata solo sui premi di risultato che nelle Certificazioni Uniche sono individuati con il codice 2. Diversamente si applica sempre il limite dei 3.000 euro.

    Al fine di consentire al contribuente di determinare il limite di volta in volta applicabile occorre compilare tanti moduli quante sono le Certificazioni Uniche in possesso del contribuente.

  2. il contribuente ha percepito compensi da uno o più datori di lavoro e, quindi, è in possesso di uno o più modelli di Certificazione Unica 2021, nei quali in tutti o in parte risultano compilati i punti da 571 a 599, ma il datore di lavoro ha assoggettato questi compensi a imposta sostitutiva in mancanza dei requisiti previsti. Ad esempio, il lavoratore nell'anno 2019 aveva percepito un reddito di lavoro dipendente superiore a 80.000 euro e, pertanto, non era nelle condizioni per fruire della tassazione agevolata. In tal caso il lavoratore, in dichiarazione, dovrà assoggettare a tassazione ordinaria i compensi ricevuti.

    Il contribuente può decidere di modificare la tassazione operata dal sostituto se ritiene quest'ultima meno vantaggiosa e si trova, ad esempio, in una delle seguenti condizioni:

    1. avere interesse ad assoggettare a tassazione ordinaria i compensi percepiti per premi di risultato ai quali il datore di lavoro ha applicato l'imposta sostitutiva (punti 572, e/o 576, 592 e 596 della Certificazione Unica 2021 compilati). In tal caso il contribuente farà concorrere alla formazione del reddito complessivo i suddetti compensi considerando le imposte sostitutive trattenute quali ritenute irpef a titolo d'acconto;
    2. avere interesse ad assoggettare a tassazione sostitutiva i compensi percepiti per premi di risultato che il datore di lavoro ha assoggettato a tassazione ordinaria (punto 578 e/o 598 della Certificazione Unica 2021 compilato). Condizione necessaria per esercitare tale opzione è quella di aver percepito nell'anno 2019 un reddito di lavoro dipendente non superiore a 80.000 euro. In tal caso il contribuente non comprenderà nel reddito complessivo i suddetti compensi (entro il limite di 3.000 o 4.000 euro lordi) e calcolerà sugli stessi l'imposta sostitutiva del 10 per cento.

Attenzione! Si può fruire del regime agevolativo previsto per le somme percepite per premi di risultato solo se sono stati stipulati contratti collettivi di secondo livello che, entro trenta giorni dalla stipula, sono stati depositati telematicamente presso la competente Direzione territoriale del lavoro.

L'indicazione nel rigo RC4 delle somme percepite per premi di risultato è obbligatoria in quanto tale informazione consente la corretta determinazione del Bonus Irpef di cui al rigo RC14. Pertanto, il presente rigo va sempre compilato in presenza di una Certificazione Unica 2021 nella quale risulti compilato il punto 571 e uno dei punti da 572 a 579. Se nella Certificazione Unica 2021 risultano compilati anche i punti da 591 a 599 occorre compilare un secondo rigo RC4 utilizzando un ulteriore modulo del quadro RC.

In presenza di più modelli di Certificazione Unica non conguagliati o di modelli di Certificazione Unica non conguagliati e altri conguagliati occorre compilare tanti moduli quante sono le Certificazioni Uniche in possesso del contribuente. Occorre compilare più di un modulo anche nel caso in cui nella Certificazione Unica sono compilati i punti da 591 a 599.

Colonna 1 (Codice):riportare il codice indicato nel punto 571 (o 591)della Certificazione Unica 2021.

Nella Certificazione Unica è riportato:

  • ilcodice 1 se il limite dell'importo dei premi di risultato da assoggettare ad agevolazione è pari a 3.000 euro;
  • il codice 2 se il limite dell'importo dei premi di risultato da assoggettare ad agevolazione è pari a 4.000 euro poiché l'azienda coinvolge pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro.

Colonna 2 (Somme tassazione ordinaria): indicare l'importo risultante dal punto 578 (o 598) del modello di Certificazione Unica 2021.

Colonna 3 (Somme imposta sostitutiva): indicare l'importo risultante dal punto 572 (o 592) del modello di Certificazione Unica 2021.

Colonna 4 (Ritenute imposta sostitutiva): indicare l'importo risultante dal punto 576 (o 596) del modello di Certificazione Unica 2021.

Colonna 5 (Benefit): indicare l'importo risultante dal punto 573 (o 593) del modello di Certificazione Unica 2021.

Colonna 6 (Benefit a tassazione ordinaria): indicare l'importo risultante dal punto 579 e/o 599 del modello di Certificazione Unica 2021.

Colonne 7 (Tassazione ordinaria) e 8 (Tassazione sostitutiva):

Le colonne 7 e 8 sono fra loro alternative e, pertanto, non è possibile barrarle entrambe.

È obbligatoria la compilazione di una delle due caselle per esprimere la scelta per il trattamento fiscale delle somme percepite per premi di risultato, sia se si intenda modificare la tassazione operata dal datore di lavoro sia se si intenda confermarla.

In presenza di più modelli di Certificazione Unica non conguagliati o di modelli di Certificazione Unica non conguagliati e altri conguagliati la scelta per il trattamento fiscale delle somme percepite per premi di risultato va effettuato solo sul primo modulo compilato.

Si ricorda che il datore di lavoro ha assoggettato questi compensi ad imposta sostitutiva tranne nel caso di espressa richiesta da parte del lavoratore per la tassazione ordinaria oppure nel caso in cui abbia verificato che quest'ultima sia più favorevole.

Se si intende confermare la tassazione operata dal datore di lavoro, seguire le indicazioni di seguito riportate.

  • colonna 7: barrare la casella se nella Certificazione Unica 2019 è compilato il punto 578 (e/o 588) (Premi di risultato assoggettati a tassazione ordinaria) e, pertanto, si conferma la tassazione ordinaria delle somme percepite per premi di risultato;
  • colonna 8: barrare la casella se nella Certificazione Unica 2019 è compilato il punto 572 e/o 582 (Premi di risultato assoggettati ad imposta sostitutiva) e, pertanto, si conferma la tassazione con imposta sostitutiva delle somme percepite per premi di risultato.

Se si intende modificare la tassazione operata dal datore di lavoro, seguire le indicazioni di seguito riportate:

  • colonna 7: barrare la casella se nella Certificazione Unica 2019 è compilato il punto 572 e/o 582 (Premi di risultato assoggettati ad imposta sostitutiva) e, pertanto, si sceglie la tassazione ordinaria delle somme percepite per premi di risultato che il datore di lavoro ha assoggettato ad imposta sostitutiva.
  • colonna 8: barrare la casella se nella Certificazione Unica 2019 è compilato il punto 578 e/o 588 (Premi di risultato assoggettati a tassazione ordinaria) e, pertanto, si sceglie di assoggettare ad imposta sostitutiva le somme percepite per premi di risultato che il datore di lavoro ha assoggettato a tassazione ordinaria.

Colonna 9 (Assenza requisiti)

Se si intende modificare la tassazione agevolata operata dal datore di lavoro perché non si è in possesso dei requisiti previsti dalla norma (ad esempio perché nell'anno precedente sono stati percepiti redditi da lavoro dipendente d'importo superiore a 80.000 euro o perché il datore di lavoro ha applicato l'agevolazione in assenza del contratto collettivo di secondo livello o in assenza del deposito telematico di tale contratto presso la competente Direzione territoriale del lavoro, entro trenta giorni dalla stipula) barrare la presente casella.

Le colonne da 10 a 13 sono riservate alla determinazione dell'agevolazione fiscale prevista per le somme erogate per premi di risultato e devono essere compilate solo sul primo modulo.

Nel prosieguo sono fornite indicazioni per la determinazione dei seguenti valori necessari alla determinazione dell'agevolazione prevista per premi di risultato:

  • Totale_Somme_Tassazione_Ordinaria pari alla somma delle colonne 2 di tutti i righi RC4 compilati
  • Totale_Somme_Imposta_Sostituitiva pari alla somma delle colonne 3 di tutti i righi RC4 compilati
  • Totale_Ritenute_Imposta_Sostituitiva pari alla somma delle colonne 4 di tutti i righi RC4 compilati
  • Totale_Benefit_Codice_2 pari alla somma delle colonne 5 di tutti i righi compilati per il quale nella colonna 1 è indicato il codice 2;
  • Totale_Benefit_Codice_1 pari alla somma delle colonne 5 di tutti i righi compilati per il quale nella colonna 1 è indicato il codice 1;
  • Totale_Benefit_Codice_2_Tass_Ord pari alla somma delle colonne 6 di tutti i righi compilati per il quale nella colonna 1 è indicato il codice 2;
  • Totale_Benefit_Codice_1_Tass_Ord pari alla somma delle colonne 6 di tutti i righi compilati per il quale nella colonna 1 è indicato il codice 1; Se la somma è superiore ad euro 3.000, va ricondotta ad euro 3.000.

Assenza Requisiti (Casella col. 9 barrata)

Da quest'anno nel rigo RC4 è presente la casella "Assenza requisiti" (col. 9) che può essere barrata dal contribuente in assenza dei requisiti previsti per fruire delle agevolazioni fiscali per i premi di risultato (ad esempio superamento dei limiti reddituali riferiti al precedente anno d'imposta ovvero premio di produzione erogato non in forza di un contratto di secondo livello).

Nel caso di casella barrata, l'ammontare complessivo delle somme già assoggettate dal sostituto d'imposta ad imposta sostitutiva e l'ammontare complessivo dei benefit erogati sono da assoggettare a tassazione ordinaria. Le somme eventualmente trattenute dal sostituto d'imposta a titolo di imposta sostitutiva devono essere considerate come ritenute a titolo d'acconto e confluiscono, insieme alla altre ritenute subite, nell'importo del rigo RN33 del quadro RN.

Pertanto, in presenza della casella di colonna 9 barrata, procedere come segue:

Calcolare Incremento_Reddito =

Totale_Somme_Imposta_Sostituitiva + Totale_Benefit_Codice_1 + Totale_Benefit_Codice_2

L'importo Incremento_Reddito come sopra determinato deve essere sommato agli altri importi da indicare nella colonna 10 del Rigo RC4 (redditi di lavoro dipendente ed assimilati);

L'importo di Totale_Ritenute_Imposta_Sostituitiva deve essere sommato agli altri importi da indicare nella colonna 13 del rigo RC4.

Presenza Requisiti (Casella col. 9 non barrata)

Il comma 184 dell'art. 1 della legge 208 del 2015 prevede che le somme e i valori di cui al comma 4 dell'art. 51 del TUIR concorrano a formare il reddito di lavoro dipendente secondo le regole ivi previste e non siano soggetti all'imposta sostitutiva disciplinata dai commi da 182 a 191, anche nell'eventualità in cui gli stessi siano fruiti, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di cui al comma 182.

Pertanto, ai fini del trattamento fiscale del premi di produzione, le somme e i valori di cui al comma 4 delll'art. 51 del TUIR, fruiti per scelta del lavoratore in sostituzione delle somme per premi di produzione, anche concorrendo alla formazione del reddito complessivo devono essere considerate ai fini dell'applicazione del limite di euro 3.000 (ovvero 4.000).

Da quest'anno a tale fine nel rigo RC4 è stata prevista il campo "Benefit tassazione Ordinaria" (colonna 6) nel quale riportare tali valori desumendoli dalla Certificazione Unica rilasciata dal sostituto d'imposta.

Se la casella di colonna 9 non è barrata procedere come di seguito descritto.

Calcolare Totale_Premio_cod_2 sommando per ciascun rigo RC4 per il quale nella colonna 1 è indicato il codice 2 i seguenti importi:

RC4 col. 2 + RC4 col. 3 + RC4 col. 5 + RC4 col. 6 (si ricorda che con riferimento al singolo rigo le colonne 2 e 3 sono tra loro alternative)

Al fine di individuare l'importo massimo agevolabile, procedere come di seguito descritto:

Se Totale_Premio_cod_2 è minore o uguale di 3.000, Limite = 3.000

  • Se Totale_Premio_cod_2 è compreso tra 3.001 e 4.000 (estremo compreso),

    Limite = Totale_Premio_cod_2

  • Se Totale_Premio_cod_2 è maggiore di 4.000, Limite_ = 4.000

Limite_Agevolazione

=Limite - Totale_Benefit_Codice_1_Tass_Ord - Totale_Benefit_Codice_2_Tass_Ord

se Totale_Benefit_Codice_1 (come sopra calcolato) è superiore a 3.000, calcolare nell'ordine:

  • Benefit_Codice_1_Eccedente = Totale_Benefit_Codice_1 – 3.000

  • l'importo Totale_Benefit_Codice_1 va ricondotto a 3.000

Totale_Benefit = Totale_Benefit_Codice_1 + Totale_Benefit_Codice_2

Ai fini della gestione delle somme erogate per premi di risultato è necessario tenere conto delle seguenti situazioni:

  • opzione espressa dal contribuente per la modalità di tassazione (colonne 7 tassazione ordinaria o colonna 8 tassazione sostitutiva);
  • ammontare dell'importo già assoggettato ad imposta sostitutiva dal datore di lavoro ed indicato nella colonna 3;
  • ammontare dei Benefit indicati a colonna 5.

Al fine di pervenire correttamente sia alla ricomposizione del reddito complessivo, qualora in sede di dichiarazione si intenda modificare la tipologia di tassazione adottata dal sostituto d'imposta, che alla determinazione dell'imposta sostitutiva, è necessario operare come di seguito riportato.

Determinare Capienza_Agevolazione

Se Totale_Benefit è maggiore di Limite_Agevolazione.

Capienza_Agevolazione è pari a zero.

In questo caso la parte eccedente del Benefit va assoggettato a tassazione Ordinaria e pertanto calcolare:

Incremento_Reddito = Totale_Benefit - Limite_Agevolazione + Benefit_Codice_1_Eccedente

L'importo Incremento_Reddito come sopra determinato deve essere sommato agli altri redditi e riportato nella colonna 10 del rigo RC4 (del primo modulo).

Se Totale_Benefit è minore o uguale di Limite_Agevolazione

Capienza_Agevolazione = Limite_Agevolazione - Totale_Benefit

Incremento_Reddito = Benefit_Codice_1_Eccedente

L'importo Incremento_Reddito come sopra determinato deve essere sommato agli altri importi da indicare nel nella colonna 10 del rigo RC4 (del primo modulo).

OPZIONE TASSAZIONE ORDINARIA (Colonna 7 del rigo RC4 barrata)

In questo caso l'importo di Totale_Somme_Imposta_Sostitutiva deve essere riportato nella colonna 10 del rigo RC4 (del primo modulo).

L'importo di Totale_Ritenute_Imposta_Sostituitiva deve essere riportato nella colonna 13 del rigo RC4.

Opzione tassazione sostitutiva (colonna 8 del rigo RC4 barrata) ed importo di totale_somme_imposta_sostituitiva minore o uguale di capienza_agevolazione

  • Determinazione dell'ammontare da assoggettare ad imposta sostitutiva
  • Determinare Capienza_Sostitutiva = Capienza_Agevolazione – Totale_Somme_Imposta_Sostituitiva
  • Determinare Importo_Tassazione_Sostitutiva è pari al minore importo tra Capienza_Sostitutiva e Totale_Somme_Tassazione_Ordinaria.
  • Determinazione del reddito da sottrarre dagli importi che concorrono alla formazione della colonna 10 del rigo RC4 (del primo modulo).
  • Dalla somma dei redditi di lavoro dipendente ed assimilati che concorrono alla formazione della colonna 10 del rigo RC4 (del primo modulo) deve essere sottratto Importo_Tassazione_Sostitutiva.

Si precisa che se il risultato è negativo lo stesso va ricondotto a zero.

Base imponibile ed Imposta sostitutiva

  • Determinare Base_Imponibile_Sostitutiva = Importo_Tassazione_Sostitutiva + Totale_Somme_Imposta_Sostituitiva (ricondurre a Capienza_Agevolazione se il risultato è superiore)
  • Determinare Imposta_Sostitutiva = Base_Imponibile_Sostitutiva x 0,10
  • Determinare A = Imposta_Sostitutiva – Totale_Ritenute_Imposta_Sostituitiva

Se il valore di A è positivo, riportare tale importo nella colonna 12 del rigo RC4. Tale importo deve essere versato, utilizzando l'apposito codice tributo, con le stesse modalità e gli stessi termini previsti per i versamenti a saldo delle imposte sui redditi.

Se invece, il valore di A è negativo, riportare il valore assoluto di tale importo (senza essere preceduto dal segno meno) nella colonna 13 del rigo RC4.

Opzione tassazione sostitutiva (colonna 8 del rigo RC4 barrata) ed importo di totale_somme_imposta_sostituitiva maggiore di capienza_agevolazione

Determinazione del reddito da aggiungere agli altri importi che concorrono alla formazione della colonna 10 del rigo RC4 (del primo modulo).

Determinare Importo_Tassazione_Ordinaria = Totale_Somme_Imposta_Sostituitiva – Capienza_Agevolazione

L'ammontare dell' Importo_Tassazione_Ordinaria come sopra determinato deve essere sommato agli altri importi da indicare nella colonna 10 del rigo RC4.

Si precisa che nel caso di importo del rigo Totale_somme_imposta_sostitutiva non superiore a Capienza_agevolazione non deve essere sommato alcun importo agli altri redditi da riportare nella colonna 10 del rigo RC4.

Imposta sostitutiva

Determinare A = (Capienza_Agevolazione x 0.10) – Totale_Ritenute_Imposta_Sostituitiva

Se il valore di A è positivo, riportare tale importo nella colonna 12 del rigo RC4. Tale importo deve essere versato, utilizzando l'apposito codice tributo, con le stesse modalità e gli stessi termini previsti per i versamenti a saldo delle imposte sui redditi.

Se invece, il valore di A è negativo, tale importo deve essere sommato in valore assoluto (senza essere preceduto dal segno meno) agli altri importi da nella colonna 13 del rigo RC4.

Rigo RC5 Totale

Colonna 1 (Quota esente frontalieri) I redditi prodotti in zone di frontiera sono imponibili ai fini IRPEF per la parte eccedente 7.500 euro.

Indicare in questa colonna la quota di reddito esente. Se il reddito prodotto in zona di frontiera (codice 4 nella colonna 1 dei righi da RC1 a RC3) è superiore o uguale a 7.500 euro, indicare 7.500; se invece tale reddito è inferiore a 7.500 euro riportare in questa colonna l'intero importo del reddito, in quanto totalmente esente. In presenza di più redditi prodotti in zone di frontiera, per determinare l'ammontare della quota di reddito esente operare come di seguito descritto:

  • calcolare il "Totale redditi frontalieri", pari alla somma degli importi indicati nella colonna 3 dei righi da RC1 a RC3, per i quali è stato riportato il codice 4 nella colonna 1;
  • se il "Totale redditi frontalieri" è superiore o uguale a 7.500 euro, indicare 7.500 nella colonna 1 del rigo RC5;
  • se il "Totale redditi frontalieri" è inferiore a 7.500 euro, indicare nella colonna 1 del rigo RC5 il "Totale redditi frontalieri".

Colonna 2 (Quota esente dipendente Campione d’Italia) Indicare in questa colonna la quota esente di reddito di lavoro dipendente di Campione d’Italia; vedere, al riguardo, le istruzioni della sezione VII del rigo RP90 Redditi prodotti in euro Campione d’Italia.

Colonna 3 (Quota esente pensioni) Indicare in questa colonna la quota esente di reddito di pensione. Per la quota esente pensione Campione d’Italia vedere, al riguardo, le istruzioni della sezione VII del rigo RP90 Redditi prodotti in euro Campione d’Italia.

Nella colonna 5 riportare il risultato della seguente operazione:

RC1 col.3 + RC2 col.3 + RC3 col.3 + RC4 col.10 – RC4 col.11 – RC5 col. 1 – RC5 col. 2 – RC5 col. 3

Nella colonna 4 riportare la somma dei redditi per i quali avete indicato il codice 3 nella colonna 1 dei righi da RC1 a RC3. In questo caso, per calcolare esattamente l'importo da riportare nella colonna 5 del rigo RN1, seguire le istruzioni contenute in Appendice, alla voce "Lavori socialmente utili agevolati"

Se non avete indicato alcun importo nella colonna 4, l'importo indicato nella colonna 5 deve essere riportato unitamente ad eventuali altri redditi nella colonna 5 del rigo RN1.

Per fare questo calcolo potete utilizzare lo "Schema riepilogativo dei redditi e delle ritenute" che trovate nelle istruzioni relative alla compilazione del quadro RN.

Rigo RC6 Periodo di lavoro

In questo rigo indicare il periodo di lavoro riferito ai redditi indicati nei righi da RC1 a RC3. In particolare:

  • nella colonna 1, indicare il numero dei giorni relativo al periodo di lavoro dipendente o assimilato (365 per l'intero anno). Vanno in ogni caso compresi le festività, i riposi settimanali e gli altri giorni non lavorativi; vanno sottratti i giorni per i quali non spetta alcuna retribuzione, neanche differita (ad esempio, in caso di assenza per aspettativa senza corresponsione di assegni).

    In caso di rapporto di lavoro part-time, le detrazioni spettano per l'intero periodo ancorché la prestazione lavorativa venga resa per un orario ridotto.

    Consultare in Appendice "Periodo di lavoro - Casi particolari".

  • Se avete compilato un solo rigo perché avete avuto un unico rapporto di lavoro, riportate la cifra indicata al punto 6 della Certificazione Unica 2021.
  • Se è stato indicato il solo reddito assimilato relativo alla rendita temporanea anticipata, riportare il numero dei giorni indicato nelle annotazioni alla Certificazione Unica 2021 con il codice AX.

Se avete indicato più redditi di lavoro dipendente o assimilati, esponete in questa colonna il numero totale dei giorni compresi nei vari periodi, tenendo conto che quelli compresi in periodi contemporanei devono essere considerati una volta sola.

Colonna 3 (I Semestre): indicare il numero dei giorni del primo semestre (dal primo gennaio al trenta giugno) relativi al solo periodo di lavoro dipendente, il cui reddito è stato riportato in questa sezione. Il numero dei giorni è segnalato nel punto 13 della Certificazione Unica 2021;

Colonna 4 (II Semestre): indicare il numero dei giorni del secondo semestre (dal primo luglio al trentuno dicembre) relativi al solo periodo di lavoro dipendente, il cui reddito è stato riportato in questa sezione. Il numero dei giorni è segnalato nel punto 14 della Certificazione Unica 2021.

Per ulteriori indicazioni relative alla determinazione dei giorni si rinvia alle istruzioni per la compilazione della colonna 1 del presente rigo, tenendo presente che qualora il rapporto di lavoro ha la durata dell’intero anno solare, i giorni da considerare sono 365, da suddividere, come precisato nella circolare n. 29/E del 14 dicembre 2020, in 181 giorni per il primo semestre e 184 per il secondo semestre (non considerando, quindi, il 29 febbraio).

Lavori socialmente utili

Se nei righi da RC1 a RC3 avete indicato, oltre a redditi di lavoro dipendente, anche compensi per lavori socialmente utili, i giorni da riportare in questa colonna sono pari:

  • alla somma dei giorni riportati al punto 6 della Certificazione Unica 2020 relativi ai redditi per lavoro dipendente e ai redditi per lavori socialmente utili, se per questi ultimi compensi non fruite del regime agevolato;
  • al solo numero dei giorni di lavoro dipendente riportati al punto 6 della Certificazione Unica 2021, se per i compensi per lavori socialmente utili fruite del regime agevolato (codice "3" nella colonna 1 dei righi da RC1 a RC3).

Se siete in possesso di una Certificazione Unica 2021 conguagliata che certifichi, oltre a redditi per lavoro dipendente, anche redditi per lavori socialmente utili e fruite del regime agevolato, il numero di giorni da indicare nella presente colonna è quello relativo ai redditi di lavoro dipendente ad esclusione, quindi, di quelli relativi ai compensi per lavori socialmente utili;

  • nella colonna 2, indicare il numero dei giorni relativi al periodo di pensione per il quale è prevista la detrazione d'imposta (365 per l'intero anno).

    Se avete indicato un solo reddito di pensione, potete tener conto del numero dei giorni indicato nel punto 7 della Certificazione Unica 2020. Se avete indicato più redditi di pensione, esponete in colonna 2 il numero totale dei giorni tenendo conto che i giorni compresi in periodi contemporanei vanno indicati una volta sola.

Se sono presenti sia redditi di lavoro dipendente, sia redditi di pensione, la somma dei giorni riportati in colonna 1 ed in colonna 2 non può superare 365, tenendo conto che quelli compresi in periodi contemporanei vanno indicati una volta sola.

SEZIONE II – Altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente

In questa sezione dovete indicare i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per i quali la detrazione non è rapportata al periodo di lavoro nell'anno. In presenza della Certificazione Unica 2021 l'importo del reddito è riportato nel punto 4 o nel punto 5. Per tali detrazioni si vedano le istruzioni relative al rigo RN7 colonne 3 e 4. In particolare, nei righi da RC7 a RC8, indicare:

  1. gli assegni periodici percepiti dal coniuge, compresi gli importi stabiliti a titolo di spese per il canone di locazione e spese condominiali, disposti dal giudice, e percepiti periodicamente dall'ex-coniuge (c.d. "contributo casa"). Sono esclusi quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale, divorzio o annullamento del matrimonio. è importante sapere che se il provvedimento dell'autorità giudiziaria non distingue la quota per l'assegno periodico destinata al coniuge da quella per il mantenimento dei figli, l'assegno o il "contributo casa" si considerano destinati al coniuge per metà del loro importo;
  2. gli assegni periodici comunque denominati alla cui produzione non concorrono né capitale né lavoro (escluse le rendite perpetue), compresi gli assegni testamentari, quelli alimentari, ecc.;
  3. i compensi e le indennità corrisposte dalle amministrazioni statali ed enti pubblici territoriali per l'esercizio di pubbliche funzioni. Sono tali, ad esempio, anche quelli corrisposti ai componenti delle commissioni la cui costituzione è prevista dalla legge (commissioni edilizie comunali, commissioni elettorali comunali, ecc.);
  4. i compensi corrisposti ai giudici tributari, e agli esperti del tribunale di sorveglianza;
  5. le indennità e gli assegni vitalizi percepiti per l'attività parlamentare e le indennità percepite per le cariche pubbliche elettive (consiglieri regionali, provinciali, comunali), nonché quelle percepite dai giudici costituzionali;
  6. le rendite vitalizie e le rendite a tempo determinato costituite a titolo oneroso. Le rendite derivanti da contratti stipulati sino al 31 dicembre 2000 costituiscono reddito per il 60 per cento dell'ammontare lordo percepito. Per i contratti stipulati successivamente le rendite costituiscono reddito per l'intero ammontare;
  7. i compensi corrisposti per l'attività libero professionale intramuraria svolta dal personale dipendente del Servizio sanitario nazionale, di cui all'art. 50, comma 1, lett. e) del TUIR.

Le rendite e gli assegni periodici si presumono percepiti, salvo prova contraria, nella misura e alle scadenze risultanti dai relativi titoli.

COMPILAZIONE DEI RIGHI RC7 E RC8

Colonna 2 (Reddito): riportare l’importo dei redditi percepiti indicato: nel punto 4 (altri redditi assimilati) della Certificazione Unica 2021 o nel punto 765 se il sostituto d’imposta ha riconosciuto l’agevolazione prevista per i residenti a Campione d’Italia;
nel punto 5 (assegni periodici corrisposti al coniuge) della Certificazione Unica 2021 o nel punto 766 se il sostituto d’imposta ha riconosciuto l’agevolazione prevista per i residenti a Campione d’Italia. In tali casi va anche barrata la casella di Colonna 1 “Assegno del coniuge”.

In colonna 3 (Altri dati) indicare:
il codice ‘1’ per i compensi corrisposti per l’attività libero professionale intramuraria svolta dal personale dipendente del Servizio Sanitario Nazionale, se nel punto 8 della Sezione “Dati Anagrafici” della Certificazione Unica è indicato il codice ‘R’;
il codice ‘5’, che identifica i redditi prodotti in euro dai residenti a Campione d’Italia, se nella CU 2021 sono compilati i punti da 765 o 766 o comunque se si hanno i requisiti per fruire di tale agevolazione. Tale codice non va indicato qualora il sostituto d’imposta abbia riconosciuto un’agevolazione non spettante. In presenza di una Certificazione Unica 2021 che certifichi redditi prodotti in euro dai residenti a Campione d’Italia e redditi per cui non è possibili fruire dell’agevolazione prevista per i residenti a Campione d’Italia, occorre compilare distinti righi, secondo le modalità di seguito indicate:
se nella CU 2021 è compilato il punto 765 tale importo va riportato in colonna 2;
se nella CU 2021 è compilato il punto 766 tale importo va riportato in colonna 2 va barrata la casella di colonna 1;
In tali casi indicare il codice ‘5’ nella colonna 3. Tale codice non va indicato qualora il sostituto d’imposta abbia riconosciuto un’agevolazione non spettante.
se nella CU 2021 è compilato il punto 774 tale importo va riportato in colonna 2;
se nella CU 2021 è compilato il punto 775 tale importo va riportato in colonna 2 e va barrata la casella di colonna 1;
In tali casi nella colonna 3 non va indicato il codice ‘5’.

Rigo RC9: indicare la somma degli importi di colonna 2 dei righi RC7 e RC8.

Tale importo dovrà essere riportato, unitamente ad eventuali altri redditi, nella colonna 5 del rigo RN1. Per fare questo calcolo potete utilizzare lo "Schema riepilogativo dei redditi e delle ritenute" presente nelle Istruzioni relative alla compilazione del quadro RN.

SEZIONE III – Ritenute su redditi di lavoro dipendente e assimilati, addizionale Irpef e addizionali regionale e comunale all'IRPEF

In questa sezione dovete dichiarare l'ammontare delle ritenute IRPEF, delle addizionali regionale e comunale all'IRPEF nonché dell'acconto dell'addizionale comunale all'IRPEF trattenute dal datore di lavoro.

Rigo RC10

Nella colonna 1 indicare il totale delle ritenute IRPEF, relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati nelle Sezioni I e II, risultante dal punto 21 della Certificazione Unica 2021. In questo rigo deve essere compreso l'importo indicato nel rigo RC4 colonna 13.

Nel caso in cui siano stati percepiti compnelle Sezioni I e II, risultante dal punto 22 della Certificazioneensi per lavori socialmente utili in regime agevolato si rimanda alle informazioni fornite con riferimento al codice 3 della casella 1 dei righi da RC1 a RC3.

L'importo del presente rigo unitamente ad eventuali altre ritenute, deve essere riportato nel rigo RN33, colonna 4. Per fare questo calcolo potete utilizzare lo "Schema riepilogativo dei redditi e delle ritenute" presente nelle istruzioni per la compilazione del quadro RN.

Nella colonna 2 indicare il totale dell'addizionale regionale all'IRPEF trattenuta sui redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati nelle Sezioni I e II, risultante dal punto 22 della Certificazione Unica 2021.

L'importo del presente rigo deve essere riportato nel rigo RV3, colonna 3.

Nel caso in cui siano stati percepiti compensi per lavori socialmente utili in regime agevolato si rimanda alle informazioni fornite con riferimento al codice 3 della casella 1 dei righi da RC1 a RC3.

Nella colonna 3 indicare l'acconto dell'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2020  trattenuta sui redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati nelle Sezioni I e II, risultante dal punto 26 della Certificazione Unica 2021.

L'importo del presente rigo deve essere riportato nel rigo RV11 colonna 1.

Nella colonna 4 indicare il saldo dell'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2020 trattenuta sui redditi di lavoro dipendente e a ssimilati indicati nelle Sezioni I e II, risultante dal punto 27 della Certificazione Unica 2021.

L'importo del presente rigo deve essere riportato nel rigo RV11 colonna 1.

Nella colonna 5 indicare l'acconto dell'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2021 trattenuta sui redditi di lavoro dipendente e assimilati delle Sezioni I e II, risultante dal punto 29 della Certificazione Unica 2021. Riportare tale importo nel rigo RV17 colonna 6.

Nella Colonna 6 (Ritenute Imposta sostitutiva R.I.T.A.) indicare il totale delle ritenute dell’imposta sostitutiva sulla rendita integrativa temporanea anticipata indicato nelle annotazioni alla Certificazione Unica 2021 con il codice AX. Questa colonna va compilata solo se nella casella “Casi particolari” del quadro RC è indicato il codice ‘11’.
L’importo del presente rigo deve essere riportato nel rigo RN33, colonna 4. Per fare questo calcolo potete utilizzare lo  Schema riepilogativo dei redditi e delle ritenute” presente nelle istruzioni per la compilazione del quadro RN.

SEZIONE IV – Ritenute per lavori socialmente utili

In questa sezione dovete indicare le ritenute IRPEF e l'addizionale regionale relative ai compensi percepiti per lavori socialmente utili se avete raggiunto l'età prevista per la pensione di vecchiaia.

Rigo RC11

: indicare le ritenute IRPEF relative ai redditi esposti nella Sezione I del quadro RC per i quali avete indicato il codice 3 nella colonna 1, (compensi per lavori socialmente utili in regime agevolato). Per la compilazione del rigo si rimanda alle informazioni fornite con riferimento al codice 3 della casella 1 dei righi da RC1 a RC3.

Rigo RC12: indicare l'addizionale regionale all'IRPEF relativa ai redditi esposti nella Sezione I del quadro RC per i quali avete indicato il codice 3 nella colonna 1, (compensi per lavori socialmente utili in regime agevolato). Per la compilazione del rigo si rimanda alle informazioni fornite con riferimento al codice 3 della casella 1 dei righi da RC1 a RC3.

Se siete in possesso di una Certificazione Unica 2019 conguagliata che certifichi, oltre a redditi per lavoro dipendente, anche redditi per lavori socialmente utili in regime agevolato, consultate in Appendice la voce "Lavori socialmente utili agevolati".

SEZIONE V – Riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente

Fino al 30 giugno 2020 è riconosciuto un credito, denominato "bonus Irpef", ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di alcuni redditi assimilati, la cui imposta sia di ammontare superiore alle detrazioni per lavoro dipendente.

L’importo annuale  del credito è di 960 euro per i possessori di reddito complessivo non superiore a 24.600 euro; in caso di superamento del predetto limite, il credito decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a 26.600 euro.

Alla formazione del reddito complessivo ai fini del bonus Irpef concorrono le quote di reddito esenti dalle imposte sui redditi previste per i ricercatori e docenti universitari. 

Il credito è attribuito dal datore di lavoro in busta paga (massimo 80 euro mensili),a partire dal mese di gennaio e fino al mese di giugno,.

Dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2020 è riconosciuto un credito di 600 euro, denominato “trattamento integrativo”, ai titolari di
reddito di lavoro dipendente e di alcuni redditi assimilati, la cui imposta sia di ammontare superiore alle detrazioni per lavoro dipendente
e il cui reddito complessivo sia non superiore a 28.000 euro. Dal 1° gennaio 2021 l’importo del trattamento integrativo sarà pari a 1.200
euro.
Dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2020 è riconosciuta “un’ulteriore detrazione” ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di
alcuni redditi assimilati di importo superiore a 28.000 euro, la cui imposta sia di ammontare superiore alle detrazioni per lavoro dipendente.
L’importo dell’ulteriore detrazione è di 600 euro per i possessori di reddito complessivo pari a 28.001, in caso di superamento del
predetto limite, l’importo dell’ulteriore detrazione diminuisce fino a diventare pari a 480 euro per i possessori di reddito complessivo pari
a 35.001.
Per i possessori di reddito complessivo superiore a 35.001, l’importo dell’ulteriore detrazione decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento
di un reddito complessivo pari a 40.000 euro.
Alla formazione del reddito complessivo ai fini del trattamento integrativo e dell’ulteriore detrazione concorrono le quote di reddito esenti
dalle imposte sui redditi previste per i ricercatori e docenti universitari e per gli impatriati.
Le due agevolazioni sono riconosciute direttamente dal datore di lavoro in busta paga a partire dal mese di luglio.
Pertanto, se il datore di lavoro non ha erogato, in tutto o in parte, le due agevolazioni, l’ammontare spettante è riconosciuto nella
presente dichiarazione.
Le agevolazioni spettanti sono riconosciute nella presente dichiarazione anche se il datore di lavoro non riveste la qualifica di sostituto
d’imposta.

Attenzione: Per consentire di calcolare correttamente il bonus Irpef, il trattamento integrativo e l’ulteriore detrazione, tutti i lavoratori
dipendenti (codice 2, 3 o 4 nella colonna 1 dei righi da RC1 a RC3) devono compilare il rigo RC14.
Per l’anno d’imposta 2020, il bonus Irpef e il trattamento integrativo spettano anche se l’imposta lorda calcolata sui soli redditi da lavoro
dipendente sia di importo inferiore alla detrazione spettante per tali redditi in conseguenza della fruizione delle misure a sostegno del
lavoro (quali l’integrazione salaraiale, i congedi parentali e la cassa integrazione in deroga) di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 23 e 25 del
decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, purché siano rispettate le altre
condizioni previste dalla normativa.

Per ulteriori informazioni si rinvia alle circolari n. 8/E del 28 aprile 2014, n. 9/E del 14 maggio 2014, circolare n.28/E del 15 giugno 2016.

Rigo RC14 - Riduzione pressione fiscale

Colonna 1: (Codice): riportare il codice indicato nel punto 391 della Certificazione Unica 2021.

Nella Certificazione Unica è riportato:

  • il codice 1 se il datore di lavoro ha riconosciuto il bonus e lo ha erogato tutto o in parte. In questo caso nella colonna 2 del rigo RC14 va riportato l'importo del bonus erogato dal sostituto d'imposta (punto 392 della Certificazione Unica);
  • il codice 2 se il datore di lavoro non ha riconosciuto il bonus ovvero lo ha riconosciuto, ma non lo ha erogato neanche in parte. In questo caso non va compilata la colonna 2 del rigo RC14.

Se il lavoratore dipendente (ad esempio colf, baby-sitter o assistente delle persone anziane) non è in possesso della Certificazione Unica perché il datore di lavoro non riveste la qualifica di sostituto d'imposta, nella colonna 1 deve riportare il codice 2.

Colonna 2 (Bonus erogato): riportare l'importo del bonus erogato dal sostituto d'imposta, indicato nel punto 392 della Certificazione Unica 2021. In nessun caso, invece, deve essere riportato nel modello REDDITI l'importo del bonus riconosciuto ma non erogato, indicato nel punto 393 della Certificazione Unica.

Colonna 3 (codice): Riportare il codice indicato nel punto 400 della Certificazione Unica 2021.
Nella Certificazione Unica è riportato:
il codice 1 se il datore di lavoro ha riconosciuto il trattamento integrativo e lo ha erogato tutto o in parte. In questo caso nella colonna 54 4 del rigo RC14 va riportato l’importo del trattamento integrativo erogato dal sostituto d’imposta (punto 401 della Certificazione Unica 2021);
il codice 2 se il datore di lavoro non ha riconosciuto il trattamento integrativo ovvero pur avendolo riconosciuto, non ha provveduto ad erogarlo neanche in parte. In questo caso non va compilata la colonna 4 del rigo RC14.

Colonna 4 (Trattamento erogato )Riportare l’importo del trattamento integrativo erogato dal sostituto d’imposta, indicato nel punto 401 della Certificazione Unica 2021; In nessun caso, invece, deve essere riportato nel modello Redditi l’importo del trattamento integrativo riconosciuto ma non erogato, indicato nel punto 402 della Certificazione Unica.

Colonna 5 (Esenzione docenti e ricercatori ): riportare l’importo indicato nel punto 463 della Certificazione Unica se nel punto 462 è indicato il codice ‘1’.). Se si fruisce in dichiarazione dell'agevolazione prevista per i docenti e ricercatori, riportare l'ammontare indicato nelle annotazioni alla Certificazione Unica con il codice BC per docenti e ricercatori. Se nelle annotazioni alla Certificazione Unica non sono presenti tali informazioni riportare la quota di reddito da lavoro dipendente che non è stata indicata nei righi da RC1 a RC3.

Colonna 6 (Esenzione Impatriati)
Riportare l’importo indicato nel punto 463 della Certificazione Unica se nel punto 462 è indicato il codice ‘5’ o ‘9’ o ‘10’ o ‘11’. Se si fruisce
in dichiarazione dell’agevolazione prevista per gli impatriati, riportare l’ammontare indicato nelle annotazioni alla Certificazione Unica
con il codice BD o CQ o CR o CS. Se nelle annotazioni alla Certificazione Unica non sono presenti tali informazioni riportare la quota di
reddito da lavoro dipendente che non è stata indicata nei righi da RC1 a RC3.
Colonna 7 (Fruizione misure a sostegno del lavoro): barrare la casella se è barrata la casella del punto 478 della Certificazione Unica
2021 poiché nel corso del 2020 si è fruito dell’integrazione salariale, dei congedi parentali e della cassa integrazione in deroga di cui agli
articoli 19, 20, 21, 22, 23 e 25 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
Colonna 8 (Reddito da lavoro dipendente): indicare l’importo del solo reddito da lavoro dipendente effettivamente percepito nel corso
del 2020 e indicato nel punto 479 della Certificazione Unica o nel punto 2 della Certificazione Unica se nelle annotazioni è presente il
codice KK o l’importo indicato nelle annotazioni alla Certificazione Unica con il codice WW;
Colonna 9 (Retribuzione contrattuale): indicare l’importo della retribuzione contrattuale e degli altri redditi assimilati che sarebbe
spettata in assenza dell’emergenza Covid-19 e indicato nel punto 480 della Certificazione Unica.

 

Presenza di più Certificazioni

  1. In presenza di più modelli di Certificazione Unica non conguagliati:
    • nella colonna 1 va riportato il codice 1 se in almeno in uno dei modelli di Certificazione Unica è indicato il codice 1 nel punto 391.

      Nella colonna 1 va invece indicato il codice 2 se in tutti i modelli di Certificazione Unica è indicato il codice 2 nel punto 391;

    • nellacolonna 2 va riportata la somma degli importi indicati nel punto 392 dei modelli di Certificazione Unica non conguagliati.
    • nella colonna 3 va riportato il codice 1 se in almeno in uno dei modelli di Certificazione Unica è indicato il codice 1 nel punto 400
      Nella colonna 1 va invece indicato il codice 2 se in tutti i modelli di Certificazione Unica è indicato il codice 2 nel punto 400;
    • nella colonna 4 va riportata la somma degli importi indicati nel punto 401 dei modelli di Certificazione Unica non conguagliati;
    • nella colonna 5 va riportata la somma degli importi indicati nel punto 463 della Certificazione Unica se nel punto 462 è indicato ilcodice ‘1’;
    • nella colonna 6 va riportata la somma degli importi indicati nel punto 463 della Certificazione Unica se nel punto 462 è indicato ilcodice ‘5’ o ‘9’ o ‘10’ o ‘11’.
    • la colonna 7 va barrata se in almeno in uno dei modelli di Certificazione Unica è barrata la casella del punto 478. La casella non
      va barrata se in tutti i modelli di Certificazione Unica non è barrata la casella del punto 478
    • nella colonna 8 va riportata la somma degli importi indicati nel punto 479 della Certificazione Unica e/o indicati nel punto 2 della
      Certificazione Unica se nelle annotazioni è presente il codice KK e/o l’importo indicato nelle annotazioni alla Certificazione Unica
      con il codice WW;
    • nella colonna 9 va riportata la somma degli importi indicati nel punto 480 della Certificazione Unica.
  2. In presenza di una Certificazione Unica che conguaglia tutti i precedenti modelli di Certificazione Unica, nelle colonne da 1 a 5 vanno riportati esclusivamente i dati indicati nella Certificazione rilasciata dal sostituto che ha effettuato il conguaglio (punti 391, 392, 400, 401, 463, 478, 479 e 480).

    Nelle colonne 5, 6, 7 e 8  vanno riportato esclusivamente il dato indicato nella Certificazione rilasciata dal sostituto d'imposta che ha effettuato il conguaglio.

  3. In presenza di una Certificazione Unica che conguaglia solo alcuni modelli di Certificazione Unica, per la compilazione delle colonne da 1 a 9 vanno seguite le istruzioni sopra fornite per i modelli di Certificazione Unica non conguagliati, tenendo presente che la Certificazione Unica rilasciata dal sostituto che ha effettuato il conguaglio sostituisce i modelli di Certificazione Unica conguagliati.

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SEZIONE VI – Detrazione per il personale del comparto sicurezza e difesa

Questa sezione è riservata al personale militare delle Forze armate, compreso il Corpo delle capitanerie di porto, e al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare in costanza di servizio nel 2020, per il quale è stata prevista una riduzione dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (art. 45, comma 2, decreto legislativo n. 29 maggio 2017, n. 95). L’agevolazione spetta ai lavoratori che nell’anno 2019 hanno percepito un reddito di lavoro dipendente non superiore a 28.000 euro. La riduzione d’imposta è determinata dal datore di lavoro sul trattamento economico accessorio erogato (punto 381 della Certificazione Unica 2021).
Qualora la detrazione d’imposta non trovi capienza sull’imposta lorda determinata ai sensi dell’articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1986, n. 917, la parte eccedente può essere fruita in detrazione dell’imposta dovuta sulle medesime retribuzioni corrisposte nell’anno 2019 ed assoggettate all’aliquota a tassazione separata di cui all’articolo 17 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.
Nel caso in cui il sostituto non abbia riconosciuto tale detrazione al percipiente, il contribuente può fruirne in dichiarazione se nelle annotazioni alla Certificazione Unica 2020 è presente il codice BO.
La misura della riduzione e le modalità applicative della stessa sono individuate annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (art. 45, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95). Per l'anno d'imposta 2020 essa è pari a 582,50 euro (d.P.C.M. 23 dicembre 2020, pubblicato in G.U. n. 42 del 19 febbraio 2021.

Rigo RC15

Nella colonna 1 (Fruita tassazione ordinaria) riportare l’importo della detrazione indicato nel punto 384 della Certificazione Unica 2021 o, nel caso di più Certificazioni Uniche, la somma degli importi indicati nel punto 385 di tutte le Certificazioni Uniche.
Nella colonna 2 (Non fruita tassazione ordinaria) riportare l’importo della detrazione indicato nel punto 385 della Certificazione Unica 2021 o, nel caso di più Certificazioni Uniche, la somma degli importi indicati nel punto 385 di tutte le Certificazioni Uniche.
Nella colonna 3 (Fruita tassazione separata) riportare l’importo della detrazione indicato nel punto 516 della Certificazione Unica 2020 o, nel caso di più Certificazioni Uniche, la somma degli importi indicati nel punto 516 di tutte le Certificazioni Uniche.

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