Istruzioni per la compilazione del quadro RL

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QUADRO RL – Altri redditi

GENERALITÀ

Questo quadro è composto da tre sezioni:

Sezione I – riservata ai redditi di capitale la cui disciplina è contenuta nel titolo I, capo III del TUIR;

Sezione II – riservata a taluni redditi diversi la cui disciplina è contenuta nel Titolo I, capo VII, del TUIR ed alle erogazioni per l'esercizio di attività sportiva dilettantistica, di cui all'art. 67, comma 1, lett. m) del TUIR;

Sezione III – riservata agli altri redditi di lavoro autonomo indicati nel comma 2 dell'art. 53 del TUIR.

TABELLA DI RACCORDO TRA CERTIFICAZIONE UNICA 2021 – LAVORO AUTONOMO, QUADRO D DEL MODELLO 730/2020 E QUADRO RL DEL MODELLO REDDITI PF 2021
"CAUSALE" INDICATA NEL PUNTO 1 DELLA CU RIGO E CODICE DA INDICARE NEL QUADRO D RIGO E CODICE DA INDICARE NEL QUADRO RL TIPOLOGIA DI REDDITO
B D3 codice 1 RL25 Proventi che derivano dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali da parte dell'autore o inventore
C D3 codice 3 RL27 Redditi che derivano dai contratti di associazione in partecipazione e di cointeressenza agli utili se l'apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro
D D3 codice 3 RL27 Utili spettanti ai soci promotori ed ai soci fondatori delle società di capitali
E D3 codice 2 RL26 codice 1 Redditi che derivano dall'attività di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali
F   RL26 codice 2 Redditi derivanti da indennità in denaro o in natura corrisposti ai giudici onorari di pace e ai vice procuratori onorari
L D4 codice 6 RL13 Redditi derivanti dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti industriali, percepiti dagli aventi causa a titolo gratuito (ad esempio eredi e legatari)
L1 D4 codice 6 RL13 Redditi derivanti dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti industriali, percepiti da soggetti che abbiano acquistato a titolo oneroso i diritti alla loro utilizzazione
M D5 codice 2 RL15 Redditi derivanti da attività di lavoro autonomo occasionale
M1 D5 codice 3 RL16 Redditi derivanti dall'assunzione di obblighi di fare, non fare, permettere
M2 D5 codice 2 RL15 Redditi derivanti da prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente per le quali sussiste l'obbligo di iscrizione alla Gestione Separata ENPAPI
N D4 codice 7 RL21 Indennità di trasferta, rimborsi forfetari di spesa, premi e compensi erogati ai direttori artistici e ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche, attività sportive dilettantistiche.
O D5 codice 2 RL15 Redditi derivanti da attività di lavoro autonomo occasionale, per le quali non sussiste l'obbligo di iscrizione alla gestione separata (Cir. INPS n. 104/2001)
O1 D5 codice 3 RL16 Redditi derivanti dall'assunzione di obblighi di fare, non fare, permettere, per le quali non sussiste l'obbligo di iscrizione alla gestione separata (Cir. INPS n. 104/2001)
V1 D5 codice 1 RL14 Redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente

SEZIONE I-A – Redditi di capitale

La sezione I deve essere utilizzata per la dichiarazione degli utili che concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente, derivanti dalla partecipazione al capitale di società ed enti soggetti all'IRES e quelli distribuiti da società ed enti esteri di ogni tipo, unitamente a tutti gli altri redditi di capitale, percepiti nel 2020, senza avere riguardo al momento in cui è sorto il diritto a percepirli. Gli interessi, le rendite e gli altri proventi conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali non costituiscono redditi di capitale, e quindi non devono essere indicati in questo quadro.

L' art.1, commi da 1003 a 1006, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha modificato il trattamento fiscale dei redditi di capitale provenienti dalle partecipazioni di natura qualificata, ai sensi dell'art. 67 comma 1, lett. c) del Tuir, percepiti dalle persone fisiche, prevedendo la tassazione nella misura del 26 per cento. Pertanto, dal 1° gennaio 2018 gli utili e gli altri proventi di natura qualificata percepiti dalle persone fisiche residenti derivanti dalla partecipazione al capitale di società ed enti indicati nelle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 73 del Tuir, formatisi dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 sono assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta pari al 26 per cento.
In deroga a quanto descritto nel capoverso precedente alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate in società ed enti soggetti all'Ires formatesi con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017, deliberate dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre
2022, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al d.m. 26 maggio 2017 (art. 1, comma 1006, della citata legge).

Si precisa che solo i contribuenti che detengono partecipazioni di natura qualificata ovvero partecipazioni di natura non qualificata in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a fiscalità privilegiata, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati, dovranno esporre nella dichiarazione dei redditi (730 o REDDITI) i proventi percepiti indicati nella prevista certificazione degli utili o desumibili da altra documentazione rilasciata dalle imprese o enti emittenti, italiani o esteri, o dai soggetti intermediari.

Non devono essere dichiarati i redditi di capitale esenti, soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta oppure ad imposta sostitutiva. I redditi prodotti all'estero, percepiti direttamente dal contribuente senza l'intervento di intermediari residenti ovvero quando l'intervento degli intermediari non ha comportato l'applicazione della ritenuta alla fonte, devono essere indicati in questo quadro se il contribuente non si avvale del regime di imposizione sostitutiva compilando il quadro RM.

Nel rigo RL1 devono essere indicati gli utili, anche in natura, compresi gli acconti, distribuiti dalle società di capitali e dagli enti, commerciali e non commerciali, aventi in Italia la sede legale o amministrativa o l'oggetto principale dell'attività. Sono assimilati alle azioni i titoli partecipativi e gli strumenti finanziari emessi da soggetti non residenti che presentano le seguenti caratteristiche:

  • la relativa remunerazione deve essere costituita esclusivamente da utili, ossia essere rappresentativa di una partecipazione ai risultati economici della società emittente (di società appartenenti allo stesso gruppo o dell'affare in relazione al quale gli strumenti finanziari sono stati emessi);
  • tale remunerazione deve essere totalmente indeducibile dal reddito della società emittente secondo le regole proprie vigenti nel Paese estero di residenza.
Vedere in APPENDICE la voce "Utili prodotti all'estero".

Devono essere, inoltre, incluse le somme percepite, in aggiunta ai dividendi, in forza di alcune convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni.

Costituiscono utili anche le somme o il valore normale dei beni ricevuti dai soci in caso di recesso, di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione anche concorsuale di società ed enti, per la parte che eccede il prezzo pagato per l'acquisto o la sottoscrizione delle azioni o quote annullate, diminuito delle somme o del valore normale dei beni ricevuti a titolo di ripartizione delle riserve e altri fondi di cui all'art. 47, comma 5, del TUIR (riserve o altri fondi costituiti con sovrapprezzi di emissione, con interessi di conguaglio versati dai sottoscrittori di nuove azioni o quote, o con versamenti dei soci a fondo perduto o in conto capitale e con saldi di rivalutazione monetaria esenti da imposta, anche se tali riserve sono state imputate a capitale).

Nella sezione, devono essere indicati anche gli utili da partecipazione di natura non qualificata relativi a imprese o enti residenti in Stati o territori a fiscalità privilegiata i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati e i proventi di natura non qualificata derivanti dagli strumenti finanziari emessi dalle predette imprese o enti. In tal caso, gli utili e i proventi equiparati concorrono alla formazione del reddito imponibile per la loro totalità e la ritenuta applicata su tali redditi è a titolo d'acconto. Rimane ferma la possibilità di applicare la predetta ritenuta a titolo d'imposta qualora il percettore abbia esperito con esito positivo la procedura di interpello prevista per tale fattispecie. Invece, sugli utili e proventi equiparati provenienti da partecipazioni non qualificate in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a fiscalità privilegiata, i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati continua ad essere applicabile la ritenuta a titolo di imposta.

Gli utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 derivanti da partecipazione di natura qualificata in imprese o enti residenti in Paesi o territori a fiscalità privilegiata e i proventi equiparati derivanti dagli strumenti finanziari emessi dai predetti soggetti non concorrono alla formazione del reddito imponibile e la ritenuta applicata è a titolo d'imposta, qualora il percettore abbia esperito con esito positivo la procedura di interpello prevista per tale fattispecie.

A decorrere dal 1° gennaio 2020, l’art. 32-quater del decreto legge n. 124 del 2019 ha modificato la tassazione degli utili distribuiti alle società semplici in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, anche nei casi di cui all’art. 47, comma 7, del tuir, dalle società e dagli enti residenti di cui all’art. 73, comma 1, lett. a), b, c) e d), del medesimo testo unico. in particolare, i dividendi corrisposti alla società semplice si intendono percepiti per trasparenza dai rispettivi soci con conseguente applicazione del corrispondente regime fiscale (art. 89 o art. 59 del tuir). detti utili, per la quota imputabile alle persone fisiche residenti in relazione a partecipazioni, qualificate e non qualificate, non relative all’impresa ai sensi dell’art. 65 del tuir, sono soggetti a tassazione con applicazione della ritenuta di cui all’art. 27, comma 1, del d.p.r. n. 600 del 1973. 27, comma 1, del d.p.r. n. 600 del 1973. alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni in società ed enti soggetti all'ires, formatesi con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2019, deliberate entro il 31 dicembre 2022, continua ad applicarsi la disciplina previgente a quella prevista dall'art. 1, commi da 999 a 1006, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (comma 2-bis, art. 32-quater citato).

Nel rigo RL1, indicare gli utili e gli altri proventi equiparati in qualunque forma corrisposti da società di capitali o imprese o enti commerciali, residenti e non residenti, riportati nell'apposita certificazione. tra gli utili ed i proventi da indicare nel presente rigo devono essere ricompresi anche quelli derivanti da contratti di associazione in partecipazione, o dai contratti di cointeressenza, il cui apporto sia costituito da capitale o da capitale e da opere e servizi nonché quelli conseguiti in caso di recesso, di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione anche concorsuale di società ed enti. in particolare indicare:

  • nella colonna 1:
    • il codice 1, in caso di utili e di altri proventi equiparati di natura qualificata corrisposti da imprese residenti in italia ovvero residenti in stati aventi un regime fiscale non privilegiato formatisi con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007;
    • il codice 2, in caso di utili e di altri proventi equiparati di natura qualificata provenienti da imprese o enti residenti o localizzati in stati o territori che hanno un regime fiscale privilegiato. Si considerano provenienti da imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime privilegiato gli utili relativi al possesso di partecipazioni dirette in tali soggetti o di partecipazioni di controllo ai sensi del comma 2 dell'art. 167 del TUIR in società residenti all'estero che conseguono utili dalla partecipazione in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime privilegiato e nei limiti di tali utili (art. 47, comma 4, del TUIR). Gli utili e gli altri proventi equiparati prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, per i quali è stato rilasciato parere favorevole dall'agenzia delle entrate a seguito di interpello (proposto ai sensi del comma 3 dell'art. 47- bis del TUIR), devono, invece, essere indicati nella sezione V del quadro RM;
    • il codice 3, in caso di utili e di altri proventi equiparati corrisposti da imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato provenienti da partecipazioni non qualificate i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati.
      Si ricorda che in caso di utili e di altri proventi che andrebbero indicati con il codice 3, ma per i quali è stato rilasciato parere favorevole dall'Agenzia delle Entrate a seguito di interpello proposto ai sensi del comma 3 dell'art. 47-bis, del TUIR, tali importi dovranno essere indicati nella sezione V del quadro RM;
    • il codice 4, in caso di utili e di altri proventi che andrebbero indicati con il codice 2, ma per i quali sia stato dimostrato il rispetto, sin dal primo periodo di possesso della partecipazione, della condizione di cui al comma 2, lett. b), dell'art. 47-bis del tuir e sia stato rilasciato parere favorevole dall'Agenzia delle Entrate a seguito di interpello proposto ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, formatisi con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007;
    • il codice 5, in caso di utili e di altri proventi equiparati corrisposti da imprese residenti in Italia ovvero residenti in Stati aventi un regime fiscale non privilegiato formatisi con utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2016;
    • il codice 6, in caso di utili e di altri proventi che andrebbero indicati con il codice 2, ma per i quali sia stato dimostrato il rispetto, sin dal primo periodo di possesso della partecipazione, della condizione di cui al comma 2, lett. b), dell'art. 47-bis del tuir e sia stato rilasciato parere favorevole dall'Agenzia delle Entrate a seguito di interpello proposto ai sensi del comma 3 del medesimo articolo del TUIR, formatisi con utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2016;
    • il codice 7, in caso di utili e di altri proventi, che andrebbero indicati con il codice 2, per i quali il contribuente intenda far valere la sussistenza sin dal primo periodo di possesso della partecipazione della condizione indicata nella lett. b) del comma 2 dell'art. 47-bis del tuir, qualora non abbia presentato l'istanza di interpello prevista dal comma 3 del medesimo articolo ovvero, avendola presentata, non abbia ricevuto risposta favorevole, formatisi con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007;
    • il codice 8, in caso di utili e di altri proventi, che andrebbero indicati con il codice 2, per i quali il contribuente intenda far valere la sussistenza sin dal primo periodo di possesso della partecipazione della condizione indicata nella lett. b) del comma 2 dell'art. 47- bis del tuir, qualora non abbia presentato l'istanza di interpello prevista dal comma 3 del medesimo articolo ovvero, avendola presentata, non abbia ricevuto risposta favorevole, formatisi con utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2016;
    • il codice 9, in caso di utili e di altri proventi equiparati corrisposti da imprese residenti in Italia ovvero residenti in Stati aventi un regime fiscale non privilegiato, formatisi con utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 e fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017;
    • il codice 10, in caso di utili e di altri proventi che andrebbero indicati con il codice 2, ma per i quali sia stato dimostrato il rispetto, sin dal primo periodo di possesso della partecipazione, della condizione di cui al comma 2, lett. b), dell'art. 47-bis del tuir e sia stato rilasciato parere favorevole dall'Agenzia delle Entrate a seguito di interpello proposto ai sensi del comma 3 del medesimo articolo del TUIR, formatisi con utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 e fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017;
    • il codice 11, in caso di utili e di altri proventi, che andrebbero indicati con il codice 2, per i quali il contribuente intenda far valere la sussistenza sin dal primo periodo di possesso della partecipazione della condizione indicata nella lett. b) del comma 2 dell'art. 47-bis del tuir, qualora non abbia presentato l'istanza di interpello prevista dal comma 3 del medesimo articolo ovvero, avendola presentata, non abbia ricevuto risposta favorevole, formatisi con utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 e fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017;

 

  • Nella colonna 2:
    • il 40% della somma degli utili e degli altri proventi equiparati corrisposti nell'anno 2020 desumibili dalla relativa certificazione, qualora sia stato indicato nella colonna 1 il codice 1 o 4 o 7;
    • il 49,72% della somma degli utili e degli altri proventi equiparati corrisposti nell'anno 2020 desumibili dalla relativa certificazione qualora sia stato indicato nella colonna 1 il codice 5 o 6 o 8;
    • il 58,14% della somma degli utili e degli altri proventi equiparati corrisposti nell'anno 2020 desumibili dalla relativa certificazione qualora sia stato indicato nella colonna 1 il codice 9 o 10 o 11;
    • il 100% della somma degli utili e degli altri proventi equiparati corrisposti nell'anno 2020 , desumibili dalla relativa certificazione qualora sia stato indicato nella colonna 1 il codice 2 o 3.

Nella colonna 3 l'importo complessivo delle ritenute d'acconto subite, rilevabile dal punto 41 della certificazione.
Si precisa, al fine della compilazione del rigo RL1, che nel caso in cui al percipiente siano state rilasciate più certificazioni contenenti utili e/o proventi aventi la medesima codifica, si deve compilare un solo rigo, riportando a colonna 2 la somma dei singoli importi relativi agli utili e agli altri proventi equiparati e a colonna 3 la somma delle ritenute. Se sono stati percepiti utili e/o proventi per i quali è necessario indicare diversi codici occorrerà compilare distinti moduli.

Nel rigo RL2, vanno riportati gli altri redditi di capitale, percepiti nel 2020 al lordo delle eventuali ritenute a titolo di acconto.
In particolare indicare:

  • Nella colonna 1:
    • il codice 1 in caso di interessi e di altri proventi derivanti da capitali dati a mutuo e da altri contratti (depositi e conti correnti diversi da quelli bancari e postali) compresa la differenza tra la somma percepita alla scadenza e quella data a mutuo o in deposito ovvero in conto corrente. al riguardo, si precisa che tali interessi si presumono percepiti, salvo prova contraria, alle scadenze e nella misura pattuita e che, nel caso in cui le scadenze non risultano stabilite per iscritto, gli interessi si presumono percepiti per l'ammontare maturato nel periodo d'imposta. se la misura degli interessi non è determinata per iscritto, gli interessi devono essere calcolati al saggio legale;
    • il codice 2 in caso di rendite perpetue dovute a titolo di corrispettivo per il trasferimento di un immobile o per la cessione di un capitale, oppure imposte quali oneri al donatario (art. 1861 c.c.) e di prestazioni annue perpetue a qualsiasi titolo dovute, anche se disposte per testamento (art. 1869 c.c.);
    • il codice 3 in caso di compensi percepiti per la prestazione di garanzie personali (fideiussioni) o reali (pegni o ipoteche) assunte in favore di terzi;
    • il codice 4 in caso di proventi derivanti da organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero non conformi alla direttiva comunitaria 2009/65/CE, diversi da quelli il cui gestore sia assoggettato a forme di vigilanza nei Paesi esteri nel quale è istituito, istituiti negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale 4 settembre 1996 e successive modificazioni ed integrazioni. Va utilizzato il codice 4 anche in caso di proventi derivanti da organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero istituiti in paesi diversi da quelli appena citati;
    • il codice 5 in caso di altri interessi, esclusi quelli aventi natura compensativa, diversi da quelli sopra indicati ed ogni altro provento in misura definita derivante dall'impiego di capitale, nonché degli altri proventi derivanti da altri rapporti aventi per oggetto l'impiego del capitale esclusi i rapporti attraverso cui possono essere realizzati differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto, nonché dei proventi derivanti da operazioni di riporto e pronti contro termine su titoli che concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente, ovvero dei proventi derivanti dal mutuo di titoli garantito che concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente. Con questo codice vanno, altresì, indicati gli interessi di mora e per dilazione di pagamento relativi a redditi di capitale;
    • il codice 6 in caso di proventi conseguiti in sostituzione dei redditi di capitale, anche per effetto della cessione dei relativi crediti, e delle indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita dei redditi stessi;
    • il codice 7 in caso di utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza di cui all'art. 44, c. 1 lett. f), del TUIR se dedotti dall'associante in base alle norme del TUIR vigenti anteriormente alla riforma dell'imposizione sul reddito delle società di cui al D.Lgs. n. 344 del 2003.
    • il codice 8 in caso di redditi derivanti dalla partecipazione a fondi immobiliari anche di diritto estero (art. 13 del d.lgs. 4 marzo 2014, n. 44) imputati per trasparenza ai partecipanti ai sensi dell'art. 32, comma 3-bis, del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, e dalla partecipazione a società di investimento a capitale fisso (Sicaf) che investono in beni immobili nelle misure indicate dalle disposizioni civilistiche (art. 9 del d.lgs. 4 marzo 2014, n. 44), qualora i partecipanti possiedano quote di partecipazione in misura superiore al 5 per cento del patrimonio del fondo o della società al termine del periodo d'imposta o, se inferiore, al termine del periodo di gestione del fondo.
    • il codice 9 in caso di redditi corrisposti a residenti italiani da trust e istituti aventi analogo contenuto, stabiliti in stati o territori che, con riferimento al trattamento dei redditi prodotti dal trust, si considerano a fiscalità privilegiata ai sensi dell'art. 47-bis del TUIR, anche qualora i percipienti residenti non possano essere considerati beneficiari individuati ai sensi dell'art. 73 del TUIR (art. 44, comma 1, lett. g-sexies, del TUIR).

Ai fini della verifica della predetta percentuale si tiene conto delle partecipazioni detenute direttamente o indirettamente, per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona. I redditi conseguiti dal fondo o della società sono imputati al partecipante in proporzione alla quota di partecipazione da questi detenuta e concorrono alla formazione del suo reddito complessivo, ancorché non percepiti. Detti redditi sono determinati escludendo dal risultato della gestione conseguito dal fondo i proventi e gli oneri da valutazione. L'eventuale risultato negativo è irrilevante e, in tal caso, la colonna 2 non deve essere compilata.

Si ricorda che i redditi compresi nelle somme o nel valore normale dei beni attribuiti alla scadenza dei contratti e dei titoli di cui ai codici 1, 4 e 7 se il periodo di durata dei contratti o dei titoli è inferiore a cinque anni devono essere dichiarati nel presente quadro; qualora invece il periodo di durata sia superiore a cinque anni, i predetti redditi devono essere dichiarati nel quadro RM (ed assoggettati a tassazione separata salvo opzione per la tassazione ordinaria);

  • nella colonna 2 l'importo relativo alla tipologia di reddito indicato;
  • nella colonna 3 l'importo complessivo delle ritenute d'acconto subite.

Se sono stati percepiti proventi per i quali è necessario indicare diversi codici occorrerà compilare distinti moduli.

Nel rigo RL3, va indicata nelle rispettive colonne, la somma degli importi esposti nei righi da RL1 a RL2. L'importo indicato al rigo RL3, colonna 2, sommato agli altri redditi Irpef, deve essere riportato nel rigo RN1, colonna 5, del quadro RN. L'importo indicato al rigo RL3, colonna 3, deve essere sommato alle altre ritenute e riportato nel rigo RN33 , colonna 4, del quadro RN.

SEZIONE I-B – Redditi di capitale imputati da Trust

Nel rigo RL4 vanno indicati gli importi sotto elencati, trasferiti al dichiarante da Trust trasparenti o misti di cui all'art. 73, comma 2, del TUIR di cui lo stesso è beneficiario. Tali dati vanno riportati nei corrispondenti righi del quadro RN. Nella particolare ipotesi in cui il dichiarante sia beneficiario di più Trust deve essere compilato un rigo distinto per ogni Trust, avendo cura di riportare nel quadro RN il totale degli importi indicati in ciascun rigo.
In particolare, va indicato:

  • nella colonna 1, il codice fiscale del Trust;
  • nella colonna 2, il reddito imputato dal Trust;
  • nella colonna 3, l'ammontare del credito d'imposta derivante dalla partecipazione agli OICVM e a fondi comuni di investimento;
  • nella colonna 4, l'ammontare dei crediti di imposta per i redditi prodotti all'estero e di cui all'art. 3 del d.lgs. n. 147 del 2015;
  • nella colonna 5, l'ammontare delle ritenute d'acconto;
  • nella colonna 6, l'eccedenza IRES trasferita al contribuente dal Trust trasparente o misto;
  • nella colonna 7, l'ammontare complessivo degli altri crediti di imposta;
  • nella colonna 8, l'ammontare degli acconti IRES versati dal Trust per la parte trasferita al dichiarante;
  • nella colonna 9, ai fini della fruizione del credito d'imposta di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 147 del 2015, relativamente a utili conseguiti o plusvalenze realizzate in esercizi anteriori a quello in cui il trust risulta trasparente, l'ammontare delle imposte assolte dalle società partecipate residenti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, individuati in base ai criteri di cui all'articolo 47-bis, comma 1, del TUIR, sugli utili maturati durante il periodo di possesso delle partecipazioni, in proporzione degli utili conseguiti o delle partecipazioni cedute.

SEZIONE II-A – Redditi diversi

La seconda sezione deve essere utilizzata per la dichiarazione dei redditi diversi. Nell'esposizione dei singoli dati il contribuente deve indicare dapprima i corrispettivi lordi percepiti, compresi gli interessi moratori e quelli per dilazione di pagamento relativi a tali corrispettivi e successivamente le spese relative agli stessi. I corrispettivi e i proventi da dichiarare nel presente quadro vanno calcolati per cassa e cioè con riferimento alle somme effettivamente percepite nel 2020; nel caso, quindi, di riscossione dei corrispettivi in forma parziale (per dilazione di pagamento o rateazioni) vanno dichiarati, nel periodo d'imposta, solo gli importi effettivamente riscossi, rimandando ai successivi periodi la dichiarazione di quelli restanti.

Si precisa che l'art. 2, comma 36-quinquiesdecies, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, prevede che, per i beni dell'impresa concessi in godimento a soci, la differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo concorre alla formazione del reddito imponibile del socio o familiare utilizzatore, ai sensi dell'art. 67, comma 1, lettera h ter), del TUIR, introdotta dal comma 36-terdecies del citato art. 2. Tale reddito si considera conseguito alla data di maturazione.

Redditi diversi – Locazioni brevi

A partire dal 1° giugno 2017 è stata introdotta un'apposita disciplina fiscale per le locazioni di immobili ad uso abitativo, situati in Italia, la cui durata non supera i 30 giorni, stipulati da persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa.

La nuova disciplina si applica ai soli contratti stipulati a partire dal 1° giugno 2017. Un contratto si considera stipulato a partire dal 1° giugno 2017 se a partire da tale data il locatario ha ricevuto la conferma della prenotazione.

Il termine di 30 giorni deve essere considerato in relazione ad ogni singola pattuizione contrattuale; anche nel caso di più contratti stipulati nell'anno tra le stesse parti, occorre considerare ogni singolo contratto, fermo restando tuttavia che se la durata delle locazioni che intervengono nell'anno tra le medesime parti sia complessivamente superiore a 30 giorni devono essere posti in essere gli adempimenti connessi alla registrazione del contratto.

Il nuovo regime fiscale prevede due principali novità per i contribuenti che percepiscono redditi diversi.

La prima è rappresenta dal fatto che si possa optare per l'applicazione della cedolare secca anche per i redditi diversi derivanti da sublocazione breve o da locazione breve dell'immobile ricevuto in comodato.

La seconda è rappresentata dal fatto che i contratti di locazione breve che sono stati conclusi con l'intervento di soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali on-line, sono assoggettati ad una ritenuta del 21 per cento se tali soggetti intervengono anche nel pagamento o incassano i canoni o i corrispettivi derivanti dai contratti di locazione breve.

Tale ritenuta è a titolo d'imposta se in dichiarazione dei redditi o all'atto della registrazione del contratto si opta per l'applicazione della cedolare secca.

Il reddito derivante dalle locazioni brevi stipulate dal comodatario dell'immobile va indicato dal comodatario stesso e non dal proprietario dell'immobile.

L'esercizio dell'opzione per il regime della cedolare secca per un contratto di locazione relativo a una porzione dell'unità abitativa vincola all'esercizio dell'opzione per il medesimo regime anche per il reddito derivante dalla contemporanea locazione di altre porzioni della stessa unità abitativa.

  • Per ulteriori chiarimenti e approfondimenti sulle locazioni brevi si possono consultare il sito www.agenziaentrate.gov.it, il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 12 luglio 2017 e la circolare n. 24/e del 12 ottobre 2017.

REDDITI DIVERSI (PER I QUALI NON È PREVISTA UNA DETRAZIONE)

Nel rigo RL5, colonna 1, indicare i corrispettivi percepiti, a seguito della lottizzazione di terreni o della esecuzione di opere intese a rendere i terreni stessi edificabili, per la vendita, anche parziale, dei terreni o degli edifici.

Nel rigo RL6, colonna 1, indicare i corrispettivi percepiti per la cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati (compresi i terreni agricoli) o costruiti da non più di cinque anni, con esclusione di quelli acquisiti per successione previsti dall'art. 67, comma 1, lett. b) del TUIR, e delle unità immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto o la costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari. In caso di cessione a titolo oneroso di immobili ricevuti per donazione ai fini della individuazione del periodo di cinque anni occorre fare riferimento alla data di acquisto o costruzione degli immobili da parte del donante. Non vanno indicati i corrispettivi delle cessioni se sulle plusvalenze realizzate è stata applicata e versata a cura del notaio, all'atto della cessione, l'imposta sostitutiva prevista dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266. Si precisa che le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione, vanno invece indicate nella sezione II del quadro RM.

Per quanto riguarda le spese da indicare nei righi RL5, colonna 2 (vendita di terreni ed edifici a seguito di lottizzazione o di opere finalizzate a rendere i terreni stessi edificabili) e RL6, colonna 2, (rivendita di beni immobili nel quinquennio) si precisa che esse sono costituite dal prezzo di acquisto o dal costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente. In particolare, per i terreni che costituiscono oggetto di lottizzazione o di opere intese a renderli edificabili, se gli stessi sono stati acquistati oltre cinque anni prima dell'inizio delle citate operazioni, si assume come prezzo di acquisto il valore normale del terreno al quinto anno anteriore. Per i terreni acquisiti a titolo gratuito e per i fabbricati costruiti su terreni acquisiti a titolo gratuito si tiene conto del valore normale del terreno alla data di inizio delle operazioni che danno luogo a plusvalenza. Si precisa che, per gli immobili di cui alla lett. b) dell'art. 67, del TUIR acquisiti per donazione, si assume come prezzo o costo di costruzione quello sostenuto dal donante.

Se la percezione dei corrispettivi non avviene interamente nello stesso periodo d'imposta, le spese vanno calcolate proporzionalmente ai corrispettivi percepiti nel periodo d'imposta, anche se già sostenute, con ulteriore loro scomputo proporzionale in occasione della dichiarazione degli altri importi nei periodi d'imposta in cui ha luogo la relativa percezione.

Nel rigo RL7, colonna 1, indicare i corrispettivi lordi percepiti nell'anno per la cessione a titolo oneroso di partecipazioni sociali effettuata entro il 28 gennaio 1991. Per le cessioni effettuate in data successiva va utilizzato il quadro RT. Le spese di cui al rigo RL7, colonna 2, sono costituite dal relativo prezzo d'acquisto.

Nel rigo RL8, colonna 1, indicare i proventi derivanti dalla successiva vendita, totale o parziale, di una o più aziende precedentemente affittate o concesse in usufrutto, percepiti da un soggetto che non esercita attività d'impresa. In questo rigo devono essere indicate, inoltre, le plusvalenze realizzate in caso di successiva cessione, anche parziale, delle aziende acquisite per causa di morte o per atto gratuito da familiari. Ai fini della determinazione delle plusvalenze derivanti dalle operazioni di cui al presente rigo si applicano le disposizioni dell'art. 58 del TUIR. Si ricorda che il trasferimento di azienda per causa di morte o per atto gratuito a familiari non costituisce realizzo di plusvalenze dell'azienda stessa, anche qualora, a seguito dello scioglimento, entro cinque anni dall'apertura della successione, della società esistente tra gli eredi, la predetta azienda resti acquisita da uno solo di essi.

Nella colonna 2 indicare il costo non ammortizzato delle aziende cedute di cui alla colonna 1. In caso di successiva vendita, anche parziale, di azienda acquisita per causa di morte o per atto gratuito a familiari, l'azienda è assunta ai medesimi valori fiscalmente riconosciuti nei confronti del dante causa.

Nel rigo RL9, indicare i proventi derivanti dall'affitto e dalla concessione in usufrutto dell'unica o di tutte le aziende possedute.

Nel rigo RL10, nella colonna 1, indicare i proventi derivanti dalla concessione in usufrutto e dalla sublocazione di beni immobili, dall'affitto, locazione, noleggio o concessione in uso di veicoli, macchine e altri beni mobili. In tale colonna indicare, altresì, la differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo per la concessione in godimento di beni dell'impresa a soci o familiari dell'imprenditore, ai sensi della lett. h-ter del comma 1 dell'art. 67 del TUIR. Nella colonna 2 indicare le spese che vanno dedotte dal reddito.

Per i redditi che derivano dalla sublocazione di beni immobili ad uso abitativo per periodi non superiori a 30 giorni stipulati dalle persone fisiche al di fuori dell'esercizio dell'attività d'impresa e dalla locazione da parte del comodatario dell'immobile abitativo ricevuto in suo gratuito per la medesima durata compilare la colonna 4 (reddito), la colonna 5 (spese) e, se in presenza di più moduli compilati, la colonna 6 (totale cedolare secca).

Per i redditi che derivano dalla sublocazione di beni immobili ad uso abitativo per periodi non superiori a 30 giorni stipulati dalle persone fisiche al di fuori dell'esercizio dell'attività d'impresa e di locazione da parte del comodatario dell'immobile ricevuto in suo gratuito per la medesima durata è possibile optare per l'applicazione della cedolare secca. In tale ipotesi barrare la colonna 3 (cedolare secca).

Nella colonna 4 (reddito) indicare l'importo riportato al punto 14 del quadro Certificazione Redditi – Locazioni Brevi della Certificazione Unica 2021 qualora risulti barrata la relativa casella del punto 16 "Locatore non proprietario". Nel caso in cui sia barrata la colonna 3 (cedolare secca) nell'importo del canone o corrispettivo lordo sono incluse anche le spese e pertanto la colonna 5 (spese) non va compilata.

Se in possesso di più quadri Certificazione Redditi- Locazioni Brevi della Certificazione Unica 2021 o se sono compilati più righi dello stesso quadro, indicare la somma dei corrispettivi lordi incassati nel 2020. È comunque possibile esporre i dati anche in forma analitica indicando i redditi relativi a ciascuna locazione in più moduli.

Nel caso di più importi per locazioni brevi certificati nella Certificazione Redditi- Locazioni brevi della Certificazione Unica 2021 ovvero nel caso di più certificazioni è necessario sommare gli importi presenti nel punto "importo corrispettivo" della Certificazione Unica (punti 14, 114, 214, 314 e 414) per i quali la relativa casella "locatore non proprietario" (punti 16, 116, 216, 316 e 416) risulta barrata.

Nella colonna 6 (totale cedolare secca) indicare la somma dei redditi indicati nella colonna 4 di tutti i moduli compilati, nel caso in sia stata barrata la relativa casella di colonna 3. All'importo indicato in colonna 6, deve essere applicata l'aliquota del 21 per cento. Il risultato di tale operazione va riportato nel rigo LC1 colonna 2 "Imposta cedolare secca 21 per cento" del quadro LC del Fascicolo I.

Le ritenute operate dai sostituti d'imposta e indicate nella Certificazione Redditi – Locazioni brevi della Certificazione Unica 2021 o la somma delle ritenute se in possesso di più quadri o di più righi dello stesso quadro vanno riportate nel rigo LC1 colonna 4 del quadro LC del Fascicolo I se nella casella del punto 4 della certificazione unica 2021 è indicato l'anno "2020".

Nel rigo RL11, indicare l'intero ammontare dei redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente (censi, decime, quartesi, livelli, lastrici solari, aree urbane e altri redditi consistenti in prodotti del fondo o commisurati ai prodotti stessi), compresi quelli dei terreni dati in affitto per usi non agricoli. Questi redditi non beneficiano di alcuna deduzione di spese.

Nel rigo RL12, indicare in colonna 2 i redditi dei terreni e dei fabbricati situati all'estero, riportando l'ammontare netto assoggettato ad imposta sui redditi nello Stato estero per il 2020 o, in caso di difformità dei periodi di imposizione, per il periodo d'imposta estero che scade nel corso di quello italiano. Se nello Stato estero l'immobile non è assoggettabile ad imposizione, quest'ultimo non deve essere dichiarato a condizione che il contribuente non abbia percepito alcun reddito. Per gli immobili all'estero adibiti ad abitazione principale dai soggetti residenti nel territorio dello stato o adibiti a casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, e le relative pertinenze, che in Italia risultano classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (immobili così detti di lusso), ed anche per gli immobili non locati per i quali è dovuta l'IVIE, non viene applicato il secondo comma dell'articolo 70 del TUIR (comma 15-ter, dell'articolo 19 del D.L. n. 201 del 2011, così come modificato dalla legge n. 208 del 28 dicembre 2015); pertanto non va compilata la presente colonna. Qualora ricorrano le condizioni per fruire del credito d'imposta per le imposte pagate all'estero, secondo i criteri stabiliti dall'art. 165 del TUIR occorre compilare il quadro CE del FASCICOLO 3.

Se il reddito derivante dalla locazione dell'immobile sito all'estero non è soggetto ad imposta sui redditi nel Paese estero, indicare l'ammontare del canone di locazione percepito, ridotto del 15 per cento a titolo di deduzione forfetaria delle spese. Se tale reddito è soggetto all'imposta nello Stato estero, indicare l'ammontare dichiarato in detto Stato senza alcuna deduzione di spese; in tal caso spetta il credito d'imposta per le imposte pagate all'estero.

In colonna 1 indicare i redditi degli immobili situati all'estero non locati per i quali è dovuta l'IVIE e dei fabbricati adibiti ad abitazione principale classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (immobili così detti di lusso). Tale reddito va riportato nel rigo RN50 colonne 2 e 3 del Fascicolo I e non deve essere sommato nel rigo RL18.

Nella colonna 3 devono essere indicati i redditi sui quali non è stata applicata alcuna ritenuta, ad esempio vincite conseguite all'estero per effetto della partecipazione a giochi on line.

Nel rigo RL13, indicare i redditi derivanti dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, che sono percepiti dagli aventi causa a titolo gratuito (ad es. eredi e legatari dell'autore o inventore) o da soggetti che abbiano acquistato a titolo oneroso i diritti alla loro utilizzazione. Per gli acquirenti a titolo gratuito il reddito va dichiarato nell'intera misura, senza deduzione di spese. Per gli acquirenti a titolo oneroso va dichiarato l'importo percepito, forfetariamente ridotto del 25 per cento.

Si ricorda che i proventi derivanti dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali e simili da parte dell'autore o inventore, vanno dichiarati nella Sezione III del presente quadro.

REDDITI DERIVANTI DA ATTIVITÀ OCCASIONALE (COMMERCIALE O DI LAVORO AUTONOMO) O DA OBBLIGHI DI FARE, NON FARE E PERMETTERE

Nel rigo RL14, indicare i corrispettivi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente. Nella colonna 1 "altri dati" il codice 5 "corrispettivi percepiti in euro a campione d'italia" e nella colonna 2 i corrispettivi derivanti dalle medesime attività percepiti in euro a campione d'italia. in caso di contemporanea presenza di redditi percepiti a campione d'italia e redditi non percepiti in tale comune va utilizzato un altro modulo.

Nel rigo RL15, colonna 2, indicare i compensi derivanti da attività di lavoro autonomo, anche se svolte all'estero, non esercitate abitualmente. Nel medesimo rigo indicare i premi attribuiti in riconoscimento di particolari meriti artistici, scientifici o sociali non assoggettabili a ritenuta a titolo d'imposta, con esclusione dei premi stessi corrisposti a cittadini italiani da Stati esteri o enti internazionali. Nel rigo RL15, colonna 1 "altri dati" indicare il codice 5 per i corrispettivi percepiti in euro a campione d'italia, il codice 6 per indicare i compensi per attività di lezioni private e ripetizioni, non esercitata abitualmente, svolta dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, per cui gli stessi optano per la tassazione ordinaria ed il codice 7 per indicare i compensi per attività di lezioni private e ripetizioni, non esercitata abitualmente, svolta dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, per cui gli stessi optano per la tassazione ordinaria, percepiti in euro a campione d'italia. nella colonna 2 indicare i corrispettivi derivanti dalle attività per cui nella colonna 1 "altri dati" sono indicati i codici 5, 6 o 7. in caso di contemporanea presenza di tali redditi vanno utilizzati più moduli.

I redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o da collaborazioni a progetto vanno invece dichiarati, nel quadro RC del FASCICOLO 1. Si ricorda che non concorrono alla formazione del reddito complessivo e, pertanto, non devono essere dichiarati i compensi percepiti dal coniuge, dai figli, affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro e dagli ascendenti, per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente rese nei confronti dell'artista o professionista.

Nel rigo RL16 colonna 2, indicare i corrispettivi derivanti dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere (esempio: la c.d. indennità di rinuncia percepita per la mancata assunzione del personale avviato al lavoro ai sensi della L. 2 aprile 1968, n. 482). Nel rigo RL16, colonna 1 "altri dati" indicare il codice 5 per i corrispettivi percepiti in euro a Campione d'Italia, da indicare in colonna 2. In caso di contemporanea presenza di redditi percepiti a Campione d'Italia e redditi non percepiti in tale comune va utilizzato un altro modulo.

Le spese di cui ai righi RL9 (affitto e concessione in usufrutto di aziende), RL10 colonne 2 e 5 (utilizzazione da parte di terzi di beni mobili e immobili), RL14 (attività commerciali occasionali), RL15 (attività occasionali di lavoro autonomo) RL16 (assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere) possono essere portate in deduzione solo se specificamente inerenti la produzione dei relativi redditi.

Inoltre, per i redditi indicati nei righi RL14, RL15 ed RL16 sono state previste delle detrazioni dall'imposta lorda che saranno determinate, se spettanti, nel quadro RN del FASCICOLO 1.

Nel rigo RL17, indicare i redditi occasionali forfettizzati, come determinati ai sensi dell'art. 71, comma 2-bis) del TUIR ove è previsto un regime di determinazione forfettizzata dei redditi derivanti dallo svolgimento non abituale di attività agricole connesse, eccedenti i limiti di cui al comma 2, lettera c) dell'articolo 32 del TUIR.

Tali redditi conseguiti occasionalmente, classificati come redditi diversi, devono essere determinati in misura pari al 15 per cento (per le attività di manipolazione e trasformazione) e al 25 per cento (per le attività di servizi) dei corrispettivi.

Nel rigo RL17, colonna 1, indicare l'importo complessivo dei corrispettivi percepiti; nella colonna 2, indicare l'importo delle deduzioni forfetarie spettanti sui redditi di colonna 1. In presenza di entrambe le tipologie di reddito nelle rispettive colonne indicare l'ammontare complessivo dei corrispettivi e delle deduzioni forfetarie spettanti.

Nel rigo RL18, indicare, nelle rispettive colonne, la somma degli importi da rigo RL5 a rigo RL17 di tutti i moduli. I redditi indicati nella colonna 4 del rigo RL 10 vanno sommati solo nel caso in cui la casella di colonna 3 non è stata barrata.

Si ricorda che le spese e gli oneri da indicare, ove previsto nella colonna 2 dei righi da RL5 a RL10 e RL17 e nella colonna 3 dei righi da RL14 a RL16 e nella colonna 5 del rigo RL10 non possono in ogni caso superare i relativi corrispettivi e, nell'ambito di ciascun corrispettivo, quelli sostenuti per ognuna delle operazioni eseguite. L'importo indicato nel rigo RL12 colonna 1 non va riportato nel rigo RL18 colonna 1, ma va indicato nel rigo RN50 colonne 2 e 3.
Si precisa che non sono ammesse in deduzione le spese relative alla c.d. indennità di rinuncia all'assunzione obbligatoria riportata nel rigo RL16, colonna 3.

Si ricorda che il contribuente è tenuto a compilare e a conservare un apposito prospetto indicante distintamente per ciascuno dei redditi di cui alle colonne 2 dei righi RL5, RL6, RL7, RL8, RL9, RL10 e RL17 e delle colonne 3 dei righi RL14, RL15, RL16, e alla colonna 5 del rigo RL10, per ognuna delle operazioni eseguite, l'ammontare lordo dei corrispettivi e dei compensi, l'importo delle spese inerenti a ciascuna delle operazioni stesse e il reddito conseguito. Questo prospetto dovrà essere esibito o trasmesso all'ufficio dell'Agenzia delle entrate competente, su richiesta di quest'ultimo.

Nel rigo RL19, indicare l'importo risultante dalla differenza tra l'ammontare lordo dei redditi (rigo RL18 colonna 2) e il totale delle deduzioni (rigo RL18, colonna 3) che, al netto dell'agevolazione prevista per i redditi prodotti in euro a Campione d'Italia, sommato agli altri redditi dichiarati ai fini dell'Irpef, va riportato nel rigo RN1, colonna 5, del quadro RN. Nel rigo RL20, indicare l'ammontare delle ritenute d'acconto, comprese quelle eventualmente sospese che, sommato all'importo delle altre ritenute va riportato nel rigo RN33 , colonna 4, del quadro RN.

SEZIONE II-B – Attività sportive dilettantistiche e prestazioni rese a favore di cori, bande musicali e filodrammatiche

In questa sezione dovete dichiarare:

  • le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi percepiti dai direttori artistici e dai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale rese in favore di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche (art. 1, comma 299 della legge 27 dicembre 2006, n. 296);
  • le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi ed i compensi percepiti per l'esercizio di attività sportive dilettantistiche erogati dal Coni, dalle federazioni sportive nazionali, dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo (che ha assunto in materia le competenze dell'ex ASSI e di conseguenza quelle dell'ex Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine – UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegue finalità dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto;
  • le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti, in relazione a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche, di federazioni sportive nazionali, alle discipline associate e degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI (art. 90 comma 3, lett. a) della L. 27 dicembre 2002 n. 289 e art. 35, comma 6, del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14).

Per tali compensi, percepiti nel 2019, è prevista la seguente modalità di tassazione:

  • i primi euro 10.000 complessivamente percepiti nel periodo d'imposta non concorrono alla formazione del reddito;
  • sugli ulteriori euro 20.658,28 viene operata una ritenuta a titolo di imposta (con aliquota del 23%);
  • sulle somme eccedenti l'importo complessivo di euro 30.658,28, viene operata una ritenuta a titolo d'acconto (con aliquota del 23%).

Si precisa che sono esclusi dall'imposizione i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio ed al trasporto, sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale, che pertanto non devono essere indicati in questa sezione.

Nel rigo RL21, colonna 1 i compensi ed altre somme derivanti da attività sportive dilettantistiche e da collaborazioni in cori, bande e filodrammatiche rese da direttori e collaboratori tecnici e nella colonna 2 i medesimi compensi percepiti in euro a campione d’italia, da evidenziare ai fini del calcolo dell’agevolazione prevista per i redditi prodotti in euro dalle persone fisiche nel comune di campione d’italia introdotto dalla legge di bilancio 2019. Per facilitare la compilazione dei righi RL22, RL23 e RL24 è necessario utilizzare il seguente prospetto.

 
Prospetto per i compensi ed altre somme derivanti da attività sportive dilettantistiche e da collaborazioni in cori, bande e filodrammatiche rese da direttori e collaboratori tecnici
* Per l'applicazione delle aliquote vigenti vedere la tabella allegata alle istruzioni relative al quadro RV del Fascicolo 1.
  Compensi percepiti nel 2020 5Ritenute operate sui compensi percepiti nel 2020 8Addizionale Regionale trattenuta sui compensi percepiti nel 2020 11Addizionale Comunale trattenuta sui compensi percepiti nel 2020
Totale compensi (RL21 col. 1 + RL21 col. 2) 1
Compensi esenti (fino a euro 7.500,00) 2 6Ritenute atitolo d'imposta (casella 3 X 23%) 9 Addizionale Regionale trattenuta sulla parte di reddito con ritenuta a titolo d'imposta (casella 3 X aliquota vigente*) 12 Addizionale Comunale trattenuta sulla parte di reddito con ritenuta a titolo d'imposta (casella 3 X aliquota vigente*)
Compensi con ritenuta a titolo d'imposta 3
Imponibile (con ritenuta a titolo d'acconto) 4 7Ritenute a titolo d'acconto (casella 5 – casella 6) 10 Addizionale Regionale trattenuta sulla parte di reddito con ritenuta a titolo d'acconto (casella 8 – casella 9) 13 Addizionale Comunale trattenuta sulla parte di reddito con ritenuta a titolo d'acconto (casella 11 – casella 12)

Indicare in:

  • casella 1, il totale dei compensi percepiti indicati nelle colonne 1 e 2 del rigo RL21;
  • casella 2, i compensi percepiti fino ad un importo massimo di euro 10.000,00;
  • casella 3, i compensi percepiti eccedenti l'importo di euro 10.000,00 per un importo massimo di euro 20.658,28;
  • casella 4, la differenza tra l'importo della casella 1 e la somma degli importi indicati nelle caselle 2 e 3. Ad esempio se nel corso del 2020 sono stati percepiti compensi per attività sportive dilettantistiche, per complessivi euro 35.000,00, al punto 1 del prospetto verrà indicato l'importo di euro 35.000,00, al punto 2 euro 10.000,00, al punto 3 euro 20.658,28 e al punto 4 euro 4.341,72;
  • casella 5, il totale delle ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata dal soggetto che ha erogato i compensi;
  • casella 6, il 23% dell'importo indicato nella casella 3;
  • casella 7, la differenza tra l'importo indicato nella casella 5 e l'importo indicato nella casella 6; se tale differenza è negativa indicare zero;
  • casella 8 e 11, rispettivamente il totale delle addizionali regionale e comunale trattenute risultante dalla certificazione rilasciata dal soggetto che ha erogato i compensi;
  • casella 9 e 12, con riferimento al domicilio fiscale al 31 dicembre 2020 (per l'addizionale regionale) e al 1° gennaio 2021 (per l'addizionale comunale), applicare all'importo indicato nella casella 3, le aliquote previste, rispettivamente, dalle singole regioni e comuni, per la determinazione dell'addizionale regionale e comunale all'IRPEF tenendo conto delle eventuali agevolazioni previste dalle singole regioni e/o comuni. L'elenco delle aliquote regionali può essere desunto dalla tabella allegata alle istruzioni del FASCICOLO 1; mentre sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it è presente un apposito collegamento alla tabella dei comuni per l'individuazione delle aliquote delle addizionali comunali. Per la regione Veneto ai fini dell'applicazione dell'aliquota agevolata (contribuente disabile o contribuente con a carico fiscalmente un disabile) si deve fare riferimento all'imponibile di cui al RV1;
  • casella 10, la differenza tra l'importo indicato nella casella 8 e l'importo indicato nella casella 9 e in casella 13 la differenza tra l'importo indicato nella casella 11 e l'importo indicato nella casella 12; se tale differenza è negativa indicare zero.

Nel rigo RL22 indicare:

  • a colonna 1, l'importo di casella 3 del prospetto. L'indicazione di tale importo è necessaria ai soli fini della determinazione delle aliquote da applicare al reddito imponibile (vedere istruzioni per la compilazione del rigo RN4 del quadro RN);
  • a colonna 2, l'importo di casella 4 del prospetto, sommato agli altri redditi Irpef, deve essere riportato nel rigo RN1 colonna 5. Nel caso sia stata compilata la colonna 2 del rigo rl21, l’importo della colonna 2 del rigo rl22 ridotto dell’agevolazione prevista per i redditi da attività sportive dilettantistiche prodotti in euro a campione d’italia, deve essere riportato nel rigo rn1 colonna 5

Nel rigo RL23 indicare:

  • a colonna 1, l'importo della casella 5 del prospetto;
  • a colonna 2, l'importo della casella 7 del prospetto; tale importo deve essere sommato alle ritenute relative agli altri redditi e riportato nel rigo RN33 , colonna 4, del quadro RN;

Nel rigo RL24 indicare:

  • a colonna 1, l'importo della casella 8 del prospetto;
  • a colonna 2, l'importo della casella 10; tale importo, deve essere riportato nel rigo RV3 colonna 3 del quadro RV.
  • a colonna 3, l'importo della casella 11 del prospetto;
  • a colonna 4, l'importo della casella 13; tale importo, deve essere riportato nel rigo RV11 colonna 1 del quadro RV.

SEZIONE III – Redditi derivanti da attività assimilate al lavoro autonomo

In questa sezione vanno dichiarati gli altri redditi di lavoro autonomo indicati nel comma 2 dell'art. 53 del TUIR. Si ricorda che per i redditi indicati in questa sezione spetta una detrazione dall'imposta lorda che sarà determinata, se spettante, nel quadro RN del FASCICOLO 1.

Nel rigo RL25, colonna 1 “altri dati” indicare il codice 5 “corrispettivi percepiti in euro a Campione d’Italia”.

Nel rigo RL25, colonna 2 indicare i proventi lordi derivanti dalla utilizzazione economica di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali e simili da parte dell'autore o inventore, vale a dire i compensi, compresi i canoni, relativi alla cessione di opere e invenzioni, tutelate dalle norme sul diritto d'autore, conseguiti anche in via occasionale (brevetti, disegni e modelli ornamentali e di utilità, know-how, articoli per riviste o giornali, ecc.). Se i citati proventi derivano da diritti acquisiti per successione o donazione, ovvero se i diritti sono stati acquisiti a titolo oneroso da terzi, vanno dichiarati nella seconda sezione del presente quadro. Indicare in tale colonna anche i proventi delle medesime categorie percepiti in euro a campione d’italia in corrispondenza del codice 5 indicato in colonna 1. in caso di contemporanea presenza di redditi percepiti a Campione d’Italia e redditi non percepiti in tale comune va utilizzato un altro modulo. 

Nel rigo RL26, colonna 1 “altri dati” indicare il codice 5 “corrispettivi percepiti in euro a Campione d’Italia”.

Nel rigo RL26, indicare nella colonna 3 i compensi lordi derivanti dall'attività di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali (indicando nella colonna 2 il codice 1) ovvero le indennità in denaro o in natura percepite nel periodo di imposta dai giudici onorari di pace e dai vice procuratori onorari (indicando nella colonna 2 il codice 2) ovvero i compensi delle medesime categorie su indicate percepiti a campione d’italia in corrispondenza del codice 5 indicato nella colonna 1. In caso di contemporanea presenza di redditi percepiti a Campione d’Italia e redditi non percepiti in tale comune va utilizzato un altro modulo.

Nel rigo RL27, colonna 1 “altri dati” indicare il codice 5 “corrispettivi percepiti in euro a Campione d’Italia”.

Nel rigo RL27, colonna 2 indicare l'ammontare lordo dei proventi percepiti dagli associati in partecipazione (anche in caso di cointeressenza agli utili di cui all'art. 2554 c.c.) il cui apporto consista esclusivamente in prestazioni di lavoro e gli utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori di società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata ovvero i corrispettivi della medesima categoria in corrispondenza del codice 5 indicato nella colonna 1. In caso di contemporanea presenza di redditi percepiti a Campione d’Italia e redditi non percepiti in tale comune va utilizzato un altro modulo.

TOTALE COMPENSI, PROVENTI E REDDITI

Nel rigo RL28, indicare il totale dei compensi, indennità, proventi e redditi, sommando gli importi delle colonne 2 dei righi RL25 e RL27  e della colonna 3 del rigo RL26 di tutti i moduli compilati.

Deduzioni forfetarie delle spese di produzione dei compensi e dei proventi di cui ai righi RL25 e RL26

Nel rigo RL29, indicare la somma delle seguenti deduzioni forfetarie:

  • 25 per cento, ovvero il 40 per cento se i compensi sono percepiti da soggetti di età inferiore ai 35 anni, dei proventi di rigo RL25 colonna 2 di tutti i moduli compilati;
  • 15 per cento dei compensi del rigo RL26 colonna 3 di tutti i moduli compilati se in colonna 2 è indicato il codice 1. Se in colonna 2 è indicato il codice 2, non sono previste le riduzioni a titolo di deduzione forfettaria delle spese per i redditi costituiti da indennità in denaro o in natura percepite dai giudici onorari di pace e dai vice procuratori onorari.

Totale netto compensi, proventi e redditi

Nel rigo RL30, indicare la differenza tra l'importo di rigo RL28 e quello di rigo RL29. L'importo del rigo RL30, al netto dell’agevolazione prevista per i redditi prodotti in euro a Campione d’Italia, sommato agli altri redditi dichiarati ai fini dell'Irpef deve essere riportato nel rigo RN1, colonna 5, del quadro RN.

Ritenute d'acconto

Nel rigo RL31, indicare l'ammontare delle ritenute d'acconto (comprese quelle eventualmente sospese) sui compensi e redditi dichiarati in questa Sezione da riportare, sommato alle altre ritenute, al rigo RN33 , colonna 4, del quadro RN.

SEZIONE IV – Altri redditi – Decadenza start up – recupero deduzioni

Il rigo RL32 va compilato nel caso in cui il contribuente sia decaduto dal diritto alla fruizione della deduzione prevista per investimenti in start-up innovative, al verificarsi delle condizioni indicate nell'articolo 6 del decreto del 30 gennaio 2014 del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.

In tale ipotesi l'investitore è tenuto, ai sensi dell'articolo 6 sopra citato, a:

  • incrementare il reddito del periodo in cui si verifica la decadenza dall'agevolazione, dell'importo corrispondente all'ammontare che non ha concorso alla formazione del reddito nei periodi precedenti;
  • versare gli interessi legali da determinare sull'imposta non versata per i periodi d'imposta precedenti per effetto dell'agevolazione fruita.

Colonna 1 indicare l'ammontare della deduzione effettivamente fruita nei periodi d'imposta precedenti, non più spettante;

Colonna 2 indicare gli interessi legali sull'imposta non versata per effetto dell'utilizzo della deduzione di cui a colonna 1, maturati dalla data in cui l'imposta medesima avrebbe dovuto essere pagata. Tale importo deve essere considerato componente negativo nel calcolo dell'imposta a debito o a credito nel quadro RN;

Colonna 3, indicare l'eccedenza di deduzione non ancora fruita e non più spettante, che deve essere computata in diminuzione dell'importo eventualmente indicato nel rigo RP34, colonna 3.

 

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