Quadro RN - Calcolo dell'IRPEF

Quadro RN - Determinazione dell'Irpef

Quadro RN - Determinazione dell'Irpef

Questo quadro riassume tutti i dati, dichiarati negli altri quadri di questo modello, utili per determinare l'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) dovuta per l'anno d'imposta 2020.

Per i contribuenti residenti in Italia l'imposta si applica sul reddito complessivo formato, da tutti i redditi posseduti, ovunque prodotti, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10 del TUIR (per i non residenti consultare la "Guida alla compilazione per i non residenti" presente alla fine del fascicolo 2 di questo Modello).

Per determinare l'imposta dovuta si tiene conto altresì delle detrazioni e dei crediti d'imposta previsti.

Al fine di calcolare l'eventuale imposta a debito o a credito è necessario considerare anche gli acconti già versati e le ritenute d'acconto.

Perdite d'impresa

Se sono stati compilati i quadri ‘RF' o ‘RG' e/o ‘RH' e/o ‘RE' e/o ‘RD' si ricorda che:

  • le perdite derivanti dall'esercizio di arti e professioni, nonché dalla partecipazione in associazioni tra artisti e professionisti vanno sottratte dall'importo degli altri redditi da riportare nel rigo RN1 col. 5;
  • le perdite derivanti dall'esercizio di impresa e quelle derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice, possono essere portate in diminuzione dai relativi redditi conseguiti nel periodo d'imposta e per la differenza nei successivi, nei limiti dell’80 per cento dei relativi redditi, per l'intero importo che trova capienza in essi.
    In deroga al primo periodo del comma 3 dell’art. 8 del TUIR, le perdite d’impresa in contabilità semplificata maturate nel periodo d’imposta 2018 possono essere computate in diminuzione  del 60 per cento dei redditi d’impresa conseguiti nel periodo d’imposta 2020. Le perdite d’impresa in contabilità semplificata maturate nel periodo d’imposta 2019 possono essere computate in diminuzione nel limite
    del 60 per cento dei redditi d’impresa conseguiti nel periodo d’imposta 2020.Inoltre, le eventuali perdite  del periodo d’imposta 2017, per la parte non compensata ai sensi dell’art. 8, comma 1, del TUIR, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge n. 145 del 2018, sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti  e nel periodo d’imposta 2020, in misura non superiore al 60 per cento dei medesimi redditi (art. 1, commi 25 e 26, della legge 30 dicembre 2018, n. 145).
  • le perdite che derivano dall'esercizio di imprese in contabilità ordinaria e quelle che derivano dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice in contabilità ordinaria, formatesi nei primi tre periodi d'imposta dalla data di costituzione, possono essere portate in diminuzione dai relativi redditi conseguiti nel periodo d'imposta e per la differenza nei successivi, per l'intero importo che trova capienza in essi, senza alcun limite di tempo a condizione che si riferiscano ad una nuova attività produttiva.

Per calcolare gli importi totali dei redditi e delle ritenute da inserire in questo quadro, potete utilizzare il seguente schema riepilogativo trascrivendovi i dati richiesti, ricavandoli dai quadri compilati. Nel prospetto sono presenti anche le indicazioni per la determinazione del reddito minimo da partecipazione in società non operative (rigo RN1 col. 4) e dell'eventuale residuo di perdite compensabili con credito per fondi comuni (rigo RN1 col. 3).

I soggetti che fruiscono, ai fini delle imposte sui redditi, dell'agevolazione per le Zone Franche Urbane devono compilare il quadro RN tenendo conto anche delle istruzioni riportate nell'apposito prospetto del quadro RS.

Rigo RN1 Reddito complessivo

Colonna 1 (Reddito di riferimento per agevolazioni fiscali): indicare l'importo risultante dalla seguente operazione:

RN1, col. 5 + RB10, col. 14 + RB10, col. 15 + RL10 col. 6 + LM38.

Il reddito fondiario e i redditi diversi derivanti dalla locazione breve di immobili assoggettati alla cedolare secca e reddito d’impresa o di
lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario per gli esercenti attività d’impresa, arti o
professioni (lettera g, articolo 1, comma 692, legge di bilancio 2020) devono essere aggiunti al reddito complessivo per determinare la condizione di familiare fiscalmente a carico, per calcolare le detrazioni per carichi di famiglia, le altre detrazioni d'imposta previste dall'articolo 13 del TUIR, le detrazioni per canoni di locazione e, in generale, per stabilire la spettanza o la misura di benefici, fiscali e non, collegati al possesso di requisiti reddituali (art. 3, comma 7, del D. Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011).

Colonna 2 (Credito d'imposta per fondi comuni e credito indiretto di cui all'art. 3 del d.lg. n. 147/2015):questa colonna è riservata:

  • ai percettori di redditi di impresa che intendono fruire del credito d'imposta per investimento in fondi comuni avendo compilato i relativi righi presenti nei quadri RF, RG, RH e RL. In particolare riportare in tale colonna l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta indicati nei righi RF102 col. 2, RG37 col. 2, RH20 col. 1 e RL4 col. 3;
  • ai contribuenti che intendono fruire del credito d'imposta indiretto di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 147 del 2015. In particolare, riportare in tale colonna l'ammontare delle imposte assolte dalle società partecipate residenti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato sugli utili maturati durante il periodo di possesso delle partecipazioni, in proporzione degli utili conseguiti o delle partecipazioni cedute I relativi importi sono indicati nei righi RF102 col. 9, RG37 col. 9, RH25 e RL4 col. 9, nonché, nel caso in cui sia compilata anche la colonna 15 dei righi da CE1 a CE3, nella colonna 4 di questi ultimi righi; in tale ultima ipotesi, laddove nella colonna 15 sia presente il codice "2", (in quanto il rigo è compilato sia ai fini della determinazione del credito d'imposta ex art. 165, comma 1 TUIR che del credito d'imposta indiretto), l'importo di colonna 4 va decurtato dell'imposta estera relativa al credito di cui all'art. 165, comma 1 TUIR.

Colonna 3 (Perdite compensabili con credito per fondi comuni e credito indiretto di cui all'art. 3 del d.lg. n. 147/2015): questa colonna è riservata ai contribuenti che in presenza di un reddito minimo (colonna 4 compilata), derivante dai quadri RF, RG e RH, hanno determinato un ammontare di perdite non utilizzate in diminuzione del reddito complessivo. Se utilizzate lo schema riepilogativo tale importo risulta dal punto 35 e deve essere riportato in questa colonna nei limiti dell'ammontare dei crediti d'imposta indicati nella colonna 2 del presente rigo. Pertanto, questa colonna non deve essere compilata se non è stata compilata la colonna 2 di questo rigo.

Colonna 4 (Reddito minimo da partecipazione in società non operative): questa colonna è riservata ai contribuenti ai quali sono stati attribuiti redditi d'impresa derivanti dalla partecipazione in società "non operative". In questa ipotesi nella determinazione del reddito complessivo si dovrà tenere conto del reddito minimo riferito alle suddette società. Il reddito complessivo non potrà mai essere inferiore al reddito minimo, anche in presenza di perdite derivanti dall'esercizio di arti e professioni, nonché dalla partecipazione in associazioni tra artisti e professionisti (vedi circolare n. 25/E del 2007). Pertanto in questa colonna indicare la somma dei redditi minimi risultanti dai righi RF58 col. 3, RG26 col. 3 e RH7 col.1. Se utilizzate lo schema riepilogativo riportate l'importo indicato nel punto 32 dello schema stesso.

Colonna 5 (Reddito complessivo) indicare il reddito complessivo dato dalla somma dei singoli redditi indicati nei vari quadri. Se il totale delle perdite che provengono da lavoro autonomo è superiore al totale dei redditi, indicate la differenza preceduta dal segno meno. Se risulta compilata la colonna 4 di questo rigo indicare il maggiore tra il reddito complessivo come sopra determinato e il reddito minimo. Tale importo va diminuito dell’importo dell’agevolazione di Campione d’Italia e di quanto indicato nel rigo RS37, colonna 16.

Se utilizzate lo schema riepilogativo riportate l'importo indicato nel punto 33 dello schema stesso.

IRPEF SCHEMA RIEPILOGATIVO DEI REDDITI E DELLE RITENUTE
  TIPO REDDITO REDDITI (col. 1) PERDITE (col. 2) RITENUTE (col. 3)
  Rigo Importo Rigo Importo Rigo Importo
1 Dominicali - Quadro RA RA23 col. 11 ,00        
2 Agrari - Quadro RA RA23 col. 12 ,00
3 Fabbricati - Quadro RB RB10 col 13 + col 18 ,00
4 Lavoro dipendente - Quadro RC RC5 col. 5 ,00
5 RC9 ,00
6     RC10 col.1 +RC10 col.6 + RC11 ,00
7 Lavoro autonomo - Quadri RE RE 25 se positivo ,00 RE 25 se negativo ,00 RE26 ,00
8 Impresa in contabilità ordinaria - Quadro RF RF101 ,00     RF102 col. 6 ,00
9 Impresa in contabilità semplificata - Quadro RG RG36 ,00   ,00 RG37 col.6 ,00
  ,00
10 Imprese consorziate - Quadro RS         RS33 + RS40 – LM41 ,00
11 Partecipazione - Quadro RH RH14 RH17 se positivo RH18 col. 1 ,00 RH17 se negativi ,00 RH19 ,00
  ,00
12 Plusvalenze di natura finanziaria - Quadro RT RT66 + RT87 ,00     RT104 ,00
13 Altri redditi - Quadro RL RL3 col. 2 ,00 RL3 col. 3 ,00
14 RL4 col. 2 ,00 RL4 col. 5 ,00
15 RL19 ,00 RL20 ,00
16 RL22 col. 2 ,00 RL23 col. 2 ,00
17 RL30 + RL32 col. 1 ,00 RL31 ,00
18 Allevamento - Quadro RD RD18 ,00 RD19 ,00
19 Tassazione separata (con opzione tassazione ordinaria) e pignoramento presso terzi - Quadro RM RM15 col. 1 ,00 RM15 col. 2 + RM23 col. 3 ,00
20 Locazione Cedolare - Quadro LC         LC1 col. 5, in valore assoluto, se minore di zero  
30 TOTALE REDDITI ,00 TOTALE PERDITE ,00 TOTALE RITENUTERiportare nel rigo RN33 col.4 ,00
31 DIFFERENZA (punto 30 col. 1 – punto 30 col. 2) ,00  
32 REDDITO MINIMO(RF58 col. 3 + RG26 col. 3 + RH7 col. 1) Riportare nel rigo RN1 col. 4. ,00
33 REDDITO COMPLESSIVO Se non compilato il punto 32, riportare il punto 31 – RS37 col. 16.
Se compilato il punto 32, riportare il maggiore tra i punti 31 e 32 dimiuito dell’agevolazione Campione d’Italia e diminuito del rigo RS37 col. 16.
Riportare nel rigo RN1 col. 5.
,00
RISERVATO AI CONTRIBUENTI CHE HANNO COMPILATO SIA IL PUNTO 32 (REDDITO MINIMO) SIA IL RIGO RN1 COL. 2 (CREDITO D'IMPOSTA PER FONDI COMUNI E CREDITO ART. 3, D.LGS. N. 147/2015)
34 REDDITO ECCEDENTE IL MINIMO (punto 30 col. 1 – punto 32) ,00
35

RESIDUO PERDITE COMPENSABILI

  • Se il punto34 è maggiore o uguale al punto 30 col. 2, il residuo perdite compensabili è uguale a zero e pertanto non deve essere compilata la col. 3 del rigo RN1
  • Se il punto 34 è minore del punto 30 col. 2 calcolare: Punto 30 col. 2 – punto 34

Riportare nel rigo RN1 col. 3 nei limiti dell'importo da indicare nel rigo RN1 col. 2

,00

Se nella colonna 1 di uno o più righi da RC1 a RC3 del quadro RC avete indicato il codice ‘3' (perché avete percepito compensi per lavori socialmente utili e avete raggiunto l'età prevista dalle vigenti disposizioni di legge per la pensione di vecchiaia), e avete compilato la colonna 1 del rigo RC6, consultate le istruzioni contenute in Appendice alla voce "Lavori socialmente utili agevolati".

Rigo RN2 Deduzione per l'abitazione principale

Riportare nel presente rigo l'importo indicato nel rigo RB10, colonna 18.

Per l'abitazione principale è prevista una deduzione dal reddito complessivo di un importo fino all'ammontare della rendita catastale dell'unità immobiliare stessa e delle relative pertinenze.

Tale deduzione si applica esclusivamente alle abitazioni principali e relative pertinenze non assoggettate all'IMU, il cui reddito quindi concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini Irpef.

La deduzione per l'abitazione principale non spetta ai non residenti per gli immobili posseduti in Italia salvo quanto precisato con riferimento ai contribuenti c.d. "Non residenti Schumacker"(art. 7, legge 30 ottobre 2014, n. 161, come modificato dal comma 954 della Legge di stabilità 2016).

Rigo RN3 Oneri deducibili

Indicare l'importo risultante dalla seguente operazione: RP39

Rigo RN4 Reddito imponibile

Indicare il reddito imponibile risultante dalla seguente operazione: RN1 col. 5 + RN1 col. 2 – RN1 col. 3 – RN2 – RN3

Se il risultato è negativo, scrivere "0" (zero) nel presente rigo e nei righi RN5 (imposta lorda) e RN26 (imposta netta).

Rigo RN5 Imposta lorda

Indicare l'imposta lorda corrispondente al reddito imponibile di rigo RN4. Per determinare l'imposta utilizzate la seguente tabella:

CALCOLO DELL'IRPEF
REDDITO (per scaglioni) ALIQUOTA (per scaglioni) IMPOSTA DOVUTA SUI REDDITI INTERMEDI COMPRESI NEGLI SCAGLIONI
  fino a euro 15.000,00 23 23% sull'intero importo
oltre euro 15.000,00 e fino a euro 28.000,00 27 3.450,00 + 27% parte eccedente 15.000,00
oltre euro 28.000,00 e fino a euro 55.000,00 38 6.960,00 + 38% parte eccedente 28.000,00
oltre euro 55.000,00 e fino a euro 75.000,00 41 17.220,00 + 41% parte eccedente 55.000,00
oltre euro 75.000,00 43 25.420,00 + 43% parte eccedente 75.000,00

Presenza agevolazione ACE

Ai soli fini del calcolo dell'imposta lorda, se avete compilato il rigo RS37 del quadro RS, denominato "Deduzione per capitale investito proprio" e relativo all'agevolazione ACE, dovete determinare l'imposta lorda seguendo le successive istruzioni:

  • sommate all'importo di rigo RN4, quello indicato nel rigo RS37 colonna 14;
  • calcolate, secondo la tabella "Calcolo dell'IRPEF", l'imposta corrispondente a questa somma;
  • calcolate secondo la tabella "Calcolo dell'IRPEF", l'imposta corrispondente all'importo indicato nel rigo RS37, colonna 14, e sottraetela dall'imposta sopra determinata;
  • indicate l'importo così calcolato nel rigo RN5.

Presenza di compensi per attività sportiva dilettantistica

Se avete compilato il rigo RL22, colonna 1, in quanto avete percepito compensi per attività sportiva dilettantistica, dovete determinare l'imposta lorda seguendo le successive istruzioni:

  • sommate all'importo di rigo RN4, quello indicato nel rigo RL22 colonna 1;
  • calcolate, secondo la tabella "Calcolo dell'IRPEF", l'imposta corrispondente a questa somma;
  • calcolate, secondo la tabella "Calcolo dell'IRPEF", l'imposta corrispondente all'importo del rigo RL22 colonna 1 e sottraetela dall'imposta sopra determinata;
  • scrivete l'importo così calcolato in questo rigo RN5.

Se fruite contemporaneamente di più agevolazioni tra quelle sopra indicate (ACE e attività sportive dilettantistiche) vedete in Appendice la voce "Presenza contemporanea di più agevolazioni: ACE e Attività sportive dilettantistiche".

Presenza di Recupero per decadenza" Start-up"

Se avete compilato il rigo RP80 colonna 8, dovete aggiungere al rigo RN5 l'importo indicato nel rigo RP80 colonna 8 ("Recupero per decadenza" Start-up), ai sensi dell'art. 6, comma 4, del d.m. 7 maggio 2019.

Contribuenti con redditi di pensione non superiori ad euro 7.500

L'imposta non è dovuta se il vostro reddito complessivo (RN1 colonna 5) è costituito soltanto da redditi di pensione non superiori a 7.500,00 euro ed eventualmente dai redditi derivanti da abitazione principale e relative pertinenze e dai redditi dei terreni (RA23 col. 11 + RA23 col. 12) per un importo non superiore ad euro 185,92 e non avete compilato la colonna 2 del rigo RN1. In questo caso l'imposta lorda è pari a zero e non dovete compilare questo rigo.

Si precisa che i redditi di pensione devono essere goduti per l'intero anno e pertanto il numero di giorni di pensione riportato nel rigo RC6 col. 2 deve essere pari a 365. Se invece, non avete goduto per l'intero anno di tali redditi di pensione e pertanto il numero di giorni di pensione riportato nel rigo RC6 col. 2 è inferiore a 365, per verificare se l'imposta lorda è pari a zero dovete commisurare il reddito di pensione percepito all'intero anno operando come di seguito descritto:

Totale Reddito di pensione = -somma degli importi indicati nella colonna 3 dei righi da RC1 a RC3 per i quali la relativa casella di colonna 1 è impostata con il codice "1"  o con il codice "7"  diminuito della quota esente per redditi di pensione indicata nella colonna 3 del rigo RC5

 

$$ \ Reddito\ Pensione\ Annuale \ = \ { 365 \over \ giorni\ di\ pensione(RC6 \ col.2) } \ x \ Totale \ Reddito \ di \ pensione $$

 

 

Non è dovuta imposta se l'importo del Reddito Pensione Annuale (come sopra determinato) non è superiore a euro 7.500,00

Contribuenti con solo redditi di terreni e fabbricati non superiori ad euro 500

Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi di terreni (RA23 col. 11 + RA23 col. 12) e fabbricati (RB10 col. 13 + RB10 col. 14 + RB10 col. 15 + RB10, col. 18) di importo complessivo non superiore a 500,00 euro e non avete compilato la colonna 2 del rigo RN1, l'imposta non è dovuta e pertanto il rigo RN5 non deve essere compilato.

Rigo RN6 Detrazioni per familiari a carico

Per ogni familiare a carico spettano delle detrazioni di importo variabile in funzione del reddito complessivo posseduto nel periodo di imposta. Al reddito complessivo va aggiunto anche il reddito dei fabbricati concessi in locazione e i redditi diversi derivanti dalla locazione breve di immobili assoggettati a cedolare secca e reddito d’impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario per gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni. Il reddito di riferimento per il calcolo delle detrazioni è quello indicato nella colonna 1 del rigo RN1. Se è stato compilato il rigo RS37 relativo all'agevolazione ACE, al reddito di riferimento va aggiunto l'importo indicato nella colonna 14 del rigo RS37.

Colonna 1 (Detrazione per coniuge a carico) Per il coniuge a carico è prevista una detrazione fino ad euro 800 decrescente all'aumentare del reddito, che si azzera se il reddito supera euro 80.000. Tale detrazione si determina secondo tre diverse modalità di calcolo corrispondenti a tre distinte fasce di reddito. La detrazione deve essere rapportata al numero di mesi per i quali il coniuge è risultato a carico.

Determinare l'importo della detrazione spettante attenendosi alle istruzioni che seguono:

Calcolare: Reddito per detrazioni = rigo RN1 col. 1 – RN2 + rigo RS37 col. 14 (considerare zero se negativo)

  1. Reddito per detrazioni non superiore ad euro 15.000

    Calcolare

    $$ \ Quoziente \ = \ { \ Reddito \ per \ detrazioni \over \ 15.000 } $$

    Si precisa che per il Quoziente devono essere utilizzate le prime quattro cifre decimali.

    Se il quoziente è pari a zero la detrazione non compete. Se il quoziente è diverso da zero effettuare il seguente calcolo:

    $$ \ Detrazione\ spettante\ = \ [800 \ - \ ( 100 \ x \ Quoziente)] \ { \ Mesi \ a \ carico \over \ 12 } $$

    Riportare nel rigo RN6, colonna 1, l'importo della detrazione come sopra determinata.

  2. Reddito per detrazioni superiore ad euro 15.000 ma inferiore o uguale ad euro 40.000

    La detrazione spetta nella misura fissa di euro 690 da rapportare al numero di mesi a carico ed aumentata eventualmente degli incrementi previsti per alcune fasce di reddito così come indicato nella tabella di seguito riportata. Si precisa che l'importo della maggiorazione spetta per intero non dovendo essere rapportato al numero di mesi a carico.

    Individuare l'eventuale Maggiorazione in relazione alle diverse fasce di "Reddito per detrazioni":

    La detrazione spettante è pari a:

    $$ \ Detrazione\ spettante\ = \ 690 \ x \ { \ mesi \ a \ carico \over \ 12 } \ + \ Maggiorazione \ (come \ sopra \ determinata) $$

    Riportare nel rigo RN6, colonna 1, l'importo della detrazione come sopra determinata.

     

  3. Reddito per detrazioni superiore ad euro 40.000 ma inferiore o uguale ad euro 80.000

    Calcolare

    $$ \ Quoziente \ = \ { \ 80.000 \ - \ Reddito \ per \ detrazioni \over \ 40.000 } $$

    Si precisa che per il Quoziente devono essere utilizzate le prime quattro cifre decimali.

    $$ \ Detrazione\ spettante\ = \ 690 \ x \ Quoziente \ x \ { \ mesi \ a \ carico \over \ 12 } $$

    Riportare nel rigo RN6 colonna 1, l'importo della detrazione come sopra determinata.

  4. Reddito per detrazioni superiore ad euro 80.000.

    La detrazione per coniuge a carico è pari a zero.

Colonna 2 (Detrazione per figli a carico) - Per ciascun figlio a carico è prevista una detrazione teorica pari a:

  • 950 euro per ciascun figlio di età superiore o uguale a tre anni;
  • 1.220 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni (colonna 6 "minore di tre anni" del prospetto dei familiari a carico compilata).

La detrazione teorica è aumentata di un importo pari a:

  • 400 euro per ciascun figlio con disabilità (casella "D" barrata nel prospetto dei familiari a carico);
  • 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo, per i contribuenti con più di tre figli a carico.

La detrazione teorica deve essere rapportata al numero di mesi a carico (casella "mesi a carico" presente nel prospetto dei familiari a carico) ed alla percentuale di spettanza (casella "percentuale" presente nel prospetto dei familiari a carico) che può essere esclusivamente pari a 100, 50 o zero. Si ricorda, come chiarito nelle istruzioni per la compilazione del prospetto dei familiari a carico, che la detrazione deve essere ripartita nella misura del 50% tra i coniugi. Tuttavia, i coniugi possono decidere di comune accordo di attribuire l'intera detrazione al genitore con il reddito complessivo più alto.

Ad esempio, se avete un solo figlio a carico per l'intero anno nella misura del 50% e lo stesso ha avuto una età inferiore ai tre anni per 8 mesi la detrazione teorica è pari a:

(1.220 x 8/12 + 950 x 4/12) x 50/100 = (813,33 + 316,66) x 50/100 = 565

Si riporta di seguito un prospetto esemplificativo delle possibili situazioni:

Contribuente con un numero di figli inferiore o uguale a tre Importo Detrazione Teorica 
(da rapportare al numero di mesi ed alla percentuale)
Figlio di età inferiore a 3 anni 1.220
Figlio di età superiore o uguale a 3 anni 950
Figlio di età inferiore a 3 anni portatore di handicap 1.620 
(1.220 + 400)
Figlio di età superiore o uguale a 3 anni portatore di handicap 1.350 
(950 + 400)
Contribuente con un numero di figli superiore a tre Importo Detrazione Teorica 
(da rapportare al numero di mesi ed alla percentuale)
Figlio di età inferiore a 3 anni 1.420 
(1.220 + 200)
Figlio di età superiore o uguale a 3 anni 1.150 
(950 + 200)
Figlio di età inferiore a 3 anni portatore di handicap 1.820 
(1.220 + 400 + 200)
Figlio di età superiore o uguale a 3 anni portatore di handicap 1.550 
(950 + 400 + 200)

Tali detrazioni sono solo teoriche in quanto l'importo della detrazione effettivamente spettante è in funzione del Reddito per detrazioni del contribuente e del numero di figli a carico.

Per determinare l'ammontare della detrazione effettivamente spettante calcolare:

  1. Reddito per detrazioni = rigo RN1 col. 1 – rigo RN2 + rigo RS37 col. 14 (considerare zero se negativo)
  2. Incremento = (numero di figli a carico – 1) x 15.000
  3. $$ \ Quoziente \ = \ { \ (95.000 \ + \ Incremento) \ - \ Reddito \ per \ detrazioni \over \ (95.000 \ + \ Incremento) } $$

  4. Se il Quoziente è minore di zero ovvero pari ad uno la detrazione per figli a carico non compete.
  5. Se il Quoziente è maggiore di zero ma minore di uno effettuare il seguente calcolo:

    Detrazione spettante = Totale Detrazione teorica x Quoziente

    Il Totale Detrazione teorica è pari alla somma delle detrazioni teoriche calcolate con riferimento a ciascun figlio.

    Per il Quoziente devono essere assunte le prime quattro cifre decimali

    Riportare nel rigo RN6, colonna 2, l'importo della detrazione come sopra determinata.

    Con riferimento all'esempio precedente, ed ipotizzando che il contribuente abbia un reddito complessivo di 25.000 euro e un reddito fondiario assoggettato alla cedolare secca pari a 4.000 euro, la detrazione spettante sarà determinata nel modo seguente:

    Reddito per detrazioni = 25.000 + 4.000 = 29.000

    Incremento = (1 – 1) x 15.000 = 0

    Quoziente = (95.000 – 29.000)/95.000 = 66.000/95.000 = 0,6947

    Detrazione Spettante = 565 x 0,6947 = 392,5

Detrazione spettante nel caso di coniuge mancante

Se nel prospetto dei familiari a carico avete indicato per il primo figlio il valore "C" nel campo percentuale, in quanto il coniuge manca ovvero non ha riconosciuto i figli naturali ovvero il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente separato, per il primo figlio potete usufruire della detrazione prevista per il coniuge a carico se più favorevole.

Colonna 3 (Ulteriore detrazione per figli a carico) Per i contribuenti con un numero di figli superiore a tre, per i quali si applicano le detrazioni per figli a carico spetta un'ulteriore detrazione di euro 1.200.

Pertanto, se nel prospetto dei familiari a carico avete indicato un numero di figli superiore a tre ed avete potuto usufruire della detrazione per figli a carico di cui al rigo RN6, colonna 2, riportate in questo rigo l'ammontare dell'ulteriore detrazione di euro 1.200,00 rapportata alla percentuale indicata nel rigo 7 del citato prospetto. Si ricorda che la detrazione per figli a carico diminuisce all'aumentare del reddito fino ad annullarsi. Pertanto se avete quattro figli a carico ma il vostro Reddito per detrazioni è pari o superiore ad euro 140.000,00, essendo pari a zero la detrazione spettante per figli a carico, non potete usufruire dell'ulteriore detrazione.

Qualora l'ulteriore detrazione sia di ammontare superiore all'imposta lorda, diminuita di tutte le detrazioni, è riconosciuto un credito pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta. Tale credito va indicato nella colonna 1 del rigo RN31 alle cui istruzioni si rimanda per la relativa determinazione.

Colonna 4 (Detrazione per altri familiari a carico) Per ogni altro familiare a carico (casella "A" barrata nel prospetto dei familiari a carico) è prevista una Detrazione teorica pari ad euro 750 da rapportare al numero di mesi a carico (casella "mesi a carico" compilata nel prospetto dei familiari a carico) ed alla percentuale di spettanza (casella "percentuale" compilata nel prospetto dei familiari a carico); tale detrazione è solo teorica in quanto l'importo di quella effettivamente spettante è in funzione del Reddito per detrazioni del contribuente.

Per determinare l'ammontare della detrazione effettivamente spettante calcolare:

  1. Reddito per detrazioni = rigo RN1 col. 1 – rigo RN2 + rigo RS37 col. 14 (considerare zero se negativo)
  2. $$ \ Quoziente \ = \ { \ (80.000 \ - \ Reddito \ per \ detrazioni) \over \ 80.000 } $$

  3. Se il Quoziente è minore di zero ovvero pari ad uno la detrazione per altri familiari a carico non compete.
  4. Se il Quoziente è maggiore di zero ma minore di uno effettuare il seguente calcolo:

    Detrazione spettante = Totale Detrazione Teorica x Quoziente

    Il Totale Detrazione teorica è pari alla somma delle detrazioni teoriche calcolate con riferimento a ciascun altro familiare a carico.

    Per il Quoziente devono essere assunte le prime quattro cifre decimali.

    Riportare nel rigo RN6, colonna 4, l'importo della detrazione come sopra determinata.

Rigo RN7 Detrazione per redditi di lavoro dipendente, di pensione ed altri redditi

In questi righi indicare le detrazioni previste per i redditi di lavoro dipendente, di pensione, di lavoro autonomo, di impresa in contabilità semplificata ed alcuni redditi diversi. Per determinare la detrazione spettante si tiene conto della tipologia di reddito, dell'ammontare del reddito complessivo, al netto della deduzione per l'abitazione principale e le relative pertinenze, e, per alcuni redditi, dei giorni di lavoro o di pensione. Al reddito complessivo va aggiunto anche il reddito dei fabbricati concessi in locazione e i redditi diversi derivanti dalla locazione breve di immobili assoggettati a cedolare secca e reddito d’impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario per gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni. Il reddito di riferimento per il calcolo delle detrazioni è quello indicato nella colonna 1 del rigo RN1. Se è stato compilato il rigo RS37 relativo all'agevolazione ACE, al reddito di riferimento va aggiunto l'importo indicato nella colonna col. 14 del rigo RS37. La detrazione effettivamente spettante diminuisce al crescere del reddito fino ad annullarsi del tutto, se il reddito complessivo supera euro 55.000.

Se nello stesso anno sono state percepite diverse tipologie di redditi le relative detrazioni non sono cumulabili tra loro.

La non cumulabilità della detrazione di lavoro dipendente e di quella di pensione è riferita al periodo dell'anno nel quale il contribuente ha percepito sia redditi di lavoro dipendente che di pensione. Invece, se i redditi di lavoro dipendente e di pensione si riferiscono a periodi diversi dell'anno, spettano entrambe le relative detrazioni ciascuna delle quali rapportata al periodo di lavoro o di pensione considerato.

Colonna 1 (Detrazione per redditi di lavoro dipendente) Compilare questa colonna se sono stati percepiti redditi di lavoro dipendente o redditi a questi assimilati indicati nei righi da RC1 a RC3 per i quali è stato indicato nella colonna 1 il codice 2 (lavoro dipendente), il codice 3 (lavori socialmente utili) o il codice 4 (frontalieri) ed è stata compilata la colonna 1 del rigo RC6 (giorni di lavoro dipendente). Si precisa che:

  • se nella colonna 1 dei righi da RC1 a RC3 è stato indicato solo il codice 3 la detrazione spetta solo se i redditi per lavori socialmente utili concorrono alla formazione del reddito complessivo. A tal fine consultare in Appendice la voce "Lavori socialmente utili agevolati";
  • se nella colonna 1 dei righi da RC1 a RC3 è stato indicato solo il codice 4 la detrazione spetta solo se l'ammontare dei redditi percepiti in zone di frontiera è superiore alla quota esente di euro 7.500;
  • se nella colonna 1 dei righi da RC1 a RC3 è stato indicato solo il codice 2 e la relativa casella di colonna 4 assume il valore 5, la detrazione spetta solo se l’ammontare dei redditi percepiti in euro dai residenti a Campione d’Italia è superiore RC5 colonna 2.

Determinare l'importo della detrazione spettante attenendosi alle istruzioni che seguono.

Calcolare: Reddito per detrazioni = Rigo RN1 col. 1 – rigo RN2 + rigo RS37 col. 14 (considerare zero se negativo)

La detrazione si determina secondo diverse modalità di calcolo corrispondenti a distinte fasce di reddito.

Riportare nel rigo RN7, colonna 1, l'importo della detrazione come sopra determinata.

  1. Reddito per detrazioni fino ad euro 8.000

    Se il Reddito per detrazioni non è superiore ad euro 8.000 la detrazione spetta nella misura di euro 1.880 da rapportare al numero di giorni di lavoro dipendente. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può comunque essere inferiore ad euro 690 per redditi di lavoro dipendente derivanti da contratti a tempo indeterminato, ovvero ad euro 1.380 per redditi di lavoro dipendente derivanti da contratti a tempo determinato. Pertanto, calcolare la detrazione come segue:

    $$ \ Detrazione \ = \ 1.880 \ x \ { \ N. \ Giorni \ Lav. \ Dip \ (rigoRC6col.1) \over \ 365 } $$

    Se la detrazione così determinata è inferiore ad euro 690 e il reddito di lavoro dipendente deriva da un rapporto a tempo indeterminato (codice 1 nella col. 2 dei righi da RC1 a RC3) la detrazione spettante è pari ad euro 690.

    Se la detrazione così determinata è inferiore ad euro 1.380 e il reddito di lavoro dipendente deriva da un rapporto a tempo determinato (codice 2 nella col. 2 dei righi da RC1 a RC3) la detrazione spettante è pari ad euro 1.380.

    Se avete percepito sia redditi di lavoro dipendente derivanti da un rapporto a tempo indeterminato che redditi di lavoro dipendente derivanti da un rapporto a tempo determinato, potete usufruire della detrazione più favorevole pari ad euro 1.380.

    Riportare nel rigo RN7, colonna 1, l'importo della detrazione come sopra determinata.

  2. Reddito per detrazioni superiore ad euro 8.000 e fino ad euro 28.000

    Per determinare l'ammontare della detrazione effettivamente spettante calcolare:

    1. $$ \ Quoziente \ = \ { \ (28.000 \ - \ Reddito \ per \ detrazioni) \over \ 20.000 } $$

      Se il Quoziente è superiore a zero e minore di uno devono essere utilizzate le prime quattro cifre decimali.

    2. $$ \ Detrazione\ spettante \ = \ [978 \ + \ (902 \ x \ Quoziente)] \ x \ { \ N. \ Giorni \ Lav. \ Dip \ (rigoRC6col.1) \over \ 365 } $$

      Riportare nel rigo RN7, colonna 1, l'importo della detrazione come sopra determinata.

  3. Reddito per detrazioni superiore ad euro 28.000 e fino ad euro 55.000

    Per determinare l'ammontare della detrazione effettivamente spettante calcolare:

    Se il Quoziente è superiore a zero e minore di uno devono essere utilizzate le prime quattro cifre decimali.

    1. $$ \ Quoziente \ = \ { \ (55.000 \ - \ Reddito \ per \ detrazioni) \over \ 27.000 } $$

    2. $$ \ Detrazione\ spettante \ = \ [978 \ x \ Quoziente)] \ x \ { \ N. \ Giorni \ Lav. \ Dip \ (rigoRC6col.1) \over \ 365 } \ ] $$

  4. Reddito per detrazioni superiore ad euro 55.000

    La detrazione per lavoro dipendente e assimilati è pari a zero.

Colonna 2 (Detrazione per redditi di pensione) Compilare questa colonna se sono stati percepiti redditi di pensione indicati nei righi da RC1 a RC3 per i quali è stato indicato nella colonna 1 il codice 1 o il codice 6 ed è stata compilata la colonna 2 del rigo RC6 (giorni di pensione).

In generale, ai fini di verificare se spetta la detrazione per redditi da pensione calcolare:
TotaleRedditiPensione = somma degli importi indicati nella col. 3 dei righi da RC1 a RC3 di tutti i moduli compilati per i quali nella casella di col. 1 (tipologia reddito) è indicato il valore uguale a “1" e “7”;

Calcolare:
RedditiDetrazionePensione = TotaleRedditiPensione – RC005003
La detrazione per redditi da pensione spetta se RedditiDetrazionePensione è maggiore di zero”.

Sono previste medesime detrazioni per redditi di pensione indipendentemente dall'età del contribuente (articolo 1, comma 210, della legge 232/2016).

Per determinare la detrazione spettante individuare la propria fascia di reddito operando come segue:

Se risultano verificate una o più delle seguenti condizioni:
presenza di un importo nella colonna 2 dei righi da RC7 e RC8 per i quali la relativa casella di colonna 1 NON risulta barrata e la casella “Altri Dati” assume il valore “5”
presenza di un importo in uno dei righi da RL15 a RL17 oppure in uno dei righi da RL25 a RL27 con la casella “Altri dati” impostata con il codice 5
La detrazione spetta solo se l’ammontare dei redditi percepiti in euro dai residenti a Campione d’Italia è superiore alla quota di esenzione

Reddito per detrazioni = rigo RN1 col. 1 – rigo RN2 + rigo RS37 col. 14 (considerare zero se negativo)

  1. Reddito per detrazioni fino ad euro 8.000

    Se il reddito per detrazioni non è superiore ad euro 8.000 la detrazione spetta nella misura di euro 1.880 da rapportare al numero di giorni di pensione. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può comunque essere inferiore ad euro 713.

    Per determinare l'ammontare della detrazione effettivamente spettante calcolare:

    $$ \ Detrazione \ = \ 1.880 \ x \ { \ N. \ Giorni \ di \ pensione \ (RC6col.2) \over \ 365 } $$

    Riportare nel rigo RN7, colonna 2, l'importo della detrazione così determinato. Se l'importo è inferiore a 713, riportare euro 713.

  2. Reddito per detrazioni superiore ad euro 8.000 e fino ad euro 15.000

    Per determinare l'ammontare della detrazione effettivamente spettante calcolare:

    1. $$ \ Quoziente \ = \ { \ (15.000 \ - \ Reddito \ per \ detrazioni) \over \ 7.000 } $$

      Se il Quoziente è superiore a zero e minore di uno devono essere utilizzate le prime quattro cifre decimali.

    2. $$ \ Detrazione\ spettante \ = \ [1.297 \ + \ (583 \ x \ Quoziente)] \ x \ { \ N. \ Giorni \ di \ pensione \ (RC6col.2) \over \ 365 } $$

      Riportare nel rigo RN7, colonna 2, l'importo della detrazione come sopra determinata.

  3. Reddito per detrazioni superiore ad euro 15.000 e fino ad euro 55.000

    Per determinare l'ammontare della detrazione effettivamente spettante calcolare:

    1. $$ \ Quoziente \ = \ { \ (55.000 \ - \ Reddito \ per \ detrazioni) \over \ 40.000 } $$

      Se il Quoziente è superiore a zero e minore di uno devono essere utilizzate le prime quattro cifre decimali.

    2. $$ \ Detrazione\ spettante \ = \ [1.297 \ x \ Quoziente)] \ x \ { \ N. \ Giorni \ di \ pensione \ (RC6col.2) \over \ 365 } \ ] $$

      Riportare nel rigo RN7, colonna 2, l'importo della detrazione

  4. Reddito per detrazioni superiore ad euro 55.000.

    La detrazione per redditi da pensione è pari a zero.

Rigo RN7 Colonne 3 e 4 - Detrazione per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ed altri redditi

Compilare questo rigo se è stato percepito uno o più dei seguenti redditi:

  • redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente indicati nella sezione II del quadro RC;
  • redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente, da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente e dall'assunzione di obblighi di fare, non fare e permettere (righi RL14, RL15 e RL16);
  • redditi di lavoro autonomo di cui al quadro RE, esclusi quelli assoggettati ad imposta sostitutiva e redditi di lavoro autonomo derivanti dalla partecipazione in società di persone per i quali nel quadro RH è stata barrata la casella di colonna 7 dei righi da RH1 a RH4;
  • altri redditi di lavoro autonomo indicati nella sezione III del quadro RL;
  • redditi di impresa in contabilità semplificata di cui al quadro RG, esclusi quelli assoggettati ad imposta sostitutiva, e redditi di impresa in contabilità semplificata derivanti dalla partecipazione in società di persone per i quali nel quadro RH è stata barrata la casella di colonna 7 dei righi da RH1 a RH4;
  • redditi di impresa determinati in misura forfetaria di cui al quadro RD.

Se avete percepito somme per assegni periodici del coniuge, per la determinazione della detrazione vedere le istruzioni fornite nel paragrafo successivo.

Per determinare la detrazione spettante individuare la propria fascia di reddito operando come segue.

Se nei righi RC7 e RC8 per quali la relativa casella di colonna 1 è barrata risulta compilata anche la relativa casella di colonna 4 con il valore 5, la detrazione spetta solo se l’ammontare dei redditi percepiti in euro dai residenti a Campione d’Italia è superiore alla quota di esenzione pari all’importo definito ImportoAbbattimentoAssegnoConiuge.

Reddito per detrazioni = rigo RN1 col. 1 – rigo RN2 + rigo RS37 col. 14 (considerare zero se negativo)

  1. Reddito per detrazioni fino ad euro 4.800

    La detrazione, spetta nella misura fissa di euro 1.104. Pertanto riportare tale importo nel rigo RN7, colonna 4.

  2. Reddito per detrazioni superiore ad euro 4.800 e fino a euro 55.000

    Per determinare l'ammontare della detrazione effettivamente spettante calcolare:

    1. $$ \ Quoziente \ = \ { \ (55.000 \ - \ Reddito \ per \ detrazioni) \over \ 50.200 } $$

      Se il Quoziente è superiore a zero e minore di uno devono essere utilizzate le prime quattro cifre decimali.

    2. Detrazione spettante = 1.104 x Quoziente

      Riportare nel rigo RN7, colonna 4, l'importo della detrazione come sopra determinata.

  3. Reddito per detrazioni superiore ad euro 55.000.

    La detrazione per altri redditi è pari a zero.

  • Detrazione per assegni periodici corrisposti dal coniuge

    Se nei righi da RC7 a RC8 è presente un importo per il quale la relativa casella di colonna 1 risulta barrata (assegno periodico corrisposto dal coniuge) spetta una detrazione d'imposta con le modalità di seguito descritte. La detrazione non deve essere rapportata ad alcun periodo dell'anno.

    Per determinare la detrazione spettante individuare la propria fascia di reddito operando come segue.

    Reddito per detrazioni = rigo RN1 col. 1 – rigo RN2 + rigo RS37 col. 14 (considerare zero se negativo)

  1. Reddito per detrazioni fino ad euro 8.000

    Se il reddito per detrazioni non è superiore ad euro 8.000 la detrazione spetta nella misura di euro 1.880. Riportare tale importo nella colonna 4 del rigo RN7 e barrare l'apposita casella presente nella colonna 3.

  2. Reddito per detrazioni superiore ad euro 8.000 e fino ad euro 15.000

    Per determinare l'ammontare della detrazione effettivamente spettante calcolare:

    1. $$ \ Quoziente \ = \ { \ (15.000 \ - \ Reddito \ per \ detrazioni) \over \ 7.000 } $$

      Se il Quoziente è superiore a zero e minore di uno devono essere utilizzate le prime quattro cifre decimali.

    2. Detrazione spettante = 1.297 + ( 583 x Quoziente)

    Riportare nella colonna 4 del rigo RN7, l'importo della detrazione come sopra determinata e barrare l'apposita casella presente nella colonna 3.

  3. Reddito per detrazioni superiore ad euro 15.000 e fino ad euro 55.000

    Per determinare l'ammontare della detrazione effettivamente spettante calcolare:

    1. $$ \ Quoziente \ = \ { \ (55.000 \ - \ Reddito \ per \ detrazioni) \over \ 40.000 } $$

      Se il Quoziente è superiore a zero e minore di uno devono essere utilizzate le prime quattro cifre decimali.

    2. Detrazione spettante = 1.297 x Quoziente

    Riportare nella colonna 4 del rigo RN7, l'importo della detrazione come sopra determinata e barrare l'apposita casella presente nella colonna 3.

  4. Reddito per detrazioni superiore ad euro 55.000

    La detrazione è pari a zero.

Indicazioni per il calcolo dell’ulteriore detrazione sono contenute nelle specifiche tecniche relative al Modello Redditi PF 2021/2020, disponibili sul sito internet.

Rigo RN8 Totale detrazioni per carichi di famiglia e lavoro

In questo rigo riportare la somma degli importi indicati nelle colonne da 1 a 4 del rigo RN6 e nelle colonne 1, 2 e 4 del rigo RN7.

Rigo RN12 Detrazione per canoni di locazione e affitto terreni - Sezione V del quadro RP

Colonna 1 (Totale detrazione) dovete compilare la colonna 1 di questo rigo solo se avete compilato la Sez. V del quadro RP.

Sono previste quattro distinte detrazioni per canoni di locazione per abitazione tra loro non cumulabili, se riferite ad un medesimo periodo dell'anno.

Dette detrazioni vengono riconosciute entro determinati limiti di reddito complessivo. Al reddito complessivo va aggiunto anche il reddito dei fabbricati concessi in locazione e i redditi diversi derivanti dalla locazione breve di immobili assoggettati a cedolare secca e reddito d’impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario per gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni.. Il reddito di riferimento per il calcolo delle detrazioni è quello indicato nella colonna 1 del rigo RN1. Se è stato compilato il rigo RS37 relativo all'agevolazione ACE, al reddito di riferimento va aggiunto l'importo indicato nella colonna 14 del rigo RS37.

È inoltre prevista una detrazione per affitto di terreni agricoli ai giovani di età inferiore ai 35 anni (rigo RP73).

Se l'ammontare complessivo delle detrazioni spettanti è superiore all'imposta lorda diminuita delle detrazioni per carichi di famiglia e delle detrazioni per redditi di lavoro dipendente ed assimilati, di pensione e/o altri redditi, è riconosciuto un ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta.

Per la determinazione del residuo della detrazione, si rimanda alle istruzioni relative alla col. 2 di questo rigo.

Se nella sezione V del quadro RP sono stati compilati più righi RP71 e/o RP72 (ad esempio sono state indicate diverse tipologie di detrazioni ovvero con riferimento ad una medesima detrazione è variata nel corso dell'anno la relativa percentuale di spettanza), la detrazione spettante è pari alla somma delle quote di detrazione calcolate per ogni singolo rigo.

Per determinare l'ammontare della detrazione effettivamente spettante calcolare:

Reddito per detrazioni = rigo RN1 col. 1 + rigo RS37 col. 14 (considerare zero se negativo)

Detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale ai sensi della legge n. 431/1998 (rigo RP71 codice 1)

Se è stato indicato il codice "1" nella colonna 1 del rigo RP71 calcolare la relativa detrazione in base ai giorni dell'anno in cui l'immobile è stato adibito ad abitazione principale, alla percentuale di spettanza della detrazione ed al Reddito per detrazioni.

La detrazione è pari:

  • euro 300 se il Reddito per detrazioni non supera euro 15.493,71;
  • euro 150 se il Reddito per detrazioni supera euro 15.493,71 ma non euro 30.987,41.

Se il Reddito per detrazioni è superiore al citato importo di euro 30.987,41 non spetta alcuna detrazione.

La detrazione così determinata deve essere riportata nel rigo RN12, colonna 1.

Detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale con contratti a regime convenzionale (rigo RP71 codice 2)

Se è stato indicato il codice "2" nella colonna 1 del rigo RP71 calcolare la relativa detrazione in base ai giorni dell'anno in cui l'immobile è stato adibito ad abitazione principale, alla percentuale di spettanza della detrazione ed al Reddito per detrazioni.

La detrazione è pari:

  • euro 495,80 se il Reddito per detrazioni non supera euro 15.493,71;
  • euro 247,90, se il Reddito per detrazioni supera euro 15.493,71 ma non euro 30.987,41.

Se il Reddito per detrazioni è superiore al citato importo di euro 30.987,41, non spetta alcuna detrazione.

Per esempio, se il Reddito per detrazioni nel 2013 è di euro 20.000,00, il contratto di locazione è cointestato al coniuge e l'immobile è stato utilizzato come abitazione principale per 180 giorni, la detrazione spettante è pari a:

$$ { \ 247,90 \ x \ 50 \over \ 100 } \ x \ { \ 180 \over \ 365 } \ = \ euro \ 61,13 \ arrotondata \ a \ euro \ 61,00 $$

La detrazione così determinata deve essere riportata nel rigo RN12, colonna 1.

Detrazione per canoni di locazione relativi a contratti di locazione per abitazione principale per i giovani di età compresa tra i 20 ed i 30 anni, con reddito complessivo non superiore ad euro 15.493,71 (Rigo RP71 codice 3)

Se è stato indicato il codice "3" nel rigo RP71, calcolare la relativa detrazione di euro 991,60 in base ai giorni dell'anno in cui l'immobile è stato adibito ad abitazione principale ed alla percentuale di spettanza della detrazione.

La detrazione così determinata deve essere riportata nel rigo RN12, colonna 1.

Detrazione per canone di locazione spettante ai lavoratori dipendenti che trasferiscono la propria residenza per motivi di lavoro (Rigo RP72)

Se è stato compilato il rigo RP72, calcolare la relativa detrazione in base ai giorni dell'anno in cui l'immobile è stato adibito ad abitazione principale, alla percentuale di spettanza della detrazione ed al Reddito per detrazioni.

La detrazione è pari:

  • euro 991,60 se il Reddito per detrazioni non supera euro 15.493, 71;
  • euro 495,80, se il Reddito per detrazioni supera euro 15.493,71 ma non euro 30.987,41.

Se il Reddito per detrazioni è superiore al citato importo di euro 30.987,41, non spetta alcuna detrazione.

La detrazione così determinata deve essere riportata nel rigo RN12, colonna 1.

Detrazione per l'affitto di terreni agricoli ai giovani (Rigo RP73)

Se è stato compilato il rigo RP73, calcolare la relativa detrazione che è pari al 19 per cento dell'importo indicato nel rigo RP73. L'importo della detrazione non può essere superiore a euro 1.200,00.

La detrazione così determinata deve essere riportata nel rigo RN12, colonna 1.

Colonna 2 (Credito residuo) e colonna 3 (Detrazione fruita)

Se la detrazione spettante indicata nella colonna 1 è di ammontare superiore all'imposta lorda diminuita delle detrazioni per carichi di famiglia e delle detrazioni per redditi di lavoro dipendente ed assimilati, di pensione e/o altri redditi, è riconosciuto un ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta. Per la determinazione dell'ammontare della detrazione che non trova capienza nell'imposta lorda (da indicare nella colonna 2), e della parte che invece trova capienza (da indicare nella colonna 3) procedere come di seguito descritto. Calcolare:

Capienza = RN5 – RN8 – RN18 col.1 – RN19 col. 1 – RN20 col. 1 – RN21 col. 1

Se avete compilato il rigo RP80, per verificare la capienza di cui alla precedente formula è necessario preliminarmente compilare la colonna 1 dei righi RN18, RN19, RN20 e RN21 alle cui istruzioni si rimanda.

Se "Capienza" è minore o uguale a zero la detrazione per canoni di locazione non trova capienza nell'imposta lorda e pertanto nella colonna 2 deve essere riportato l'importo di colonna 1 e la colonna 3 non deve essere compilata.

Se "Capienza" è maggiore di zero è necessario confrontare l'importo di colonna 1 con il valore di "Capienza" precedentemente determinato:

  • se "Capienza" è maggiore o uguale a RN12, colonna 1, la detrazione trova per intero capienza nell'imposta lorda e pertanto la colonna 2 non deve essere compilata e nella colonna 3 deve essere riportato l'importo di colonna 1;
  • se invece, "Capienza" è minore di RN12, colonna 1:
    • nella colonna 2 deve essere riportato l'ammontare della detrazione che non trova capienza pari a: RN12 col. 1 – Capienza;
    • nella colonna 3 l'ammontare della detrazione che trova capienza pari a: RN12, colonna 1 – RN12 col. 2.

Rigo RN13 Detrazione per spese indicate nella Sezione I del Quadro RP (oneri detraibili)

A partire dal 2020, ai fini del calcolo delle detrazioni, è necessario distinguere tra le spese la cui detrazione deve essere commisurata al reddito in forza dei nuovi commi 3-bis, 3-ter e ter-quater dell’art. 15 del TUIR da quelle la cui detrazione non deve essere invece commisurata al reddito.

Pertanto calcolare: TotaleDetrazionidaRapportare = RP15 col. 3 x 0,19 + RP15 col. 5 x 0,26 + RP15 col. 8 x 0,90 Reddito di riferimento = RN1 col. 1 – RN2 + RS37 col. 14

Se Reddito di riferimento è inferiore o uguale ad euro 120.000:
DetrazionidaRapportareSpettante = TotaleDetrazionidaRapportare
Se Reddito di riferimento è superiore ad euro 120.000 ed inferiore ad euro 240.000:
DetrazionidaRapportareSpettante = 240.000 - Reddito di riferimento X TotaleDetrazionidaRapportare /120.000

Se Reddito di riferimento è superiore a 240.000:
DetrazionidaRapportareSpettante = 0
L’importo del rigo RN13 deve essere uguale a DetrazionidaRapportareSpettante +
RP15 col.2 x 0,19 + RP15 col.4 x 0,26 + RP15 col.6 x 0,30 + RP15 col.7 x 0,35

Rigo RN14 Detrazione per spese indicate nella sezione III A del Quadro RP (spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, misure antisismiche bonus verde e bonus facciate e Superbonus)

Nella colonna 1 riportare la somma degli importi delle detrazioni del rigo RP49.

Rigo RN15 Detrazione per spese indicate nella sezione III C del Quadro RP

Indicare il 50 per cento dell'importo indicato nel rigo RP60 colonna 1 ed il 110 per cento del rigo RP60 colonna 2..

Rigo RN16 Detrazione per spese indicate nella Sezione IV del Quadro RP (risparmio energetico)

Nella colonna 1 riportare la somma degli importi delle detrazioni del rigo RP66.

Rigo RN17 Detrazione Sezione VI Quadro RP e Quadro RC

Il rigo RN17 colonna 1 è riservato alla detrazione spettante della sezione VI del quadro RC Al fine del riconoscimento della detrazione spettante operare come di seguito descritto. Si definisce Detrazione_Massima = 583
Per ciascun rigo RC15 del quadro RC compilato la somma delle colonne 1 + colonna 2 +colonna 3 non può essere superiore al valore di Detrazione_Massima. Se superiore determina lo scarto della dichiarazione senza possibilità di conferma della stessa.
Calcolare Totale-Col1 = colonna 1 del rigo RC15
Calcolare Totale-Col2 = colonna 2 del rigo RC15
Calcolare Totale-Col3 = colonna 3 del rigo RC15
Calcolare A = Totale-Col1 + Totale-Co12 + Totale-Col3; se la somma è superiore a Detrazione_Massima, ricondurre il Valore di “A” a Detrazione_Massima
Il rigo RN17, col. 1 deve essere uguale a A - Totale-Col3; ricondurre a zero se negativo

L’importo del rigo RN17, col. 2 deve essere uguale alla somma di DetrazionidaRapportareSpettante + RP83, col. 2 (con codice di
col. 1 = 1) + RP83, col. 2 (con codice di col. 1 = 2) nel limite del 30% dell’imposta lorda + RP83, col. 2 (con codice di col. 1 = 3.(
Si ricorda che per le donazioni effettuate all’ente ospedaliero “Ospedali Galliera di Genova” (codice 2, colonna 1) l’importo da indicare in
questo rigo non può essere superiore al 30 per cento dell’imposta lorda dovuta.

Rigo RN18 Residuo detrazioni start up periodo d'imposta 2017

Nella colonna 1 indicare l'ammontare della detrazione per investimenti in start up che non ha trovato capienza nell'imposta lorda relativa all'anno d'imposta 2017. Il dato da indicare corrisponde a quello indicato nel rigo RN47, col. 2 del modello REDDITI 2020 al netto dell'importo indicato al rigo RP80 col. 9 del presente modello.

Se la detrazione spettante indicata nella colonna 1 è di ammontare superiore all'imposta lorda, dopo aver diminuito quest'ultima delle detrazioni utilizzabili nei limiti della stessa imposta (ad esempio, spese mediche, detrazioni per carichi di famiglia, detrazioni per redditi di lavoro dipendente ed assimilati, di pensione e/o altri redditi), l'eccedenza non può essere riportata in avanti. Per la determinazione dell'ammontare della detrazione che non trova capienza nell'imposta lorda e della parte che invece trova capienza (da indicare nella colonna 2 del presente rigo) procedere come di seguito descritto.

Calcolare:

Capienza = RN5 – (RN8 – RN6 col. 3) – RN12 col. 3 – RN13 col. 1 – RN13 col. 2 – RN14 – RN15 – RN16 – RN17 col.1 – RN17 col.2

Se "Capienza" è minore o uguale a zero la detrazione per start up non trova capienza nell'imposta lorda pertanto la colonna 2 non deve essere compilata.

Se "Capienza" è maggiore di zero è necessario confrontare l'importo di colonna 1 con il valore di "Capienza" precedentemente determinato:

  • se "Capienza" è maggiore o uguale a RN18 col. 1, la detrazione trova per intero capienza nell'imposta lorda e pertanto nella colonna 2 deve essere riportato l'importo di colonna 1;
  • se invece, "Capienza" è minore di RN18 col. 1, la detrazione per start up che non trova capienza nell'imposta non può più essere utilizzata e nel rigo RN18 colonna 2 deve essere riportato l'ammontare della detrazione che trova capienza pari al minor importo tra RN18 col. 1 e "Capienza".

Rigo RN19 Residuo detrazioni start up UNICO periodo d'imposta 2018

Nella colonna 1 indicare l'ammontare della detrazione per investimenti in start up che non ha trovato capienza nell'imposta lorda relativa all'anno d'imposta 2018. Il dato da indicare corrisponde a quello indicato nel rigo RN47, col. 3 del modello REDDITI 2020 al netto dell'importo indicato al rigo RP80 col. 9 del presente modello.

Se la detrazione spettante indicata nella colonna 1 è di ammontare superiore all'imposta lorda, dopo aver diminuito quest'ultima delle detrazioni utilizzabili nei limiti della stessa imposta (ad esempio, spese mediche, detrazioni per carichi di famiglia, detrazioni per redditi di lavoro dipendente ed assimilati, di pensione e/o altri redditi), l'eccedenza può essere riportata in avanti in detrazione dall'imposta dovuta nei periodi di imposta successivi, fino a concorrenza del suo ammontare.

Per la determinazione dell'ammontare della detrazione che non trova capienza nell'imposta lorda (da indicare nel rigo RN47, col. 1), e della parte che invece trova capienza (da indicare nel rigo , RN19 colonna 2) procedere come di seguito descritto.

Calcolare:

Capienza = RN5 – (RN8 – RN6 col. 3) – RN12 col. 3 – RN13 col. 1 – RN13 col. 2 – RN14 – RN15 – RN16 – RN17 col.1 – RN17 col.2 – RN18 col. 2

Se "Capienza" è minore o uguale a zero la detrazione per start up non trova capienza nell'imposta lorda e pertanto nel rigo RN47, col. 1 deve essere riportato l'importo di colonna 1 e la colonna 2 non deve essere compilata.

Se "Capienza" è maggiore di zero è necessario confrontare l'importo di colonna 1 con il valore di "Capienza" precedentemente determinato:

  • se "Capienza" è maggiore o uguale a RN19 col. 1, la detrazione trova per intero capienza nell'imposta lorda e pertanto nella colonna 2 deve essere riportato l'importo di colonna 1;
  • se invece, "Capienza" è minore di RN19 col. 1:
    • nel rigo RN19 colonna 2 deve essere riportato l'ammontare della detrazione che trova capienza pari al minor importo tra RN19 col. 1 e "Capienza";
    • nel rigo RN47, colonna 1 deve essere riportato l'ammontare della detrazione che non trova capienza pari a: RN19 col. 1 – RN19 col. 2.

Rigo RN20 Residuo detrazioni start up periodo d'imposta 2018

Nella colonna 1 indicare l'ammontare della detrazione per investimenti in start up che non ha trovato capienza nell'imposta lorda relativa all'anno d'imposta 2019. Il dato da indicare corrisponde a quello indicato nel rigo RN47, col. 3 del modello REDDITI 2020 al netto dell'importo indicato al rigo RP80 colonna 9 del presente modello.

Se la detrazione spettante indicata nella colonna 1 è di ammontare superiore all'imposta lorda, dopo aver diminuito quest'ultima delle detrazioni utilizzabili nei limiti della stessa imposta (ad esempio, spese mediche, detrazioni per carichi di famiglia, detrazioni per redditi di lavoro dipendente ed assimilati, di pensione e/o altri redditi), l'eccedenza può essere riportata in avanti in detrazione dall'imposta dovuta nei periodi di imposta successivi, fino a concorrenza del suo ammontare.

Per la determinazione dell'ammontare della detrazione che non trova capienza nell'imposta lorda (da indicare nel rigo RN47, col. 2), e della parte che invece trova capienza (da indicare nel rigo RN20 colonna 2) procedere come di seguito descritto.

Calcolare:

Capienza = RN5 – (RN8 – RN6 col. 3) – RN12 col. 3 – RN13 – RN14 – RN15 – RN16 – RN17 col.1 – RN17 col.2 – RN18 col. 2 – RN19 col. 2

Se "Capienza" è minore o uguale a zero la detrazione per start up non trova capienza nell'imposta lorda e pertanto nel rigo RN47, col. 2 deve essere riportato l'importo di colonna 1 e la colonna 2 non deve essere compilata.

Se "Capienza" è maggiore di zero è necessario confrontare l'importo di colonna 1 con il valore di "Capienza" precedentemente determinato:

  • se "Capienza" è maggiore o uguale a RN20 col. 1, la detrazione trova per intero capienza nell'imposta lorda e pertanto nella colonna 2 deve essere riportato l'importo di colonna 1;
  • se invece, "Capienza" è minore di RN20 col. 1;
    • nel rigo RN20 colonna 2 deve essere riportato l'ammontare della detrazione che trova capienza pari al minor importo tra RN20 col. 1 e "Capienza";
    • nel rigo RN47, colonna 2 deve essere riportato l'ammontare della detrazione che non trova capienza pari a: RN20 col. 1 – RN20 col. 2.

Rigo RN21 Detrazione per investimenti in start up indicati nella Sezione VI del Quadro RP

Nella colonna 1 indicare l'importo risultante dalla colonna 6 del rigo RP80.

Se la detrazione spettante indicata nella colonna 1 è di ammontare superiore all'imposta lorda, dopo aver diminuito quest'ultima delle detrazioni utilizzabili nei limiti della stessa imposta (ad esempio, spese mediche, detrazioni per carichi di famiglia, detrazioni per redditi di lavoro dipendente ed assimilati, di pensione e/o altri redditi), l'eccedenza può essere riportata in avanti in detrazione dall'imposta dovuta nei periodi di imposta successivi, ma non oltre il terzo, fino a concorrenza del suo ammontare.

Per la determinazione dell'ammontare della detrazione che non trova capienza nell'imposta lorda (da indicare nel rigo RN47, col. 3) e della parte che invece trova capienza (da indicare nella colonna 2) procedere come di seguito descritto.

Calcolare:

Capienza =RN5 – (RN8 – RN6 col. 3) – RN12 col. 3 – RN13 – RN14 – RN15 – RN16 – RN17 col.1 – RN17 col.2 – RN18 col. 2 – RN19 col. 2 – RN20 col. 2

Se "Capienza" è minore o uguale a zero la detrazione per start up non trova capienza nell'imposta lorda e pertanto nel rigo RN47, colonna 3 deve essere riportato l'importo di colonna 1 e la colonna 2 non deve essere compilata.

Se "Capienza" è maggiore di zero è necessario confrontare l'importo di colonna 1 con il valore di "Capienza" precedentemente determinato:

  • se "Capienza" è maggiore o uguale a RN21 col. 1, la detrazione trova per intero capienza nell'imposta lorda e pertanto nella colonna 2 deve essere riportato l'importo di colonna 1;
  • se invece, "Capienza" è minore di RN21 col. 1:
    • nel rigo RN21 colonna 2 deve essere riportato l'ammontare della detrazione che trova capienza pari al minor importo tra RN21 col. 1 e "Capienza";
    • nel rigo RN47, colonna 3 deve essere riportato l'ammontare della detrazione che non trova capienza pari a: RN21 col. 1 – RN21 col. 2;

Rigo RN22 Totale detrazioni d'imposta

Indicare il risultato della seguente operazione:

RN8 + RN12 col. 3 + RN13 + RN14 + RN15 + RN16 + RN17 col.1 + RN17 col.2 + RN18 col.2 + RN19 col.2 + RN20 col.2 + RN21 col.2

Rigo RN23 Detrazione spese sanitarie per determinate patologie

Il presente rigo non deve essere compilato se si è scelto di rateizzare le spese sanitarie dei righi RP1, RP2 e RP3 (casella 1 del rigo RP15 barrata).

Se non avete compilato la colonna 2 del rigo RP1 e il rigo RP2, indicare il 19 per cento dell'importo di colonna 1 del rigo RP1 diminuito della franchigia di euro 129,11.

Se invece avete compilato la colonna 2 del rigo RP1 e/o il rigo RP2 procedere come di seguito descritto:

calcolare SpeseRP1eRP2 = Rigo RP1 col. 2 + RP2;

  • se SpeseRP1eRP2 è maggiore o uguale ad euro 129, indicare nel rigo RN23 il 19 per cento dell'importo di colonna 1 del rigo RP1;
  • se invece, SpeseRP1eRP2 è inferiore ad euro 129, calcolare ResiduoFranchigia = 129 – SpeseRP1eRP2;
  • indicare nel rigo RN23 il 19 per cento dell'importo di colonna 1 del rigo RP1 diminuito dell'importo di ResiduoFranchigia come sopra determinato.

Per determinare la quota di tale detrazione che, non trovando capienza nell'imposta lorda, può essere trasferita al familiare che ha sostenuto le spese, si rinvia alle istruzioni fornite nel rigo RN47. Se è stato compilato anche il rigo RN6, col.3, devono essere seguite le istruzioni di cui al rigo RN31.

Rigo RN24 Crediti d'imposta che generano residui

Le colonne del rigo RN24 sono riservate all'esposizione dei crediti d'imposta per i quali è possibile riportare nella successiva dichiarazione dei redditi ovvero utilizzare in compensazione con il mod. F24 la parte di credito che non trova capienza nell'imposta lorda.

Se è stato compilato il rigo CR16 (Credito d'imposta negoziazione e arbitrato) deve essere prioritariamente calcolato l'importo da indicare nella colonna 5 del rigo RN24 seguendo le relative istruzioni.

Colonna 1 (Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa). Compilare questa colonna se si intende utilizzare in diminuzione dall'Irpef oppure successivamente in compensazione, il credito di imposta per il riacquisto della prima casa (indicato nella colonna 2 del rigo CR7) ed il credito d'imposta per il riacquisto della prima casa che non ha trovato capienza nell'imposta risultante dalla precedente dichiarazione (indicato nella colonna 1 del rigo CR7).

In tale caso riportare in questa colonna la somma dei crediti indicati nelle colonne 1 e 2 del rigo CR7 diminuita dell'importo eventualmente utilizzato in compensazione nel mod. F24 esposto a colonna 3 del medesimo rigo CR7. Se è compilato il quadro LM l'importo da indicare in questa colonna va diminuito dell'importo indicato nella colonna 1 del rigo LM40. Per determinare l'eventuale quota del credito che non trova capienza nell'imposta lorda, si rinvia alle istruzioni fornite al rigo RN47.

Colonna 2 (Credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione). Compilare questa colonna se si intende utilizzare in diminuzione dall'Irpef il credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione che non ha trovato capienza nell'imposta risultante dalla precedente dichiarazione (indicato nella colonna 1 del rigo CR9).

In tale caso, riportare nella presente colonna l'importo indicato nella colonna 1 del rigo CR9 diminuito dell'importo eventualmente utilizzato in compensazione nel mod. F24 ed esposto nella colonna 2. Per determinare l'eventuale quota del credito che non trova capienza nell'imposta lorda, si rinvia alle istruzioni fornite al rigo RN47.

Colonna 3 (Credito d'imposta reintegro anticipazioni fondi pensione). Compilare questa colonna se si intende utilizzare in diminuzione dall'Irpef il credito d'imposta per il reintegro delle anticipazioni sui fondi pensione indicato nella colonna 5 del rigo CR12 e il credito d'imposta che non ha trovato capienza nell'imposta risultante dalla precedente dichiarazione (indicato nella colonna 4 del rigo CR12), diminuiti dell'importo eventualmente utilizzato in compensazione nel mod. F24 ed esposto nella colonna 6. Nel caso in cui siano stati compilati più righi CR12, riportare in questa colonna la somma degli importi indicati nella colonna 5 di tutti i moduli compilati, aumentata dell'importo indicato nella colonna 4 del primo modulo e diminuita dell'importo indicato nella colonna 6 del primo modulo. Qualora sia stato compilato il quadro LM l'importo da indicare in questa colonna va diminuito dell'importo indicato nella colonna 6 del rigo LM40. Per determinare l'eventuale quota del credito che non trova capienza nell'imposta lorda, si rinvia alle istruzioni fornite al rigo RN47.

Colonna 4 (Credito d'imposta mediazioni per la conciliazione di controversie civili e commerciali). Compilare questa colonna se si intende utilizzare in diminuzione dall'Irpef il credito d'imposta relativo alla mediazione per la conciliazione di controversie civili e commerciali indicato nella colonna 2 del rigo CR31, con codice “1” in colonna 1, diminuito dell'importo eventualmente utilizzato in compensazione nel mod. F24 ed esposto nella colonna 2. Qualora sia stato compilato il quadro LM l'importo da indicare in questa colonna va diminuito dell'importo indicato nella colonna 7 del rigo LM40. Per determinare l'eventuale quota del credito che non trova capienza nell'imposta lorda, si rinvia alle istruzioni fornite al rigo RN47.

Colonna 5 (Credito d'imposta negoziazione e arbitrato). Compilare questa colonna se si intende utilizzare in diminuzione dall'Irpef il credito d'imposta per i compensi corrisposti nell'anno 2017 agli avvocati abilitati nei procedimenti di negoziazione assistita, conclusi con successo, nonché agli arbitri in caso di conclusione dell'arbitrato con lodo indicato nella col. 1 del rigo CR16, ed il credito d'imposta residuo indicato in colonna 2 che non ha trovato capienza nell'imposta risultante dalla precedente dichiarazione diminuito dell'importo eventualmente utilizzato in compensazione nel mod. F24 ed esposto nella colonna 3. Qualora sia stato compilato il quadro LM l'importo da indicare in questa colonna va diminuito dell'importo indicato nella colonna 8 del rigo LM40. Per determinare l'eventuale quota del credito che non trova capienza nell'imposta lorda, si rinvia alle istruzioni fornite al rigo RN.

Rigo RN25 Totale altre detrazioni e crediti d'imposta

Indicare la somma degli importi dei righi RN23 e RN24 (col. 1, 2, 3, 4 5).

Rigo RN26 Imposta netta

Per compilare la presente colonna effettuare il seguente calcolo: 

- (se non è stato compilato il rigo RP91):
RN5 – RN22 – RN25;
- (se è stato compilato il rigo RP91):

Determinare il reddito totale relativo a Campione d’Italia (di seguito RCI) pari alla seguente operazione: somma dei redditi in euro indicati
nella colonna 2 del rigo RP90, contraddistinti dai codici da 1 a 8 più gli importi indicati nella colonna 3 dei righi RC1, RC2, RC3, aventi
codice 5 nella colonna 4, più gli importi indicati nella colonna 2 dei righi RC7 e RC8, aventi codice 5 nella colonna 3 più gli importi indicati
nelle colonne da 1 a 4 del rigo RP91 meno l’agevolazione fruita dal dichiarante ai sensi del comma 5 dell’art. 188-bis del TUIR sui
predetti redditi.
Una volta determinato RCI, calcolare l’incidenza di RCI sul reddito complessivo e applicare la percentuale pari al 50% (tale rapporto va
ricondotto a 1 se superiore a 1) all’imposta netta come di seguito descritto:

 

Se il risultato è maggiore di zero, riportate l’importo così ottenuto. Se il risultato è negativo scrivere zero.

$$ \ {(RN5 \ –\ RN22 \ – \ RN25)} \ x \ $$ $$ \ {[ 1 \ - \ RCI \ x \ 0,5] \over (RN1, col. 5\ + \ RS37, col.16) } $$

Rigo RN27 Credito d'imposta per altri immobili – Sisma Abruzzo

Riportare l'importo indicato nella colonna 6 del rigo CR11, oppure, nel caso in cui siano stati compilati più righi CR11, per la presenza di più immobili, riportare in questo rigo la somma degli importi indicati nella colonna 6 di tutti i moduli compilati. Qualora sia stato compilato il quadro LM l'importo da indicare in questo rigo va diminuito dell'importo indicato nella colonna 4 del rigo LM40. L'ammontare da riportare nel rigo RN27 deve essere ricondotto nel limite dell'imposta netta di cui al rigo RN26.

Rigo RN28 Credito d'imposta per l'abitazione principale – Sisma Abruzzo

Determinare l'ammontare del "Credito spettante" pari all'importo indicato nella colonna 4 del rigo CR10, aumentato del credito d'imposta che non ha trovato capienza nell'imposta risultante dalla precedente dichiarazione (indicato nella colonna 5 del rigo CR10). Nel caso in cui sia stato compilato più di un rigo CR10 il "Credito spettante" è costituito dalla somma degli importi indicati nella colonna 4 di tutti i moduli compilati, aumentata di quanto indicato nella colonna 5. Tale situazione si verifica, ad esempio, nel caso di credito riconosciuto per la ricostruzione sia dell'abitazione principale sia delle parti comuni dell'immobile.

Se è compilato il quadro LM il "Credito spettante" va diminuito dell'importo indicato nella colonna 5 del rigo LM40.

  • Se non è compilato il rigo RN27, riportare nel rigo RN28 l'ammontare del "Credito spettante" come sopra determinato nel limite dell'imposta netta di cui al rigo RN26.
  • Se invece è compilato il rigo RN27, determinare: Capienza = (RN26 – RN27)

Riportare nel rigo RN28 l'ammontare del "Credito spettante" come sopra determinato nel limite dell'importo di "Capienza".

Per determinare l'importo residuo del credito, che può essere utilizzato nella prossima dichiarazione, consultare le istruzioni al rigo RN47.

Rigo RN29 Crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero

Questo rigo è riservato a coloro che hanno pagato delle imposte all'estero per redditi ivi prodotti ed intendono, pertanto, fruire dei crediti d'imposta spettanti. In particolare, occorre aver compilato il quadro CE. Nella colonna 1 indicare il credito d'imposta spettante che deriva da redditi esteri esentati, in tutto o in parte, da imposte nei paesi esteri per i quali tuttavia è riconosciuto il diritto al credito (imposte figurative).

Nella colonna 2 indicare il credito d'imposta complessivamente spettante riportando quanto indicato nel rigo CE26. In questa colonna deve essere, inoltre, riportato l'importo indicato nel rigo RF102, colonna 3 e/o nel rigo RG37, colonna 3, e/o nel rigo RH21 e/o nel rigo RL4, col. 4. Se è compilato il quadro LM l'importo da indicare in questo rigo va diminuito dell'importo indicato nella colonna 2 del rigo LM40.

Rigo RN30 Credito d'imposta per erogazioni cultura

Per le erogazioni liberali a sostegno della cultura è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 65 per cento.

Il credito d'imposta spetta nei limiti del 15 per cento del reddito imponibile ed è utilizzabile in tre quote annuali di pari importo. La parte della quota annuale non utilizzata è fruibile negli anni successivi ed è riportata in avanti nelle dichiarazioni dei redditi.

Per la determinazione del suddetto credito procedere come di seguito descritto.

Calcolare Credito = Rigo CR14 col 1 x 0,65

Calcolare Limite = Rigo RN4 x 0,15

Calcolare Credito Spettante 2019 = minore tra Credito e Limite come sopra determinati

Rata Credito Spettante 2019 = Credito Spettante diviso 3; riportare tale importo nella colonna 1 del rigo RN30

Calcolare Totale Credito = Rata Credito Spettante 2019 + CR14 col. 2 + CR14 col. 3 + CR14 col. 4 + (1/3 di CR14 col 5)

Calcolare Totale Credito Spettante = Totale Credito – LM40 col. 9

L'importo di Totale Credito Spettante come sopra determinato va riportato nella colonna 2 del rigo RN30.

Determinare Capienza = RN26 – RN27 –- RN28 –- RN29 col. 2

  1. se l'importo di Capienza risulta essere superiore ovvero uguale a "Totale Credito Spettante" come sopra determinato, nella col. 3 del rigo RN30 riportare l'importo di "Totale Credito Spettante".
  2. se, invece, l'importo di Capienza risulta essere inferiore a "Totale Credito Spettante" come sopra determinato, nella col. 3 del rigo RN30 riportare l'importo di Capienza e nella colonna 26 del rigo RN47 riportare il risultato della seguente operazione:

Totale Credito Spettante – Capienza

Rigo RN30 Credito d'imposta scuola

Per le erogazioni liberali a sostegno della scuola effettuate nel 2018 è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 65 per cento da ripartire in tre quote annuali. La parte della quota annuale non utilizzata è fruibile negli anni successivi ed è riportata in avanti nelle dichiarazioni dei redditi.

Per la determinazione del suddetto credito procedere come di seguito descritto.

Calcolare Totale Credito Spettante= CR15 col. 1*0,50) /3 + CR15 col. 2 + (1/3 di CR15 col. 5) - LM40 col.10

L'importo di Totale Credito Spettante va riportato nella colonna 5 del rigo RN30.

Determinare Capienza = RN26 –- RN27 –- RN28 –- RN29 col. 2 – RN30 col.3

  1. se l'importo di Capienza risulta essere superiore ovvero uguale a "Totale Credito Spettante" come sopra determinato, nella col. 6 del rigo RN30 riportare l'importo di "Totale Credito Spettante".
  2. se, invece, l'importo di Capienza risulta essere inferiore a "Totale Credito Spettante" come sopra determinato, nella col. 6 del rigo RN30 riportare l'importo di Capienza e nella colonna 27 del rigo RN47 riportare il risultato della seguente operazione:

Totale Credito Spettante – Capienza

Rigo RN30 colonna 7 (Credito d'imposta videosorveglianza)

Per la determinazione del suddetto credito procedere come di seguito descritto.

Calcolare Totale Credito = CR017001 - CR017002 - LM040011

L'importo di Totale Credito va riportato nella colonna 7 del rigo RN30.

Determinare Capienza = RN26 - RN27 - RN28 - RN29 col. 2 – RN30, col. 3 - RN30, col. 6

  1. se l'importo di Capienza risulta essere superiore ovvero uguale a Totale Credito come sopra determinato

    la col. 8 del rigo RN30 deve essere uguale a Totale Credito

    la col. 28 del rigo RN47 = 0

  2. se, invece, l'importo di Capienza risulta essere inferiore a Totale Credito come sopra determinato

    la col. 8 del rigo RN30 deve essere uguale a Capienza

    la col. 28 del rigo RN47 deve essere uguale a Totale Credito – Capienza

Rigo RN31 Crediti residui per detrazioni incapienti

La colonna 1 può essere compilata solo nelle seguenti ipotesi:

  1. se risulta compilato il rigo RN6 col. 3 va indicato in questa colonna l'ammontare dell'ulteriore detrazione per figli a carico che non ha trovato capienza nell'imposta lorda e che costituisce un credito da utilizzare nella presente dichiarazione;
  2. se risultano compilati sia il rigo RN6 col. 3 sia il rigo RN23 in questa colonna va indicato l'ammontare di cui alla lettera a) e nella colonna 6 del rigo RN47 l'ammontare dell'ulteriore detrazione per le spese sanitarie riguardanti determinate patologie che non ha trovato capienza nell'imposta lorda.

Per determinare gli importi da indicare in questa colonna ed eventualmente nella colonna 6 del rigo RN47 seguire le istruzioni sotto riportate:

Capienza = (RN22 + RN23) – RN5

Se "Capienza" è minore o uguale a zero, l'ulteriore detrazione per figli a carico trova per intero capienza nell'imposta lorda e pertanto la colonna 6 non deve essere compilata.

Se "Capienza" è maggiore di zero è necessario confrontare l'importo del rigo RN6 col. 3 con il valore di "Capienza" precedentemente determinato:

  • se "Capienza" è maggiore di RN6 col. 3, l'intero ammontare dell'ulteriore detrazione per figli a carico non ha trovato capienza nell'imposta lorda, pertanto in colonna 1 indicare l'importo del rigo RN6 col. 3.

    Se risulta compilato anche il rigo RN23, la differenza tra l'importo della "Capienza" e l'importo del rigo RN6 col. 3, va indicato nella colonna 6 del rigo RN47, nei limiti dell'importo del rigo RN23;

  • se "Capienza" è uguale a RN6 col. 3 l'intero ammontare dell'ulteriore detrazione per figli a carico non ha trovato capienza nell'imposta lorda, pertanto in colonna 1 indicare l'importo del rigo RN6 col. 3.

    Se risulta compilato anche il rigo RN23, la relativa detrazione ha trovato per intero capienza nell'imposta lorda e pertanto la colonna 6 del rigo RN47 non deve essere compilata;

  • se "Capienza" è minore di RN6 col. 3, l'ulteriore detrazione per figli a carico ha trovato solo in parte capienza nell'imposta lorda, pertanto in colonna 1 indicare l'importo di "Capienza" come sopra determinato;

    Se risulta compilato anche il rigo RN23, la relativa detrazione ha trovato per intero capienza nell'imposta lorda e pertanto la colonna 6 del rigo RN47 non deve essere compilata.

    Se è stato compilato solo il rigo RN23, per la determinazione del residuo della detrazione seguire le istruzioni fornite nel rigo RN47.

Nella colonna 2 va indicato l'importo derivante dal risultato della seguente operazione: RN12 col. 2 + RN31 col. 1

Rigo RN32 Crediti d'imposta

Nella colonna 1 riportare l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta relativi agli investimenti in fondi comuni ed indicati nei seguenti righi: RH20 colonna 1; RG37, colonna 2; RF102, colonna 2; RL4 colonna 3. Se è compilato il quadro LM l'importo da indicare in questa colonna va diminuito dell'importo indicato nella colonna 3 del rigo LM40.

Nella colonna 2 indicare i seguenti altri crediti di imposta:

  • il credito che spetta per le imposte versate sui canoni di locazione di immobili ad uso abitativo non percepiti e indicati nel rigo CR8;
  • il credito indicato nella colonna 2 del rigo RH20;
  • il credito indicato nella colonna 7 del rigo RL4;
  • il credito indicato nella colonna 4 del rigo RF102;
  • il credito indicato nella colonna 4 del rigo RG37;
  • il totale dei crediti esposti nelle colonne 8 e 9 di tutti i righi RS21 ed RS22 compilati (articoli 167 e 168 del TUIR);
  • il credito indicato nella colonna 2 del rigo CR31 con il codice “2” (credito Ape) in colonna 1;
  • credito d’imposta per canoni di locazione immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda, e il credito d’imposta per spese di sanificazione e acquisto dispositivi di protezione, previsti dagli artt. 28 e 125 del D.L. 34 del 2020 e ss.mm.ii, utilizzati in dichiarazione dai cessionari del credito a scomputo dell’Irpef, indicati al rigo CR31 colonna 2, con i codici “7” e “8”;

Se è compilato il quadro LM l'importo da indicare in questa colonna va diminuito dell'importo indicato nella colonna 16 del rigo LM40.

Nella colonna 3 riportare la rata del Credito d’imposta per erogazioni sportive

Per la determinazione del credito relativo alle erogazioni effettuate nel 2019, procedere come di seguito descritto.
Calcolare A = Rigo CR31 col 2 (con codice di col. 1 = 3) x 0,65
Calcolare B = Rigo RN4 x 0,20
Calcolare C = minore tra A e B come sopra determinate
RN32, col. 3 = C /3
Determinare Totale Credito = RN32, col. 3 + CR31 col. 3 (con codice di col. 1 = 3) + CR31 col.4 (con codice di col. 1 = 3)+ CR31
col.6/3(con codice di col. 1 = 3
Determinare RN32, col. 4 = Totale Credito - LM040012
Determinare Capienza = RN26 - RN27 - RN28 - RN29 col. 2 – RN30, col. 3 - RN30, col. 6 - RN30, col. 8
RN32, col. 5 = minore tra RN32, col. 4 e Capienza

Se è compilato il quadro LM l’importo da indicare in questa colonna va diminuito dell’importo indicato nella colonna 12 del rigo LM40.

Nella colonna 4 riportare la rata del Credito d’imposta per bonifica ambientale

Per la determinazione del credito relativo alle erogazioni effettuate nel 2020, procedere come di seguito descritto.
Calcolare A = Rigo CR31 col 2 (con codice di col. 1 = 4) x 0,65
Calcolare B = Rigo RN4 x 0,20
Calcolare C = minore tra A e B come sopra determinate
RN32, col. 6 = C /3
Determinare Totale Credito = RN32, col. 6 + CR31 col. 6 / 3 (con codice di col. 1 = 4)
RN32, col. 7 = Totale Credito - LM040013
Determinare Capienza = RN26 - RN27 - RN28 - RN29 col. 2 – RN30, col. 3 - RN30, col. 6 - RN30, col. 8 - RN32, col. 5
RN32, col. 8 = minore tra RN32, col. 7 e Capienza

Se è compilato il quadro LM l’importo da indicare in questa colonna va diminuito dell’importo indicato nella colonna 13 del rigo LM40.

Nella colonna 9 il credito utilizzato per monopattini elettrici e servizi di mobilità elettrica indicato nella colonna 2 del rigo CR31 con il codice “5” in colonna 1 del medesimo rigo, fino a capienza dell’imposta netta. Il credito residuo non utilizzato va riportato in RN47 col. 41 , al netto dell’importo utilizzato nel rigo LM40, col. 14.

Nella colonna 10 il credito utilizzato per riscatto alloggi sociali indicato nella colonna 6 del rigo CR31 con il codice “6” in colonna 1 del medesimo rigo, fino a capienza dell’imposta netta. Il credito residuo non utilizzato va riportato in RN47 col. 42.

Rigo RN33 Ritenute totali

Nella colonna 4 indicare il totale delle ritenute subite e già indicate nei diversi quadri.

In presenza di soli redditi di lavoro dipendente o redditi a questi assimilati (con esclusione di quelli da lavoro socialmente utile per i quali è applicabile il regime agevolato), riportare in questa colonna l'importo del rigo RC10, colonna 1.

In presenza di altre tipologie di reddito, indicare la somma delle ritenute relative ai redditi dichiarati, ricavabile dallo "Schema riepilogativo dei redditi e delle ritenute" presente nelle istruzioni iniziali di questo quadro.

Se avete percepito compensi per lavori socialmente utili avendo raggiunto l'età prevista dalle vigenti disposizioni di legge per la pensione di vecchiaia (colonna 4 del rigo RC5 compilata), consultate in Appendice la voce "Lavori socialmente utili agevolati".

In presenza del quadro LC (Cedolare secca sulle locazioni), se la differenza LC1 colonna 3 – LC1 colonna 4 è negativa, il risultato in valore assoluto deve essere riportato nel rigo RN33 colonna 4.

In questa colonna devono essere comprese anche le ritenute già indicate nelle colonne 1, 2 e 3.

Nella colonna 1 indicare l'importo delle ritenute sospese per eventi eccezionali, sulla base di specifici provvedimenti, già comprese nell'importo di colonna 4.

Consultare in Appendice "Eventi eccezionali".

Nella colonna 2 indicare le ritenute subite a titolo di acconto dagli allevatori sui contributi corrisposti dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (che ha assunto in materia le competenze dell’ex ASSI e di conseguenza quelle dell’ex UNIRE) come incentivo all’allevamento (risultanti dalla certificazione di questo ente) e quelle subite dai titolari di redditi agrari per trattamenti assistenziali erogati dall’INAIL.

Tali contributi e trattamenti assistenziali tuttavia non vanno dichiarati quando sono percepiti da allevatori il cui reddito è determinato mediante tariffe catastali o dai produttori agricoli tenuti a dichiarare il reddito agrario.

La colonna 3 va compilata nel caso in cui non si intenda utilizzare l'ammontare delle ritenute, attribuite dalle società ed associazioni di cui all'art. 5 del TUIR, eccedenti il debito Irpef. In questo caso nella presente colonna indicare l'ammontare delle ritenute non utilizzate.

Il credito ad esse relativo potrà essere utilizzato dalla società o associazione di cui all'art. 5 del TUIR in compensazione con i propri debiti tributari e previdenziali, come chiarito dalla circolare dell'Agenzia delle entrate n. 56/E del 23 dicembre 2009. Si precisa che questa colonna non può essere compilata se dal presente quadro emerge un'imposta a debito (rigo RN45 compilato). L'importo indicato in questa colonna non può eccedere l'ammontare delle ritenute attribuite dalle società ed associazioni di cui all'art. 5 del TUIR, risultante dalla somma delle ritenute indicate nella sezione I del quadro RH (colonna 9 dei righi da RH1 a RH4), nella colonna 5 del rigo RF102 e nella colonna 5 del rigo RG37.

Rigo RN34 Differenza

Indicare l'importo che risulta dalla seguente operazione:

RN26 – RN27 – RN28 – RN29 col. 2 – RN30 col. 3 – RN30 col. 6 – RN30 col. 8 – RN31 col. 2 – RN32 col. 1 – RN32 col. 2 – RN32 col. 5 – RN32 col. 8 + RN33 col. 3 – RN33 col. 4

Se il risultato è negativo, indicare l'importo preceduto dal segno meno.

Se avete compilato nel quadro RS il prospetto relativo alla ZFU, riportate in questo rigo l'importo indicato nel rigo RS334 del quadro RS.

Rigo RN35 Crediti d'imposta per le imprese e i lavoratori autonomi

Compilare questo rigo, per un importo fino a concorrenza di quello indicato nel rigo RN34, solo se si usufruisce di crediti d'imposta per le imprese e per i lavoratori autonomi riportati nel quadro RU del Fascicolo 3.

Si ricorda che i crediti d'imposta da indicare nel quadro RU possono essere utilizzati entro determinati limiti, per i quali si rimanda alle indicazioni contenute nelle istruzioni al quadro RU del Fascicolo 3.

Se avete compilato nel quadro RS il prospetto relativo alla ZFU, riportate in questo rigo l'importo indicato nel rigo RS335 del quadro RS.

Se è compilato il quadro LM l’importo da indicare in questa colonna va diminuito dell’importo indicato nella colonna 15 del rigo LM40

Rigo RN36 Eccedenza d'imposta risultante dalla precedente dichiarazione

Nella colonna 2, riportare l'eccedenza d'imposta per la quale non è stato chiesto il rimborso nella precedente dichiarazione, risultante dalla colonna 5 del rigo RX1 del Modello REDDITI 2020. Se nel 2020 avete fruito dell'assistenza fiscale ed il sostituto d'imposta non ha rimborsato in tutto o in parte il credito risultante dal Modello 730-3 indicare in questo rigo il credito non rimborsato risultante al punto 64 (264 per il coniuge) della Certificazione Unica 2021. In questa colonna deve essere compreso anche l'importo eventualmente indicato nella colonna 1.

Consultare in Appendice "Crediti risultanti dal mod. 730 non rimborsati dal sostituto d'imposta".

Indicare, inoltre, nella presente colonna, l'eccedenza dell'Irpef risultante dalle dichiarazioni degli anni precedenti e non richiesta a rimborso, nei casi in cui, ricorrendone le condizioni di esonero, non sia stata presentata la dichiarazione nell'anno successivo.

In caso di comunicazione dell'Agenzia delle entrate relativa al controllo della dichiarazione REDDITI 2020 con la quale è stato evidenziato un credito diverso da quello dichiarato (rigo RX1 colonna 5):

  • se il credito comunicato è maggiore dell'importo dichiarato, riportare in questa colonna l'importo comunicato, previa conferma presso l'Agenzia delle Entrate, al fine di utilizzarlo in compensazione/detrazione. In assenza di tale conferma, il maggior credito comunicato non sarà riconosciuto come spettante;
  • se il credito comunicato (ad esempio: 800) è inferiore all'importo dichiarato (ad esempio: 1.000), indicare l'intero credito dichiarato (ad esempio:1000) se a seguito della comunicazione avete versato con il mod. F24 la differenza tra il credito dichiarato ed il credito riconosciuto (200, nell'esempio riportato). Qualora il credito non spettante comunicato (200, nell'esempio riportato) non sia stato utilizzato, è possibile riportare in tale rigo l'importo inferiore spettante (800, nell'esempio riportato).

I contribuenti che hanno percepito redditi di impresa derivanti dalla partecipazione in società che operano in regime di trasparenza devono riportare in questa colonna anche l'importo eventualmente indicato nel rigo RH23 (eccedenza d'imposta attribuita al socio dalla società).

Inoltre, in questa colonna devono essere riportate anche le eccedenze d'imposta derivanti da società trasparenti ovvero da Trust trasparenti o misti indicate nella colonna 7 del rigo RF102, nonché quelle indicate nella colonna 7 del rigo RG37 e nella colonna 6 del rigo RL4.

Riportare nella colonna 2 del rigo RN36 sia l'importo delle eccedenze indicate nella colonna 5 dei righi RX5 (imposta sostitutiva sui premi di risultato) del modello REDDITI 2019, che l'importo delle eccedenze indicate nella colonna 5 del rigo RX6 (contributo di solidarietà) del modello REDDITI 2017.

In questa colonna va riportato anche l'importo indicato nella colonna 1 del rigo RN36.

Se lo scorso anno è stato presentato il modello 730/2020 ed è stato chiesto di utilizzare il credito scaturente dalla dichiarazione per il pagamento di imposte con il Mod. F24 (Quadro I del Mod. 730-3/2020 compilato), ma tale credito non è stato utilizzato tutto o in parte, riportare nella colonna 1 l'eventuale importo del credito Irpef indicato nella col. 4 del rigo 191 del prospetto di liquidazione Mod. 7303/2019 (col. 4 del rigo 211 per il coniuge) e nel rigo RN37 riportare l'eventuale credito Irpef utilizzato in compensazione con il Mod. F24.

Se lo scorso anno è stato presentato il modello 730/2020 per Dipendenti senza sostituto d'imposta, nella colonna 1 di questo rigo RN36 va riportato anche l'importo indicato nella col. 5 del rigo 191 del prospetto di liquidazione Mod. 730-3/2020 (col. 5 del rigo 211 per il coniuge), se il credito non è stato utilizzato in tutto o in parte in compensazione con il Mod. F24.

L'importo indicato nella colonna 1 deve essere sommato agli altri importi da indicare nella colonna 2 di questo rigo.

Rigo RN37 Eccedenza d'imposta risultante dalla precedente dichiarazione compensata nel modello F24

Indicare la parte delle eccedenze delle imposte , di cui al rigo RN36 col. 2 che avete utilizzato in compensazione nel mod. F24. Nel presente rigo deve essere compreso anche l'eventuale maggior credito riconosciuto con comunicazione dell'Agenzia delle entrate ed ugualmente utilizzato in compensazione.

Rigo RN38 Acconti

Nella colonna 6 indicare la somma degli acconti versati (considerando eventuali versamenti integrativi), ricavabili dalla colonna "Importi a debito versati" della sezione "Erario" del mod. F24 (codici tributo "4033" e "4034", anno di riferimento "2020").

Vanno compresi anche gli importi indicati nelle colonne 1, 2, 3, 4 e 5 di questo rigo.

I contribuenti che hanno percepito redditi di impresa derivanti dalla partecipazione in società che operano in regime di trasparenza devono riportare in questa colonna anche l'importo indicato nel rigo RH24 (acconti d'imposta versati dalla società di capitale ed attribuiti al socio).

Inoltre nella presente colonna devono essere riportati anche gli acconti d'imposta di società trasparenti ovvero di Trust trasparenti o misti indicati nella colonna 8 del rigo RF102, nonché quelli indicati nella colonna 8 del rigo RG37 e nella colonna 8 del rigo RL4.

Se avete pagato gli acconti usufruendo del differimento dei termini o siete ricorsi alla rateazione, non considerate le maggiorazioni dell'importo o gli interessi versati.

Se per l'anno precedente avete fruito dell'assistenza fiscale e avete versato gli acconti tramite il datore di lavoro dovete indicare nella presente colonna, gli importi trattenuti da quest'ultimo, pari alla somma dei punti 121 e 122 (321 e 322 per il coniuge) della Certificazione Unica 2021. Anche in questo caso l'importo deve essere indicato senza tenere conto degli interessi dovuti per la rateazione della prima rata dell'acconto.

Casi particolari:

  • Se nell'anno 2020 è stato presentato un modello 730/2020 senza sostituto riportare l'importo indicato nel rigo 141 del modello 730-3/2020 aumentato dell'importo eventualmente versato con il modello F24 con il codice tributo 4033 e l'anno 2020;

    se risulta compilato il rigo 114 del prospetto di liquidazione modello 730-3/2020, il versamento effettuato con il mod. F24 va imputato tra i due coniugi in misura proporzionale agli importi indicati nei righi 94 e 114 del prospetto di liquidazione modello 730-3/2020

  • Se il rimborso risultante dal modello 730/2020 con sostituto è stato erogato dall'Agenzia delle Entrate, riportare l'importo indicato nel rigo 94 (114 per il coniuge) del prospetto di liquidazione modello 730-3/2020.

È bene sapere che se tramite il sistema del casellario delle pensioni non è stata effettuata la tassazione alla fonte delle somme corrisposte, tenendo conto del cumulo dei trattamenti pensionistici, non saranno irrogate sanzioni nei confronti dei titolari di più trattamenti pensionistici che hanno omesso o versato in misura insufficiente gli acconti dell'Irpef per il 2020.

Se avete compilato nel quadro RS il prospetto relativo alla ZFU, si rimanda alle indicazioni fornite con riferimento alla colonna 9 dei righi da RS280 a RS283.

Nella colonna 1 indicare l'importo degli acconti dovuti ma non ancora versati alla data di presentazione della dichiarazione in quanto si è goduto della sospensione dei termini sulla base di specifici provvedimenti emanati per eventi eccezionali. L'importo di questi acconti sarà versato dal contribuente con le modalità e nei termini che saranno previsti da un apposito decreto per la ripresa delle riscossioni delle somme sospese.

Nella colonna 2 deve essere indicato l'importo, relativo al versamento di eventuali imposte sostitutive, che può essere scomputato dall'imposta dovuta ai sensi dell'articolo 22 del TUIR.

Nella colonna 3, riservata ai soggetti partecipanti in società fuoriuscite dal regime di cui all'art. 116 del TUIR che hanno ceduto alla società già trasparente quota dell'acconto versato, indicare la somma degli importi presenti nella colonna 4 dei righi RS23 e RS24 dei diversi moduli compilati qualora nella colonna 2 di detti righi sia stato indicato il codice 1.

Nella colonna 4 (di cui fuoriusciti dal regime di vantaggio o dal regime forfetario) riportare gli acconti relativi all'imposta sostitutiva versati dai contribuenti che sono fuoriusciti dal regime di vantaggio o dal regime forfetario con riferimento al periodo d'imposta 2019 e quindi non hanno compilato il quadro LM (rispettivamente codici tributo "1793" e "1794", o codici tributo "1790" e "1791", anno di riferimento "2020").

Nella colonna 5 va indicato l'ammontare corrispondente al credito riversato, al netto delle somme versate a titolo di sanzione e interessi, qualora nel corso del periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione siano state versate somme richieste con appositi atti di recupero emessi a seguito dell'indebito utilizzo in compensazione di crediti Irpef esistenti ma non disponibili (ad es. utilizzo di crediti in misura superiore al limite annuale, previsto dall'art. 34 della legge n. 388 del 2000). Attraverso tale esposizione, la validità del credito oggetto di riversamento viene rigenerata ed equiparata a quella dei crediti formatisi nel periodo d'imposta relativo alla presente dichiarazione.

Rigo RN39 Restituzione bonus

Colonna 1 (Bonus incapienti). I contribuenti che hanno percepito il Bonus fiscale previsto dall'articolo 44 del Decreto Legge del 1° ottobre 2007 n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, consistente in un rimborso forfetario per soggetti a basso reddito, devono indicare in questa colonna l'importo non spettante.

La restituzione delle somme non spettanti deve essere effettuata da tutti i soggetti che per errore hanno richiesto il bonus non spettante o spettante in misura inferiore nonché dai soggetti che hanno ricevuto il bonus dal sostituto d'imposta (che lo ha erogato in via automatica o su richiesta) e che non hanno comunicato al sostituto d'imposta, per qualsiasi motivo, di non avervi diritto in tutto o in parte (ad esempio, perché è fallito il sostituto d'imposta o per cessazione del rapporto di lavoro).

Colonna 2 (Bonus straordinario per famiglie). I contribuenti che hanno percepito il bonus straordinario per famiglie, lavoratori pensionati e non autosufficienza previsto dall'art. 1 del D.L. 29 novembre 2008 n. 185, devono indicare in questa colonna l'importo non spettante.

I soggetti che hanno percepito il beneficio non spettante, in tutto o in parte, sono tenuti infatti ad effettuare la restituzione entro il termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi successivo alla erogazione.

I contribuenti esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi (vedi Parte I, capitolo 3) effettuano la restituzione del beneficio tributario percepito mediante versamento con il modello F24 entro i termini previsti per il versamento del saldo dell'Irpef (Bonus incapienti) o per la presentazione della dichiarazione successiva all'erogazione (Bonus famiglia).

Rigo RN41 Importi rimborsati dal sostituto per detrazioni incapienti

Indicare in questo rigo gli importi eventualmente rimborsati dal sostituto d'imposta in sede di operazione di conguaglio relativi alla parte dell'ulteriore detrazione per figli a carico e delle detrazioni per canoni di locazione che non hanno trovato capienza nell'imposta lorda.

Nella colonna 1 va riportato l'importo indicato nel punto 364 della Certificazione Unica 2021 relativo all'ammontare del credito riconosciuto dal sostituto d'imposta pari alla quota dell'ulteriore detrazione per figli a carico che non ha trovato capienza nell'imposta lorda.

Nella colonna 2 va riportato l'importo indicato nel punto 370 della Certificazione Unica 2021 relativo all'ammontare della detrazione per canoni di locazione riconosciuta dal sostituto d'imposta che non ha trovato capienza nell'imposta lorda.

Nella colonna 3 deve essere indicato l’importo del Bonus vacanze oggetto di restituzione, ossia l’importo esposto al rigo RP83, col. 2,
nel caso in cui sia stato indicato il codice 4 nella colonna 1 di rigo RP83.

Rigo RN42 Irpef da trattenere o da rimborsare risultante dai modelli 730/2021

Questo rigo va compilato se con la presente dichiarazione intendete correggere o integrare un mod. 730/2021 precedentemente presentato.

Nella colonna 1 riportare quanto indicato nella colonna 7 del rigo 91 del modello 730-3/2021 (prospetto di liquidazione). Nel caso in cui il modello 730/2020 sia stato presentato in forma congiunta e la dichiarazione integrativa è presentata dal coniuge dichiarante, in questa colonna deve essere riportato quanto indicato nella colonna 7 del rigo 111 del modello 730-3/2021 .

Nella colonna 2 riportare quanto indicato nella colonna 5 del rigo 91 del modello 730-3/2021 (prospetto di liquidazione). Nel caso in cui il modello 730/2021 sia stato presentato in forma congiunta e la dichiarazione integrativa è presentata dal coniuge dichiarante, in questa colonna deve essere riportato quanto indicato nella colonna 5 del rigo 111 del modello 730-3/2021 .

 

Rigo RN43 Bonus Irpef e Trattamento integrativo

E' riconosciuto un credito, denominato "bonus Irpef", ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di alcuni redditi assimilati, la cui imposta sia di ammontare superiore alle detrazioni per lavoro dipendente.

L'importo del credito è di 960 euro per i possessori di reddito complessivo non superiore a 24.000 euro; in caso di superamento del predetto limite, il credito decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a 26.000 euro.

Per verificare il rispetto del limite dei 26.000 euro occorre fare riferimento ad un reddito complessivo determinato secondo le disposizioni dei commi 13 e 27 della legge di stabilità 2015. Pertanto occorre aumentare l'importo del reddito complessivo determinato ai fini Irpef dell'ammontare della quota di reddito esente prevista per i ricercatori e per i lavoratori rientrati in Italia.

Il credito è attribuito dal datore di lavoro in busta paga (massimo 80 euro mensili). Il credito è rapportato al periodo di lavoro, considerando il numero di giorni di lavoro nell'anno.

In sede di dichiarazione è necessario ricalcolare l'ammontare del credito spettante tenendo conto di tutti i redditi dichiarati.

Pertanto, se il datore di lavoro non ha erogato il bonus Irpef, in tutto o in parte, in sede di dichiarazione è possibile fruire dell'ammontare spettante. Se dal calcolo effettuato il bonus risulta non spettante, in tutto o in parte, l'ammontare riconosciuto dal datore di lavoro in mancanza dei presupposti previsti (ad esempio perché il reddito complessivo è superiore a 26.000 euro), viene recuperato con la presente dichiarazione.

Se il datore di lavoro non riveste la qualifica di sostituto d'imposta, il Bonus può essere fruito nella presente dichiarazione.

Per ulteriori informazioni si rinvia alle circolari n. 8/E del 28 aprile 2014 e n. 9/E del 14 maggio 2014 e circolare n. 28/E del 15 giugno 2016.

Per determinare se il Bonus spetta o meno devono risultare soddisfatte tutte e tre le seguenti condizioni:

  • il reddito complessivo aumentato del reddito derivante da cedolare secca (RN1 col. 1), (RC4), della quota di reddito esente prevista per i ricercatori e per i lavoratori rientrati in Italia (RC14 col. 4) e diminuito della deduzione per abitazione principale (rigo RN2) non deve essere superiore a 26.000;
  • presenza di almeno un reddito nella colonna 3 nei righi da RC1 a RC3 del quadro RC per i quali sia presente nella relativa colonna 1, il codice 2, ed i codici 3 o 4 per i quali il relativo reddito concorre alla formazione del reddito complessivo (in presenza dei codici 3 o 4 si rimanda alle istruzioni successivamente fornite);
  • l'imposta lorda sulla somma dei redditi di cui al punto precedente deve essere superiore all'ammontare della detrazione spettante per i medesimi redditi.

Se risultano soddisfatte tutte e tre le precedenti condizioni il bonus spetta nella misura di:

  • 960 euro, se il reddito complessivo aumentato del reddito derivante da cedolare secca (RN1 col. 1), delle somme percepite per premi di risultato (RC4), della quota di reddito esente prevista per i ricercatori e per i lavoratori rientrati in Italia (RC14 col. 4) e diminuito della deduzione per abitazione principale (rigo RN2) non è superiore a 24.000 euro;
  • se il reddito complessivo, come sopra determinato, è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro, il Bonus di euro 960,00 spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, come sopra determinato, e l'importo di 2.000 euro.

Al fine della verifica delle condizione per il riconoscimento del Bonus e per la sua determinazione, devono essere seguite le indicazioni di seguito fornite.

Determinare il limite di reddito per il quale spetta il Bonus:

LimiteRedditoBonus = RN1 col. 1 – RN2 + RC14 col. 4

Ai fini della determinazione dei redditi di lavoro dipendente e assimilati per i quali spetta il Bonus Irpef calcolare :

TotaleRedditiLavDip = somma degli importi indicati nella col. 3 dei righi da RC1 a RC3 di tutti i moduli compilati per i quali nella casella di col. 1 (tipologia reddito) è indicato il codice "2";

TotaleRedditiLSU = rigo RC5 col. 4.

Tale importo assume rilievo ai fini del Bonus solo se ha concorso alla formazione del reddito complessivo. Pertanto, se il reddito complessivo indicato nello "Schema riepilogativo dei redditi e delle ritenute" diminuito dell'importo indicato nel rigo RC5 col. 4 e dell'importo indicato nel rigo RN2 è inferiore o uguale a euro 9.296, i redditi da LSU non hanno concorso al reddito complessivo e quindi l'importo di TotaleRedditiLSU è pari a zero.

TotaleRedditiFrontalieri = somma degli importi indicati nella col. 3 dei righi da RC1 a RC3 di tutti i moduli compilati per i quali nella casella di col. 1 (tipologia reddito) è indicato il valore uguale a "4". Ridurre l'importo così determinato di euro 7.500. Ricondurre a zero se il risultato è negativo.

Pertanto, per determinare l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e assimilati per i quali spetta il Bonus Irpef calcolare:

RedditiBonus TotaleRedditiLavDip + TotaleRedditiLSU + TotaleRedditiFrontalieri - RC5 colonna 2

Pertanto, per determinare la base imponibile sulla quale calcolare l'imposta lorda procedere come segue:

Totale_Importi_Imposta_Sostitutiva = somma delle col. 3 del rigo RC4 di tutti i moduli compilati

ImponibileImpostaLordaBonus = RedditiBonus + Totale_Importi_Imposta_Sostitutiva

L'importo così determinato costituisce la base imponibile (ImponibileImpostaLordaBonus) cui applicare gli scaglioni di aliquote Irpef presenti nella tabella sotto riportata

CALCOLO DELL'IRPEF
REDDITO (per scaglioni) ALIQUOTA (per scaglioni) IMPOSTA DOVUTA SUI REDDITI INTERMEDI COMPRESI NEGLI SCAGLIONI
  fino a euro 15.000,00 23 23% sull'intero importo
oltre euro 15.000,00 e fino a euro 28.000,00 27 3.450,00 + 27% parte eccedente 15.000,00
oltre euro 28.000,00 e fino a euro 55.000,00 38 6.960,00 + 38% parte eccedente 28.000,00
oltre euro 55.000,00 e fino a euro 75.000,00 41 17.220,00 + 41% parte eccedente 55.000,00
oltre euro 75.000,00   43 25.420,00 + 43% parte eccedente 75.000,00

Ai fini della verifica che l'imposta lorda sulla somma dei redditi di lavoro dipendente e assimilati (come sopra determinati e definita ImponibileImpostaLordaBonus),sia superiore all'ammontare della detrazione spettante per i medesimi redditi, è necessario determinare l'ammontare delle detrazioni spettanti su tali redditi di lavoro dipendente e assimilati.

Per la determinazione della suddetta detrazione, definita DetrazioneRedditiBonus, si rimanda alle istruzioni del rigo RN7 col. 1 assumendo come Reddito per detrazioni da utilizzare nella determinazione della detrazione l'importo ImponibileImpostaLordaBonus.

A questo punto è necessario procedere al calcolo della capienza dell'imposta lorda. Calcolare:

CapienzaImpostaBonus = ImpostaLordaBonus – DetrazioneRedditiBonus

Il Bonus spetta se risultano soddisfatte tutte e tre le seguenti condizioni:

  • LimiteRedditoBonus inferiore o uguale a 26.000
  • RedditiBonus maggiore di zero
  • CapienzaImpostaBonus maggiore di zero

Se le precedenti condizioni risultano tutte verificate, determinare l'ammontare del Bonus Irpef come di seguito descritto. Il bonus spetta per euro 960.00 (da rapportare ai giorni di lavoro dipendente) se il reddito non è superiore a euro 24.000. Spetta solo in parte fino ad azzerarsi per i redditi compresi tra euro 24.000 e 26.000. Pertanto, è necessario calcolare prima l'importo del bonus commisurato all'ammontare del reddito (di seguito BonusTeorico) e successivamente rapportare tale importo ai giorni di lavoro dipendente (di seguito BonusSpettante).

Se LimiteRedditoBonus è minore o uguale a 24.000, BonusTeorico = 960

Se LimiteRedditoBonus è maggiore di 24.000 e minore o uguale a 26.000:

$$ \ Bonus \ Teorico \ = \ { \ (26.000 \ - \ Limite \ Reddito \ Bonus) \over \ 2000 } \ x \ 960 $$

$$ \ Bonus \ Teorico \ = \ Bonus \ Teorico \ x \ { \ RC6 \ Col.1 \over \ 365 } $$

Riportare l'importo di BonusSpettante così determinato nella col. 1 del Rigo RN43.

L'importo del BonusSpettante va confrontato con l'ammontare del Bonus eventualmente già erogato dal datore di lavoro e indicato nella col. 2 del rigo RC14, al fine di fruire della parte di bonus eventualmente non erogata dal sostituto d'imposta ovvero restituire la parte erogata ma non spettante. Pertanto, calcolare:

BONUS = BonusSpettante – RC14 col. 2

Se l'importo di BONUS è maggiore di zero, (in sede di dichiarazione è stato determinato un ammontare del Bonus superiore a quello erogato dal datore di lavoro) riportare l'importo di BONUS come sopra determinato nella col. 2 del Rigo RN43 e la col. 3 del rigo RN43 non va compilata.

Se l'importo di BONUS è uguale a zero, (l'importo del bonus erogato dal datore di lavoro è pari a quello determinato in sede di dichiarazione) le col. 2 e 3 del rigo RN43 non vanno compilate.

Se l'importo di BONUS è minore di zero (in sede di dichiarazione è stato determinato un ammontare del Bonus inferiore a quello erogato dal datore di lavoro), la col. 2 del rigo RN43 non va compilata e nella col. 3 del rigo RN43 va riportato l'importo del Bonus da restituire pari al risultato della seguente operazione: RC14 col. 2 – BonusSpettante.

Bonus non spettante

Se le tre condizioni sopra descritte non risultano tutte verificate, non spetta il Bonus Irpef.

Qualora il Bonus sia stato erogato dal sostituto d'imposta (Rigo RC14 col. 2 maggiore di zero), tale importo deve essere recuperato in sede di dichiarazione. Al tale fine, le col. 1 e 2 del rigo RN43 non devono essere compilate e nella col. 3 del rigo RN43 va riportato l'importo indicato nel rigo RC14 col. 2.

Ai fini della verifica dei presupposti per il riconoscimento delle agevolazioni relative alla riduzione della pressione fiscale (Bonus Irpef,
Trattamento Integrativo) e per la loro determinazione si rimanda alle indicazioni contenute nelle specifiche tecniche relative al Modello
Redditi PF 2021/2020, disponibili sul sito internet.

DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA

Righi RN45 e RN46 Imposta a debito o a credito

Per determinare l'imposta a debito o a credito effettuare la seguente operazione:

RN34 col.1 – RN35 col.1 - RN36 col.2 + RN37 col.1 + RN38 col.3 - RN38 col.6 + RN39 col.1 + RN39 col.2 + RN41 col.1 + RN41 col.2 +
RN41 col.3 - RN42 col.1 + RN42 col.2 - RN43 col.2 + RN43 col.3 - RN43 col.5 + RN43 col.6 + RL32 col.2

Imposta a debito

Se il risultato di tale operazione è positivo (Debito) riportare l'importo così ottenuto nella colonna 2 del rigo RN45.

Tale importo va riportato nella colonna 1 del rigo RX1.

Colonna 1: se è stato compilato il quadro TR riportare in questa colonna l'importo dell'imposta rateizzata indicata nella colonna 3 del rigo TR5, nel limite dell'importo dell'imposta a debito di cui alla colonna 2 del rigo RN45.

Imposta a credito

Se il risultato di tale operazione è negativo (Credito) indicare l'importo ottenuto, non preceduto dal segno meno, nel rigo RN46. Tale importo va riportato nella colonna 2 del rigo RX1.

L'imposta non è dovuta oppure non è rimborsata né può essere utilizzata in compensazione se non supera euro 12,00.

Rigo RN47 Residuo delle deduzioni, delle detrazioni e dei crediti d'imposta di cui ai righi RP33, RP34, RN19, RN20, RN21, RN23, RN24, RN28 e RN30, Residuo della deduzione di cui al rigo RP33, Residuo deduzioni Start-up col. 31, 32 e 33, Residuo deduzioni erogazione liberale (RP36), crediti d’imposta di cui ai righi RN32

  1. Residuo della detrazione di cui al rigo RN23 e dei crediti di cui al rigo RN24

    Ai fini della determinazione dei residui e dei crediti d'imposta di cui ai righi RN23 e RN24 (col. 1, 2, 3, 4, 5) calcolare la differenza tra l'ammontare dell'imposta lorda, indicata nel rigo RN5 e la somma delle detrazioni indicate nel rigo RN22.

    Se tale differenza è superiore o uguale all'importo delle detrazioni indicate nel rigo RN25, le relative colonne del rigo RN47 non devono essere compilate.

    Se invece tale differenza è inferiore all'importo del rigo RN25, per ciascuna detrazione o credito esposto nei righi RN23 e RN24 indicare nella relativa colonna del rigo RN47 il corrispondente ammontare che non ha trovato capienza nell'imposta lorda. Qualora risultino compilati sia il rigo RN6 colonna 3 (ulteriore detrazione per figli a carico) che il rigo RN23 (detrazione spese sanitarie per determinate patologie) per la determinazione dell'importo da indicare nella colonna 6 del rigo RN47 si rimanda alle indicazioni fornite con riferimento al rigo RN31.

    In caso di mancata ripartizione in quattro rate delle spese sanitarie, l'importo residuo esposto nella colonna 6 del rigo RN47 costituisce la parte di detrazione che, non avendo trovato capienza nell'imposta lorda, può essere trasferita al familiare che ha sostenuto, nel vostro interesse, le spese sanitarie per particolari patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica. In questo caso il familiare che ha sostenuto le spese può indicare nella propria dichiarazione dei redditi al rigo RP2 l'importo da voi indicato nella colonna 6 del rigo RN47 diviso 0,19.

    L'importo residuo esposto nelle altre colonne di questo rigo sarà utilizzabile nella prossima dichiarazione, oppure, tramite delega di pagamento modello F24, in compensazione delle somme a debito.

    Esempio

    Imposta lorda = 4.000

    Totale detrazioni (rigo RN22) = 1.000

    Differenza tra imposta lorda e rigo RN22 (4.000 – 1.000) = 3.000

    Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa (rigo RN24 col. 1) = 3.100

    Credito per l'incremento dell'occupazione (rigo RN24 col. 2) = 500

    Totale altre detrazioni (rigo RN25) = 3.600

    La differenza tra l'imposta lorda e il rigo RN22 (euro 3.000) è inferiore all'importo del rigo RN25 (euro 3.600), pertanto, il contribuente può indicare l'importo di euro 600 che costituisce il residuo che non ha trovato capienza nell'imposta lorda, o nella colonna 11 del rigo RN47 per il suo intero ammontare ovvero suddividerla nella misura che ritiene più opportuna tra le colonne 11 e 12 del rigo RN47.

    A titolo esemplificativo si propongono alcune delle possibili modalità di compilazione delle colonne 11 e 12 del rigo RN47:

    Ipotesi 1: Rigo 47 col. 11 = 600 Rigo 47 col. 12 = 0

    Ipotesi 2: Rigo 47 col. 11 = 100 Rigo 47 col. 12 = 500

    Ipotesi 3: Rigo 47 col. 11 = 300 Rigo 47 col. 12 = 300

    Si precisa che nell'esempio riportato, il credito residuo di euro 600 non può essere indicato per intero nella colonna 12 del rigo RN47 in quanto d'importo superiore a quello del credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione di cui al rigo RN24 col. 2.

  2. Residuo del credito di cui al rigo RN28

    Calcolare residuo: rigo CR10 col. 4 + CR10 col. 5 – RN26 – RN27

    Se il risultato della presente operazione è positivo riportare tale importo nella colonna 21 del rigo RN47. Se invece il risultato è negativo o pari a zero, la colonna 6 non deve essere compilata.

    Nel caso in cui sia stato compilato più di un rigo CR10, per la determinazione del residuo deve essere considerata la somma degli importi indicati nella colonna 4 di tutti i moduli compilati aumentata dell'importo di colonna 5.

    L'importo residuo del credito sarà utilizzabile nella prossima dichiarazione dei redditi.

    Se il risultato della presente operazione è positivo riportare tale importo nella colonna 21 del rigo RN47.

    Se invece il risultato è negativo o pari a zero, la colonna 21 non deve essere compilata.

  3. Residuo detrazioni start up da Unico 2019

    Indicare nella colonna 1 del rigo RN47 l'ammontare della detrazione che non ha trovato capienza nell'imposta lorda, determinata secondo le istruzioni fornite al rigo RN19.

  4. Residuo detrazioni start up da REDDITI 2020

    Indicare nella colonna 2 del rigo RN47 l'ammontare della detrazione che non ha trovato capienza nell'imposta lorda, determinata secondo le istruzioni fornite al rigo RN20.

  5. Residuo detrazioni start up da REDDITI 2021

    Indicare nella colonna 3 del rigo RN47 l'ammontare della detrazione che non ha trovato capienza nell'imposta lorda, determinata secondo le istruzioni fornite al rigo RN21.

  6. Residuo della deduzione di cui al rigo RP33

    Se il rigo RN4 è maggiore di zero la deduzione ha trovato interamente capienza nel reddito e pertanto la colonna 36 del rigo RN47 non va compilata.

    Se invece il rigo RN4 è uguale a zero calcolare:

    Imponibile = RN1, col. 5 + RN1, col. 2 – RN2 – RN3 + RP33 col.3; ricondurre a zero se il risultato è negativo.

    Indicare nella col. 36 del rigo RN47 il risultato della seguente operazione : RP33 col 3 – Imponibile

  7. Residuo del credito di cui al rigo RN30 e RN32

    Indicare nella colonna 26 del rigo RN47 l'ammontare del credito che non ha trovato capienza nell'imposta netta, determinato secondo le istruzioni fornite al rigo RN30 (credito d'imposta cultura).

    Indicare nella colonna 27 del rigo RN47 l'ammontare del credito che non ha trovato capienza nell'imposta netta, determinato secondo le istruzioni fornite al rigo RN30 (credito d'imposta scuola).

    Indicare nella colonna 28 del rigo RN47 l'ammontare del credito che non ha trovato capienza nell'imposta netta, determinato secondo le istruzioni fornite al rigo RN30 (credito d'imposta videosorveglianza).

    Indicare nella colonna 39 del rigo RN47 l’ammontare del credito che non ha trovato capienza nell’imposta netta, determinato secondo le istruzioni fornite al rigo RN32 (credito d’imposta erogazione sportive.

    Indicare nella colonna 40 del rigo RN47 l’ammontare del credito che non ha trovato capienza nell’imposta netta, determinato secondo le istruzioni fornite al rigo RN32 (credito d’imposta bonifica ambientale).

    Indicare nella colonna 41 del rigo RN47 l’ammontare del credito che non ha trovato capienza nell’imposta netta, determinato secondo le istruzioni fornite al rigo RN32 (credito d’imposta monopattini elettrici e servizi di mobilità elettrica).

    Indicare nella colonna 42 del rigo RN47 l’ammontare del credito che non ha trovato capienza nell’imposta netta, determinato secondo le istruzioni fornite al rigo RN32 (credito d’imposta riscatto alloggi sociali).

  8. Rigo RN47 Determinazione del residuo della deduzione per start-up, della deduzione per somme restituite al soggetto erogatore della deduzione per erogazioni liberali (rigo rn47 col. 31, 32, 33, 36, 37, 38 e 43)
    Al fine di verificare l’eventuale ammontare residuo degli oneri di cui ai righi RP33, RP34 e RP36 da riportare nelle successive dichiarazioni, si confronta l’ammontare complessivo di detti oneri con il reddito complessivo diminuito dei soli altri oneri diversi da quelli di cui ai righi RP3, RP34 e RP36 (nel prosieguo c.d. ComplessivoNetto).
    L’eventuale eccedenza di tali oneri rispetto all’ammontare del ComplessivoNetto, costituisce, pertanto, l’ammontare complessivo del residuo riferito ai suddetti oneri (righi RP33, RP34 e RP36). Tale residuo viene imputato ai singoli oneri tenendo conto delle scadenze previste per il riporto in avanti e dando priorità nell’utilizzo ai residui con scadenza maggiore. Dettagliate indicazioni sulle modalità di calcolo da utilizzare per la gestione dei residui sono contenute nelle specifiche tecniche relative al Modello Redditi PF 2021/2020, disponibili sul sito internet.

Rigo RN50 Altri dati

Nel presente rigo vanno indicati i redditi relativi all'abitazione principale soggetta a Imu, i redditi relativi ai fabbricati non locati, nonché il reddito dominicale dei terreni non affittati e i redditi relativi ai fabbricati situati all'estero. Tali redditi risultano non imponibili in quanto l'Imu sostituisce l'Irpef e le relative addizionali regionali e comunali. Per gli anni 2017, 2018 , 2019 e 2020,  i redditi dominicali e agrari non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola.

Gli importi indicati in questo rigo possono assumere rilievo nell'ambito di prestazioni assistenziali o previdenziali.

Colonna 1 riportare il reddito dell'abitazione principale indicato nella colonna 16 del rigo RB10.

Colonna 2 riportare la somma dei seguenti importi: RA23, col.13 + RB10, col. 17 + RH18, col. 2 + RL12 col. 1

Colonna 3 riportare l'importo di colonna 1 del rigo RL12.

Acconto Irpef per l'anno 2021

Nel modello REDDITI va riportato, se dovuto, l'ammontare dell'acconto Irpef per l'anno 2021.

È necessario innanzitutto verificare se si rientra in uno dei casi particolari indicati nelle istruzioni al rigo RN61 ed eventualmente seguire le istruzioni riportate.

Rigo RN61 Casi particolari

  • In presenza di redditi derivanti dall'attività di noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto assoggettati ad imposta sostitutiva del 20 per cento (Quadro RM). L'acconto Irpef per l'anno 2021 deve essere calcolato tenendo conto anche di tali redditi (art. 59-ter, comma 5, del D.L. n. 1/2012).
  • In presenza di redditi d'impresa l'acconto va calcolato tenendo conto dell'art. 34, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (deduzione forfetaria in favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburante).
  • Per i soggetti che effettuano investimenti nei beni indicati nei commi 8, 9 e 10 dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, il costo di acquisizione è maggioratori spettivamente del 40 per cento, del 150 per cento e del 40 per cento (per approfondimenti v. la circolare n. 4/E del 30 marzo 2017). Ai sensi del successivo comma 12, in sede di determinazione dell'acconto per il periodo d'imposta 2018, l'imposta dovuta per il 2017, da assumere come parametro di riferimento per il calcolo dell'acconto con il metodo storico, va determinata senza tenere conto delle norme sulla proroga del super ammortamento (comma 8), sull'iper ammortamento (comma 9) e sulla maggiorazione relativa ai beni immateriali (comma 10).
  • In presenza della disposizione di cui all'articolo 14, comma 3, del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, la determinazione dell'acconto dovuto per i periodi d'imposta per i quali è operata la deduzione di cui al comma 2 è effettuata considerando, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata in assenza delle disposizioni del presente articolo.

Al fine del corretto calcolo dell'acconto, da riportare nel rigo RN62, nei casi descritti si deve, pertanto, preventivamente procedere alla rideterminazione del reddito complessivo e dell'importo corrispondente al rigo RN34 (rigo Differenza), introducendo, per ciascun caso, i correttivi previsti dalla norme vigenti, secondo le indicazioni sopra riportate.

Colonna 1 (Casi Particolari), barrare la casella se si rientra in uno dei casi particolari sopra indicati;

Colonna 2 (Reddito complessivo ricalcolato), indicare l'importo del reddito complessivo, ricalcolato secondo le modalità sopra descritte;

Colonna 3 (Imposta netta ricalcolata) indicare l'importo dell'imposta netta, ricalcolata sulla base secondo le modalità sopra descritte;

Colonna 4 (Importo differenza ricalcolata), indicare il nuovo ammontare dell'importo differenza, calcolata secondo le modalità sopra descritte.

Rigo RN62

Se nel rigo RN61 è barrata la casella di col. 1 "Casi Particolari", "Differenza" è uguale all'importo indicato in colonna 4 del rigo RN61.

Se, invece, nel rigo RN61 non è barrata la casella di col. 1 "Casi Particolari", "Differenza" è uguale all'importo indicato nel rigo RN34.

Per stabilire se è dovuto o meno l'acconto IRPEF per l'anno 2021, si deve fare riferimento all'importo di "Differenza" come sopra definito.

Se "Differenza":

  • non supera euro 51,65, non è dovuto acconto;
  • supera euro 51,65, è dovuto acconto nella misura del 100 per cento dell'ammontare "Differenza".

Atteso che tutti gli importi indicati in dichiarazione sono espressi in unità di euro, l'acconto risulta dovuto qualora l'importo di "Differenza" risulti pari o superiore ad euro 52.

L'acconto così determinato deve essere versato:

  • in unica soluzione entro il 30 novembre 2021 , se l'importo dovuto è inferiore ad euro 257,52;
  • in due rate, se l'importo dovuto è pari o superiore ad euro 257,52, di cui:
    • la prima, nella misura del 40 per cento, entro il  30 giugno 2021  ovvero entro il 30 luglio 2021 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo;
    • la seconda, nella restante misura del 60 per cento, entro il 30 novembre 2021.

Se il contribuente prevede (ad esempio, per effetto di oneri sostenuti nel 2021 o di minori redditi percepiti nello stesso anno) una minore imposta da dichiarare nella successiva dichiarazione, può determinare gli acconti da versare sulla base di tale minore imposta.

In tal caso gli importi da indicare nel rigo RN62 devono essere comunque quelli determinati utilizzando le istruzioni sopra fornite e non i minori importi versati o che si intendono versare.

La prima rata di acconto dell'IRPEF può essere versata ratealmente alle condizioni indicate nel paragrafo "Rateazione".

Nella colonna 1 (Primo acconto), indicare l'importo della prima rata di acconto dovuta, calcolata secondo le modalità sopra descritte.

Nella colonna 2 (Secondo o unico acconto), indicare l'importo della seconda o unica rata di acconto dovuta, calcolata secondo le modalità sopra descritte.

Per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all’articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’economia e delle finanze (si veda l'art. 12-quinquies, commi 3 e 4,del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58), i versamenti di acconto dell'imposta sono effettuati in due rate ciascuna nella misura del 50 per cento (art. 58, comma 1, del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157).

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