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La spesa per la frequenza dell’asilo nido è esposta, come onere detraibile, nella dichiarazione precompilata del genitore indicato come soggetto che ha sostenuto la spesa nella comunicazione trasmessa dall’asilo nido.
Pertanto, nel caso in cui la spesa sia stata sostenuta da entrambi i genitori e tale situazione è evidenziata nei documenti di spesa, anche mediante un’annotazione sullo stesso delle percentuali di spesa imputabili a ciascuno dei genitori, i genitori devono modificare l’importo inserito nel quadro E del 730 o quadro RP del modello Redditi riportando la quota di spesa detraibile da ciascuno entro l’importo complessivamente non superiore a 632 euro annui per ogni figlio fiscalmente a carico.


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Il contribuente può detrarre solo le spese relative alle rette per la frequenza dell’asilo nido effettivamente sostenute. Nell’ipotesi di erogazioni di contributi da parte di un Ente direttamente alla struttura prescelta dal genitore (ad esempio contributi erogati dal Comune o il voucher asili nido erogato dall’INPS) dobbiamo distinguere due casi:

  • 1. se il contributo erogato dall’ente è pari alla retta per la frequenza dell’asilo nido, in dichiarazione precompilata non sarà riportato nessun importo come onere detraibile riguardante spese per la frequenza asilo nido;
  • 2. se il contributo erogato dall’ente ha comportato una riduzione della retta per la frequenza dell’asilo nido, in dichiarazione precompilata sarà riportato solo l’importo della retta effettivamente pagata corrispondente alla quota rimasta a carico del/i genitore/i.

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Se nel corso dell'anno d'imposta, in fase di registrazione del contratto di locazione, è stato indicato il valore “P” nella casella “I/P” del QUADRO C – “Dati degli immobili” del modello RLI, un apposito avviso si attiverà all'apertura del quadro relativo ai redditi da fabbricati con il quale il contribuente sarà informato che risulta una locazione parziale dell’immobile e che in caso di locazione parziale dell’abitazione principale è necessario indicare il codice 11 o 12 anziché 3 o 8 in colonna 2 “utilizzo”.


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Per le erogazioni liberali (donazioni) effettuate nei confronti di Onlus, Associazioni di promozione sociale, Cooperative Sociali e ONG è applicabile una detrazione d’imposta pari al 30% per un importo complessivo non superiore a 30.000 euro o, in alternativa, una deduzione nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato. Pertanto questi oneri sono inseriti nella dichiarazione precompilata, in deduzione o in detrazione,  secondo  il risultato più favorevole al contribuente in base alle informazioni presenti nelle Certificazioni Uniche pervenute all’Agenzia.  In ogni caso il contribuente ha la facoltà di modificare la dichiarazione riportando l’onere tra quelli detraibili o tra quelli deducibili.

Per le erogazioni liberali effettuate nei confronti delle Organizzazioni di volontariato, invece, è applicabile una detrazione pari al 35% per un importo complessivo non superiore a 30.000 euro o, in alternativa, una deduzione nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato. Pertanto questi oneri sono inseriti nella dichiarazione precompilata, in deduzione o in detrazione, secondo il risultato più favorevole al contribuente, in base alle informazioni presenti nelle Certificazioni Uniche pervenute all’Agenzia. In ogni caso il contribuente ha la facoltà di modificare la dichiarazione riportando l’onere tra quelli detraibili o tra quelli deducibili.

Infine, per le erogazioni liberali effettuate nei confronti delle Fondazioni e Associazioni riconosciute aventi per scopo statutario la tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico o lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica è applicabile solamente una deduzione nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato. Pertanto questi oneri sono inseriti nella dichiarazione precompilata tra gli oneri deducibili.


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Se il contribuente si è opposto a rendere disponibili all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle erogazioni liberali, sostenute nell'anno precedente, questi non vengono riportati né nella dichiarazione precompilata del contribuente né nel suo foglio riepilogativo. Resta ferma la possibilità per il contribuente di inserire le spese per le quali è stata esercitata l'opposizione in fase di modifica o integrazione della dichiarazione precompilata.


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Dal momento che è nella facoltà del locatore, se nel contratto non è stata esercitata l'opzione per il regime della cedolare secca, adeguare o meno il canone di locazione all'indice Istat, nella dichiarazione precompilata è riportato l'importo risultante dalla dichiarazione dell'anno precedente o dalla banca dati degli atti del registro per i nuovi contratti, con un apposito avviso con cui si segnala che se lo stesso è stato variato in ragione dell'adeguamento Istat va modificata la dichiarazione indicando il canone aggiornato.


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Per accedere all’area riservata della precompilata dopo l’annullamento del modello 730 inviato, l’utente deve utilizzare le stesse credenziali che ha adoperato quando ha effettuato l’accesso per l’annullamento del modello 730.


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Le informazioni relative a un terreno presente nella dichiarazione dell’anno precedente e ceduto nel corso dell’anno d’imposta vengono riportate solo nel foglio informativo.


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  • Possibile motivazione: risultano due o più comunicazioni relative allo stesso contratto di mutuo.
    Cosa fare: controllare la documentazione, verificare l'importo detraibile ed eventualmente contattare la Banca; inserire l'importo corretto nel quadro E del 730 o quadro RP del modello Redditi e modificare di conseguenza le altre voci.
  • Possibile motivazione: rispetto a questo onere risulta un controllo documentale sulla dichiarazione del 2017 (redditi 2016).
    Cosa fare: verificare di avere tutti i requisiti e, in caso positivo, inserire il dato nel quadro E del 730 o quadro RP del modello Redditi.
  • Possibile motivazione: questo onere non risulta indicato nella dichiarazione del 2019 (redditi 2018).
    Cosa fare: verificare di avere tutti i requisiti e, in caso positivo, inserire il dato nel quadro E del 730 o quadro RP del modello Redditi.
  • Possibile motivazione: l'interesse indicato nella dichiarazione del 2019 (redditi 2018) risulta di importo inferiore rispetto a quello comunicato dalla Banca quest'anno e ricondotto ai limiti.
    Cosa fare: controllare la documentazione ed eventualmente contattare la Banca per verificare l'importo detraibile, quindi inserire quello corretto nel quadro E del 730 o quadro RP del modello Redditi.
  • Possibile motivazione: risulta un controllo preventivo sul rimborso emergente dalla dichiarazione del 2019 (redditi 2018).
    Cosa fare: verificare di avere tutti i requisiti e, in caso positivo, inserire il dato nel Quadro E del 730 o quadro RP del modello Redditi.
  • Possibile motivazione: presenza di surroga nel contratto di mutuo e stipula del nuovo mutuo tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019.
    Cosa fare: verificare di avere tutti i requisiti e, in caso positivo, dopo aver ricondotto nei limiti di detraibilità la spesa, inserire il dato nel quadro E del 730 o quadro RP del modello Redditi.
  • Possibile motivazione: presenza di accollo nel contratto di mutuo e, quindi, stesso identificativo mutuo e intestatari diversi.
    Cosa fare: verificare di avere tutti i requisiti e, in caso positivo, dopo aver ricondotto nei limiti di detraibilità la spesa, inserire il dato nel quadro E del 730 o quadro RP del modello Redditi.
  • Possibile motivazione: il contratto di mutuo è stato rinegoziato nel corso dell’anno 2019.
    Cosa fare: controllare la documentazione in possesso per determinare l'importo detraibile, quindi inserire quello corretto nel quadro E del 730 o quadro RP del modello Redditi.

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Dal momento che l'Agenzia non conosce se le spese siano state effettivamente detratte dal contribuente nelle precedenti dichiarazioni dei redditi, i rimborsi sono esposti nella dichiarazione della precompilata tra i redditi da assoggettare a tassazione separata, secondo le regole previste dalla normativa fiscale. Se il contribuente, nelle precedenti dichiarazioni dei redditi, non ha portato in detrazione le spese rimborsate (tutte o in parte) oppure ha detratto le spese sostenute già al netto dei relativi rimborsi, modifica la dichiarazione precompilata riducendo o eliminando i rimborsi indicati tra i redditi da assoggettare a tassazione separata.
I rimborsi riferiti a spese sostenute in anni di imposta precedenti sono riportati nel rigo D7 del modello 730 o nel rigo RM8 del modello Redditi, tra i redditi da assoggettare a tassazione separata.


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