Tabella aliquota convenzionale massima applicabile sui dividendi esteri

Tabella aliquota convenzionale massima applicabile sui dividendi esteri

Tabella aliquota convenzionale massima applicabile sui dividendi esteri

PAESI ALIQUOTA MASSIMA PAESI ALIQUOTA MASSIMA

(1) Se i dividendi sono pagati da una società che è residente in Egitto per un residente in Italia, tali dividendi sono soggetti alle imposte vigenti in Egitto. Se i dividendi sono pagati ad una persona fisica, l'imposta prelevata sul reddito complessivo può essere applicata ad un tasso non superiore al 20 per cento.

(2) Il 18 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi quando gli stessi sono pagati da una società residente nella Repubblica ivoriana che sia esonerata dall'imposta pagata sugli utili o non corrisponda detta imposta con aliquota normale e il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi.

(3) Il 5 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi se l'effettivo beneficiario possiede, direttamente o indirettamente, almeno il 25 per cento del capitale della società che paga i dividendi e il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi.

(4) Il 35 per cento se gli utili della società residente in Grecia, in base alla legislazione di tale Paese, sono imponibili soltanto a carico degli azionisti e il 15 per cento in tutti gli altri casi.

(5) Il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi se gli stessi sono pagati con profitti od utili prodotti negli anni per i quali la società beneficia di agevolazioni fiscali, non è prevista imposizione in tutti gli altri casi.

(6) Il 40 per cento del l'ammontare lordo dei dividendi pagati da una società residente nelle Mauritius ad un residente italiano se, in base alla legislazione di tale Paese, gli stessi sono ammessi in deduzione nella determinazione degli utili imponibili della società e il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi.

(7) Il 5 per cento se l'effettivo beneficiario è una società che possiede almeno il 25 per cento del capitale della società che paga i dividendi.

(8) Il 5 per cento se il beneficiario effettivo è una società che ha posseduto almeno il 10 per cento del capitale della società che paga i dividendi (questa quota deve essere di almeno 100.000 dollari USA o del suo equivalente in altra valuta) nel corso di un periodo di almeno 12 mesi precedenti la data in cui i dividendi sono stati dichiarati.

(9) Il 5 per cento se l'effettivo beneficiario è una società (non di persone) che detiene direttamente almeno il 15 per cento del capitale della società che distribuisce i dividendi.

(10) Il 5 per cento se l'effettivo beneficiario è una società (diversa da una società di persone) che ha detenuto almeno il 10 per cento del capitale della società che paga o distribuisce i dividendi.

(11) Il 5 per cento se l'effettivo beneficiario è una società (diversa da una società di persone) che ha posseduto direttamente o indirettamente almeno il 10 per cento del capitale della società che paga i dividendi per un periodo di almeno 12 mesi anteriormente alla data in cui sono stati dichiarati i dividendi.

(12) Il 5 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi se l'effettivo beneficiario possiede direttamente almeno il 25 per cento del capitale della società che paga i dividendi e il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi.

(13) Il 15 per cento se il beneficiario del dividendo è una società residente in Thailandia che possiede almeno il 25 per cento delle azioni con potere di voto della società che paga i dividendi.

(14) Il 5 per cento se l'effettivo beneficiario è una società (diversa da una società di persone) che ha posseduto direttamente o indirettamente almeno il 25 per cento del capitale della società che paga i dividendi per un periodo di almeno 12 mesi anteriormente alla data in cui sono stati dichiarati i dividendi.

(15) India: il 15 per cento se il beneficiario è una società che possiede almeno il 10 per cento delle azioni con diritto di voto della società che paga tali dividendi; il 25 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi, in ogni altro caso. Pakistan: il 15 per cento se il beneficiario è una società che possiede almeno il 25 per cento delle azioni con diritto di voto della società che paga tali dividendi; il 25 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi, in ogni altro caso.

(16) Il 10 per cento se il beneficiario è una società che possiede almeno il 25 per cento delle azioni con diritto di voto della società che paga tali dividendi; il 20 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi, in ogni altro caso.

(17) Il 10 per cento se il beneficiario è una società che possiede almeno il 25 per cento delle azioni con diritto di voto della società che paga tali dividendi durante i sei mesi immediatamente precedenti la fine del periodo contabile per il quale ha luogo la distribuzione degli utili; il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi, in ogni altro caso.

Kuwait 5% Malta 0 - 15% (5)
Albania, Arzebaijan, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Cina, Etiopia, Hong Kong, Jugoslavia, Polonia, Romania, Federazione Russa, Serbia Montenegro, Singapore, Tanzania, Ungheria, Uzbekistan, Venezuela 10% Mauritius 15 - 40% (6)
Georgia, Siria, Arabia Saudita 5 - 10% (7)
Algeria, Argentina, Australia, Austria, Bangladesh, Belgio, Bielorussia, Brasile, Canada, Corea del Sud, Croazia, Danimarca, Ecuador, Estonia, Filippine, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Indonesia, Irlanda, Israele, Kazakistan, Kirghisistan, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Marocco, Messico, Mozambico, Norvegia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Senegal, Slovacchia, Spagna, Sri Lanka, Sud Africa, Svezia, Svizzera, Tagikistan, Tunisia, Turchia, Ucraina, Uganda, Vietnam, Zambia 15% Armenia 5 - 10% (8)
Oman 5 - 10% (9)
Ghana, Lettonia 5 - 15% (10)
Islanda, Libano 5 - 15% (11)
Bielorussia, Slovenia 5 - 15% (12)
Thailandia 5 - 20% (13)
Egitto 20% (1) Qatar San Marino e Stati Uniti 5 - 15% (14)
Costa d'Avorio 15 - 18% (2) India, Pakistan 15 - 25% (15)
Emirati Arabi, Moldova 15 - 15% (3) Trinidad e Tobago 10 - 20% (16)
Grecia 15 - 35% (4) Giappone 10 - 15% (17)
Attenzione Per ulteriori informazioni sugli accordi vigenti in materia di convenzioni contro le doppie imposizioni si veda il sito www.finanze.it (tra le aree tematiche presenti sulla home page selezionare "Fiscalità internazionale" e quindi "Convenzioni e accordi".

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